CA
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/05/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RG n. 124/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 3 marzo 2023, da
(c.f. , rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti in calce al ricorso di primo grado recante dagli avvocati Ernesto
Maria Cirillo (pec. e Francesco Email_1
Cirillo Email_2 appellante contro
(c.f. ), , in persona del procuratore e legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. Dott. , nato a [...] il [...], in Persona_1 virtù dei poteri a lui conferiti con atto Notaio di Roma in data Persona_2
05.09.2018 (rep. N. 10147, raccolta n. 4770 registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 6 settembre 2018 Serie 1T Numero 28122) rappresentata e difesa giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello dal Prof. Avv.
Roberto Pessi (pec: ), dall'Avv. Giuseppe Email_3
Sigillò Massara (pec. , dall'Avv. Raffaele Email_4
Fabozzi (pec: ) e dall'Avv. Katia Ranalli Email_5
(pec: , Email_6 appellata nonché
ente di Controparte_2 diritto pubblico, con sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante 1 protempore, agli effetti della presente causa rappresentato ed assistito in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 Per_3 del 22/03/2024 dall'avv. APRILE Sergio (pec:
t), Email_7 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Padova n. 477/2022 d.d. 19.09.2022, non notificata.-
In punto: restauro contributivo.-
CONCLUSIONI
: Parte_1
“a) In parziale riforma della sentenza n. 477/2022 del 19.09.2022 depositata in pari data
e resa inter partes dal Tribunale di Padova, che per il resto va confermata, accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del sig. Parte_1 alla corresponsione delle differenze contributive, così come stabilito dalla normativa vigente. b) Condannare per l'effetto la in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t., per i titoli e le causali di cui alla premessa, alla corresponsione delle differenze contributive, così come stabilito dalla normativa vigente. c) Condannare parte appellata al pagamento di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari;
d) Munire la sentenza della clausola di provvisoria esecutorietà”.
CP_1
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i motivi di cui in narrativa, respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello avverso proposto per la parziale riforma della sentenza n. 477/2022 pubbl. il 19/09/2022 dal Tribunale di Padova, sezione lavoro, Dott. Beghini, RG n. 895/2020, rigettando, per
l'effetto, le pretese avverse oggetto dell'impugnazione. Il tutto con il favore delle spese ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. di entrambi i gradi di giudizio anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c. per i motivi di cui in narrativa”
(conclusioni precisate all'udienza del 15.05.2025) CP_2
“Si rimette alla decisione della Corte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'appellata sentenza, il giudice del lavoro del Tribunale di Padova – dopo aver istruito la causa con CTU contabile - ha (parzialmente) accolto il ricorso proposto da avente ad oggetto le differenze retributive maturate in Parte_1
2 relazione all'errato inquadramento (già accertato con sentenza definitiva del giudice del lavoro della Corte d'Appello di Milano) per il periodo dal 8 giugno 2013 al 30 settembre 2019 e - nel contradditorio con - ha condannato CP_2 CP_1
a “pagare a la somma di euro 25.495,95, con interessi legali e Parte_1 rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, oltre a rifondergli le spese di giudizio, liquidate in euro 259,00 per spese ed euro 5.131,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali;
pone infine anche le spese di ctu a carico definitivo di ”. Controparte_3
2. Impugna la sentenza con ricorso depositato in data 3 marzo Parte_1
2023 censurando l'omessa pronuncia del giudice patavino in relazione al diritto al pagamento delle differenze contributive sulle maggiori somme già accertate come per legge.
3. Nel costituirsi in giudizio con memoria d.d. 11 aprile 2025 l'Istituto conclude per
“la condanna della convenuta al pagamento all' delle Controparte_3 CP_2 differenze contributive ancora dovute in applicazione della normativa applicabile, nonché delle sanzioni civili ed agli interessi di mora previsti per legge fino al saldo”.
