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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/06/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv. Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art.281 quinques c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.C. n.3293/2019 fra le parti: in persona Parte_1 dell'anmministratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. F. Speranza,
- attore
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
M. Menzione;
- convenuto e in persona del legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. E. Castellaneta;
- terzo chiamato -
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come "omesse" (per l' effetto dell' error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante. Va premesso che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida"
- desumibile dagli artt. 24e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell' impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell' ordine delle questioni da trattare, di cui all' art. 276 cod. proc, civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall' alt. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (tra le altre, cfr. da ultimo Cass. civ. n. 11458/2018).
All'udienza del 13 maggio 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa anche riportandosi alle note conclusive autorizzate e il Giudice ha introitato la causa in decisione ai sensi dell'art.281 quinques cpc.
Tanto premesso, la causa ha ad oggetto il risarcimento dei danni derivati alle parti comuni del piano seminterrato dell'immobile condominiale in alla via Pt_1
Ferrarin n.36, costruito dalla società convenuta, per gravi difetti di costruzione che hanno causato massivi fenomeni di infiltrazione delle acque meteoriche. La CP_1
[... ha chiamato in causa la per essere manlevata e Controparte_3 garantita in caso di condanna.
Determinante la espletata consulenza tecnica.
Il Ctu nominato ha infatti verificato la presenza di segni di infiltrazione in corrispondenza dei giunti strutturali in diversi tratti e zone dell'autorimessa ed anche, in occasione di uno dei tre sopralluogi, di infiltrazioni in corso per la presenza di un
“gocciolio” di acque meteoriche relativi a precedenti giornate piovose ancora in corso, nonché il distacco del copriferro in corrispondenza dell'intradosso del solaio di copertura delle aree di manovra per la carbonatazione del copriferro che si è rilevato avente spessore inferiore ad 1, l'ammaloramento degli intonaci diffuso a “macchia di leopardo” sull'intradosso del solaio di copertura e sulle porzioni verticali corrispondenti alle aperture di areazione presenti. accertando che In definitiva il piano interrato è interessato principalmente da fenomeni di ammaloramento degli intonaci e lesioni riconducibili a difetti costruttivi riguardanti il trattamento dei giunti strutturali e del sistema di impermeabilizzazione che in più punti risulta danneggiato.
Precisa l'ing. che il sistema di impermeabilizzazione non ha avuto adeguata CP_4
“elasticità” durante i movimenti strutturali delle porzioni strutturali compresi a cavallo dei giunti e precisa che Non vi è dubbio che le lesioni e gli ammaloramenti degli intonaci dei locali autorimessa sono causati dall'azione degradante delle acque meteoriche che si infiltrano e raggiungono le pareti del piano inferiore dai giunti di dilatazione delle pavimentazione esterne condominiali e private. Al piano autorimessa sono stati riscontrati distacchi degli intonaci addebitabili ad un difetto costruttivo del fabbricato consistente nella spessore insufficiente del copriferro dell'intradosso del solaio di copertura dei locali autorimessa: la carbonatazione del copriferro, avente spessore di pochi millimetri in alcune porzioni del solaio (con ogni probabilità nella fase di armatura dei solai e delle travi portanti non sono stati utilizzati idonei distanziatori), ha innescato fenomeni di corrosione del ferro d'armatura e conseguenti fenomeni di “spalling” ovvero di aumento di volume dei prodotti di ossidazione e distacchi del calcestruzzo superficiale.
A fronte dei fenomeni riscontrati il ctu indica l'intervento da eseguire che deve consistere nel ripristino del sistema di impermeabilizzazione in corrispondenza dei giunti strutturali esistenti precisando che L'intervento deve prevedere la realizzazione di un sistema di giunzione che assicuri l'impermeabilità delle strutture di copertura. Per garantire l'impermeabilità del piano copertura del locale autorimessa è necessario che l'intervento preveda che il ripristino dei giunti di dilatazione sia un tutt'uno con il tipo di impermeabilizzazione previsto sulla rimanente parte della struttura stessa: la guaina che fa parte integrante del giunto previsto e quella adiacente devono essere perfettamente compatibili, collegabili fra loro senza nessuna soluzione di continuità.
La relazione tecnica quantifica anche i costi per gli interventi necessari, che vengono specificatamente indicati, così emergendo un impegno di spesa totale per €35199,00 oltre iva, precisando che nella stima non sono stati considerati i costi necessari a ripristinare gli intonaci delle pareti dei privati interessate da lesioni riconducibili agli assestamenti del fabbricato.
Al ctu era infine stato posto anche l'incarico di accertare l'operatività della Polizza sottoscritta con rispetto ai danni oggetto di causa e, in particolare rispetto CP_5 alla garanzia dei danni da impermeabilizzazione delle coperture e meglio individuate nella polizza di assicurazione postuma decennale.
Sul punto l'ing. evidenzia che le criticità lamentate si sono palesate nel CP_4 periodo di efficacia della polizza ovvero entro i 10 anni di validità e che, anche rispondendo alle osservazioni del CTP, la polizza è applicabile al caso in questione poiché i danni sono riconducibili a difetti costruttivi del fabbricato che hanno interessato il sistema di impermeabilizzazione dei giunti e dei punti di passaggio della canna fumaria in corrispondenza dell'intradosso dei balconi, rientrando il danneggiamento dello stato di impermeabilizzazione in corrispondenza dei giunti nella copertura prevista nelle condizioni speciali di assicurazione.
Va a questo punto rilevato che non sussiste motivo alcuno per dissentire dalle conclusioni sopraesposte, in quanto l'elaborato peritale ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia ed ha ampiamente motivato le conclusioni formulate.
Pertanto e conclusivamente la società convenuta va condannata al risarcimento dei danni riscontrati dovuti ad un difetto costruttivo di realizzazione della impermealizzazione e quantificati nella misura di € €35199,00 oltre iva. In accoglimento poi della domanda di garanzia e manleva della convenuta nei confronti della , la in persona del legale Controparte_2 Controparte_2 Co rapp.te p.t. è tenuta a manlevare la convenuta dalla conseguenze dannose conseguenti all'accoglimento della domanda risarcitoria, in virtù dell'obbligo convenzionalmente assunto, per l'eccedenza rispetto alla eventuale franchigia contrattualmente stabilita per ogni sinistro;
di conseguenza al risarcimento del danno nella misura innanzi quantificata di € 35199,00+ iva vanno condannate la convenuta e la terza chiamata che sarà tenuta a tenere CP_1 Controparte_2 indenne la della somma eccedente l'eventuale franchigia. CP_1
Le spese di lite al pari di quelle di ctu seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Spese di lite compensate tra convenuta e terza chiamata.
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il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa dal in persona Parte_1 dell'anmministratore p.t. nel contraddittorio delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta, così provvede:
- condanna in persona del legale rapp.te p.t. e la terza chiamata CP_1
in persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione, nei termini Controparte_2 di cui in motivazione, della somma di € 35199,00+ iva in favore dell'attore, oltre interessi legali dalla domanda;
- condanna in persona del legale rapp.te p.t alla rifusione delle CP_1 spese di lite sostenute dall'attore che si liquidano in € 2900,00 oltre borsuali, rimb. Forf. e accessori di legge;
- spese di ctu definitivamente a carico della convenuta soccombente;
- spese di lite compensate tra convenuta e terza chiamata.
Brindisi,05/06/2025
Il Giudice Onorario Avv. Tonia Rossi