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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/11/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 328/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 328/2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
DR AL (CF: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. ANDREA CP_1 C.F._2
CC (CF: ) C.F._3
APPELLATO avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
13/01/2023
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 In data 10.07.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante conferma le conclusioni di cui all'atto di appello e pertanto: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, ritenuto ammissibile l'appello proposto dalla avverso l'ordinanza emessa il Parte_1
13/01/2023 dal Tribunale di Firenze nella persona della Dott.ssa Michela Biggi e comunicata in data 16/01/2023 dalla Cancelleria, nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. rubricato al n. 7156/2022 RG;
- accertare e dichiarare che il contratto di concessione di linea di credito revolving sottoscritto da con la in data 09/04/2009 CP_1 Parte_1
è pienamente valido ed efficace tra le parti e che non vi è stata violazione del D.Lgs. 374/99 e/o di altre normative vigenti al momento della sua conclusione e quindi voglia in totale riforma dell'ordinanza impugnata accogliere le domande formulate in primo grado dalla Banca convenuta, e pertanto, previo rigetto di ogni altra diversa e contraria istanza e richiesta, voglia respingere tutte le domande del ricorrente nei confronti di in quanto inammissibili e Parte_1 comunque infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni illustrate.
Con vittoria di spese e competenze.
Per la parte appellata:
… precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi (Chiede che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 13/01/2023, il Tribunale di pagina 2 di 17 Firenze ha così deciso:
- dichiara la nullità del contratto di finanziamento revolving stipulato fra
[...]
e ; CP_1 Parte_1 Parte_1
- dichiara altresì il diritto del ricorrente a restituire le somme ricevute in prestito al tasso legale ex art. 1284 comma 3° c.c.;
- condanna la resistente a rifondere al ricorrente Parte_1 [...] le spese di lite che liquida in euro 145,50 per anticipazioni, euro CP_1
2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15% IVA e CPA di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Tale pronuncia è stata emessa sul ricorso di volto a sentir CP_1 accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento “revolving” concluso dal medesimo in data 09.04.2009, con , per Parte_1
l'acquisto di elettrodomestico, con cui gli era stata, altresì, concessa una linea di credito con la c.d. carta revolving, in violazione del D. Lgs. n. 374/1999 nonché sentir accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a restituire soltanto le somme ricevute in prestito, al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
Si era costituita in giudizio la predetta società finanziaria chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito solo o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello (di seguito CLIENTE o anche CP_1
APPELLATO) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) La dichiarazione di nullità del contratto:
• il ruolo del venditore non è stato quello di chi ha promosso e concluso un contratto;
• il caso di specie esula dell'ambito di applicazione del divieto ex art. 3 D. Lgs 374/99;
pagina 3 di 17 • l'inapplicabilità al caso di specie del comunicato BankItalia 20/04/2010;
• il contratto non potrebbe in nessun caso essere dichiarato nullo;
• il comportamento del cliente – assenza di buona fede;
2) La restituzione somme:
• la prescrizione;
• la irrepetibilità di alcunché in rapporto non ancora chiuso;
3) Le spese di causa.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della ordinanza decisoria gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. ed ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla pronuncia impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 10.07.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. essendo stata la causa assunta in decisione proprio per la non manifesta infondatezza dell'appello.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
pagina 4 di 17 I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo censura la declaratoria di nullità del contratto per Parte_1 cui è lite sotto i seguenti profili relativi:
• al ruolo del venditore che non sarebbe stato quello di chi ha promosso e concluso un contratto;
• al fatto che il caso di specie esulerebbe dell'ambito di applicazione del divieto di cui all'art. 3 D. Lgs. n. 374/1999;
• all'inapplicabilità al caso di specie del comunicato BankItalia 20/04/2010;
• al fatto che il contratto non avrebbe potuto in nessun caso essere dichiarato nullo;
• al comportamento del cliente connotato da assenza di buona fede.
L'APPELLANTE denuncia quindi, violazione e falsa applicazione della legge, derivante dalla errata interpretazione delle normative in materia e dalla omessa o comunque errata valutazione delle circostanze di fatto accertate, che avrebbero portato ad una pronuncia errata.
➢ Sotto il primo profilo deduce di aver evidenziato che, in Parte_1 realtà, il venditore non avrebbe avuto alcun ruolo nella conclusione del contratto, non essendogli stato conferito alcun mandato al riguardo e non avendo avuto, dunque, alcun poter di concedere credito, essendo stato un mero “passacarte”.
Non ricorrerebbe quindi l'ipotesi di cui all'art. 2 D.M. 485/2001, che dando piena attuazione al D. Lgs. n. 374/1999, definisce l'agente in attività finanziaria come il soggetto incaricato “di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1 del testo unico bancario”.
Il profilo è destituito di fondamento.
