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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/10/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1897/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
– AN MA Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– OL AR ON Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. AN CI P.IVA_1
( e dell'avv. BUTINI IC ( ), C.F._1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._3 dell'avv. AN CI ( e dell'avv. BUTINI C.F._1
IC ( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._4
AN CI ( e dell'avv. BUTINI IC C.F._1
( ), C.F._2
appellanti e (C.F. ), e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_2 mandataria, ( ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 P.IVA_3
DA ER ( ), C.F._5
appellata
Conclusioni per Parte_1
e «Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Parte_1 Parte_2
Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- revocato il decreto ingiuntivo n. 1773/2018, emesso dal Tribunale di
Siena, in persona del Giudice Dott. Bernardini, in data 05/12/2018, pubblicato in data 7/12/2018 ed in riforma dell'impugnata sentenza:
- in accoglimento del II° motivo d'appello dichiarare non dovute dagli appellanti le somme relative agli interessi applicati ai mutui erogati dalla dante causa dell'opposta,
- in accoglimento del III° terzo motivo d'appello:
--- in tesi dichiarare non dovute le somme di cui alla condanna dai garanti per decadenza dell'appellata dal termine di cui all'art. 1957 cc;
--- in ipotesi ed in accoglimento del IV° motivo d'appello ridurre l'importo nei limiti della fideiussione prestata;
- in accoglimento del V° motivo d'appello dichiarare nulli i contratti di mutuo per cui è processo;
- in accoglimento del I° motivo d'appello, dichiarata la condotta tenuta dalla ricorrente non conforme alla prassi bancaria e lesiva dei diritti degli opponenti, condannare la prima al pagamento nei confronti dei secondi a titolo risarcitorio delle somme indicate in euro 694.000,00 per danno patrimoniale ed in euro 200.000,00 per danno non patrimoniale in favore della in euro Parte_1
100.000,00 in favore del sig. in euro 50.000,00 in favore Parte_1
pag. 2/9 del sig. salvo compensazione con quanto eventualmente Parte_2 ritenuto dovuto dagli opponenti all'opposta.
- In ogni caso con vittoria delle competenze di entrambi i gradi del giudizio» (così nell'atto d'appello); per e per essa, quale mandataria, Controparte_1
«conclude come da comparsa di costituzione e risposta e CP_2 dunque per il rigetto dell'appello e della domanda riconvenzionale con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze».
Rilevato
(in prosieguo Parte_1
Par
), e hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 465 del 2021 del Tribunale di Siena, con la quale è stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti a beneficio di
(in prosieguo ), tramite l'allora mandataria Controparte_1 CP_1
e sono stati condannati alla refusione delle spese di lite. CP_3
Par Fino 1 aveva agito in via monitoria per ottenere da , quale debitrice principale, e da e (oltre che da Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quali garanti, il pagamento dell'importo di euro 378.316,54, quale
[...] saldo di due mutui fondiari contratti con l'allora Controparte_4
poi fusa per incorporazione in crediti ceduti in
[...] Controparte_4 blocco a essa ricorrente.
Spiegata opposizione da parte degli odierni appellanti, il Tribunale ha ravvisato il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle domande CP_1 riconvenzionali risarcitorie svolte nei suoi confronti e ha escluso l'indeterminatezza e l'usurarietà degli interessi, la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e la liberazione dei garanti ai sensi dell'art. 1957 c.c., rigettando l'opposizione.
pag. 3/9 L'impugnazione è stata affidata ai seguenti motivi, riportati per sintesi:
1. il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato in capo a il CP_1 difetto di legittimazione passiva;
2. erroneo sarebbe stato il mancato riconoscimento del superamento della soglia dell'usura con riguardo sia agli interessi corrispettivi sia a quelli moratori relativi al secondo contratto di mutuo;
3. sarebbero affette da nullità parziale, per violazione della disciplina antitrust, le fideiussioni rilasciate, con conseguente insussistenza della deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., comunque violato;
4. il Tribunale avrebbe omesso di disporre in merito all'inefficacia delle fideiussioni rilasciate per il secondo mutuo, per l'eccedenza rispetto all'ammontare garantito;
5. il Tribunale avrebbe omesso di statuire in merito al superamento del limite di finanziabilità dei mutui fondiari, così come dedotto in primo grado con la comparsa conclusionale, vizio di nullità suscettibile di rilievo officioso.
Si è costituita in giudizio , tramite la mandataria CP_1 CP_2 protestando l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del gravame.
