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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/04/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 269/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 269/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. TURINI SANDRO, elettivamente domiciliata in VIALE TRIPOLI nr. 23
47123, Rimini, presso lo studio del difensore avv. TURINI SANDRO.
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
BELLI RICCARDO, elettivamente domiciliato in PIAZZA MALATESTA nr. 21
47921, Rimini, presso il difensore BELLI RICCARDO.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
GORINI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in VIA PALOTTA nr. 46 47921,
Rimini, presso lo studio dell'avv. GORINI FRANCESCA.
APPELLATI pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., depositate telematicamente.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva Parte_1
convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Rimini, e Controparte_1 Parte_2
per ottenere, in via principale, la dichiarazione di simulazione assoluta dell'atto a
[...]
ministero del Notaio di Mestre -rep.n.75739/24452, registrato a Persona_1
Venezia il 11.11.2014 al n.10247, con il quale il convenuto aveva Controparte_1
venduto alla convenuta la nuda proprietà dell'immobile posto in Parte_2
Rimini, località Viserba, in Via Palotta n.46, N.C.E.U. del Comune di Rimini, Foglio 53,
Mappale 634, sub. 13 e sub.40, e, in via subordinata, quella di inefficacia del medesimo atto nei suoi confronti, a norma dell'art. 2901 c.c.
In particolare, l'attrice aveva allegato : 1) di essere creditrice nei confronti del CP_1 per complessivi €875.192,57 in forza di tre decreti ingiuntivi, tutti notificati in data
27.3.2014; 2) che, in data 11.11.2014, il debitore convenuto aveva ceduto alla Pt_2
la nuda proprietà del proprio unico immobile, riservando a se stesso il diritto di abitazione, dietro il pagamento del corrispettivo di €59.760,22, di cui €44.760,22 mediante accollo di una residua pari quota del mutuo concesso dalla
[...]
e €15.000,00 entro il termine del 31.01.2016. Controparte_2
L'attrice, quindi, aveva asserito la simulazione assoluta dell'operazione sopra descritta, evidenziando, al riguardo, come l'acquirente non avesse alcun interesse ad acquistare la nuda proprietà dell'immobile, il prezzo fosse incongruo rispetto al reale valore del bene sostanzialmente non commerciabile anche in ragione dell'età dell'alienante (47 anni), e, inoltre, l'atto contenesse una clausola (art. 7) che dispensava l'usufruttuario dal procedere all'inventario.
A sostegno della subordinata domanda di revocatoria, l'attrice aveva altresì dedotto che, trattandosi di atto a titolo oneroso, lo stato di consapevolezza in capo alla delle Pt_2
finalità fraudolente della compravendita de qua erano agevolmente desumibili dalla ivi pagina 2 di 12 menzionata iscrizione ipotecaria gravante sull'immobile, nonché dalla sua relazione di convivenza more uxorio con il disponente.
I convenuti si erano costituiti in giudizio e, contestando la fondatezza delle deduzioni e allegazioni avversarie, avevano concluso chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attrice.
Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice disponeva c.t.u. estimativa dell'immobile e, all'esito, con sentenza n.1103/2021 pubblicata in data 09.12.2021, previa declaratoria di inammissibilità, per mutatio libelli, della domanda di simulazione relativa formualata dall'attrice in comparsa conclusionale, rigettava le domande di simulazione assoluta e di revocatoria ritualmente formulate dall'attrice.
In particolare, il Giudice di prime cure escludeva la natura fittizia dell'impugnato contratto e, quanto all'esperita azione revocatoria, rilevava la mancanza di prova del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie vantate dalla Banca attrice, ritenendo l'atto de quo compatibile con le finalità perseguite dai contraenti di regolamentare così i reciproci rapporti economici e alimentari a seguito della cessazione della loro relazione.
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato, la
[...] ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, Parte_1
e , proponendo impugnazione avverso la suddetta Controparte_1 Parte_2
sentenza.
In particolare, l'appellante ha svolto i seguenti motivi di gravame: 1) violazione dell'art. 1414 e seguenti c.c. e 2729 c.c.; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c.; 4) violazione dell'art. 2901 c.c.
L'appellante ha, quindi, testualmente concluso, chiedendo “Voglia la Corte di Appello di Bologna, per tutti i motivi dedotti nell'atto di appello, così giudicare in riforma della sentenza n.1103/2021 pubblicata in data 09.12.2021 all'esito della causa civile iscritta al n. 3798/2018 R.G. del Tribunale di Rimini e non notificata: accogliere la domanda principale di simulazione assoluta o, in via subordinata, quella di revocatoria, dell'atto di pagina 3 di 12 compravendita de quo e così “In via principale – dichiarare la simulazione assoluta dell'atto Notaio di Mestre -rep.n.75739/24452 registrato a Persona_1
Venezia “ il 11.11.2014 al n.10247 con il quale il convenuto vendeva Controparte_1
alla convenuta la nuda proprietà dell'immobile posto in Rimini, località Parte_2
Viserba, alla Via Palotta n.46, N.C.E.U. Del Comune di Rimini, Foglio 53, Mappale
634, sub. 13 e sub.40, come meglio descritto nello stesso atto. In via subordinata, in accoglimento della domanda revocatoria, dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 cod.civ., inefficace nei confronti della Banca attrice la compravendita in questione relativa all'immobile già richiamato e come descritto nel menzionato atto notarile. Disporsi la trascrizione della emananda sentenza e la relativa annotazione. Condannare entrambi i convenuti-appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese e compenso di avvocato relativi ai due gradi del giudizio, con gli accessori di legge per IVA e CPA nonché spese forfettarie di legge”.