E' documentato che il contratto di finanziamento de quo è stato promosso tramite il negoziante – rivenditore, che, in occasione dell'acquisto del Controparte_2 bene di consumo effettuato da , lo ha consigliato di accendere con CP_1
pagina 5 di 17 una linea di credito da utilizzare con carta revolving (anzitutto per Parte_1
l'acquisto dell'elettrodomestico), come si evince dal frontespizio del contratto di finanziamento “revolving” in data 09.04.2009 prodotto dalla stessa
: Parte_1
Ciò posto, ritiene il Collegio che essendo stato il contratto per cui è lite concluso per il tramite della , su modulo della , lo stesso Controparte_2 Parte_1 contratto sia a quest'ultima riconducibile, posto che la prima società non avrebbe potuto disporre di tale modulo, se non al fine di far concludere al cliente un contratto di finanziamento con l'APPELLANTE.
Quest'ultima, peraltro, non ha fornito alcuna spiegazione del motivo per cui avesse avuto la disponibilità del suddetto modulo contrattuale. Controparte_2
pagina 6 di 17 Accertato, quindi, che il contratto in questione sia stato concluso tra
[...]
e la , si rileva che questa Corte, in diversa composizione, CP_1 Parte_1 in altra causa in cui era parte sempre , con riferimento ad una Parte_1 fattispecie concreta del tutto sovrapponibile a quella in esame e per la risoluzione di identiche questioni di diritto, ha proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di
Cassazione che, con la recente pronuncia 13/5/2025, n.12838, ha chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2010 la promozione e conclusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l' CP_3
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485 e l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte, cioè il divieto opera anche quando il negoziante si limita a promuovere la conclusione del contratto di finanziamento, presentando l'offerta di credito all'acquirente del bene e trasmettendo la richiesta di finanziamento all'intermediario finanziario autorizzato e convenzionato.
Tale pronuncia, alla cui ampia motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. c.p.c. risolve le questioni di diritto poste in questa sede, ove si consideri, altresì, che ha affrontato, implicitamente, la questione dell'estensione soggettiva, ritenendo evidentemente che la banca non si potesse avvalere del fornitore del bene per un'operazione di credito al consumo che non si esauriva con la vendita del bene, ma che si concretava in una messa a disposizione di una somma di danaro che poteva essere utilizzata continuamente previo rimborso dei prelievi precedenti,
pagina 7 di 17 che andavano a ricostituire la disponibilità (c.d. credito rotativo).
E, in effetti, in questo senso vanno interpretate le Istruzioni di Vigilanza della
Banca d'Italia.
Le Istruzioni del 1999 (antecedenti al D. Lgs. n. 374/1999) – sezione III Attività
Bancaria fuori sede § 2.1, co.4 – stabilivano, fra l'altro, circa la promozione e il collocamento dei prodotti e servizi bancari e finanziari, che “Limitatamente alle operazioni di credito al consumo, le banche possono utilizzare, come collocatore, il fornitore del bene per il quale si effettua l'affidamento, sulla base di apposita convenzione tra la banca e l'esercizio commerciale. Deve trattarsi di proposte contrattuali, secondo formulari, non modificabili, forniti dalla banca all'esercizio commerciale, che si perfezionano solo con il successivo consenso della banca stessa. Il processo di valutazione del rischio deve rimanere di esclusiva competenza della banca”.
La formulazione letterale di tali istruzioni rende evidente che Parte_1 avrebbe potuto utilizzare come collocatore il fornitore del bene, limitatamente alle sole operazioni di credito al consumo effettuate per l'acquisto del bene stesso
(c.d. credito al consumo finalizzato).
Nel caso di carte revolving, invece, il credito al consumo non è limitato all'acquisto del bene de quo, ma è esteso ad un'operazione di finanziamento. Con il che si viola le stesse Istruzioni di Vigilanza (§ 2.1, co.1-3) che riservano l'attività di promozione e collocazione dei prodotti e servizi bancari fuori sede
“[agli stessi] dipendenti [della banca], ai promotori finanziari, nonché ad altre banche o SIM e rispettive reti di promotori finanziati ed enti assicurativi e rispettivi agenti assicurativi”.
Il comunicato della Banca d'Italia del 9.09.2002, emanato dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 374/1999 e del D.M. 485/2001, non modifica tale impianto, ma pagina 8 di 17 prevede che gli intermediari finanziari, di cui agli artt.106 e 107 TUB, come i relativi agenti in attività finanziaria, sono ricompresi “tra i soggetti abilitati all'offerta fuori sede (promozione e collocamento) di prodotti e servizi per conto delle banche” (punto 1.2, co.1, del comunicato). Per lo svolgimento di tale attività
è necessaria la stipula di “apposita convenzione con la banca”; convenzione che
“deve limitare l'operatività degli intermediari a prodotti standardizzati, i cui schemi contrattuali siano predefiniti dalla banca e non modificabili;
…” (punto 1.2, co.2).
Anche il comunicato della Banca d'Italia del 14.01.2006, relativo al tema specifico, non introduce particolari innovazioni, ma si limita a precisare, per quanto qui di interesse, che la banca poteva avvalersi anche direttamente di agenti in attività finanziaria per la collocazione fuori sede dei propri prodotti ma con limitazioni.
