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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
UDIENZA DELL'11/03/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 1882/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte ricorrente , c.f. in p.l.r.p.t. Avv. Parte_1 P.IVA_1
Alessandra Guzzo in sostituzione dell'Avv. Lucia Piscitelli, nel mandato;
per parte resistente c.f. in p.l.r.p.t. gli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Giuseppe Ferraro e Matteo Petramala, nel mandado.
La giudice invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti ed alle note conclusive autorizzate.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con ricorso ex art. 281 decies depositato il 19.06.2024, ritualmente notificato a mezzo pec in data
26.06.2024, l' ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere Parte_1
l'annullamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1892 c.c. del contratto assicurativo n.
00165704490520 stipulato con la deducendo la reticenza della convenuta in Controparte_1
merito alle dichiarazioni offerte in sede di conclusione del contratto di assicurazione con specifico riferimento alle garanzie “eventi socio-politici” e sulla ricezione di minacce o richieste estorsive.
A sostegno della domanda ha dedotto, segnatamente, quanto segue:
1 la società sottoscriveva con la polizza n. Controparte_1 Parte_1
001657033805766, della durata di un anno e con tacito rinnovo alla scadenza, denominata
[...]
a garanzia della propria attività di supermercati alimentari per l'immobile Parte_2
sito in Cosenza (CS) alla Via Panebianco n. 186; la polizza 001657033805766 veniva sostituita in data 13.07.2021 con l'emissione di un nuovo contratto recante n. 00165704490520 con decorrenza dal 13.07.2021 al 17.05.2023; all'atto della sottoscrizione della polizza n. 00165704490520 all'assicurato veniva sottoposto un modulo di informativa precontrattuale;
tale modulo conteneva, nella parte relativa alle dichiarazioni del contraente, tra le altre informazioni richieste, l'espressa menzione relativamente alla garanzia “Eventi sociopolitici” di non aver ricevuto minacce o richieste di carattere estorsivo;
l'assicurato dichiarava di non aver ricevuto minacce o richieste di carattere estorsivo;
nella notte tra il 30 e 31 maggio 2023 ignoti appiccavano un incendio all'esterno dei locali, siti alla
Via Panebianco 186, con immediata propagazione delle fiamme anche al loro interno, più specificatamente nella zona reparto pescheria;
il , Amministratore Unico della Contraente, intorno alle ore 23:45, controllando da remoto Pt_3
(dalla propria abitazione) le riprese video trasmesse dalle telecamere di videosorveglianza installate nei locali assicurati, si accorgeva di un improvviso bagliore e si recava prontamente sul posto per verificare cosa fosse accaduto;
il 31.05.2023 il sig. presentava denuncia di sinistro presso la Questura di Cosenza;
Pt_3
il sinistro avvenuto il 31.05.2023 veniva denunciato alla Compagnia a mezzo pec in pari data al fine di ottenere l'indennizzo previsto;
al sinistro veniva assegnato il numero di protocollo interno n. 2023/0005/13869; al fine di ottenere elementi di dettaglio sull'occorso e per avere un completo quadro della vicenda, la Compagnia incaricava l'agenzia Target Investigazioni S.r.l. la quale provvedeva all'acquisizione della denuncia sporta in data 25.05.2021; dalla lettura della denuncia orale del 25.05.2021 emergeva la gravità dell'episodio intimidatorio compiuto ai danni del supermercato: il sig. dichiarava “….volendomi riferire con ciò a Pt_3
richieste di natura estorsiva, in quanto è noto che questo è il classico modo con cui la criminalità si presenta presso le attività commerciali”.
Adducendo che, al momento della stipula della polizza n. 00165704490520, l'assicurato avesse quindi fornito alla compagnia assicurativa informazioni reticenti in merito a minacce di carattere estorsivo, ha così coerentemente concluso:
2 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito annullare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1892 c.c. il contratto assicurativo n. 00165704490520 stipulato dalla con Controparte_1 [...]
. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.” Parte_1
Ha resistito la società assicurata, che ha contestato recisamente l'avversa domanda, in quanto fondata - al fine strumentale del negare all'odierno convenuto il proprio diritto a vedere risarcito un sinistro assicurato - su una distorta interpretazione della denuncia querela del 25.05.2021, nella quale l'amministratore unico della società, immediatamente dopo aver confermato – a domanda degli operanti di P.G. – di aver rinvenuto, nel 2021 una bottiglia di liquido incendiario, aveva chiaramente rappresentato di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive, né in passato, né prima dell'evento denunciato.
Ha altresì chiarito che le indagini afferenti all'episodio del 2021 si erano concluse con una ordinanza di archiviazione e che, in relazione, ancora, all'incendio del 2023, la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, avesse correttamente instaurato un procedimento per incendio doloso ma aveva concluso con l'ennesima richiesta di archiviazione non essendo emersi elementi idonei per sviluppare le indagini.
