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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/12/2024, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 04/12/2024, alle ore 13,33 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. MARICA ANGELONE in sostituzione dell'AVV. LALLI CLAUDIO per la parte ricorrente e l'Avv. BARATTA TILDE per la parte resistente, nonché il ricorrente personalmente che dichiara di partecipare per sua libera volontà.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
I difensori sono noti all'ufficio. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. L'avv. Angelone insiste come in atti e chiede nominarsi CTU tecnico contabile. L'avv. Baratta si riporta alle note depositate e insiste come nei propri atti. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 13,36.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
1
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 726 /2022 promossa da:
assistito dall'Avv. LALLI CLAUDIO Parte_1
CONTRO
, Controparte_1
e assistiti dall'Avv. BARATTA CP_1 Controparte_1
TILDE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/12/2022 ha Parte_1 dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa a favore e alle dipendenze della ditta La Perla di IA IN
e LA OR & C. snc dal 1/05/2007 al 31/07/2021 svolgendo le mansioni di acquisto del pesce presso il mercato ittico di La Spezia, vendita al banco, sfilettatura e pulizia del pesce e pulizia dei locali, sottoposto al potere direttivo e organizzativo di con orario di lavoro dalle CP_1
4,30 della mattina (ora della partenza per La Spezia) sino alle 14,30 (compresa mezz'ora per la pulizia dei locali), dal
2 martedì al sabato, senza alcuna formalizzazione e/o regolarizzazione del rapporto lavorativo, situazione accettata anche in ragione della relazione sentimentale intrapresa dal ricorrente con percependo uno Controparte_1 stipendio mensile da € 400,00, progressivamente aumentato fino a € 600,00, sempre corrisposto in contanti.
ha quindi richiesto l'accertamento e declaratoria del Pt_1 rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il predetto e la
, con Controparte_1 inquadramento nel IV livello del CCNL commercio e conseguente condanna della società convenuta al pagamento dell'importo di
€ 395.581,11, di cui € 271.234,94 per differenze per lavoro ordinario, € 75.787,27 per retribuzioni straordinarie non corrisposte, € 45.836,77 per 13^ e 14^ non versate € 37.237,18 per rol ed ex festività € 32.816,35 per indennità sostitutiva ferie non godute o godute e non pagate ed € 23.268,60 per TFR.
Con memoria depositata in data 14/02/2023 si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando integralmente quanto dedotto in ricorso ed in particolare negando che avesse mai svolto attività Pt_1 lavorativa a favore della società convenuta, né come dipendente, né come collaboratore, deducendo che il predetto aveva sempre continuato a svolgere le proprie attività di imprenditore (tra le tante il commercio di filo diamantato e attività di vendita di salumi da banco) e che si recava in negozio, distante solo pochi metri dall'abitazione, solo per controllare la , con cui aveva intrapreso una relazione CP_1 sentimentale;
che ad occuparsi dell'acquisto del pesce era sempre stata da sola o unitamente al marito e/o CP_1 alla figlia, ad eccezione dell'anno 2017 quando non aveva potuto svolgere le proprie mansioni a seguito di un problema di salute ed era stata sostituita dalla figlia, CP_1
, accompagnata dall' , che, sempre per motivi
[...] Pt_1 legati alla gelosia, non voleva andasse da sola;
che le
3 rivendicazioni lavorative di erano finalizzate a Pt_1 ostacolare il procedimento di liberazione dell'immobile occupato dal padre del ricorrente, precedente proprietario del bene, di cui le resistenti erano divenute proprietarie a seguito di aggiudicazione in sede di procedura esecutiva.
Parte convenuta ha poi contestato l'inquadramento nel IV livello del ricorrente affermando che le mansioni dallo stesso dichiarate rientravano nel V livello.