Con separate comparse di risposta ritualmente depositate, e Controparte_1 Pt_2
si sono costituiti in giudizio, e, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dei
[...]
motivi di appello ex adverso dedotti, hanno concordemente concluso chiedendo: “Voglia
l'Ill.ma Corte d'Appello in via principale dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla In via subordinata, si chiede respingersi tutti Parte_1
i motivi d'appello, in quanto infondati in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza di primo grado. In ogni caso con vittoria delle spese di causa, da liquidarsi in base al D.M. 55/2014 (oltre ad accessori di legge;
15% ex art. 2 cit. DM;
CPA, IVA) da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario”.
Nel corso del giudizio, all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare in data 10/09/2024, la Corte, acquisite le note difensive depositate dalle parti in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dagli appellati, di inammissibilità dei motivi di impugnazione dedotti dall'appellante. pagina 4 di 12 Infatti, nel caso di specie, non si ravvisano i profili di manifesta infondatezza dell'appello così come denunciati dai convenuti ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., data la specificità dei dedotti motivi di gravame rispetto alle ragioni che sorreggono la decisione del giudice di prime cure.
Ad ogni modo, a prescindere dal superiore, preliminare, rilievo, si ritiene che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, le censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado siano, nel merito, comunque, infondate.
- Violazione degli artt. 1414 e ss. cc. e 2729 cc.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta la mancata valutazione da parte del primo
Giudice dei seguenti aspetti, a suo dire, decisivi ai fini dell'accoglimento delle domande ab initio formulate.
In primo luogo, la evidenzia come non sia stato adeguatamente individuato Pt_1
l'interesse in ragione del quale l'accipiens ha effettuato l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile per cui è causa, accollandosi, peraltro, il relativo mutuo.
In secondo luogo, l'appellante ribadisce l'incongruità del pattuito corrispettivo di
€59.760,00 in considerazione della sostanziale non commerciabilità del bene.
Infine, sottolinea, quali elementi sintomatici della fittizietà negoziale, la pattuita dispensa dell'usufruttuario dall'inventario ai sensi dell'art. 1002 c.c., nonché la documentata residenza del disponente in luogo diverso così come attestato dal relativo certificato rilasciato il 18.07.2018.
La sopra articolata censura non è meritevole di accoglimento.
Infatti, nella fattispecie in esame, gli elementi come sopra allegati a supporto dell'esperita azione di simulazione non sono, singolarmente e nel loro complesso. sufficienti a dimostrare che il reale intento dei contraenti fosse quello di impedire che il bene immobile potesse essere aggredito dall'odierna appellante.
Ed invero, quanto alla carenza in capo all'accipiens di un serio interesse alla conclusione dell'operazione immobiliare in esame, è sufficiente osservare che lo schema negoziale utilizzato dagli odierni appellati è formalmente compatibile con le esigenze e le finalità che essi intendevano perseguire tramite l'accordo de quo a seguito della rottura della pagina 5 di 12 loro relazione sentimentale, e, in primis, con quella di garantire la prosecuzione del rapporto tra il loro figlio ed il padre, riservando a favore di quest'ultimo il diritto di abitazione/usufrutto ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1 e dell'art. 4 del rogito.
Anche l'asserita incongruità del prezzo non ha trovato riscontro nelle emergenze processuali.
Infatti, la ctu estimativa espletata in primo grado, all'esito di scrupolose verifiche e indagini, nonché sulla base di valutazioni immuni da illogicità e incongruenze, ha stabilito che il prezzo pattuito e formalmente pagato (€ 59.760,22) sia addirittura maggiore rispetto al reale valore di mercato dell'immobile (€ 56.021,50).
Quanto alla dispensa dall'inventario, la relativa doglianza è del tutto generica e priva di elementi capaci di valorizzare la prospettata fraudolenza dell'atto e, quindi, la sua finalità elusiva delle legittime ragioni creditorie della banca.
- Violazione dell'art. 112 cpc.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, travisando, a suo dire, le argomentazioni svolte dalla è stata ravvisata, nelle Pt_1
deduzioni e conclusioni svolte in comparsa conclusionale, una mutatio libelli, per avere l'allora attrice formulato una domanda di simulazione relativa, nuova ed ulteriore rispetto a quella iniziale di simulazione assoluta.
Il motivo è inammissibile e, comunque, privo di rilevanza ai fini della decisione.
Ed invero, come noto, per essere specifico e, per ciò, ammissibile, il motivo di appello dev'essere idoneo a scardinare la ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata e dev'essere in grado, ove accolto, di apportare un'utilità, processuale e/o sostanziale, all'appellante.
Nel caso di specie, non è, in primo luogo, ravvisabile l'interesse sotteso al motivo di gravame dedotto dalla dato che il Tribunale, a fondamento delle statuizioni di Pt_1
rigetto delle domande attoree, ha posto il mancato assolvimento da parte dell'attrice dell'onere probatorio su di essa gravante circa la natura fittizia dell'atto in questione.
Infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'Istituto di credito, il Giudice di prime cure ha correttamente delibato la domanda così come formulata dall'attrice in termini di pagina 6 di 12 simulazione assoluta, tanto è vero che l'incipit della relativa motivazione recita : “La domanda di accertamento della simulazione assoluta dell'atto di compravendita […] non può trovare accoglimento essendo rimasta sprovvista di qualsiasi riscontro probatorio”.
- Violazione artt. 112 e 116 cpc.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure, ai fini dell'accertamento dello scopo perseguito attraverso la stipulazione dell'atto oggetto di causa, avrebbe, a suo dire erroneamente, valorizzato, quale elemento di prova e di libero convincimento, il criterio della comune esperienza che, invece, nel caso di specie, non sarebbe idoneo a superare gli indizi gravi, precisi e concordanti dalla stessa allegati a suffragio della dedotta simulazione.
Anche questo motivo è infondato.
La infatti, ha agito al fine di far accertare la simulazione assoluta del negozio Pt_1
impugnato o, in via subordinata, ottenerne la declaratoria di inefficacia relativa, sicchè incombeva sulla stessa l'onere di fornire, in via principale, la prova della natura apparente dell'operazione o, in subordine, della sua fraudolenza, dimostrando, sotto quest'ultimo profilo, i requisiti, oggettivi e soggettivi, richiesti dall'art. 2901 c.c.
Tuttavia, la non è stata in grado di fornire elementi di valutazione idonei a Pt_1
dimostrare, neppure in via indiziaria e presuntiva, la sussistenza, in primo luogo del c.d. eventus damni, e altresì, trattandosi di atto dispositivo a titolo oneroso posteriore all'insorgenza del credito, della c.d. scientia damni in capo al disponente e all' accipiens.
Conseguentemente, al cospetto di un evidente deficit probatorio, il primo Giudice ha correttamente escluso che l'operazione negoziale de qua avesse natura simulata e che fosse, invece, finalizzata alla effettiva regolamentazione dei reciproci obblighi patrimoniali e alimentari insorti tra i contraenti a seguito della rottura della loro relazione sentimentale.
Il Giudice, dunque, solo dopo logica e puntuale argomentazione in merito alla valenza probatoria delle allegazioni dell'attrice, ha richiamato, ad abundantiam, il criterio della pagina 7 di 12 comune esperienza a mera conferma di quanto già accertato e valutato, evocando quanto solitamente avviene nella vita quotidiana (il c.d. id quod plerumque accidit).
- Sull'azione revocatoria.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta il rigetto della domanda subordinata di revocatoria dell'atto di vendita oggetto di causa, costituente, a suo dire, un atto dispositivo a titolo oneroso compiuto dal proprio debitore in epoca successiva all'insorgenza del credito, volto, però, ad eludere, in maniera fraudolenta, il soddisfacimento della pretesa creditoria legittimamente maturata dalla Banca.
Come noto, anche in questo caso, gravava sull'attrice, odierna appellante, l'onere di provare, anzitutto, i presupposti oggettivi dell'esperita azione pauliana, e, segnatamente, il pregiudizio economico arrecato alla Banca creditrice, nonché l'elemento soggettivo, inteso come consapevolezza di siffatto danno in capo ad entrambi i contraenti.
Secondo l'appellante, la sentenza di primo grado avrebbe disatteso quanto, invece, avrebbe dovuto essere agevolmente ricavato dallo stesso atto di compravendita e, più precisamente, con riferimento all'eventus damni, che gran parte del prezzo (€ 44.760,22 su complessivi € 59.760,22) sarebbe stata destinata, mediante accollo, all'estinzione di un altro mutuo stipulato con altra banca ). CP_3
Sul punto, l'appellante evidenzia che la prima iscrizione ipotecaria era di € 189.000,00 a fronte di un debito ormai ridottosi ad un importo esattamente corrispondente al valore del suddetto accollo (€ 44.760,22) e che, inoltre, era stato pattuito che il residuo prezzo
(€ 15.000,00), dovesse essere impiegato per estinguere il credito maturato, in forza di altro contratto di mutuo, da contestualmente all'atto di assenso alla Controparte_4 cancellazione dell'ipoteca a favore di quest'ultima.
Nella prospettazione difensiva della Banca appellante, le sopra riportate pattuizioni avrebbero, quindi, pregiudicato la sua posizione creditoria, disvelando, così, finalità fraudolente, e ridotto sensibilmente il valore dell'immobile, che – come indicato in ctu, in caso di vendita della piena proprietà, avrebbe avuto un valore complessivo di €
224.086,00.
pagina 8 di 12 In relazione al sopra precisato elemento soggettivo (scientia damni), l'appellante ne assume l'evidente sussistenza in capo ad entrambi i contraenti in ragione, sostanzialmente, della loro relazione sentimentale.
Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
La infatti, fonda la suddetta censura su argomentazioni già dichiarate tardive con Pt_1
la sentenza di primo grado, poiché svolte, per la prima volta, in comparsa conclusionale.