Negando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1892 c.c., secondo cui le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave se riferite a circostanze tali che avrebbero condotto l'assicuratore a non prestare il suo consenso o non darlo alle medesime condizioni, ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea, vinte le spese di lite, anche temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Assegnati i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma IV, c.p.c., la causa, istruita in via meramente documentale, previo rigetto delle istanze di prova orale formulate dalle parti in contesa in quanto vertenti su circostanze documentali, anche in parte incontroverse, è pervenuta quindi all'udienza odierna per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si impone una previa considerazione di sistema.
Come è noto, la funzione del contratto di assicurazione, cioè la sua causa, sta nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore, dietro versamento di un corrispettivo (c.d. premio) da parte del primo al secondo.
L'equilibrio causale del contratto può, fin dall'origine, essere alterato dalle dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, che traggono inganno l'assicuratore sull'entità del rischio assicurato e, quindi, sul rapporto fra questo e l'ammontare del premio.
L'art. 1892, primo comma, c.c. – così come anche l'art. 1893 c.c. – costituisce strumento di tutela fondamentale per l'assicuratore che, data la aleatorietà tipica del contratto di assicurazione, fa
3 affidamento sulle dichiarazioni dell'assicurato per valutare il livello di rischio e fissare il corrispondente premio.
Le dichiarazioni inesatte o reticenti di cui agli artt. 1892 e 1893 cod. civ. sono le dichiarazioni rese al momento del contratto di assicurazione che impediscono all'assicuratore di valutare le circostanze influenti sul verificarsi dell'evento dannoso assicurato, aumentandone o riducendone l'alea, con conseguente riflesso sul consenso dell'assicuratore o sulle condizioni contrattuali: in quanto tali, esse non incidono sull'oggetto del rischio assicurato, che rimane tale anche in presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti, ma toccano il quadro circostanziale nel quale l'assicuratore ha assunto a suo carico il rischio stesso.
Dalla lettera della norma non è possibile ricavare un contenuto “statico” delle circostanze rilevanti ex art. 1892, primo comma, c.c., corrispondendo a quelle che, se fossero state conosciute dall'assicuratore, non lo avrebbero determinato a contrarre ovvero avrebbero portato alla conclusione del contratto di assicurazione a condizioni diverse.
Dalle dichiarazioni sulle circostanze rilevanti assunte in sede di stipulazione del contratto, infatti, dipenderà la determinazione del premio costituente la controprestazione cui è obbligato l'assicurato; dalle stesse, in ultima analisi, dipenderà la proporzionalità delle prestazioni di cui si compone il contratto di assicurazione.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, non è possibile individuare ex ante e in via tassativa quali circostanze l'assicurato è obbligato a denunciare in sede di conclusione del contratto;
assumono rilevanza, ai sensi dell'art. 1892, primo comma, c.c., tutti quegli accadimenti di fatto e di diritto – conosciuti o conoscibili dall'assicurato ed idonei, obiettivamente, ad incidere sul consenso prestato dall'assicuratore – necessari al fine di perimetrare il rischio assicurato, prima, e determinare il premio assicurativo, poi.
Deve osservarsi che le reticenze dell'assicurato producono gli effetti di cui all'art. 1892 c.c. quando siano “in astratto” idonee ad incidere sul rischio, a prescindere dalla loro effettiva incidenza causale sul concreto sinistro del cui indennizzo si discute.
Così, ad esempio, nell'assicurazione della responsabilità civile una pregressa richiesta di risarcimento è idonea ad incidere sul rischio quand'anche ad essa poi non faccia seguito alcuna azione giudiziaria da parte del terzo danneggiato (Cass. 20997/2023).
Orbene, se l'assicurato ha agito con dolo o con colpa grave, l'assicuratore può, entro tre mesi dalla scoperta della inesattezza della dichiarazione o della reticenza, chiedere l'annullamento del contratto ed ha diritto a non pagare l'indennizzo se l'evento si verifica prima del decorso di detto termine (art. 1892 c.c.); se invece l'assicurato ha agito senza dolo o colpa grave, l'assicuratore può, entro lo stesso termine, recedere dal contratto, e, per il sinistro eventualmente verificatosi prima
4 della scoperta, è dovuto un indennizzo inferiore a quello contrattualmente previsto ed adeguato al vero stato delle cose (art. 1893 c.c.).