I – LE RISULTANZE ISTRUTTORIE
E' risultato che per lo più erano la titolare
[...]
ed il marito a recarsi a La Spezia CP_1 Parte_2 all'alba, a partecipare alle aste, a comprare il pesce, a caricarlo sul furgoncino, a scaricare le cassette, mentre la figlia aiutava a scaricare e puliva il pesce Controparte_1
(tra le altre v. dep. . Testimone_1 Testimone_2
Peraltro, nel periodo in cui la madre è stata malata ed operata per un tumore, è stata ad Controparte_1 approvvigionare la pescheria dei prodotti occorrenti andando alle aste di La Spezia e provvedendo anche a scaricare le casette del pesce, mentre il ricorrente si è limitato ad accompagnarla, anche perché era geloso (v. dep.
[...]
, ). Tes_3 Testimone_4
Il ricorrente non era abilitato/delegato per l'acquisto (v. dep. ). Testimone_5
Le cassette di pesce venivano scaricate dalle titolari della pescheria e da padre e marito delle predette, Persona_2 non dal ricorrente (v. dep. , Testimone_4 Persona_3
).
[...]
Alla sistemazione del pesce nel banco della pescheria, alla pulizia e sfilettatura del pesce, nonché alla vendita, dalle 8 alle 13 circa, provvedevano le titolari, che prima di chiudere il negozio si occupavano anche delle pulizie (v. dep. Tes_6
,
[...] Testimone_7 Persona_4 Persona_5
,
[...] Testimone_1 Persona_6 Persona_3
4 , Testimone_3 Persona_7 Testimone_4
. Testimone_2
Il ricorrente e hanno avuto una lunga Controparte_2 relazione sentimentale (per oltre dieci anni) ed hanno convissuto, come riferito da quasi tutti i testi;
d'estate abitavano presso un camping di Marina di Carrara dove CP_2 affittava un bungalow da maggio a settembre (v. dep.
[...]
e guardiano del “Camping Testimone_6 Tes_8
Carrara”).
La famiglia ha aiutato il ricorrente ed il CP_3 padre del medesimo, in particolare Per_8 Controparte_2 ha acquistato all'asta l'appartamento di Per_8 accollandosi un pesante mutuo (v. dep. Testimone_6 [...]
). Per_9
Dopo l'acquisto di tale immobile a tre piani, il ricorrente si
è “diviso” tra l'abitazione del padre e quella che aveva in comune con (v. dep. ). Controparte_1 Testimone_9
Il ricorrente frequentava la pescheria per stare vicino alla compagna, senza lavorare (tra le altre, v. dep. Per_7
,
[...] Testimone_3 Testimone_2 Tes_6
).
[...]
Il ricorrente lavorava nel settore del marmo, col padre (v. dep. Testimone_6 Testimone_4 Testimone_2
; faceva anche viaggi di Testimone_3 Persona_10 lavoro in Marocco insieme a (v. dep. Controparte_2 [...]
, , ). Tes_3 Persona_6 Tes_8 Persona_6
Le testimonianze sono confermate dalle immagini fotografiche, estratte da Facebook, depositate da parte resistente, che ritraggono la coppia – in Marocco, nonché dal Pt_1 CP_1 passaporto del ricorrente da cui risultano i diversi viaggi all'estero nell'arco temporale nel quale ha dedotto di Pt_1 aver lavorato tutti i giorni (tranne domenica e lunedì) alle dipendenze della società resistente.
5 Dalla scheda anagrafico–professionale in atti risulta anche che dal 05/11/2007 al 31/10/2009 ha lavorato Parte_1 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso la “Creare Srl Diamond Tools”, con la qualifica di agente di cava.
Quanto ai testi indotti da un teste ha Parte_1 ricevuto dal ricorrente pesce a domicilio (v. dep.
[...]
); anche ad un altro teste (v. dep 3 o Tes_10 Tes_11
4 volte è stato consegnato del pesce da , al quale erano Pt_1 stati fatti direttamente gli ordini.