Con la sentenza non definitiva n. 64 del 2025 di questa Corte è stato parzialmente accolto il secondo motivo di impugnazione – rigettandosi gli altri – e, per l'effetto, è stato accertato che la verifica dell'usurarietà del finanziamento n. 6467561, stipulato il 27 aprile 2010, per euro 200.000,00, consistendo in un mutuo a stato avanzamento lavori, dovesse essere svolta raffrontando il tasso effettivo globale medio (t.e.g.m.) con il tasso-soglia risultante del decreto del Ministero dell'economia – ratione temporis rilevante – relativo alla categoria «Mutui» anziché a quella «Altri finanziamenti».
È stata quindi espletata c.t.u. contabile integrativa, al fine di verificare la dedotta usurarietà in base a tali criteri e l'eventuale ricalcolo del dare-
pag. 4/9 avere tra le parti.
All'esito dell'udienza del 23 giugno 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 1° luglio 2025, con cui sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. All'esito della sentenza non definitiva n. 64 del 2025 non restava che verificare la sussistenza dell'usura con riferimento al finanziamento n.
6467561, stipulato il 27 aprile 2010 (doc. 13 fasc. monitorio).
Il c.t.u. ha rilevato l'usurarietà del citato mutuo.
La verifica è stata correttamente svolta, in quanto il perito ha considerato che il tasso-soglia vigente nel 2° trimestre 2010 per la categoria
“mutui ipotecari a tasso variabile” – quale quello di specie – fosse del
3,945% – secondo quanto indicato nel relativo decreto del Ministero dell'economia – e che, rispetto a tale soglia, il tasso d'interesse corrispettivo pattuito fosse maggiore – assurgendo al 4% – e che, pertanto, anche il tasso annuo effettivo globale (t.e.g.m.) fosse parimenti superiore (la relativa misura, peraltro, era già stata calcolata nell'elaborato peritale depositato in primo grado, pari al 4,17%, come emerge a pag. 12 della relazione).
Quanto al conseguente accertamento del dare-avere tra le parti, va fatto riferimento al calcolo contenuto nel paragrafo 4.2.5bis della relazione, Par a pag. 9, svolto, su sollecitazione del c.t.p. di , correttamente, azzerando gli interessi pattuiti, secondo quanto prevede l'art. 1815 c.c., che recita:
«[s]e sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».
Il c.t.u. ha in primo luogo fatto riferimento al capitale erogato di euro
170.000,00 e vi ha decurtato il pagamento effettuato, pari a euro 99.622,46
pag. 5/9 –ammontare risultante dall'estratto del conto prodotto da (doc. 12 CP_1
Part fasc. monitorio) e non contestato da – e ha poi considerato che tale pagamento fosse avvenuto il 21 novembre 2017 (data risultante dal medesimo estratto e parimenti non contestata); ha, di conseguenza, calcolato gli interessi di mora sul totale del capitale fino a tale momento e sul residuo per il periodo successivo, individuando così l'importo di euro Par 26.779,16. Ha quindi determinando il debito residuo di , relativo al mutuo n. 6467561 del 27 aprile 2010, in euro 97.156,70 (= 170.000,00, per capitale, - 99.622,46, per pagamenti effettuati, + 26.779,16, quali interessi di mora), al cui pagamento essa va condannata in favore di , CP_1 unitamente ai fideiussori, dovendosi invece revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Par
, unitamente ai fideiussori, va inoltre condannata al pagamento di euro 146.328,59, dovuti in relazione al mutuo n. 6407352 del 2 marzo 2009
(doc. 4 fasc. monitorio), sempre in favore di , importo che è stato CP_1 domandato con il medesimo ricorso monitorio e la cui debenza è stata accertata anche all'esito di questo grado di appello.
Par
e i suoi fideiussori vanno quindi condannati in solido al pagamento di complessivi euro 243.485,29 (= 97.156,70 + 146.328,59), oltre interessi legali dal dì della domanda al saldo effettivo, come richiesto nel ricorso monitorio.
2. Quanto alle spese di lite, si rammenta che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022 e Cass. n. 23877 del
2021, entrambe in motivazione).
pag. 6/9 Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che
«l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
Nel caso in esame sono state proposte domande contrapposte tra le stesse parti. Da un lato, ha domandato la condanna al pagamento di CP_1 quanto dovuto relativamente al contratto di mutuo n. 6407352 – rispetto al quale è risultata vittoriosa – e relativamente a quello n. 6467561, rispetto al quale è risultata vittoriosa solo parzialmente, stante l'accertamento dell'effettiva debenza solo della residua linea capitale, ma non degli interessi, in conseguenza dell'accertamento dell'usurarietà del rapporto, Par come eccepito da . Questa ha altresì proposto domanda riconvenzionale risarcitoria nei confronti di lamentando la condotta contraria ai CP_1 principi di correttezza e buona fede da parte di doglianza Controparte_4 tuttavia respinta. Pertanto, le spese di lite della fase monitoria e di entrambi Par i gradi di giudizio vanno compensate per 1/5, dovendosi condannare e i suoi fideiussori, in solido, a rifondere i restanti 4/5, spese che si CP_1 liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 52.001,00 – euro 260.000,00), individuato alla stregua del decisum, consistente nella condanna al pagamento di complessivi euro 243.485,29.