L'annullamento del contratto o la perdita dell'indennizzo, ex art. 1892 c.c., dipendono quindi nel sistema della legge non da un errore di previsione, ma da un errore di informazione: l'assicurato perde il diritto all'indennizzo non perché abbia previsto il sinistro senza dirlo, ma perché ha taciuto una causa potenziale di aggravamento del rischio
La maggiore o minore prevedibilità che la circostanza sottaciuta possa causare un sinistro può in teoria rilevare solo sul piano della colpa dell'assicurato, come si vedrà nel prosieguo, non sul piano della incidenza del silenzio sul rischio, e quindi sul consenso dell'assicuratore alla stipula (Cass.
32017/2024).
Ciò posto, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni:
a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore.
L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore (Cass.
11115/2020; Cass 16769/2006).
Ai fini dell'individuazione di quali sono le circostanze che l'assicurato è tenuto a dichiarare in sede di conclusione del contratto occorre utilizzare un parametro non di tipo concreto, bensì astratto.
Pertanto, l'art. 1892 c.c. onera l'assicurato di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità (Cass. n. 23961/2022).
E' altresì principio enunciato dalla Corte di Cassazione in più di un'occasione quello per cui, posto il carattere essenziale che la coincidenza tra rischio apparente e rischio reale assume nell'economia del rapporto di assicurazione, una volta che il giudice di merito abbia ritenuto, con motivato giudizio di fatto, che le reticenze dell'assicurato, qualificate dal dolo o dalla colpa grave, avevano alterato in maniera determinante la coincidenza di cui sopra e tratto in errore l'assicuratore, legittimamente lo stesso giudice del merito ne deduce che quelle reticenze giustificano l'annullamento del contratto di assicurazione ai sensi dello art 1892 c.c., non avendo l'assicuratore l'onere di fornire alcuna prova specifica dalla quale possa risultare che la conoscenza delle circostanze taciute avrebbe potuto indurlo ad una diversa determinazione (Cass. n. 224/1965; Cass,
n. 348/1979; Cass. n. 7456/1990; Cass. 20997/2023).
5 Al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, non è necessario che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente.
Quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni (per tutte Cass. n. 12086/2015).
Per accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 1882, primo comma, c.c., il
Tribunale deve operare tramite un giudizio di prognosi postuma, ex ante, al momento in cui l'assicurato ha redatto il questionario e stipulato la polizza assicurativa e accertare se, in quelle circostanze di fatto, il “sinistro” fosse prevedibile, con conseguente legittimo addebito a titolo di colpa.
Sicchè occorre chiedersi se possano ritenersi incidenti, sulla genuina formazione del consenso manifestato dell'assicurazione in sede di conclusione del contratto, le reticenze del contraente, in considerazione dell'importanza, per l'assicuratore, di avere conoscenza di tutti quegli elementi necessari per poter valutare il rischio oggetto del contratto e determinare, di conseguenza, l'entità del premio assicurativo.
Nel caso di specie parte attrice ha dedotto che la convenuta, all'atto di stipulare il contratto, abbia posto in essere una condotta integrante gli estremi della omessa dichiarazione e della colpevole reticenza rilevante ai sensi dell'art. 1892, primo comma, c.c. - negando di aver subito minacce di tipo estorsivo - non consentendo quindi una adeguata rappresentazione del rischio al momento della stipula della polizza nei termini risultanti dalla documentazione presentata.
Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali di cui sopra alla fattispecie che occupa, la domanda attorea si profila infondata.
Con impegno esplicativo, sulla scorta delle complessive evidenze documentali, è emerso:
che il modulo di informativa precontrattuale consegnato all'assicurato recava nella parte relativa alle dichiarazioni del contraente, tra le altre informazioni richieste, l'espressa menzione, relativamente alla garanzia “Eventi sociopolitici”, di non aver ricevuto minacce o richieste di carattere estorsivo;
che l'assicurato dichiarava di non aver ricevuto minacce o richieste di carattere estorsivo;
che quindi in data 13.07.2021 veniva sottoscritto il contratto recante n. 00165704490520 con decorrenza dal 13.07.2021 al 17.05.2023;
che due mesi prima della sottoscrizione del contratto e segnatamente in data 25.05.2021,
l'amministratore unico della società convenuta, aveva denunziato alla Questura di Cosenza il
6 rinvenimento di una bottiglietta contenente liquido infiammabile attaccata al lucchetto di una saracinesca laterale del supermercato e rappresentato di non aver ricevuto alcuna richiesta né telefonica, né di persona, di tipo estorsivo.
Ciò posto, ai fini della delibazione della questione interpretativa sottesa alla vicenda contenziosa, pare opportuno rammentare che il delitto di minaccia previsto dall'art. 612 c.p. tutela la libertà psichica, o morale, del soggetto passivo punendo chi minaccia ad altri un danno ingiusto.