Così testualmente: “Per quanto riguarda gli agenti in attività finanziaria, si tratta, come noto, di soggetti iscritti in un apposito elenco in quanto incaricati da uno o più intermediari finanziari ex art. 106 o 107 del TUB di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, TUB, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. In proposito, essendo pervenuti diversi quesiti, si precisa che gli agenti in attività finanziaria, ai sensi della disciplina di settore
(decreto ministeriale n. 485 del 2001), oltre a stipulare contratti di agenzia solo con intermediari finanziari ex art. 106 o 107 TUB, possono svolgere in rapporto diretto con le banche esclusivamente la promozione dei contratti stipulati dalle banche stesse nell'esercizio delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, del TUB.
Ciò posto, si ritiene che gli agenti in attività finanziaria, per effetto del citato decreto ministeriale, non possano svolgere per conto delle banche attività di promozione di prodotti bancari diversi da quelli di cui all'art. 106, comma 1, del
pagina 9 di 17 TUB, né attività di collocamento di qualsivoglia prodotto bancario. In vista di un ampliamento in tal senso della disciplina degli agenti, la Banca d'Italia ha interessato il Ministero dell'economia; si precisa che l'ampliamento prospettato non riguarderebbe la possibilità di stipulare contratti di agenzia tra banche e agenti, possibilità che resterebbe comunque esclusa. Si conferma infine - ove non diversamente disciplinato con la presente comunicazione - quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza sull'attività bancaria fuori sede richiamate in premessa. Il contenuto della presente comunicazione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Le disposizioni ratione temporis applicabili sono chiare: la collocazione del prodotto bancario fuori sede per mezzo del fornitore del bene poteva avvenire unicamente per il c.d. credito al consumo finalizzato (cioè per l'operazione di finanziamento funzionale all'acquisto del bene di consumo venduto dallo stesso fornitore del bene); un'operazione di finanziamento mediante carta di credito revolving, come quella avvenuta nel caso di specie e sopra descritta, trascende il credito finalizzato e non poteva essere collocata se non mediante gli altri soggetti abilitati, la cui attività era un'attività riservata (tra costoro, gli agenti in attività finanziaria).
Pertanto, poiché ha utilizzato, per la collocazione dei propri Parte_1 prodotti, il predetto fornitore dei bene, che ha svolto, attività di agente in attività finanziaria direttamente per conto della medesima, pur non essendo iscritto Cont nell'elenco tenuto presso l' , il contratto de quo è stato correttamente dichiarato nullo.
➢ Quanto al secondo, terzo e quarto profilo, la Suprema Corte, con la pronuncia sopra menzionata, resa a seguito del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ulteriormente statuito che il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato, a pagina 10 di 17 seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario, ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 D. Lgs. n. 374 del 1999, è nullo ex art. 1418, primo CP_3 comma c.c., precisando in parte motiva che “l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l' e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento CP_3 di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […] Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall' per lo CP_3 svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art.
1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista […] è corretta
l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall' abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche CP_3
l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante
pagina 11 di 17 l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. 42. Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario”.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha dichiarato la nullità del contratto di finanziamento per cui è lite.
Il profilo relativo alla mancanza di effetti retroattivi e di valore normativo o regolamentare del comunicato 20/04/2010 di Banca d'Italia è assorbito dalle considerazioni sopra svolte, posto che l'ordinanza decisoria gravata non viene, comunque, scalfita.
➢ Relativamente al profilo afferente al comportamento del CLIENTE che sarebbe connotato da mancanza di buona fede, per avere per quasi tredici anni attinto a piene mani al credito concessogli in forza del contratto che ha sottoscritto, per poi metterne in dubbio la validità ed avere quindi, utilizzato, per un lungo periodo di tempo, la linea di credito, osserva la Corte che la responsabilità ex art. 1338 c.c. deve, in ogni caso, essere esclusa qualora la nullità derivi dalla violazione di norme imperative che devono essere conosciute e considerate da entrambe i contraenti (vedi Cass. 03/09/2021, n.23887: “posto che ai fini di ravvisare la responsabilità ex art. 1338 c.c., è necessaria la induzione dolosa o colposa per un contraente e, per l'altro, l'affidamento senza colpa nella validità del contratto, il concorso di colpa del presunto danneggiato, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto, esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art. 1338 c.c. in capo al danneggiante;
ne consegue che la responsabilità ex art. 1338 c.c. non può essere invocata tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi dalla violazione di
pagina 12 di 17 norme imperative delle quali può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto essere superata attraverso l'uso della normale diligenza” ; vedi anche Cass. 26/06/2020, n.12836).
Peraltro, nella fattispecie, tenuto conto della non univocità dell'interpretazione delle norme, della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia (per il rilievo di tali elementi vedi Cass.
05/02/2016, n.2327), della qualità soggettiva dei contraenti (società finanziaria da un lato, consumatore dall'altro) non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che il consumatore sin dall'inizio conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria diligenza la causa di invalidità negoziale.