Secondo la cugina del ricorrente che Testimone_9 non era cliente della pescheria e passava dal negozio in tarda mattinata per salutare le resistenti, il predetto “era parecchie volte dietro al banco della pescheria. L'ho visto pulire il pesce. Mi sembra di averlo visto un po' di volte servire i clienti. L'ho visto anche andare nelle celle frigorifere a prendere le cassette del pesce. A volte sono passata e mio cugino non era in negozio” …. “…In campeggio, mio cugino è venuto diverse volte a portare il pesce che, io e gli altri clienti del campeggio, gli avevamo ordinato.”
Secondo la madre del ricorrente il Parte_3 Per_11 predetto “aiutava in negozio, andava a prendere il pesce, a volte puliva il pesce e faceva anche cassa.”
Il teste ha riferito, tra l'altro: “Ogni Testimone_12 tanto, insieme ad ed al di lei marito, c'era anche CP_1 Pt_1
a fare l'asta del pesce. Venivano tutti e tre insieme.”
Il teste amico del ricorrente, che conosceva Persona_5 da oltre 25 anni, ha riferito che una volta era andato con al mercato ittico di La Spezia, prima dell'alba, per Parte_1 assistere all'asta del pesce perché il teste non c'era mai stato ed anche perché volevano fare uno scherzo ad un battitore d'asta che conosceva . Parte_1
Il teste commerciante di prodotti ittici, circa Testimone_5 le aste ha riferito: “All'asta del pesce raramente ho visto
6 mentre costantemente ho visto la madre CP_1 CP_1
Raramente anzi molto raramente, ho visto il compagno di
. Tale soggetto accompagnava all'asta e,
CP_1 CP_1 qualche volta, ha accompagnato all'asta la madre di
CP_1 ma non l'ho mai visto partecipare all'asta, non poteva parteciparvi perché non era a ciò delegato”… “Quando ho fatto io l'asta, non ho mai visto il compagno di comprare
CP_1 il pesce, né con me né con gli altri presenti. Ci vuole anche una delega scritta…. Il compagno di si chiamava
CP_1
ma non l'ho mai visto da solo a comprare il pesce. Parte_1
Faceva solo l'accompagnatore e l'ho visto una quindicina o ventina di volte in un paio di anni. Le aste del pesce si svolgono a Spezia ed io ci sono tutti i giorni.”
Nessun teste ha riferito la circostanza, contestata, della percezione da parte del ricorrente di un compenso per lo svolgimento di attività lavorativa alla dipendenza delle resistenti.
II – VALUTAZIONE DELLE PROVE. CONCLUSIONI
Anzitutto deve rilevarsi che diversi testi non avevano cognizione diretta di molte circostanze capitolate e che hanno riportato quanto riferito loro dalle parti in causa.
Tali dichiarazioni non sono state riportate in quanto non hanno valore probatorio.
Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015:
In tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro,
e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché
7 indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.
V. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7746 del 08/04/2020:
La deposizione "de relato ex parte", con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima, ha la natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale fatta a un terzo, se supportata dal relativo elemento soggettivo, in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice, ai sensi dell'art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., e sufficiente ad integrare prova od elemento di prova idoneo a suffragare altra testimonianza indiretta. Al contrario, qualora verta su circostanze apprese dalle parti, la deposizione in parola ha una rilevanza probatoria sostanzialmente nulla, poiché attiene al fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non a quello oggetto dell'accertamento.
Quindi, possono trarsi elementi di convincimento solo da circostanze de relato sfavorevoli alla parte o da circostanze riferite da entrambe le parti in causa.
Deve poi rilevarsi la contraddittorietà delle risultanze istruttorie orali nel loro complesso.
Ne consegue il mancato assolvimento dell'onere probatorio che incombe, in difetto della formalizzazione del rapporto, su parte ricorrente.
Peraltro, anche a voler ritenere provata attività lavorativa da parte di , può concludersi che le prestazioni del Pt_1 ricorrente sono state episodiche e, comunque, sono state assistite da una causale a titolo gratuito ("affectionis vel benevolentiae causa”), giustificata dal rapporto di convivenza e dall'aiuto economico ricevuto da Controparte_1
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di causa sostenute dalle parti resistenti, che liquida in € €
9.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge.