L'ordinamento con l'art. 612 c.p. intende punire la minaccia in quanto tale e riserva appunto una autonoma fattispecie di reato.
Diversamente in altre ipotesi di reato la minaccia è un mezzo per costringere la vittima a tenere determinati comportamenti ovvero non tenerne altri oppure tollerare o sopportare altrui comportamenti come avviene ad esempio nei reati di violenza privata (art. 610 c.p.) e di violenza o minaccia per costringere un reato (art. 611 c.p.).
Ciò comporta che la minaccia non ricorra nel caso in cui venga assorbita nella previsione normativa di una diversa fattispecie criminosa.
La minaccia è un reato a forma libera cioè per il quale la legge non prevede specifiche modalità attraverso le quali la condotta si deve realizzare.
Ciò che rileva ai fini dell'integrazione del reato è che vi sia la minaccia di un danno ingiusto, in qualsiasi modo si realizzi purché sia idonea in modo efficace anche se potenziale a realizzare un risultato di intimidazione verso chi la subisce.
Ai fini dell'integrazione del reato non necessario che la minaccia si attui con parole intimidatorie, essendo sufficiente qualsiasi comportamento idoneo ad incutere timore e a suscitare in altri la preoccupazione di soffrire un danno ingiusto e che comunque offenda o diminuisca l'altrui libertà morale.
La minaccia può essere anche implicita e consistere anche in un semplice atteggiamento dell'agente in assenza di parole o di gesti espliciti di intimidazione, purché risulti ai fini della consumazione del reato, che la volontà altrui sia rimasta di fatto coartata (Cass. pen., sez. V, sentenza 19 settembre
2014, n. 38591).
L'integrazione del reato di minaccia richiede che si abbia una limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato alla vittima, mentre non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi in concreto, essendo sufficiente la mera attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Cassazione penale, sez. V, sentenza 19/09/2014, n. 38591).
7 Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, sulla scorta delle emergenze istruttorie, può ritenersi che l'assicurato sia stato effettivamente destinatario di un atto potenzialmente intimidatorio, astrattamente idoneo ad incutere timore - tanto da averlo indotto all'epoca a sporgere denuncia alle competenti autorità - essendo pacifico che la bottiglietta incendiaria rappresenti una delle tipiche modalità con cui la criminalità preannuncia richieste estorsive.
D'altro canto, tuttavia, la sola presenza di una bottiglietta contenente liquido infiammabile attaccata al lucchetto della saracinesca, non seguita da una esplicita prospettazione di un male ingiusto, può essere interpretata anche soltanto come un larvato, indiretto “avvertimento” rivolto nei confronti del commerciante.
In ogni caso, quand'anche dovesse riconoscersi natura di minaccia estorsiva all'episodio denunciato alle autorità, deve escludersi, dal punto di vista soggettivo, che la reticenza dell'assicurato in ordine a tale circostanza, sia connotata dai caratteri del dolo o della colpa grave.
Invero è emerso per tabulas che il rinvenimento della bottiglietta sia rimasto un episodio isolato, dal carattere anodino, in quanto non preceduto e neppure seguito - per quanto interessa in questa sede, nei due mesi successivi ed al momento della sottoscrizione dell'informativa precontrattuale - da specifici atti intimidatori o condotte prevaricatrici finalizzate a richieste di tipo estorsivo.
A ciò si aggiunga che l'evento incendiario per cui l'assicurato ha reclamato l'indennizzo si è verificato a distanza di ben due anni dalla denunzia del rinvenimento della bottiglietta, peraltro rimanendo anch'esso privo di responsabili.
Sicchè, appare ragionevole asseverare che la dichiarazione “negativa” dell'assicurato sia stata resa nella fase genetica del negozio in buona fede, senza la piena coscienza di omettere una circostanza rilevante sull'equilibrio causale, sulla formazione della volontà contrattuale e sulla valutazione del rischio da parte dell'assicurazione.
Alla luce di quanto sopra complessivamente esposto, deve concludersi che, se già residuano dubbi in ordine alla sussistenza, a monte, di una dichiarazione inesatta o reticente, deve in ogni caso escludersi la ricorrenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma invocata da parte attrice ai fini dell'annullamento del contratto, sia in termini di dolo, inteso come coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente, sia in termini di grave negligenza, non essendo stata dimostrata la consapevolezza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la coscienza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni.
La domanda attorea deve essere quindi rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione dedotta.
8 Non merita accoglimento infine neppure la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta, non ravvisandosi che parte attrice abbia agito per dolo o colpa grave.
Le spese di lite, alla luce della estrema controvertibilità delle questioni dedotte, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: respinge la domanda attorea;
respinge ogni ulteriore domanda;
compensa le spese di lite.