Neppure va sottaciuto, infine, che il contratto nullo è insuscettibile di convalida, ai sensi dell'art. 1423 c.c.
In relazione a quanto sopra esposto, non vi è, dunque, alcuna concreta ragione per considerare contraria a buona fede e correttezza la condotta dell' di CP_1 avere utilizzato per un periodo di tempo, più o meno lungo, la linea di credito concessagli, avendo il medesimo, peraltro corrisposto ed anticipato gli interessi al tasso contrattualmente previsto, con utilità, quindi, tratta anche da
, dalla esecuzione del contratto. Parte_1
L'ordinanza decisoria appellata merita, quindi, di essere confermata.
II. La seconda censura alla pronuncia impugnata è infondata.
Il secondo motivo (rubricato “La restituzione somme”) si articola in due profili:
l'uno attinente al rigetto della eccezione di prescrizione, l'altro relativo alla non ritenuta irrepetibilità di alcuna somma, essendo stato il rapporto tra le parti non ancora chiuso.
Come già evidenziato, aveva chiesto di accertare e dichiarare la CP_1 nullità del contratto di finanziamento “revolving” concluso dal medesimo con pagina 13 di 17 in data 09.04.2009, nonché di accertare e dichiarare il proprio Parte_1 diritto a restituire le somme ricevute in prestito, al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c.
L'azione di nullità, com'è noto e come correttamente ritenuto dal Tribunale è imprescrittibile, al pari dell'ulteriore azione di accertamento dei relativi effetti restitutori.
Il CLIENTE, infatti, non ha chiesto la propria condanna a restituire il retratto del finanziamento, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 3 c.c., ma soltanto l'accertamento del proprio diritto a restituire quanto sopra indicato, con i predetti interessi e tale accertamento non è soggetto a prescrizione. Non si pone, dunque, allo stato, la questione di prescrizione, che potrà essere fatta valere se e quando il ricorrente proporrà azione di indebito oggettivo.
Non osta al presente convincimento il fatto che il rapporto sia ancora in corso, potendosi mutuare, al riguardo, per identità di ratio, il principio sancito dalla
Corte regolatrice in tema di azione di accertamento delle rimesse solutorie eseguite nel corso di un rapporto di conto corrente secondo cui “il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate” (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 13586 del 16/05/2024).
pagina 14 di 17 Dal momento che nella fattispecie, come detto, l'azione di ripetizione dell'indebito non è stata neppure proposta, nulla sarebbe ostato all'accertamento di quanto chiesto dall'odierno APPELLATO.
L'ordinanza decisoria impugnata va, dunque, sul punto confermata.
III. La terza censura attiene alle spese del primo grado del giudizio, oggetto di condanna a carico dell'APPELLANTE ed è in parte fondata.
Ritiene la Corte, considerati gli orientamenti non univoci nella giurisprudenza di merito (vedi, in particolare, le pronunzie della Corte di Appello di Milano richiamate nell'ordinanza ex 363 bis c.p.c. di questa Corte), l'assenza di precedenti di legittimità sino a Cass. 12838/2025, la qualità delle parti, che fosse equa e congrua una compensazione parziale delle spese di lite, nella misura della metà con onere a carico dell'APPELLANTE della residua metà.
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa Corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore), le spese di prime cure possono, quindi, essere liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 in base al valore indeterminato - complessità bassa della controversia ed in relazione all'attività svolta in complessivi € 2.800,00 (fase di studio € 1.275,00; fase introduttiva € 1.200,00; fase istruttoria € 950,00; fase decisoria € 2.175,00; totale € 5.600,00; riduzione del 50% € 2.800,00).
IV. Per le medesime ragioni, anche le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere compensate per metà ed essere poste a carico di per la residua parte, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi Parte_1 del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria, in quanto non svolta.