Al riguardo, giova, soprattutto, osservare che il primo giudice, sotto questo specifico profilo, aveva dichiarato che “parte attrice, che pure ne era onerata, nulla ha dedotto (se non un vago accenno sprovvisto di qualsiasi riscontro probatorio in sede di comparsa conclusionale) in ordine al regolare ammortamento del mutuo originario erogato da con la conseguenza che Controparte_5 non può essere formulata alcuna affidabile prognosi futura in ordine all'eventuale ridimensionamento della relativa ipoteca, né l'attrice ha dedotto alcunché in ordine all'esperimento dell'azione esecutiva da parte di Controparte_6
titolare di ipoteca di secondo grado con la conseguenza che non
[...] risulta possibile valutare il pericolo di danno ipotizzabile a carico dell'odierna attrice nel potenziale conflitto con il creditore ipotecario”.
La superiore incontestata declaratoria di tardività assertiva, rende il motivo de quo inammissibile e non suscettibile di sanatoria, stante il divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c.
In ogni caso, il motivo è, come detto, anche infondato.
Nel presente giudizio, ha, come sopra esposto, agito per ottenere (pure) Parte_1
una pronuncia di inefficacia relativa di un atto dispositivo, a titolo oneroso, posteriore all'insorgenza del credito.
E, come detto, gravava, per ciò, sulla banca l'onere della prova dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, costituito dal pregiudizio arrecato alle sue ragioni creditorie dal revocando atto dispositivo, nonché dell'elemento soggettivo, vale a dire della consapevolezza di siffatto danno sia in capo al debitore, sia in capo all'accipiens.
pagina 9 di 12 asserisce, in particolare, che l'eventus damni sarebbe integrato e provato Parte_1
dal fatto che la ctu estimativa espletata in primo grado ha accertato che il valore della vendita della piena proprietà dell'immobile sarebbe stato naturalmente superiore rispetto a quello conseguito attraverso il trasferimento della nuda proprietà con riserva del diritto di abitazione in capo al disponente.
Inoltre, si duole del fatto che gli importi versati siano stati destinati all'estinzione di pregressi debiti del nei confronti di altri due istituti di credito. CP_1
La Corte, tuttavia, ritiene che l'onus probandi sopra descritto non sia stato adempiuto.
In primo luogo, la mera conversione di un bene immobile in denaro, bene, quest'ultimo, sicuramente suscettibile di più facile dispersione, ove non supportata, come nella fattispecie in commento, da altri elementi quantomeno sintomatici dello scopo fraudolento perseguito dai contraenti, non è di per sé sufficiente ad integrare il requisito oggettivo in esame.
Infatti, sul punto, deve rilevarsi come la ctu estimativa abbia precisato che l'importo pagato dalla era addirittura superiore al reale valore di mercato del diritto in Pt_2
concreto acquisito, con conseguente esclusione della prospettata sproporzione tra questo ed il prezzo della compravendita.
Ne consegue che, in assenza di ulteriori significativi elementi di valutazione ritualmente/tempestivamente allegati, idonei a supportare, anche solo in termini presuntivi, l'assunto di parte appellante, deve, nella fattispecie in esame, escludersi la sussistenza dell'imprescindibile presupposto dell'eventus damni.
La superiore statuizione esenta la Corte dall'indagine circa la scientia damni in capo agli appellati, potendosi comunque operare, in parte qua, al fine di escluderne la ricorrenza, un mero rinvio alle argomentazioni già svolte in relazione ai motivi di gravame in precedenza rigettati.
Infatti, come precedentemente esposto, ai fini dell'utile esercizio dell'azione di cui all'art. 2901 c.c., in relazione ad atti dispositivi onerosi e successivi al sorgere del credito, è, come noto, necessaria la dimostrazione della consapevolezza, tanto da parte del debitore quanto del terzo, di arrecare, con il revocando atto dispositivo, un pregiudizio alle ragioni del creditore. pagina 10 di 12 Nella specie, anche a voler ritenere sussistente, quantomeno in via presuntiva, tale consapevolezza in capo al debitore alienante in base alle allegazioni svolte dall'attrice, in ogni caso, non può fondatamente affermarsi altrettanto per il terzo acquirente, non essendo a tal fine sufficiente che dall'atto di compravendita dell'immobile risultasse la morosità del venditore (verso altri) e non essendovi ulteriori elementi di valutazione in forza dei quali poter fondatamente sostenere che l'acquirente fosse a conoscenza dell'esistenza in capo al disponente di altre esposizioni debitorie, tra cui quella verso l'odierna appellante, e che l'atto dispositivo fosse, per ciò, finalizzato ad eluderne fraudolentemente il dovuto adempimento.
La circostanza di fatto che il venditore sia rimasto ad abitare l'immobile de quo non rappresenta, di per sé, indizio sufficiente a dimostrare l'effettiva ricorrenza del suddetto elemento soggettivo in capo all'accipiens, trattandosi di inconfutata circostanza che trova formale giustificazione nella precedente interruzione del rapporto sentimentale tra i contraenti e nella loro volontà di trovare un accordo in merito al mantenimento di un significativo rapporto padre-figlio.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'appellata sentenza deve essere integralmente confermata, ovviamente, anche in punto di spese processuali di primo grado.
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico di parte appellante, tenuto conto non del valore dichiarato in atto introduttivo, ma dell'effettivo valore della lite, pari a quello dell'atto oggetto di domanda di simulazione e, in subordine, di revocatoria ordinaria.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per dichiarare l'appellante tenuta alla misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 11 di 12 RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente la sentenza n. 1103/2021, resa dal Tribunale di Rimini in data 9.12.2021.