Cosenza, 11/03/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
9
Chiamata la causa iscritta al N. 1882/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte ricorrente , c.f. in p.l.r.p.t. Avv. Parte_1 P.IVA_1
Alessandra Guzzo in sostituzione dell'Avv. Lucia Piscitelli, nel mandato;
per parte resistente c.f. in p.l.r.p.t. gli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Giuseppe Ferraro e Matteo Petramala, nel mandado.
La giudice invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti ed alle note conclusive autorizzate.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con ricorso ex art. 281 decies depositato il 19.06.2024, ritualmente notificato a mezzo pec in data
26.06.2024, l' ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere Parte_1
l'annullamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1892 c.c. del contratto assicurativo n.
00165704490520 stipulato con la deducendo la reticenza della convenuta in Controparte_1
merito alle dichiarazioni offerte in sede di conclusione del contratto di assicurazione con specifico riferimento alle garanzie “eventi socio-politici” e sulla ricezione di minacce o richieste estorsive.
A sostegno della domanda ha dedotto, segnatamente, quanto segue:
1 la società sottoscriveva con la polizza n. Controparte_1 Parte_1
001657033805766, della durata di un anno e con tacito rinnovo alla scadenza, denominata
[...]
a garanzia della propria attività di supermercati alimentari per l'immobile Parte_2
sito in Cosenza (CS) alla Via Panebianco n. 186; la polizza 001657033805766 veniva sostituita in data 13.07.2021 con l'emissione di un nuovo contratto recante n. 00165704490520 con decorrenza dal 13.07.2021 al 17.05.2023; all'atto della sottoscrizione della polizza n. 00165704490520 all'assicurato veniva sottoposto un modulo di informativa precontrattuale;
tale modulo conteneva, nella parte relativa alle dichiarazioni del contraente, tra le altre informazioni richieste, l'espressa menzione relativamente alla garanzia “Eventi sociopolitici” di non aver ricevuto minacce o richieste di carattere estorsivo;
l'assicurato dichiarava di non aver ricevuto minacce o richieste di carattere estorsivo;
nella notte tra il 30 e 31 maggio 2023 ignoti appiccavano un incendio all'esterno dei locali, siti alla
Via Panebianco 186, con immediata propagazione delle fiamme anche al loro interno, più specificatamente nella zona reparto pescheria;
il , Amministratore Unico della Contraente, intorno alle ore 23:45, controllando da remoto Pt_3
(dalla propria abitazione) le riprese video trasmesse dalle telecamere di videosorveglianza installate nei locali assicurati, si accorgeva di un improvviso bagliore e si recava prontamente sul posto per verificare cosa fosse accaduto;
il 31.05.2023 il sig. presentava denuncia di sinistro presso la Questura di Cosenza;
Pt_3
il sinistro avvenuto il 31.05.2023 veniva denunciato alla Compagnia a mezzo pec in pari data al fine di ottenere l'indennizzo previsto;
al sinistro veniva assegnato il numero di protocollo interno n. 2023/0005/13869; al fine di ottenere elementi di dettaglio sull'occorso e per avere un completo quadro della vicenda, la Compagnia incaricava l'agenzia Target Investigazioni S.r.l. la quale provvedeva all'acquisizione della denuncia sporta in data 25.05.2021; dalla lettura della denuncia orale del 25.05.2021 emergeva la gravità dell'episodio intimidatorio compiuto ai danni del supermercato: il sig. dichiarava “….volendomi riferire con ciò a Pt_3
richieste di natura estorsiva, in quanto è noto che questo è il classico modo con cui la criminalità si presenta presso le attività commerciali”.
Adducendo che, al momento della stipula della polizza n. 00165704490520, l'assicurato avesse quindi fornito alla compagnia assicurativa informazioni reticenti in merito a minacce di carattere estorsivo, ha così coerentemente concluso:
2 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito annullare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1892 c.c. il contratto assicurativo n. 00165704490520 stipulato dalla con Controparte_1 [...]
. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.” Parte_1
Ha resistito la società assicurata, che ha contestato recisamente l'avversa domanda, in quanto fondata - al fine strumentale del negare all'odierno convenuto il proprio diritto a vedere risarcito un sinistro assicurato - su una distorta interpretazione della denuncia querela del 25.05.2021, nella quale l'amministratore unico della società, immediatamente dopo aver confermato – a domanda degli operanti di P.G. – di aver rinvenuto, nel 2021 una bottiglia di liquido incendiario, aveva chiaramente rappresentato di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive, né in passato, né prima dell'evento denunciato.
Ha altresì chiarito che le indagini afferenti all'episodio del 2021 si erano concluse con una ordinanza di archiviazione e che, in relazione, ancora, all'incendio del 2023, la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, avesse correttamente instaurato un procedimento per incendio doloso ma aveva concluso con l'ennesima richiesta di archiviazione non essendo emersi elementi idonei per sviluppare le indagini.