pagina 15 di 17 Dette spese possono essere liquidate in complessivi € 2.171,00 (fase di studio: €
1.543,50; fase introduttiva € 1.063,50; fase decisionale: € 1735,00 euro;
nulla per la fase istruttoria, non effettivamente tenuta: vedi Cass. 16/04/2021,
n.10206, Cass. 11/11/2024, n.29077, Cass. 19/03/2025 n.7343; totale €
4.342,00; riduzione del 50% € 2.171,00), oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di avverso l'ordinanza ex Parte_1 CP_1 art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 13/01/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE in parte l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata DICHIARA le spese del primo grado di giudizio compensate per metà tra le parti e CO l'appellante alla rifusione in favore del procuratore antistatario dell'appellato della residua parte delle stesse spese, che si liquidano per l'intero in € 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%
Iva e Cap come per legge;
2. DICHIARA le spese del presente grado di giudizio compensate per metà tra le parti e CO l'appellante alla rifusione in favore del procuratore antistatario dell'appellato della residua parte delle stesse spese che si liquidano per l'intero in € 2.171,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%
Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 19.11.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
pagina 16 di 17 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 328/2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
DR AL (CF: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. ANDREA CP_1 C.F._2
CC (CF: ) C.F._3
APPELLATO avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
13/01/2023
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 In data 10.07.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante conferma le conclusioni di cui all'atto di appello e pertanto: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, ritenuto ammissibile l'appello proposto dalla avverso l'ordinanza emessa il Parte_1
13/01/2023 dal Tribunale di Firenze nella persona della Dott.ssa Michela Biggi e comunicata in data 16/01/2023 dalla Cancelleria, nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. rubricato al n. 7156/2022 RG;
- accertare e dichiarare che il contratto di concessione di linea di credito revolving sottoscritto da con la in data 09/04/2009 CP_1 Parte_1
è pienamente valido ed efficace tra le parti e che non vi è stata violazione del D.Lgs. 374/99 e/o di altre normative vigenti al momento della sua conclusione e quindi voglia in totale riforma dell'ordinanza impugnata accogliere le domande formulate in primo grado dalla Banca convenuta, e pertanto, previo rigetto di ogni altra diversa e contraria istanza e richiesta, voglia respingere tutte le domande del ricorrente nei confronti di in quanto inammissibili e Parte_1 comunque infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni illustrate.
Con vittoria di spese e competenze.
Per la parte appellata:
… precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi (Chiede che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 13/01/2023, il Tribunale di pagina 2 di 17 Firenze ha così deciso:
- dichiara la nullità del contratto di finanziamento revolving stipulato fra
[...]
e ; CP_1 Parte_1 Parte_1
- dichiara altresì il diritto del ricorrente a restituire le somme ricevute in prestito al tasso legale ex art. 1284 comma 3° c.c.;
- condanna la resistente a rifondere al ricorrente Parte_1 [...] le spese di lite che liquida in euro 145,50 per anticipazioni, euro CP_1
2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15% IVA e CPA di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Tale pronuncia è stata emessa sul ricorso di volto a sentir CP_1 accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento “revolving” concluso dal medesimo in data 09.04.2009, con , per Parte_1
l'acquisto di elettrodomestico, con cui gli era stata, altresì, concessa una linea di credito con la c.d. carta revolving, in violazione del D. Lgs. n. 374/1999 nonché sentir accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a restituire soltanto le somme ricevute in prestito, al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
Si era costituita in giudizio la predetta società finanziaria chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito solo o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello (di seguito CLIENTE o anche CP_1
APPELLATO) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) La dichiarazione di nullità del contratto:
• il ruolo del venditore non è stato quello di chi ha promosso e concluso un contratto;
• il caso di specie esula dell'ambito di applicazione del divieto ex art. 3 D. Lgs 374/99;
pagina 3 di 17 • l'inapplicabilità al caso di specie del comunicato BankItalia 20/04/2010;
• il contratto non potrebbe in nessun caso essere dichiarato nullo;
• il comportamento del cliente – assenza di buona fede;
2) La restituzione somme:
• la prescrizione;
• la irrepetibilità di alcunché in rapporto non ancora chiuso;
3) Le spese di causa.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della ordinanza decisoria gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. ed ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla pronuncia impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 10.07.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. essendo stata la causa assunta in decisione proprio per la non manifesta infondatezza dell'appello.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
pagina 4 di 17 I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo censura la declaratoria di nullità del contratto per Parte_1 cui è lite sotto i seguenti profili relativi:
• al ruolo del venditore che non sarebbe stato quello di chi ha promosso e concluso un contratto;
• al fatto che il caso di specie esulerebbe dell'ambito di applicazione del divieto di cui all'art. 3 D. Lgs. n. 374/1999;
• all'inapplicabilità al caso di specie del comunicato BankItalia 20/04/2010;
• al fatto che il contratto non avrebbe potuto in nessun caso essere dichiarato nullo;
• al comportamento del cliente connotato da assenza di buona fede.
L'APPELLANTE denuncia quindi, violazione e falsa applicazione della legge, derivante dalla errata interpretazione delle normative in materia e dalla omessa o comunque errata valutazione delle circostanze di fatto accertate, che avrebbero portato ad una pronuncia errata.
➢ Sotto il primo profilo deduce di aver evidenziato che, in Parte_1 realtà, il venditore non avrebbe avuto alcun ruolo nella conclusione del contratto, non essendogli stato conferito alcun mandato al riguardo e non avendo avuto, dunque, alcun poter di concedere credito, essendo stato un mero “passacarte”.
Non ricorrerebbe quindi l'ipotesi di cui all'art. 2 D.M. 485/2001, che dando piena attuazione al D. Lgs. n. 374/1999, definisce l'agente in attività finanziaria come il soggetto incaricato “di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1 del testo unico bancario”.
Il profilo è destituito di fondamento.