Massa, 04/12/2024
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
9
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
I difensori sono noti all'ufficio. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. L'avv. Angelone insiste come in atti e chiede nominarsi CTU tecnico contabile. L'avv. Baratta si riporta alle note depositate e insiste come nei propri atti. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 13,36.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
1
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 726 /2022 promossa da:
assistito dall'Avv. LALLI CLAUDIO Parte_1
CONTRO
, Controparte_1
e assistiti dall'Avv. BARATTA CP_1 Controparte_1
TILDE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/12/2022 ha Parte_1 dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa a favore e alle dipendenze della ditta La Perla di IA IN
e LA OR & C. snc dal 1/05/2007 al 31/07/2021 svolgendo le mansioni di acquisto del pesce presso il mercato ittico di La Spezia, vendita al banco, sfilettatura e pulizia del pesce e pulizia dei locali, sottoposto al potere direttivo e organizzativo di con orario di lavoro dalle CP_1
4,30 della mattina (ora della partenza per La Spezia) sino alle 14,30 (compresa mezz'ora per la pulizia dei locali), dal
2 martedì al sabato, senza alcuna formalizzazione e/o regolarizzazione del rapporto lavorativo, situazione accettata anche in ragione della relazione sentimentale intrapresa dal ricorrente con percependo uno Controparte_1 stipendio mensile da € 400,00, progressivamente aumentato fino a € 600,00, sempre corrisposto in contanti.
ha quindi richiesto l'accertamento e declaratoria del Pt_1 rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il predetto e la
, con Controparte_1 inquadramento nel IV livello del CCNL commercio e conseguente condanna della società convenuta al pagamento dell'importo di
€ 395.581,11, di cui € 271.234,94 per differenze per lavoro ordinario, € 75.787,27 per retribuzioni straordinarie non corrisposte, € 45.836,77 per 13^ e 14^ non versate € 37.237,18 per rol ed ex festività € 32.816,35 per indennità sostitutiva ferie non godute o godute e non pagate ed € 23.268,60 per TFR.
Con memoria depositata in data 14/02/2023 si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando integralmente quanto dedotto in ricorso ed in particolare negando che avesse mai svolto attività Pt_1 lavorativa a favore della società convenuta, né come dipendente, né come collaboratore, deducendo che il predetto aveva sempre continuato a svolgere le proprie attività di imprenditore (tra le tante il commercio di filo diamantato e attività di vendita di salumi da banco) e che si recava in negozio, distante solo pochi metri dall'abitazione, solo per controllare la , con cui aveva intrapreso una relazione CP_1 sentimentale;
che ad occuparsi dell'acquisto del pesce era sempre stata da sola o unitamente al marito e/o CP_1 alla figlia, ad eccezione dell'anno 2017 quando non aveva potuto svolgere le proprie mansioni a seguito di un problema di salute ed era stata sostituita dalla figlia, CP_1
, accompagnata dall' , che, sempre per motivi
[...] Pt_1 legati alla gelosia, non voleva andasse da sola;
che le
3 rivendicazioni lavorative di erano finalizzate a Pt_1 ostacolare il procedimento di liberazione dell'immobile occupato dal padre del ricorrente, precedente proprietario del bene, di cui le resistenti erano divenute proprietarie a seguito di aggiudicazione in sede di procedura esecutiva.
Parte convenuta ha poi contestato l'inquadramento nel IV livello del ricorrente affermando che le mansioni dallo stesso dichiarate rientravano nel V livello.