Negando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1892 c.c., secondo cui le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave se riferite a circostanze tali che avrebbero condotto l'assicuratore a non prestare il suo consenso o non darlo alle medesime condizioni, ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea, vinte le spese di lite, anche temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Assegnati i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma IV, c.p.c., la causa, istruita in via meramente documentale, previo rigetto delle istanze di prova orale formulate dalle parti in contesa in quanto vertenti su circostanze documentali, anche in parte incontroverse, è pervenuta quindi all'udienza odierna per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si impone una previa considerazione di sistema.
Come è noto, la funzione del contratto di assicurazione, cioè la sua causa, sta nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore, dietro versamento di un corrispettivo (c.d. premio) da parte del primo al secondo.
L'equilibrio causale del contratto può, fin dall'origine, essere alterato dalle dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, che traggono inganno l'assicuratore sull'entità del rischio assicurato e, quindi, sul rapporto fra questo e l'ammontare del premio.
L'art. 1892, primo comma, c.c. – così come anche l'art. 1893 c.c. – costituisce strumento di tutela fondamentale per l'assicuratore che, data la aleatorietà tipica del contratto di assicurazione, fa
3 affidamento sulle dichiarazioni dell'assicurato per valutare il livello di rischio e fissare il corrispondente premio.
Le dichiarazioni inesatte o reticenti di cui agli artt. 1892 e 1893 cod. civ. sono le dichiarazioni rese al momento del contratto di assicurazione che impediscono all'assicuratore di valutare le circostanze influenti sul verificarsi dell'evento dannoso assicurato, aumentandone o riducendone l'alea, con conseguente riflesso sul consenso dell'assicuratore o sulle condizioni contrattuali: in quanto tali, esse non incidono sull'oggetto del rischio assicurato, che rimane tale anche in presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti, ma toccano il quadro circostanziale nel quale l'assicuratore ha assunto a suo carico il rischio stesso.
Dalla lettera della norma non è possibile ricavare un contenuto “statico” delle circostanze rilevanti ex art. 1892, primo comma, c.c., corrispondendo a quelle che, se fossero state conosciute dall'assicuratore, non lo avrebbero determinato a contrarre ovvero avrebbero portato alla conclusione del contratto di assicurazione a condizioni diverse.
Dalle dichiarazioni sulle circostanze rilevanti assunte in sede di stipulazione del contratto, infatti, dipenderà la determinazione del premio costituente la controprestazione cui è obbligato l'assicurato; dalle stesse, in ultima analisi, dipenderà la proporzionalità delle prestazioni di cui si compone il contratto di assicurazione.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, non è possibile individuare ex ante e in via tassativa quali circostanze l'assicurato è obbligato a denunciare in sede di conclusione del contratto;
assumono rilevanza, ai sensi dell'art. 1892, primo comma, c.c., tutti quegli accadimenti di fatto e di diritto – conosciuti o conoscibili dall'assicurato ed idonei, obiettivamente, ad incidere sul consenso prestato dall'assicuratore – necessari al fine di perimetrare il rischio assicurato, prima, e determinare il premio assicurativo, poi.
Deve osservarsi che le reticenze dell'assicurato producono gli effetti di cui all'art. 1892 c.c. quando siano “in astratto” idonee ad incidere sul rischio, a prescindere dalla loro effettiva incidenza causale sul concreto sinistro del cui indennizzo si discute.
Così, ad esempio, nell'assicurazione della responsabilità civile una pregressa richiesta di risarcimento è idonea ad incidere sul rischio quand'anche ad essa poi non faccia seguito alcuna azione giudiziaria da parte del terzo danneggiato (Cass. 20997/2023).
Orbene, se l'assicurato ha agito con dolo o con colpa grave, l'assicuratore può, entro tre mesi dalla scoperta della inesattezza della dichiarazione o della reticenza, chiedere l'annullamento del contratto ed ha diritto a non pagare l'indennizzo se l'evento si verifica prima del decorso di detto termine (art. 1892 c.c.); se invece l'assicurato ha agito senza dolo o colpa grave, l'assicuratore può, entro lo stesso termine, recedere dal contratto, e, per il sinistro eventualmente verificatosi prima
4 della scoperta, è dovuto un indennizzo inferiore a quello contrattualmente previsto ed adeguato al vero stato delle cose (art. 1893 c.c.).
