Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di ConIGlio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4234 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. GARUFI NUNZIO, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. BERRITTA SALVATORE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
20/12/2024, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di NA (ME) il 06/07/2021, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 34, parte II, serie A;
- che dall'unione non erano nati figli;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Separazione I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2.
Assegnazione casa coniugale La casa coniugale sita in Giardini Naxos, via Chianchitta n. 230
(appartamento per civile abitazione posto al piano terra - prima elevazione fuori terra - formato da due vani, cucina ed accessori, con annesso piccolo cortile di pertinenza esclusiva e garage posto al piano terra - prima elevazione fuori terra (numero civico 228), costituito da un unico vano e piccolo cortile antistante di pertinenza esclusiva) censita al NCEU del
Comune di Giardini Naxos al foglio 8 particella 253 sub 12 (l'appartamento) e sub 13 (il garage), al momento resta assegnata ad entrambi i ricorrenti, nei modi e nei termini meglio stabiliti al punto 4).
3. Assegno di contributo al mantenimento Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
4. Disposizioni di natura obbligatoria sul bene immobile ricadente nel regime di comunione ordinaria. In data 31.01.2019, i coniugi hanno acquistato, indivisamente e per quote uguali, la seguente consistenza immobiliare:
(appartamento per civile abitazione posto al piano terra – prima elevazione fuori terra - formato da due vani, cucina ed accessori, con annesso piccolo cortile di pertinenza esclusiva e garage posto al piano terra – prima elevazione fuori terra - costituito da un unico vano e piccolo cortile antistante di pertinenza esclusiva) censita al NCEU del Comune di Giardini
Naxos al foglio 8 particella 253 sub 12, via Chianchitta n. 230, piano terra, cat. A/4, cl 6, vani
4, rendita catastale euro 619,75 (l'appartamento) e sub 13, via Chianchitta n. 228, piano terra, cat. C/6, cl 7, mq. 17, rendita catastale euro 113,26 (il garage). Le parti dichiarano che per l'acquisto del suddetto immobile hanno congiuntamente contratto un mutuo assistito da garanzia ipotecaria con la società giusto atto di mutuo in notaio Controparte_2 Persona_1
in Mascali del 31.01.2019 - repertorio n. 34556 - raccolta n. 19588 - registrato in Giarre
[...]
il 04.02.2019 al n. 393 serie 1T - con decorrenza dal 28.02.2019 e scadenza indicata per il
31.01.2044. Il IG. inoltre per la ristrutturazione del suddetto immobile, Parte_1
destinato ad abitazione coniugale, ha acceso un finanziamento personale il cui pagamento è effettuato mediante la cessione assicurata del quinto del suo stipendio mensile e stipulato con la società con decorrenza dal mese di aprile 2020 e per la durata di 10 anni. Controparte_2
Posto quanto sopra le parti convengono di comune accordo quanto appresso: a) la IG.ra si impegna ad intraprendere, già da subito, tutte le opportune pratiche con CP_1
l'Istituto di Credito Banco Cooperativo di Pachino - Filiale di Taormina - al fine di ottenere l'erogazione di un finanziamento per la somma necessaria ad estinguere, in unica soluzione e per l'intero, il mutuo ad oggi residuo, assistito da garanzia ipotecaria, con Controparte_2
contratto dai coniugi per l'acquisto dell'immobile in premessa meglio indicato. b) il IG.
continuerà a pagare invece, per l'intero, il finanziamento acceso con Parte_1
erogato per la ristrutturazione dell'immobile, mediante cessione assicurata Controparte_2
del quinto del suo stipendio mensile, con decorrenza dal mese di aprile 2020 e per la durata di 10 anni. Per detta specifica causale, mai nulla avrà il SI a pretendere Parte_1
dalla SIa a titolo di rivalsa e/o di compartecipazione e/o per qualsiasi altra CP_1
ragione. c) Il IG. - una volta omologato dal Tribunale l'accordo di Parte_1
separazione dei coniugi, odierni ricorrenti - trasferirà, presso il notaio già individuato dalle parti, dott. in Mascali, la sua quota indivisa, pari ad un mezzo dell'intero, Persona_1
dell'immobile destinato a casa coniugale e delle sue pertinenze, in favore della IG.ra CP_1
, la quale diverrà proprietaria esclusiva dell'intera consistenza immobiliare in premessa
[...]
descritta. Immediatamente dopo l'atto di trasferimento ed in un unico contesto, la SIa sottoscriverà l'atto di finanziamento di cui sopra alla lettera a) onde CP_1
provvedere ad estinguere, in unica soluzione e per l'intero, il mutuo ad oggi residuo, assistito da garanzia ipotecaria, con contratto dai coniugi per l'acquisto Controparte_2
dell'immobile in premessa meglio indicato, con la conseguente cancellazione della ipoteca.
d) Le parti convengono di comune accordo che il IG. a far data dalla Parte_1
sottoscrizione del presente accordo avrà la disponibilità esclusiva dell'immobile, mediante la consegna nelle sue mani delle chiavi da parte della IG.ra la quale tuttavia ne CP_1
manterrà una copia;
lo stesso IG. usufruirà dell'abitazione fino alla data Parte_1
dell'atto pubblico di trasferimento della sua quota alla IG.ra dentro la stessa CP_1
abitazione rimarranno gli abiti ed altri effetti personali della SIa che potrà CP_1
quindi saltuariamente accedervi, alla bisogna, previa comunicazione anche telefonica al SI . e) In seguito allo scioglimento della comunione sull'immobile, il Parte_1 IG. riconsegnerà le chiavi alla IG.ra , la quale, oltre l'intera Parte_1 CP_1
proprietà, ne avrà, così, anche la definitiva ed esclusiva disponibilità”.
All'udienza del 14/05/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 20/12/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata Parte_1 CP_1
a NA (ME) il 27/06/1991, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di NA (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
06/07/2021, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 34, parte II, serie
A.
Così deciso in Messina, nella Camera di ConIGlio della 1° sez. civile, lì 15/05/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.