I – LE RISULTANZE ISTRUTTORIE
E' risultato che per lo più erano la titolare
[...]
ed il marito a recarsi a La Spezia CP_1 Parte_2 all'alba, a partecipare alle aste, a comprare il pesce, a caricarlo sul furgoncino, a scaricare le cassette, mentre la figlia aiutava a scaricare e puliva il pesce Controparte_1
(tra le altre v. dep. . Testimone_1 Testimone_2
Peraltro, nel periodo in cui la madre è stata malata ed operata per un tumore, è stata ad Controparte_1 approvvigionare la pescheria dei prodotti occorrenti andando alle aste di La Spezia e provvedendo anche a scaricare le casette del pesce, mentre il ricorrente si è limitato ad accompagnarla, anche perché era geloso (v. dep.
[...]
, ). Tes_3 Testimone_4
Il ricorrente non era abilitato/delegato per l'acquisto (v. dep. ). Testimone_5
Le cassette di pesce venivano scaricate dalle titolari della pescheria e da padre e marito delle predette, Persona_2 non dal ricorrente (v. dep. , Testimone_4 Persona_3
).
[...]
Alla sistemazione del pesce nel banco della pescheria, alla pulizia e sfilettatura del pesce, nonché alla vendita, dalle 8 alle 13 circa, provvedevano le titolari, che prima di chiudere il negozio si occupavano anche delle pulizie (v. dep. Tes_6
,
[...] Testimone_7 Persona_4 Persona_5
,
[...] Testimone_1 Persona_6 Persona_3
4 , Testimone_3 Persona_7 Testimone_4
. Testimone_2
Il ricorrente e hanno avuto una lunga Controparte_2 relazione sentimentale (per oltre dieci anni) ed hanno convissuto, come riferito da quasi tutti i testi;
d'estate abitavano presso un camping di Marina di Carrara dove CP_2 affittava un bungalow da maggio a settembre (v. dep.
[...]
e guardiano del “Camping Testimone_6 Tes_8
Carrara”).
La famiglia ha aiutato il ricorrente ed il CP_3 padre del medesimo, in particolare Per_8 Controparte_2 ha acquistato all'asta l'appartamento di Per_8 accollandosi un pesante mutuo (v. dep. Testimone_6 [...]
). Per_9
Dopo l'acquisto di tale immobile a tre piani, il ricorrente si
è “diviso” tra l'abitazione del padre e quella che aveva in comune con (v. dep. ). Controparte_1 Testimone_9
Il ricorrente frequentava la pescheria per stare vicino alla compagna, senza lavorare (tra le altre, v. dep. Per_7
,
[...] Testimone_3 Testimone_2 Tes_6
).
[...]
Il ricorrente lavorava nel settore del marmo, col padre (v. dep. Testimone_6 Testimone_4 Testimone_2
; faceva anche viaggi di Testimone_3 Persona_10 lavoro in Marocco insieme a (v. dep. Controparte_2 [...]
, , ). Tes_3 Persona_6 Tes_8 Persona_6
Le testimonianze sono confermate dalle immagini fotografiche, estratte da Facebook, depositate da parte resistente, che ritraggono la coppia – in Marocco, nonché dal Pt_1 CP_1 passaporto del ricorrente da cui risultano i diversi viaggi all'estero nell'arco temporale nel quale ha dedotto di Pt_1 aver lavorato tutti i giorni (tranne domenica e lunedì) alle dipendenze della società resistente.
5 Dalla scheda anagrafico–professionale in atti risulta anche che dal 05/11/2007 al 31/10/2009 ha lavorato Parte_1 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso la “Creare Srl Diamond Tools”, con la qualifica di agente di cava.
Quanto ai testi indotti da un teste ha Parte_1 ricevuto dal ricorrente pesce a domicilio (v. dep.
[...]
); anche ad un altro teste (v. dep 3 o Tes_10 Tes_11
4 volte è stato consegnato del pesce da , al quale erano Pt_1 stati fatti direttamente gli ordini.
Secondo la cugina del ricorrente che Testimone_9 non era cliente della pescheria e passava dal negozio in tarda mattinata per salutare le resistenti, il predetto “era parecchie volte dietro al banco della pescheria. L'ho visto pulire il pesce. Mi sembra di averlo visto un po' di volte servire i clienti. L'ho visto anche andare nelle celle frigorifere a prendere le cassette del pesce. A volte sono passata e mio cugino non era in negozio” …. “…In campeggio, mio cugino è venuto diverse volte a portare il pesce che, io e gli altri clienti del campeggio, gli avevamo ordinato.”