L'annullamento del contratto o la perdita dell'indennizzo, ex art. 1892 c.c., dipendono quindi nel sistema della legge non da un errore di previsione, ma da un errore di informazione: l'assicurato perde il diritto all'indennizzo non perché abbia previsto il sinistro senza dirlo, ma perché ha taciuto una causa potenziale di aggravamento del rischio
La maggiore o minore prevedibilità che la circostanza sottaciuta possa causare un sinistro può in teoria rilevare solo sul piano della colpa dell'assicurato, come si vedrà nel prosieguo, non sul piano della incidenza del silenzio sul rischio, e quindi sul consenso dell'assicuratore alla stipula (Cass.
32017/2024).
Ciò posto, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni:
a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore.
L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore (Cass.
11115/2020; Cass 16769/2006).
Ai fini dell'individuazione di quali sono le circostanze che l'assicurato è tenuto a dichiarare in sede di conclusione del contratto occorre utilizzare un parametro non di tipo concreto, bensì astratto.
Pertanto, l'art. 1892 c.c. onera l'assicurato di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità (Cass. n. 23961/2022).
E' altresì principio enunciato dalla Corte di Cassazione in più di un'occasione quello per cui, posto il carattere essenziale che la coincidenza tra rischio apparente e rischio reale assume nell'economia del rapporto di assicurazione, una volta che il giudice di merito abbia ritenuto, con motivato giudizio di fatto, che le reticenze dell'assicurato, qualificate dal dolo o dalla colpa grave, avevano alterato in maniera determinante la coincidenza di cui sopra e tratto in errore l'assicuratore, legittimamente lo stesso giudice del merito ne deduce che quelle reticenze giustificano l'annullamento del contratto di assicurazione ai sensi dello art 1892 c.c., non avendo l'assicuratore l'onere di fornire alcuna prova specifica dalla quale possa risultare che la conoscenza delle circostanze taciute avrebbe potuto indurlo ad una diversa determinazione (Cass. n. 224/1965; Cass,
n. 348/1979; Cass. n. 7456/1990; Cass. 20997/2023).
5 Al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, non è necessario che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente.
Quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni (per tutte Cass. n. 12086/2015).
Per accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 1882, primo comma, c.c., il
Tribunale deve operare tramite un giudizio di prognosi postuma, ex ante, al momento in cui l'assicurato ha redatto il questionario e stipulato la polizza assicurativa e accertare se, in quelle circostanze di fatto, il “sinistro” fosse prevedibile, con conseguente legittimo addebito a titolo di colpa.
Sicchè occorre chiedersi se possano ritenersi incidenti, sulla genuina formazione del consenso manifestato dell'assicurazione in sede di conclusione del contratto, le reticenze del contraente, in considerazione dell'importanza, per l'assicuratore, di avere conoscenza di tutti quegli elementi necessari per poter valutare il rischio oggetto del contratto e determinare, di conseguenza, l'entità del premio assicurativo.
Nel caso di specie parte attrice ha dedotto che la convenuta, all'atto di stipulare il contratto, abbia posto in essere una condotta integrante gli estremi della omessa dichiarazione e della colpevole reticenza rilevante ai sensi dell'art. 1892, primo comma, c.c. - negando di aver subito minacce di tipo estorsivo - non consentendo quindi una adeguata rappresentazione del rischio al momento della stipula della polizza nei termini risultanti dalla documentazione presentata.
Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali di cui sopra alla fattispecie che occupa, la domanda attorea si profila infondata.
Con impegno esplicativo, sulla scorta delle complessive evidenze documentali, è emerso:
che il modulo di informativa precontrattuale consegnato all'assicurato recava nella parte relativa alle dichiarazioni del contraente, tra le altre informazioni richieste, l'espressa menzione, relativamente alla garanzia “Eventi sociopolitici”, di non aver ricevuto minacce o richieste di carattere estorsivo;
che l'assicurato dichiarava di non aver ricevuto minacce o richieste di carattere estorsivo;
che quindi in data 13.07.2021 veniva sottoscritto il contratto recante n. 00165704490520 con decorrenza dal 13.07.2021 al 17.05.2023;
che due mesi prima della sottoscrizione del contratto e segnatamente in data 25.05.2021,
l'amministratore unico della società convenuta, aveva denunziato alla Questura di Cosenza il
6 rinvenimento di una bottiglietta contenente liquido infiammabile attaccata al lucchetto di una saracinesca laterale del supermercato e rappresentato di non aver ricevuto alcuna richiesta né telefonica, né di persona, di tipo estorsivo.
Ciò posto, ai fini della delibazione della questione interpretativa sottesa alla vicenda contenziosa, pare opportuno rammentare che il delitto di minaccia previsto dall'art. 612 c.p. tutela la libertà psichica, o morale, del soggetto passivo punendo chi minaccia ad altri un danno ingiusto.