E' documentato che il contratto di finanziamento de quo è stato promosso tramite il negoziante – rivenditore, che, in occasione dell'acquisto del Controparte_2 bene di consumo effettuato da , lo ha consigliato di accendere con CP_1
pagina 5 di 17 una linea di credito da utilizzare con carta revolving (anzitutto per Parte_1
l'acquisto dell'elettrodomestico), come si evince dal frontespizio del contratto di finanziamento “revolving” in data 09.04.2009 prodotto dalla stessa
: Parte_1
Ciò posto, ritiene il Collegio che essendo stato il contratto per cui è lite concluso per il tramite della , su modulo della , lo stesso Controparte_2 Parte_1 contratto sia a quest'ultima riconducibile, posto che la prima società non avrebbe potuto disporre di tale modulo, se non al fine di far concludere al cliente un contratto di finanziamento con l'APPELLANTE.
Quest'ultima, peraltro, non ha fornito alcuna spiegazione del motivo per cui avesse avuto la disponibilità del suddetto modulo contrattuale. Controparte_2
pagina 6 di 17 Accertato, quindi, che il contratto in questione sia stato concluso tra
[...]
e la , si rileva che questa Corte, in diversa composizione, CP_1 Parte_1 in altra causa in cui era parte sempre , con riferimento ad una Parte_1 fattispecie concreta del tutto sovrapponibile a quella in esame e per la risoluzione di identiche questioni di diritto, ha proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di
Cassazione che, con la recente pronuncia 13/5/2025, n.12838, ha chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2010 la promozione e conclusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l' CP_3
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485 e l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte, cioè il divieto opera anche quando il negoziante si limita a promuovere la conclusione del contratto di finanziamento, presentando l'offerta di credito all'acquirente del bene e trasmettendo la richiesta di finanziamento all'intermediario finanziario autorizzato e convenzionato.
Tale pronuncia, alla cui ampia motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. c.p.c. risolve le questioni di diritto poste in questa sede, ove si consideri, altresì, che ha affrontato, implicitamente, la questione dell'estensione soggettiva, ritenendo evidentemente che la banca non si potesse avvalere del fornitore del bene per un'operazione di credito al consumo che non si esauriva con la vendita del bene, ma che si concretava in una messa a disposizione di una somma di danaro che poteva essere utilizzata continuamente previo rimborso dei prelievi precedenti,
pagina 7 di 17 che andavano a ricostituire la disponibilità (c.d. credito rotativo).
E, in effetti, in questo senso vanno interpretate le Istruzioni di Vigilanza della
Banca d'Italia.
Le Istruzioni del 1999 (antecedenti al D. Lgs. n. 374/1999) – sezione III Attività
Bancaria fuori sede § 2.1, co.4 – stabilivano, fra l'altro, circa la promozione e il collocamento dei prodotti e servizi bancari e finanziari, che “Limitatamente alle operazioni di credito al consumo, le banche possono utilizzare, come collocatore, il fornitore del bene per il quale si effettua l'affidamento, sulla base di apposita convenzione tra la banca e l'esercizio commerciale. Deve trattarsi di proposte contrattuali, secondo formulari, non modificabili, forniti dalla banca all'esercizio commerciale, che si perfezionano solo con il successivo consenso della banca stessa. Il processo di valutazione del rischio deve rimanere di esclusiva competenza della banca”.
La formulazione letterale di tali istruzioni rende evidente che Parte_1 avrebbe potuto utilizzare come collocatore il fornitore del bene, limitatamente alle sole operazioni di credito al consumo effettuate per l'acquisto del bene stesso
(c.d. credito al consumo finalizzato).
Nel caso di carte revolving, invece, il credito al consumo non è limitato all'acquisto del bene de quo, ma è esteso ad un'operazione di finanziamento. Con il che si viola le stesse Istruzioni di Vigilanza (§ 2.1, co.1-3) che riservano l'attività di promozione e collocazione dei prodotti e servizi bancari fuori sede
“[agli stessi] dipendenti [della banca], ai promotori finanziari, nonché ad altre banche o SIM e rispettive reti di promotori finanziati ed enti assicurativi e rispettivi agenti assicurativi”.
Il comunicato della Banca d'Italia del 9.09.2002, emanato dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 374/1999 e del D.M. 485/2001, non modifica tale impianto, ma pagina 8 di 17 prevede che gli intermediari finanziari, di cui agli artt.106 e 107 TUB, come i relativi agenti in attività finanziaria, sono ricompresi “tra i soggetti abilitati all'offerta fuori sede (promozione e collocamento) di prodotti e servizi per conto delle banche” (punto 1.2, co.1, del comunicato). Per lo svolgimento di tale attività
è necessaria la stipula di “apposita convenzione con la banca”; convenzione che
“deve limitare l'operatività degli intermediari a prodotti standardizzati, i cui schemi contrattuali siano predefiniti dalla banca e non modificabili;
…” (punto 1.2, co.2).
Anche il comunicato della Banca d'Italia del 14.01.2006, relativo al tema specifico, non introduce particolari innovazioni, ma si limita a precisare, per quanto qui di interesse, che la banca poteva avvalersi anche direttamente di agenti in attività finanziaria per la collocazione fuori sede dei propri prodotti ma con limitazioni.