4. Radicatosi il contradditorio anche nei confronti di parte datoriale, CP_1 nel costituirsi con memoria d.d. 13 maggio 2025 resiste all'appello sostenendo che:
a) il ricorso in appello è stato notificato in data 5 aprile 2024 dopo un anno dall'emissione del decreto presidenziale di fissazione della prima udienza del 23 marzo 2023 e, pertanto, chiede condanna ex art. 96 c.p.c. per abuso del processo;
b) la domanda contributiva era generica e non adeguatamente argomentata;
c) non vi è stata alcuna contestazione durante la CTU contabile;
d) ha già versato spontaneamente in data 3 gennaio 2023 i contributi dovuti per il periodo dicembre 2017 – settembre 2019, con l'assenso dell' . CP_2
5. Dopo un rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo, la causa è stata decisa all'udienza del 15 maggio 2025 come da dispositivo, nel corso della quale parte appellante ha insistito nell'accertamento della debenza della contribuzione dal 2012 per tutto il periodo di causa mentre l' , preso atto dell'intervenuto pagamento nei limiti CP_2 della prescrizione quinquennale, si è rimessa alle valutazioni del Collegio.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Osserva la Corte che la materia del contendere è cessata a seguito dello spontaneo adempimento del datore di lavoro alla propria obbligazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale, laddove la sentenza di primo grado ha omesso di pronunciare sulla domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva che andava allora riconosciuta nei limiti della prescrizione quinquennale di legge.
Con riferimento a tale omessa statuizione è intervenuto spontaneo adempimento datoriale (cfr. doc. 4 d.d. 03.01.2023 – per il periodo da dicembre CP_1
2017 a settembre 2019 - rispetto al quale e l' nulla hanno Parte_1 CP_2 contestato.
7. Non vi è spazio, invece, per altre pronunce in questa sede a favore del lavoratore assicurato essendo implicita nella pronuncia di condanna alle differenze retributive dovute dal 08.06.2023 al 30.09.2019 (rectius: dicembre 2017) anche l'accertamento dell'inadempimento contributivo datoriale per il periodo prescritto.
Invero va considerato che la sentenza di primo grado è stata pronunciata nel contradditorio con l' , che la statuizione sull'omissione retributiva ormai è CP_2 divenuta irrevocabile,, che si tratta di obbligazione ex lege ex art. 2115 c.c..
8. In altri termini l'impugnata sentenza è titolo utile di per sé al lavoratore per intraprendere le eventuali ed ulteriore azioni (pacificamente non coltivate in questa sede con ricorso ex art. 414 c.p.c.) di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338/1962 e risarcitoria anche ex art. 2116 c.c. nei confronti del datore di lavoro.
9. Va allora dichiarata cessata la materia del contendere, non avendo più
l'appellante interesse a coltivare il gravame, essendo sopravvenuta una situazione di fatto che ha eliminato la posizione di contrasto fra le parti, facendo così venire oggettivamente meno la necessità della pronuncia del giudice.
10. La cessazione della materia del contendere deve essere, infatti, pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, quando, successivamente alla proposizione dell'atto introduttivo, sia stata ritualmente acquisita al processo una situazione dalla quale emerga, appunto, l'avvenuta cessazione del contrasto tra le parti in ordine ai fatti di causa senza che sia necessario un espresso accordo
4 essendo venuto meno l'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vicenda (cfr. Cass. n. 19568/2017).
11. Nel caso di specie la situazione di contrasto è venuta meno solo parzialmente in relazione all'omessa condanna del datore di lavoro al versamento della contribuzione (nei limiti della prescrizione di legge) e, pertanto, restanno ferme le ulteriori statuizioni di primo grado di accertamento e di condanna del debito retributivo (e si ribadisce automaticamente di accertamento del relativo debito contributivo) dal 8 giugno 2013 al 30 settembre 2019
12. La domanda di condanna ex art 96 c.p.c. svolta da nei confronti del CP_1 lavoratore appellante è infondata tenuto conto che la notifica del decreto ex art. 435 c.p.c. è avvenuta nel rispetto del termine a comparire di cui al comma 3° del medesimo articolo, laddove il termine d cui al comma 2° è pacificamente ordinatorio.