L'ordinamento con l'art. 612 c.p. intende punire la minaccia in quanto tale e riserva appunto una autonoma fattispecie di reato.
Diversamente in altre ipotesi di reato la minaccia è un mezzo per costringere la vittima a tenere determinati comportamenti ovvero non tenerne altri oppure tollerare o sopportare altrui comportamenti come avviene ad esempio nei reati di violenza privata (art. 610 c.p.) e di violenza o minaccia per costringere un reato (art. 611 c.p.).
Ciò comporta che la minaccia non ricorra nel caso in cui venga assorbita nella previsione normativa di una diversa fattispecie criminosa.
La minaccia è un reato a forma libera cioè per il quale la legge non prevede specifiche modalità attraverso le quali la condotta si deve realizzare.
Ciò che rileva ai fini dell'integrazione del reato è che vi sia la minaccia di un danno ingiusto, in qualsiasi modo si realizzi purché sia idonea in modo efficace anche se potenziale a realizzare un risultato di intimidazione verso chi la subisce.
Ai fini dell'integrazione del reato non necessario che la minaccia si attui con parole intimidatorie, essendo sufficiente qualsiasi comportamento idoneo ad incutere timore e a suscitare in altri la preoccupazione di soffrire un danno ingiusto e che comunque offenda o diminuisca l'altrui libertà morale.
La minaccia può essere anche implicita e consistere anche in un semplice atteggiamento dell'agente in assenza di parole o di gesti espliciti di intimidazione, purché risulti ai fini della consumazione del reato, che la volontà altrui sia rimasta di fatto coartata (Cass. pen., sez. V, sentenza 19 settembre
2014, n. 38591).
L'integrazione del reato di minaccia richiede che si abbia una limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato alla vittima, mentre non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi in concreto, essendo sufficiente la mera attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Cassazione penale, sez. V, sentenza 19/09/2014, n. 38591).
7 Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, sulla scorta delle emergenze istruttorie, può ritenersi che l'assicurato sia stato effettivamente destinatario di un atto potenzialmente intimidatorio, astrattamente idoneo ad incutere timore - tanto da averlo indotto all'epoca a sporgere denuncia alle competenti autorità - essendo pacifico che la bottiglietta incendiaria rappresenti una delle tipiche modalità con cui la criminalità preannuncia richieste estorsive.
D'altro canto, tuttavia, la sola presenza di una bottiglietta contenente liquido infiammabile attaccata al lucchetto della saracinesca, non seguita da una esplicita prospettazione di un male ingiusto, può essere interpretata anche soltanto come un larvato, indiretto “avvertimento” rivolto nei confronti del commerciante.
In ogni caso, quand'anche dovesse riconoscersi natura di minaccia estorsiva all'episodio denunciato alle autorità, deve escludersi, dal punto di vista soggettivo, che la reticenza dell'assicurato in ordine a tale circostanza, sia connotata dai caratteri del dolo o della colpa grave.
Invero è emerso per tabulas che il rinvenimento della bottiglietta sia rimasto un episodio isolato, dal carattere anodino, in quanto non preceduto e neppure seguito - per quanto interessa in questa sede, nei due mesi successivi ed al momento della sottoscrizione dell'informativa precontrattuale - da specifici atti intimidatori o condotte prevaricatrici finalizzate a richieste di tipo estorsivo.
A ciò si aggiunga che l'evento incendiario per cui l'assicurato ha reclamato l'indennizzo si è verificato a distanza di ben due anni dalla denunzia del rinvenimento della bottiglietta, peraltro rimanendo anch'esso privo di responsabili.
Sicchè, appare ragionevole asseverare che la dichiarazione “negativa” dell'assicurato sia stata resa nella fase genetica del negozio in buona fede, senza la piena coscienza di omettere una circostanza rilevante sull'equilibrio causale, sulla formazione della volontà contrattuale e sulla valutazione del rischio da parte dell'assicurazione.
Alla luce di quanto sopra complessivamente esposto, deve concludersi che, se già residuano dubbi in ordine alla sussistenza, a monte, di una dichiarazione inesatta o reticente, deve in ogni caso escludersi la ricorrenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma invocata da parte attrice ai fini dell'annullamento del contratto, sia in termini di dolo, inteso come coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente, sia in termini di grave negligenza, non essendo stata dimostrata la consapevolezza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la coscienza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni.
La domanda attorea deve essere quindi rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione dedotta.
8 Non merita accoglimento infine neppure la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta, non ravvisandosi che parte attrice abbia agito per dolo o colpa grave.
Le spese di lite, alla luce della estrema controvertibilità delle questioni dedotte, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: respinge la domanda attorea;
respinge ogni ulteriore domanda;
compensa le spese di lite.
Cosenza, 11/03/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
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