Le spese di c.t.u. di entrambi i gradi di giudizio vanno invece poste a carico di – la solidarietà prevista nel provvedimento di liquidazione CP_1 pag. 7/9 vale solo limitatamente ai rapporti con l'ausiliario – in quanto tale consulenza si è resa necessaria per la contestazione – rivelatasi fondata – di Par usurarietà del mutuo n. 6467561 avanzata da e il conseguente ricalcolo della misura del debito.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e da Parte_1
e avverso la sentenza n. 465 del 2021 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Siena, e in parziale riforma della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1773 del 2018 del Tribunale di Siena;
2. condanna Parte_1
e in solido tra loro, a pagare a Parte_1 Parte_2 [...]
in giudizio tramite complessivi Controparte_1 CP_2 euro 243.485,29 – di cui euro 146.328,59 in relazione al mutuo n.
6407352, ed euro 97.156,70, in relazione a quello n. 6467561, entrambi stipulati con – oltre Controparte_4 interessi come in motivazione;
3. conferma per il resto la sentenza gravata
4. condanna Parte_1
e in solido tra loro, a rifondere a
[...] Parte_2 [...]
come rappresentata, 4/5 delle spese di lite – Controparte_1 compensato il restante 1/5 – che liquida (nella misura ante- compensazione), quanto alla fase monitoria, nella misura indicata nel decreto ingiuntivo opposto, quanto al primo grado, in euro
14.103,00 e, quanto a quello d'appello, in euro 14.317,00; ciò oltre pag. 8/9 rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
5. pone le spese di c.t.u. affrontate, tanto in primo quanto in secondo grado, a definitivo carico di come Controparte_1 rappresentata.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
OL AR ON AN MA
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
– AN MA Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– OL AR ON Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. AN CI P.IVA_1
( e dell'avv. BUTINI IC ( ), C.F._1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._3 dell'avv. AN CI ( e dell'avv. BUTINI C.F._1
IC ( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._4
AN CI ( e dell'avv. BUTINI IC C.F._1
( ), C.F._2
appellanti e (C.F. ), e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_2 mandataria, ( ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 P.IVA_3
DA ER ( ), C.F._5
appellata
Conclusioni per Parte_1
e «Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Parte_1 Parte_2
Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- revocato il decreto ingiuntivo n. 1773/2018, emesso dal Tribunale di
Siena, in persona del Giudice Dott. Bernardini, in data 05/12/2018, pubblicato in data 7/12/2018 ed in riforma dell'impugnata sentenza:
- in accoglimento del II° motivo d'appello dichiarare non dovute dagli appellanti le somme relative agli interessi applicati ai mutui erogati dalla dante causa dell'opposta,
- in accoglimento del III° terzo motivo d'appello:
--- in tesi dichiarare non dovute le somme di cui alla condanna dai garanti per decadenza dell'appellata dal termine di cui all'art. 1957 cc;
--- in ipotesi ed in accoglimento del IV° motivo d'appello ridurre l'importo nei limiti della fideiussione prestata;
- in accoglimento del V° motivo d'appello dichiarare nulli i contratti di mutuo per cui è processo;
- in accoglimento del I° motivo d'appello, dichiarata la condotta tenuta dalla ricorrente non conforme alla prassi bancaria e lesiva dei diritti degli opponenti, condannare la prima al pagamento nei confronti dei secondi a titolo risarcitorio delle somme indicate in euro 694.000,00 per danno patrimoniale ed in euro 200.000,00 per danno non patrimoniale in favore della in euro Parte_1
100.000,00 in favore del sig. in euro 50.000,00 in favore Parte_1
pag. 2/9 del sig. salvo compensazione con quanto eventualmente Parte_2 ritenuto dovuto dagli opponenti all'opposta.
- In ogni caso con vittoria delle competenze di entrambi i gradi del giudizio» (così nell'atto d'appello); per e per essa, quale mandataria, Controparte_1
«conclude come da comparsa di costituzione e risposta e CP_2 dunque per il rigetto dell'appello e della domanda riconvenzionale con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze».