CONDANNA
l'appellante al rimborso in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 6.150,00 ciascuno per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
l'appellante tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, l'1 aprile 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 269/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. TURINI SANDRO, elettivamente domiciliata in VIALE TRIPOLI nr. 23
47123, Rimini, presso lo studio del difensore avv. TURINI SANDRO.
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
BELLI RICCARDO, elettivamente domiciliato in PIAZZA MALATESTA nr. 21
47921, Rimini, presso il difensore BELLI RICCARDO.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
GORINI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in VIA PALOTTA nr. 46 47921,
Rimini, presso lo studio dell'avv. GORINI FRANCESCA.
APPELLATI pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., depositate telematicamente.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva Parte_1
convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Rimini, e Controparte_1 Parte_2
per ottenere, in via principale, la dichiarazione di simulazione assoluta dell'atto a
[...]
ministero del Notaio di Mestre -rep.n.75739/24452, registrato a Persona_1
Venezia il 11.11.2014 al n.10247, con il quale il convenuto aveva Controparte_1
venduto alla convenuta la nuda proprietà dell'immobile posto in Parte_2
Rimini, località Viserba, in Via Palotta n.46, N.C.E.U. del Comune di Rimini, Foglio 53,
Mappale 634, sub. 13 e sub.40, e, in via subordinata, quella di inefficacia del medesimo atto nei suoi confronti, a norma dell'art. 2901 c.c.
In particolare, l'attrice aveva allegato : 1) di essere creditrice nei confronti del CP_1 per complessivi €875.192,57 in forza di tre decreti ingiuntivi, tutti notificati in data
27.3.2014; 2) che, in data 11.11.2014, il debitore convenuto aveva ceduto alla Pt_2
la nuda proprietà del proprio unico immobile, riservando a se stesso il diritto di abitazione, dietro il pagamento del corrispettivo di €59.760,22, di cui €44.760,22 mediante accollo di una residua pari quota del mutuo concesso dalla
[...]
e €15.000,00 entro il termine del 31.01.2016. Controparte_2
L'attrice, quindi, aveva asserito la simulazione assoluta dell'operazione sopra descritta, evidenziando, al riguardo, come l'acquirente non avesse alcun interesse ad acquistare la nuda proprietà dell'immobile, il prezzo fosse incongruo rispetto al reale valore del bene sostanzialmente non commerciabile anche in ragione dell'età dell'alienante (47 anni), e, inoltre, l'atto contenesse una clausola (art. 7) che dispensava l'usufruttuario dal procedere all'inventario.
A sostegno della subordinata domanda di revocatoria, l'attrice aveva altresì dedotto che, trattandosi di atto a titolo oneroso, lo stato di consapevolezza in capo alla delle Pt_2
finalità fraudolente della compravendita de qua erano agevolmente desumibili dalla ivi pagina 2 di 12 menzionata iscrizione ipotecaria gravante sull'immobile, nonché dalla sua relazione di convivenza more uxorio con il disponente.
I convenuti si erano costituiti in giudizio e, contestando la fondatezza delle deduzioni e allegazioni avversarie, avevano concluso chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attrice.
Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice disponeva c.t.u. estimativa dell'immobile e, all'esito, con sentenza n.1103/2021 pubblicata in data 09.12.2021, previa declaratoria di inammissibilità, per mutatio libelli, della domanda di simulazione relativa formualata dall'attrice in comparsa conclusionale, rigettava le domande di simulazione assoluta e di revocatoria ritualmente formulate dall'attrice.
In particolare, il Giudice di prime cure escludeva la natura fittizia dell'impugnato contratto e, quanto all'esperita azione revocatoria, rilevava la mancanza di prova del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie vantate dalla Banca attrice, ritenendo l'atto de quo compatibile con le finalità perseguite dai contraenti di regolamentare così i reciproci rapporti economici e alimentari a seguito della cessazione della loro relazione.
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato, la
[...] ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, Parte_1
e , proponendo impugnazione avverso la suddetta Controparte_1 Parte_2
sentenza.
In particolare, l'appellante ha svolto i seguenti motivi di gravame: 1) violazione dell'art. 1414 e seguenti c.c. e 2729 c.c.; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c.; 4) violazione dell'art. 2901 c.c.
L'appellante ha, quindi, testualmente concluso, chiedendo “Voglia la Corte di Appello di Bologna, per tutti i motivi dedotti nell'atto di appello, così giudicare in riforma della sentenza n.1103/2021 pubblicata in data 09.12.2021 all'esito della causa civile iscritta al n. 3798/2018 R.G. del Tribunale di Rimini e non notificata: accogliere la domanda principale di simulazione assoluta o, in via subordinata, quella di revocatoria, dell'atto di pagina 3 di 12 compravendita de quo e così “In via principale – dichiarare la simulazione assoluta dell'atto Notaio di Mestre -rep.n.75739/24452 registrato a Persona_1
Venezia “ il 11.11.2014 al n.10247 con il quale il convenuto vendeva Controparte_1
alla convenuta la nuda proprietà dell'immobile posto in Rimini, località Parte_2
Viserba, alla Via Palotta n.46, N.C.E.U. Del Comune di Rimini, Foglio 53, Mappale
634, sub. 13 e sub.40, come meglio descritto nello stesso atto. In via subordinata, in accoglimento della domanda revocatoria, dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 cod.civ., inefficace nei confronti della Banca attrice la compravendita in questione relativa all'immobile già richiamato e come descritto nel menzionato atto notarile. Disporsi la trascrizione della emananda sentenza e la relativa annotazione. Condannare entrambi i convenuti-appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese e compenso di avvocato relativi ai due gradi del giudizio, con gli accessori di legge per IVA e CPA nonché spese forfettarie di legge”.