Così testualmente: “Per quanto riguarda gli agenti in attività finanziaria, si tratta, come noto, di soggetti iscritti in un apposito elenco in quanto incaricati da uno o più intermediari finanziari ex art. 106 o 107 del TUB di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, TUB, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. In proposito, essendo pervenuti diversi quesiti, si precisa che gli agenti in attività finanziaria, ai sensi della disciplina di settore
(decreto ministeriale n. 485 del 2001), oltre a stipulare contratti di agenzia solo con intermediari finanziari ex art. 106 o 107 TUB, possono svolgere in rapporto diretto con le banche esclusivamente la promozione dei contratti stipulati dalle banche stesse nell'esercizio delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, del TUB.
Ciò posto, si ritiene che gli agenti in attività finanziaria, per effetto del citato decreto ministeriale, non possano svolgere per conto delle banche attività di promozione di prodotti bancari diversi da quelli di cui all'art. 106, comma 1, del
pagina 9 di 17 TUB, né attività di collocamento di qualsivoglia prodotto bancario. In vista di un ampliamento in tal senso della disciplina degli agenti, la Banca d'Italia ha interessato il Ministero dell'economia; si precisa che l'ampliamento prospettato non riguarderebbe la possibilità di stipulare contratti di agenzia tra banche e agenti, possibilità che resterebbe comunque esclusa. Si conferma infine - ove non diversamente disciplinato con la presente comunicazione - quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza sull'attività bancaria fuori sede richiamate in premessa. Il contenuto della presente comunicazione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Le disposizioni ratione temporis applicabili sono chiare: la collocazione del prodotto bancario fuori sede per mezzo del fornitore del bene poteva avvenire unicamente per il c.d. credito al consumo finalizzato (cioè per l'operazione di finanziamento funzionale all'acquisto del bene di consumo venduto dallo stesso fornitore del bene); un'operazione di finanziamento mediante carta di credito revolving, come quella avvenuta nel caso di specie e sopra descritta, trascende il credito finalizzato e non poteva essere collocata se non mediante gli altri soggetti abilitati, la cui attività era un'attività riservata (tra costoro, gli agenti in attività finanziaria).
Pertanto, poiché ha utilizzato, per la collocazione dei propri Parte_1 prodotti, il predetto fornitore dei bene, che ha svolto, attività di agente in attività finanziaria direttamente per conto della medesima, pur non essendo iscritto Cont nell'elenco tenuto presso l' , il contratto de quo è stato correttamente dichiarato nullo.
➢ Quanto al secondo, terzo e quarto profilo, la Suprema Corte, con la pronuncia sopra menzionata, resa a seguito del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ulteriormente statuito che il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato, a pagina 10 di 17 seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario, ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 D. Lgs. n. 374 del 1999, è nullo ex art. 1418, primo CP_3 comma c.c., precisando in parte motiva che “l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l' e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento CP_3 di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […] Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall' per lo CP_3 svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art.
1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista […] è corretta
l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall' abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche CP_3
l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante
pagina 11 di 17 l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. 42. Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario”.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha dichiarato la nullità del contratto di finanziamento per cui è lite.
Il profilo relativo alla mancanza di effetti retroattivi e di valore normativo o regolamentare del comunicato 20/04/2010 di Banca d'Italia è assorbito dalle considerazioni sopra svolte, posto che l'ordinanza decisoria gravata non viene, comunque, scalfita.
➢ Relativamente al profilo afferente al comportamento del CLIENTE che sarebbe connotato da mancanza di buona fede, per avere per quasi tredici anni attinto a piene mani al credito concessogli in forza del contratto che ha sottoscritto, per poi metterne in dubbio la validità ed avere quindi, utilizzato, per un lungo periodo di tempo, la linea di credito, osserva la Corte che la responsabilità ex art. 1338 c.c. deve, in ogni caso, essere esclusa qualora la nullità derivi dalla violazione di norme imperative che devono essere conosciute e considerate da entrambe i contraenti (vedi Cass. 03/09/2021, n.23887: “posto che ai fini di ravvisare la responsabilità ex art. 1338 c.c., è necessaria la induzione dolosa o colposa per un contraente e, per l'altro, l'affidamento senza colpa nella validità del contratto, il concorso di colpa del presunto danneggiato, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto, esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art. 1338 c.c. in capo al danneggiante;
ne consegue che la responsabilità ex art. 1338 c.c. non può essere invocata tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi dalla violazione di
pagina 12 di 17 norme imperative delle quali può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto essere superata attraverso l'uso della normale diligenza” ; vedi anche Cass. 26/06/2020, n.12836).
Peraltro, nella fattispecie, tenuto conto della non univocità dell'interpretazione delle norme, della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia (per il rilievo di tali elementi vedi Cass.
05/02/2016, n.2327), della qualità soggettiva dei contraenti (società finanziaria da un lato, consumatore dall'altro) non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che il consumatore sin dall'inizio conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria diligenza la causa di invalidità negoziale.