Rilevato
(in prosieguo Parte_1
Par
), e hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 465 del 2021 del Tribunale di Siena, con la quale è stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti a beneficio di
(in prosieguo ), tramite l'allora mandataria Controparte_1 CP_1
e sono stati condannati alla refusione delle spese di lite. CP_3
Par Fino 1 aveva agito in via monitoria per ottenere da , quale debitrice principale, e da e (oltre che da Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quali garanti, il pagamento dell'importo di euro 378.316,54, quale
[...] saldo di due mutui fondiari contratti con l'allora Controparte_4
poi fusa per incorporazione in crediti ceduti in
[...] Controparte_4 blocco a essa ricorrente.
Spiegata opposizione da parte degli odierni appellanti, il Tribunale ha ravvisato il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle domande CP_1 riconvenzionali risarcitorie svolte nei suoi confronti e ha escluso l'indeterminatezza e l'usurarietà degli interessi, la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e la liberazione dei garanti ai sensi dell'art. 1957 c.c., rigettando l'opposizione.
pag. 3/9 L'impugnazione è stata affidata ai seguenti motivi, riportati per sintesi:
1. il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato in capo a il CP_1 difetto di legittimazione passiva;
2. erroneo sarebbe stato il mancato riconoscimento del superamento della soglia dell'usura con riguardo sia agli interessi corrispettivi sia a quelli moratori relativi al secondo contratto di mutuo;
3. sarebbero affette da nullità parziale, per violazione della disciplina antitrust, le fideiussioni rilasciate, con conseguente insussistenza della deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., comunque violato;
4. il Tribunale avrebbe omesso di disporre in merito all'inefficacia delle fideiussioni rilasciate per il secondo mutuo, per l'eccedenza rispetto all'ammontare garantito;
5. il Tribunale avrebbe omesso di statuire in merito al superamento del limite di finanziabilità dei mutui fondiari, così come dedotto in primo grado con la comparsa conclusionale, vizio di nullità suscettibile di rilievo officioso.
Si è costituita in giudizio , tramite la mandataria CP_1 CP_2 protestando l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del gravame.
Con la sentenza non definitiva n. 64 del 2025 di questa Corte è stato parzialmente accolto il secondo motivo di impugnazione – rigettandosi gli altri – e, per l'effetto, è stato accertato che la verifica dell'usurarietà del finanziamento n. 6467561, stipulato il 27 aprile 2010, per euro 200.000,00, consistendo in un mutuo a stato avanzamento lavori, dovesse essere svolta raffrontando il tasso effettivo globale medio (t.e.g.m.) con il tasso-soglia risultante del decreto del Ministero dell'economia – ratione temporis rilevante – relativo alla categoria «Mutui» anziché a quella «Altri finanziamenti».
È stata quindi espletata c.t.u. contabile integrativa, al fine di verificare la dedotta usurarietà in base a tali criteri e l'eventuale ricalcolo del dare-
pag. 4/9 avere tra le parti.
All'esito dell'udienza del 23 giugno 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 1° luglio 2025, con cui sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. All'esito della sentenza non definitiva n. 64 del 2025 non restava che verificare la sussistenza dell'usura con riferimento al finanziamento n.
6467561, stipulato il 27 aprile 2010 (doc. 13 fasc. monitorio).
Il c.t.u. ha rilevato l'usurarietà del citato mutuo.
La verifica è stata correttamente svolta, in quanto il perito ha considerato che il tasso-soglia vigente nel 2° trimestre 2010 per la categoria
“mutui ipotecari a tasso variabile” – quale quello di specie – fosse del
3,945% – secondo quanto indicato nel relativo decreto del Ministero dell'economia – e che, rispetto a tale soglia, il tasso d'interesse corrispettivo pattuito fosse maggiore – assurgendo al 4% – e che, pertanto, anche il tasso annuo effettivo globale (t.e.g.m.) fosse parimenti superiore (la relativa misura, peraltro, era già stata calcolata nell'elaborato peritale depositato in primo grado, pari al 4,17%, come emerge a pag. 12 della relazione).
Quanto al conseguente accertamento del dare-avere tra le parti, va fatto riferimento al calcolo contenuto nel paragrafo 4.2.5bis della relazione, Par a pag. 9, svolto, su sollecitazione del c.t.p. di , correttamente, azzerando gli interessi pattuiti, secondo quanto prevede l'art. 1815 c.c., che recita:
«[s]e sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».