Con separate comparse di risposta ritualmente depositate, e Controparte_1 Pt_2
si sono costituiti in giudizio, e, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dei
[...]
motivi di appello ex adverso dedotti, hanno concordemente concluso chiedendo: “Voglia
l'Ill.ma Corte d'Appello in via principale dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla In via subordinata, si chiede respingersi tutti Parte_1
i motivi d'appello, in quanto infondati in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza di primo grado. In ogni caso con vittoria delle spese di causa, da liquidarsi in base al D.M. 55/2014 (oltre ad accessori di legge;
15% ex art. 2 cit. DM;
CPA, IVA) da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario”.
Nel corso del giudizio, all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare in data 10/09/2024, la Corte, acquisite le note difensive depositate dalle parti in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dagli appellati, di inammissibilità dei motivi di impugnazione dedotti dall'appellante. pagina 4 di 12 Infatti, nel caso di specie, non si ravvisano i profili di manifesta infondatezza dell'appello così come denunciati dai convenuti ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., data la specificità dei dedotti motivi di gravame rispetto alle ragioni che sorreggono la decisione del giudice di prime cure.
Ad ogni modo, a prescindere dal superiore, preliminare, rilievo, si ritiene che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, le censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado siano, nel merito, comunque, infondate.
- Violazione degli artt. 1414 e ss. cc. e 2729 cc.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta la mancata valutazione da parte del primo
Giudice dei seguenti aspetti, a suo dire, decisivi ai fini dell'accoglimento delle domande ab initio formulate.
In primo luogo, la evidenzia come non sia stato adeguatamente individuato Pt_1
l'interesse in ragione del quale l'accipiens ha effettuato l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile per cui è causa, accollandosi, peraltro, il relativo mutuo.
In secondo luogo, l'appellante ribadisce l'incongruità del pattuito corrispettivo di
€59.760,00 in considerazione della sostanziale non commerciabilità del bene.
Infine, sottolinea, quali elementi sintomatici della fittizietà negoziale, la pattuita dispensa dell'usufruttuario dall'inventario ai sensi dell'art. 1002 c.c., nonché la documentata residenza del disponente in luogo diverso così come attestato dal relativo certificato rilasciato il 18.07.2018.
La sopra articolata censura non è meritevole di accoglimento.
Infatti, nella fattispecie in esame, gli elementi come sopra allegati a supporto dell'esperita azione di simulazione non sono, singolarmente e nel loro complesso. sufficienti a dimostrare che il reale intento dei contraenti fosse quello di impedire che il bene immobile potesse essere aggredito dall'odierna appellante.
Ed invero, quanto alla carenza in capo all'accipiens di un serio interesse alla conclusione dell'operazione immobiliare in esame, è sufficiente osservare che lo schema negoziale utilizzato dagli odierni appellati è formalmente compatibile con le esigenze e le finalità che essi intendevano perseguire tramite l'accordo de quo a seguito della rottura della pagina 5 di 12 loro relazione sentimentale, e, in primis, con quella di garantire la prosecuzione del rapporto tra il loro figlio ed il padre, riservando a favore di quest'ultimo il diritto di abitazione/usufrutto ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1 e dell'art. 4 del rogito.
Anche l'asserita incongruità del prezzo non ha trovato riscontro nelle emergenze processuali.
Infatti, la ctu estimativa espletata in primo grado, all'esito di scrupolose verifiche e indagini, nonché sulla base di valutazioni immuni da illogicità e incongruenze, ha stabilito che il prezzo pattuito e formalmente pagato (€ 59.760,22) sia addirittura maggiore rispetto al reale valore di mercato dell'immobile (€ 56.021,50).
Quanto alla dispensa dall'inventario, la relativa doglianza è del tutto generica e priva di elementi capaci di valorizzare la prospettata fraudolenza dell'atto e, quindi, la sua finalità elusiva delle legittime ragioni creditorie della banca.
- Violazione dell'art. 112 cpc.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, travisando, a suo dire, le argomentazioni svolte dalla è stata ravvisata, nelle Pt_1
deduzioni e conclusioni svolte in comparsa conclusionale, una mutatio libelli, per avere l'allora attrice formulato una domanda di simulazione relativa, nuova ed ulteriore rispetto a quella iniziale di simulazione assoluta.
Il motivo è inammissibile e, comunque, privo di rilevanza ai fini della decisione.
Ed invero, come noto, per essere specifico e, per ciò, ammissibile, il motivo di appello dev'essere idoneo a scardinare la ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata e dev'essere in grado, ove accolto, di apportare un'utilità, processuale e/o sostanziale, all'appellante.
Nel caso di specie, non è, in primo luogo, ravvisabile l'interesse sotteso al motivo di gravame dedotto dalla dato che il Tribunale, a fondamento delle statuizioni di Pt_1
rigetto delle domande attoree, ha posto il mancato assolvimento da parte dell'attrice dell'onere probatorio su di essa gravante circa la natura fittizia dell'atto in questione.
Infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'Istituto di credito, il Giudice di prime cure ha correttamente delibato la domanda così come formulata dall'attrice in termini di pagina 6 di 12 simulazione assoluta, tanto è vero che l'incipit della relativa motivazione recita : “La domanda di accertamento della simulazione assoluta dell'atto di compravendita […] non può trovare accoglimento essendo rimasta sprovvista di qualsiasi riscontro probatorio”.
- Violazione artt. 112 e 116 cpc.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure, ai fini dell'accertamento dello scopo perseguito attraverso la stipulazione dell'atto oggetto di causa, avrebbe, a suo dire erroneamente, valorizzato, quale elemento di prova e di libero convincimento, il criterio della comune esperienza che, invece, nel caso di specie, non sarebbe idoneo a superare gli indizi gravi, precisi e concordanti dalla stessa allegati a suffragio della dedotta simulazione.
Anche questo motivo è infondato.
La infatti, ha agito al fine di far accertare la simulazione assoluta del negozio Pt_1
impugnato o, in via subordinata, ottenerne la declaratoria di inefficacia relativa, sicchè incombeva sulla stessa l'onere di fornire, in via principale, la prova della natura apparente dell'operazione o, in subordine, della sua fraudolenza, dimostrando, sotto quest'ultimo profilo, i requisiti, oggettivi e soggettivi, richiesti dall'art. 2901 c.c.
Tuttavia, la non è stata in grado di fornire elementi di valutazione idonei a Pt_1
dimostrare, neppure in via indiziaria e presuntiva, la sussistenza, in primo luogo del c.d. eventus damni, e altresì, trattandosi di atto dispositivo a titolo oneroso posteriore all'insorgenza del credito, della c.d. scientia damni in capo al disponente e all' accipiens.
Conseguentemente, al cospetto di un evidente deficit probatorio, il primo Giudice ha correttamente escluso che l'operazione negoziale de qua avesse natura simulata e che fosse, invece, finalizzata alla effettiva regolamentazione dei reciproci obblighi patrimoniali e alimentari insorti tra i contraenti a seguito della rottura della loro relazione sentimentale.
Il Giudice, dunque, solo dopo logica e puntuale argomentazione in merito alla valenza probatoria delle allegazioni dell'attrice, ha richiamato, ad abundantiam, il criterio della pagina 7 di 12 comune esperienza a mera conferma di quanto già accertato e valutato, evocando quanto solitamente avviene nella vita quotidiana (il c.d. id quod plerumque accidit).
- Sull'azione revocatoria.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta il rigetto della domanda subordinata di revocatoria dell'atto di vendita oggetto di causa, costituente, a suo dire, un atto dispositivo a titolo oneroso compiuto dal proprio debitore in epoca successiva all'insorgenza del credito, volto, però, ad eludere, in maniera fraudolenta, il soddisfacimento della pretesa creditoria legittimamente maturata dalla Banca.
Come noto, anche in questo caso, gravava sull'attrice, odierna appellante, l'onere di provare, anzitutto, i presupposti oggettivi dell'esperita azione pauliana, e, segnatamente, il pregiudizio economico arrecato alla Banca creditrice, nonché l'elemento soggettivo, inteso come consapevolezza di siffatto danno in capo ad entrambi i contraenti.
Secondo l'appellante, la sentenza di primo grado avrebbe disatteso quanto, invece, avrebbe dovuto essere agevolmente ricavato dallo stesso atto di compravendita e, più precisamente, con riferimento all'eventus damni, che gran parte del prezzo (€ 44.760,22 su complessivi € 59.760,22) sarebbe stata destinata, mediante accollo, all'estinzione di un altro mutuo stipulato con altra banca ). CP_3
Sul punto, l'appellante evidenzia che la prima iscrizione ipotecaria era di € 189.000,00 a fronte di un debito ormai ridottosi ad un importo esattamente corrispondente al valore del suddetto accollo (€ 44.760,22) e che, inoltre, era stato pattuito che il residuo prezzo
(€ 15.000,00), dovesse essere impiegato per estinguere il credito maturato, in forza di altro contratto di mutuo, da contestualmente all'atto di assenso alla Controparte_4 cancellazione dell'ipoteca a favore di quest'ultima.
Nella prospettazione difensiva della Banca appellante, le sopra riportate pattuizioni avrebbero, quindi, pregiudicato la sua posizione creditoria, disvelando, così, finalità fraudolente, e ridotto sensibilmente il valore dell'immobile, che – come indicato in ctu, in caso di vendita della piena proprietà, avrebbe avuto un valore complessivo di €
224.086,00.
pagina 8 di 12 In relazione al sopra precisato elemento soggettivo (scientia damni), l'appellante ne assume l'evidente sussistenza in capo ad entrambi i contraenti in ragione, sostanzialmente, della loro relazione sentimentale.
Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
La infatti, fonda la suddetta censura su argomentazioni già dichiarate tardive con Pt_1
la sentenza di primo grado, poiché svolte, per la prima volta, in comparsa conclusionale.
Al riguardo, giova, soprattutto, osservare che il primo giudice, sotto questo specifico profilo, aveva dichiarato che “parte attrice, che pure ne era onerata, nulla ha dedotto (se non un vago accenno sprovvisto di qualsiasi riscontro probatorio in sede di comparsa conclusionale) in ordine al regolare ammortamento del mutuo originario erogato da con la conseguenza che Controparte_5 non può essere formulata alcuna affidabile prognosi futura in ordine all'eventuale ridimensionamento della relativa ipoteca, né l'attrice ha dedotto alcunché in ordine all'esperimento dell'azione esecutiva da parte di Controparte_6
titolare di ipoteca di secondo grado con la conseguenza che non
[...] risulta possibile valutare il pericolo di danno ipotizzabile a carico dell'odierna attrice nel potenziale conflitto con il creditore ipotecario”.