Neppure va sottaciuto, infine, che il contratto nullo è insuscettibile di convalida, ai sensi dell'art. 1423 c.c.
In relazione a quanto sopra esposto, non vi è, dunque, alcuna concreta ragione per considerare contraria a buona fede e correttezza la condotta dell' di CP_1 avere utilizzato per un periodo di tempo, più o meno lungo, la linea di credito concessagli, avendo il medesimo, peraltro corrisposto ed anticipato gli interessi al tasso contrattualmente previsto, con utilità, quindi, tratta anche da
, dalla esecuzione del contratto. Parte_1
L'ordinanza decisoria appellata merita, quindi, di essere confermata.
II. La seconda censura alla pronuncia impugnata è infondata.
Il secondo motivo (rubricato “La restituzione somme”) si articola in due profili:
l'uno attinente al rigetto della eccezione di prescrizione, l'altro relativo alla non ritenuta irrepetibilità di alcuna somma, essendo stato il rapporto tra le parti non ancora chiuso.
Come già evidenziato, aveva chiesto di accertare e dichiarare la CP_1 nullità del contratto di finanziamento “revolving” concluso dal medesimo con pagina 13 di 17 in data 09.04.2009, nonché di accertare e dichiarare il proprio Parte_1 diritto a restituire le somme ricevute in prestito, al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c.
L'azione di nullità, com'è noto e come correttamente ritenuto dal Tribunale è imprescrittibile, al pari dell'ulteriore azione di accertamento dei relativi effetti restitutori.
Il CLIENTE, infatti, non ha chiesto la propria condanna a restituire il retratto del finanziamento, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 3 c.c., ma soltanto l'accertamento del proprio diritto a restituire quanto sopra indicato, con i predetti interessi e tale accertamento non è soggetto a prescrizione. Non si pone, dunque, allo stato, la questione di prescrizione, che potrà essere fatta valere se e quando il ricorrente proporrà azione di indebito oggettivo.
Non osta al presente convincimento il fatto che il rapporto sia ancora in corso, potendosi mutuare, al riguardo, per identità di ratio, il principio sancito dalla
Corte regolatrice in tema di azione di accertamento delle rimesse solutorie eseguite nel corso di un rapporto di conto corrente secondo cui “il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate” (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 13586 del 16/05/2024).
pagina 14 di 17 Dal momento che nella fattispecie, come detto, l'azione di ripetizione dell'indebito non è stata neppure proposta, nulla sarebbe ostato all'accertamento di quanto chiesto dall'odierno APPELLATO.
L'ordinanza decisoria impugnata va, dunque, sul punto confermata.
III. La terza censura attiene alle spese del primo grado del giudizio, oggetto di condanna a carico dell'APPELLANTE ed è in parte fondata.
Ritiene la Corte, considerati gli orientamenti non univoci nella giurisprudenza di merito (vedi, in particolare, le pronunzie della Corte di Appello di Milano richiamate nell'ordinanza ex 363 bis c.p.c. di questa Corte), l'assenza di precedenti di legittimità sino a Cass. 12838/2025, la qualità delle parti, che fosse equa e congrua una compensazione parziale delle spese di lite, nella misura della metà con onere a carico dell'APPELLANTE della residua metà.
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa Corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore), le spese di prime cure possono, quindi, essere liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 in base al valore indeterminato - complessità bassa della controversia ed in relazione all'attività svolta in complessivi € 2.800,00 (fase di studio € 1.275,00; fase introduttiva € 1.200,00; fase istruttoria € 950,00; fase decisoria € 2.175,00; totale € 5.600,00; riduzione del 50% € 2.800,00).
IV. Per le medesime ragioni, anche le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere compensate per metà ed essere poste a carico di per la residua parte, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi Parte_1 del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria, in quanto non svolta.
pagina 15 di 17 Dette spese possono essere liquidate in complessivi € 2.171,00 (fase di studio: €
1.543,50; fase introduttiva € 1.063,50; fase decisionale: € 1735,00 euro;
nulla per la fase istruttoria, non effettivamente tenuta: vedi Cass. 16/04/2021,
n.10206, Cass. 11/11/2024, n.29077, Cass. 19/03/2025 n.7343; totale €
4.342,00; riduzione del 50% € 2.171,00), oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di avverso l'ordinanza ex Parte_1 CP_1 art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 13/01/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE in parte l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata DICHIARA le spese del primo grado di giudizio compensate per metà tra le parti e CO l'appellante alla rifusione in favore del procuratore antistatario dell'appellato della residua parte delle stesse spese, che si liquidano per l'intero in € 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%
Iva e Cap come per legge;
2. DICHIARA le spese del presente grado di giudizio compensate per metà tra le parti e CO l'appellante alla rifusione in favore del procuratore antistatario dell'appellato della residua parte delle stesse spese che si liquidano per l'intero in € 2.171,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%
Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 19.11.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
pagina 16 di 17 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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