Il c.t.u. ha in primo luogo fatto riferimento al capitale erogato di euro
170.000,00 e vi ha decurtato il pagamento effettuato, pari a euro 99.622,46
pag. 5/9 –ammontare risultante dall'estratto del conto prodotto da (doc. 12 CP_1
Part fasc. monitorio) e non contestato da – e ha poi considerato che tale pagamento fosse avvenuto il 21 novembre 2017 (data risultante dal medesimo estratto e parimenti non contestata); ha, di conseguenza, calcolato gli interessi di mora sul totale del capitale fino a tale momento e sul residuo per il periodo successivo, individuando così l'importo di euro Par 26.779,16. Ha quindi determinando il debito residuo di , relativo al mutuo n. 6467561 del 27 aprile 2010, in euro 97.156,70 (= 170.000,00, per capitale, - 99.622,46, per pagamenti effettuati, + 26.779,16, quali interessi di mora), al cui pagamento essa va condannata in favore di , CP_1 unitamente ai fideiussori, dovendosi invece revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Par
, unitamente ai fideiussori, va inoltre condannata al pagamento di euro 146.328,59, dovuti in relazione al mutuo n. 6407352 del 2 marzo 2009
(doc. 4 fasc. monitorio), sempre in favore di , importo che è stato CP_1 domandato con il medesimo ricorso monitorio e la cui debenza è stata accertata anche all'esito di questo grado di appello.
Par
e i suoi fideiussori vanno quindi condannati in solido al pagamento di complessivi euro 243.485,29 (= 97.156,70 + 146.328,59), oltre interessi legali dal dì della domanda al saldo effettivo, come richiesto nel ricorso monitorio.
2. Quanto alle spese di lite, si rammenta che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022 e Cass. n. 23877 del
2021, entrambe in motivazione).
pag. 6/9 Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che
«l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
Nel caso in esame sono state proposte domande contrapposte tra le stesse parti. Da un lato, ha domandato la condanna al pagamento di CP_1 quanto dovuto relativamente al contratto di mutuo n. 6407352 – rispetto al quale è risultata vittoriosa – e relativamente a quello n. 6467561, rispetto al quale è risultata vittoriosa solo parzialmente, stante l'accertamento dell'effettiva debenza solo della residua linea capitale, ma non degli interessi, in conseguenza dell'accertamento dell'usurarietà del rapporto, Par come eccepito da . Questa ha altresì proposto domanda riconvenzionale risarcitoria nei confronti di lamentando la condotta contraria ai CP_1 principi di correttezza e buona fede da parte di doglianza Controparte_4 tuttavia respinta. Pertanto, le spese di lite della fase monitoria e di entrambi Par i gradi di giudizio vanno compensate per 1/5, dovendosi condannare e i suoi fideiussori, in solido, a rifondere i restanti 4/5, spese che si CP_1 liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 52.001,00 – euro 260.000,00), individuato alla stregua del decisum, consistente nella condanna al pagamento di complessivi euro 243.485,29.
Le spese di c.t.u. di entrambi i gradi di giudizio vanno invece poste a carico di – la solidarietà prevista nel provvedimento di liquidazione CP_1 pag. 7/9 vale solo limitatamente ai rapporti con l'ausiliario – in quanto tale consulenza si è resa necessaria per la contestazione – rivelatasi fondata – di Par usurarietà del mutuo n. 6467561 avanzata da e il conseguente ricalcolo della misura del debito.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e da Parte_1
e avverso la sentenza n. 465 del 2021 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Siena, e in parziale riforma della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1773 del 2018 del Tribunale di Siena;
2. condanna Parte_1
e in solido tra loro, a pagare a Parte_1 Parte_2 [...]
in giudizio tramite complessivi Controparte_1 CP_2 euro 243.485,29 – di cui euro 146.328,59 in relazione al mutuo n.
6407352, ed euro 97.156,70, in relazione a quello n. 6467561, entrambi stipulati con – oltre Controparte_4 interessi come in motivazione;
3. conferma per il resto la sentenza gravata
4. condanna Parte_1
e in solido tra loro, a rifondere a
[...] Parte_2 [...]
come rappresentata, 4/5 delle spese di lite – Controparte_1 compensato il restante 1/5 – che liquida (nella misura ante- compensazione), quanto alla fase monitoria, nella misura indicata nel decreto ingiuntivo opposto, quanto al primo grado, in euro
14.103,00 e, quanto a quello d'appello, in euro 14.317,00; ciò oltre pag. 8/9 rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
5. pone le spese di c.t.u. affrontate, tanto in primo quanto in secondo grado, a definitivo carico di come Controparte_1 rappresentata.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
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