La superiore incontestata declaratoria di tardività assertiva, rende il motivo de quo inammissibile e non suscettibile di sanatoria, stante il divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c.
In ogni caso, il motivo è, come detto, anche infondato.
Nel presente giudizio, ha, come sopra esposto, agito per ottenere (pure) Parte_1
una pronuncia di inefficacia relativa di un atto dispositivo, a titolo oneroso, posteriore all'insorgenza del credito.
E, come detto, gravava, per ciò, sulla banca l'onere della prova dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, costituito dal pregiudizio arrecato alle sue ragioni creditorie dal revocando atto dispositivo, nonché dell'elemento soggettivo, vale a dire della consapevolezza di siffatto danno sia in capo al debitore, sia in capo all'accipiens.
pagina 9 di 12 asserisce, in particolare, che l'eventus damni sarebbe integrato e provato Parte_1
dal fatto che la ctu estimativa espletata in primo grado ha accertato che il valore della vendita della piena proprietà dell'immobile sarebbe stato naturalmente superiore rispetto a quello conseguito attraverso il trasferimento della nuda proprietà con riserva del diritto di abitazione in capo al disponente.
Inoltre, si duole del fatto che gli importi versati siano stati destinati all'estinzione di pregressi debiti del nei confronti di altri due istituti di credito. CP_1
La Corte, tuttavia, ritiene che l'onus probandi sopra descritto non sia stato adempiuto.
In primo luogo, la mera conversione di un bene immobile in denaro, bene, quest'ultimo, sicuramente suscettibile di più facile dispersione, ove non supportata, come nella fattispecie in commento, da altri elementi quantomeno sintomatici dello scopo fraudolento perseguito dai contraenti, non è di per sé sufficiente ad integrare il requisito oggettivo in esame.
Infatti, sul punto, deve rilevarsi come la ctu estimativa abbia precisato che l'importo pagato dalla era addirittura superiore al reale valore di mercato del diritto in Pt_2
concreto acquisito, con conseguente esclusione della prospettata sproporzione tra questo ed il prezzo della compravendita.
Ne consegue che, in assenza di ulteriori significativi elementi di valutazione ritualmente/tempestivamente allegati, idonei a supportare, anche solo in termini presuntivi, l'assunto di parte appellante, deve, nella fattispecie in esame, escludersi la sussistenza dell'imprescindibile presupposto dell'eventus damni.
La superiore statuizione esenta la Corte dall'indagine circa la scientia damni in capo agli appellati, potendosi comunque operare, in parte qua, al fine di escluderne la ricorrenza, un mero rinvio alle argomentazioni già svolte in relazione ai motivi di gravame in precedenza rigettati.
Infatti, come precedentemente esposto, ai fini dell'utile esercizio dell'azione di cui all'art. 2901 c.c., in relazione ad atti dispositivi onerosi e successivi al sorgere del credito, è, come noto, necessaria la dimostrazione della consapevolezza, tanto da parte del debitore quanto del terzo, di arrecare, con il revocando atto dispositivo, un pregiudizio alle ragioni del creditore. pagina 10 di 12 Nella specie, anche a voler ritenere sussistente, quantomeno in via presuntiva, tale consapevolezza in capo al debitore alienante in base alle allegazioni svolte dall'attrice, in ogni caso, non può fondatamente affermarsi altrettanto per il terzo acquirente, non essendo a tal fine sufficiente che dall'atto di compravendita dell'immobile risultasse la morosità del venditore (verso altri) e non essendovi ulteriori elementi di valutazione in forza dei quali poter fondatamente sostenere che l'acquirente fosse a conoscenza dell'esistenza in capo al disponente di altre esposizioni debitorie, tra cui quella verso l'odierna appellante, e che l'atto dispositivo fosse, per ciò, finalizzato ad eluderne fraudolentemente il dovuto adempimento.
La circostanza di fatto che il venditore sia rimasto ad abitare l'immobile de quo non rappresenta, di per sé, indizio sufficiente a dimostrare l'effettiva ricorrenza del suddetto elemento soggettivo in capo all'accipiens, trattandosi di inconfutata circostanza che trova formale giustificazione nella precedente interruzione del rapporto sentimentale tra i contraenti e nella loro volontà di trovare un accordo in merito al mantenimento di un significativo rapporto padre-figlio.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'appellata sentenza deve essere integralmente confermata, ovviamente, anche in punto di spese processuali di primo grado.
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico di parte appellante, tenuto conto non del valore dichiarato in atto introduttivo, ma dell'effettivo valore della lite, pari a quello dell'atto oggetto di domanda di simulazione e, in subordine, di revocatoria ordinaria.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per dichiarare l'appellante tenuta alla misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 11 di 12 RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente la sentenza n. 1103/2021, resa dal Tribunale di Rimini in data 9.12.2021.
CONDANNA
l'appellante al rimborso in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 6.150,00 ciascuno per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
l'appellante tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, l'1 aprile 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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