Secondo la madre del ricorrente il Parte_3 Per_11 predetto “aiutava in negozio, andava a prendere il pesce, a volte puliva il pesce e faceva anche cassa.”
Il teste ha riferito, tra l'altro: “Ogni Testimone_12 tanto, insieme ad ed al di lei marito, c'era anche CP_1 Pt_1
a fare l'asta del pesce. Venivano tutti e tre insieme.”
Il teste amico del ricorrente, che conosceva Persona_5 da oltre 25 anni, ha riferito che una volta era andato con al mercato ittico di La Spezia, prima dell'alba, per Parte_1 assistere all'asta del pesce perché il teste non c'era mai stato ed anche perché volevano fare uno scherzo ad un battitore d'asta che conosceva . Parte_1
Il teste commerciante di prodotti ittici, circa Testimone_5 le aste ha riferito: “All'asta del pesce raramente ho visto
6 mentre costantemente ho visto la madre CP_1 CP_1
Raramente anzi molto raramente, ho visto il compagno di
. Tale soggetto accompagnava all'asta e,
CP_1 CP_1 qualche volta, ha accompagnato all'asta la madre di
CP_1 ma non l'ho mai visto partecipare all'asta, non poteva parteciparvi perché non era a ciò delegato”… “Quando ho fatto io l'asta, non ho mai visto il compagno di comprare
CP_1 il pesce, né con me né con gli altri presenti. Ci vuole anche una delega scritta…. Il compagno di si chiamava
CP_1
ma non l'ho mai visto da solo a comprare il pesce. Parte_1
Faceva solo l'accompagnatore e l'ho visto una quindicina o ventina di volte in un paio di anni. Le aste del pesce si svolgono a Spezia ed io ci sono tutti i giorni.”
Nessun teste ha riferito la circostanza, contestata, della percezione da parte del ricorrente di un compenso per lo svolgimento di attività lavorativa alla dipendenza delle resistenti.
II – VALUTAZIONE DELLE PROVE. CONCLUSIONI
Anzitutto deve rilevarsi che diversi testi non avevano cognizione diretta di molte circostanze capitolate e che hanno riportato quanto riferito loro dalle parti in causa.
Tali dichiarazioni non sono state riportate in quanto non hanno valore probatorio.
Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015:
In tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro,
e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché
7 indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.
V. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7746 del 08/04/2020:
La deposizione "de relato ex parte", con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima, ha la natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale fatta a un terzo, se supportata dal relativo elemento soggettivo, in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice, ai sensi dell'art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., e sufficiente ad integrare prova od elemento di prova idoneo a suffragare altra testimonianza indiretta. Al contrario, qualora verta su circostanze apprese dalle parti, la deposizione in parola ha una rilevanza probatoria sostanzialmente nulla, poiché attiene al fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non a quello oggetto dell'accertamento.
Quindi, possono trarsi elementi di convincimento solo da circostanze de relato sfavorevoli alla parte o da circostanze riferite da entrambe le parti in causa.
Deve poi rilevarsi la contraddittorietà delle risultanze istruttorie orali nel loro complesso.
Ne consegue il mancato assolvimento dell'onere probatorio che incombe, in difetto della formalizzazione del rapporto, su parte ricorrente.
Peraltro, anche a voler ritenere provata attività lavorativa da parte di , può concludersi che le prestazioni del Pt_1 ricorrente sono state episodiche e, comunque, sono state assistite da una causale a titolo gratuito ("affectionis vel benevolentiae causa”), giustificata dal rapporto di convivenza e dall'aiuto economico ricevuto da Controparte_1
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di causa sostenute dalle parti resistenti, che liquida in € €
9.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge.
Massa, 04/12/2024
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
9