Inoltre, il gravame è stato proposto senza mala fede o colpa grave tenuto conto, da un lato, dell'ambiguità dell'impugnata sentenza impugnata e, dall'altro, della circostanza che lo spontaneo adempimento datoriale alla sentenza (che non conteneva statuizione di condanna alla regolarizzazione contributiva nei limiti di legge) è intervenuto in stretta prossimità temporale con il deposito del ricorso in appello.
13. Per i medesimi motivi di cui al punto 12. che precede sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione fra tutte le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
14. Si dà atto che per mero errore materiale in dispositivo è stata indicata la data del
15.05.2024 in luogo di quella corretta del 15.05.2025 e che in tal senso deve intendersi correttamente la data di deposito del dispositivo.
p.q.m.
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa od assorbita, definitivamente pronunciando:
1) in parziale riforma dell'impugnata sentenza dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine all'omessa condanna alla corresponsione delle differenze contributive;
2) compensa fra tutte le parti le spese di questo grado di giudizio.
5 Venezia, 15.05.2025
Il Consigliere estensore
PUCCETTI Lorenzo
Il Presidente
ALESSIO Gianluca
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 3 marzo 2023, da
(c.f. , rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti in calce al ricorso di primo grado recante dagli avvocati Ernesto
Maria Cirillo (pec. e Francesco Email_1
Cirillo Email_2 appellante contro
(c.f. ), , in persona del procuratore e legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. Dott. , nato a [...] il [...], in Persona_1 virtù dei poteri a lui conferiti con atto Notaio di Roma in data Persona_2
05.09.2018 (rep. N. 10147, raccolta n. 4770 registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 6 settembre 2018 Serie 1T Numero 28122) rappresentata e difesa giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello dal Prof. Avv.
Roberto Pessi (pec: ), dall'Avv. Giuseppe Email_3
Sigillò Massara (pec. , dall'Avv. Raffaele Email_4
Fabozzi (pec: ) e dall'Avv. Katia Ranalli Email_5
(pec: , Email_6 appellata nonché
ente di Controparte_2 diritto pubblico, con sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante 1 protempore, agli effetti della presente causa rappresentato ed assistito in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 Per_3 del 22/03/2024 dall'avv. APRILE Sergio (pec:
t), Email_7 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Padova n. 477/2022 d.d. 19.09.2022, non notificata.-
In punto: restauro contributivo.-
CONCLUSIONI
: Parte_1
“a) In parziale riforma della sentenza n. 477/2022 del 19.09.2022 depositata in pari data
e resa inter partes dal Tribunale di Padova, che per il resto va confermata, accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del sig. Parte_1 alla corresponsione delle differenze contributive, così come stabilito dalla normativa vigente. b) Condannare per l'effetto la in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t., per i titoli e le causali di cui alla premessa, alla corresponsione delle differenze contributive, così come stabilito dalla normativa vigente. c) Condannare parte appellata al pagamento di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari;
d) Munire la sentenza della clausola di provvisoria esecutorietà”.
CP_1
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i motivi di cui in narrativa, respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello avverso proposto per la parziale riforma della sentenza n. 477/2022 pubbl. il 19/09/2022 dal Tribunale di Padova, sezione lavoro, Dott. Beghini, RG n. 895/2020, rigettando, per
l'effetto, le pretese avverse oggetto dell'impugnazione. Il tutto con il favore delle spese ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. di entrambi i gradi di giudizio anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c. per i motivi di cui in narrativa”
(conclusioni precisate all'udienza del 15.05.2025) CP_2
“Si rimette alla decisione della Corte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'appellata sentenza, il giudice del lavoro del Tribunale di Padova – dopo aver istruito la causa con CTU contabile - ha (parzialmente) accolto il ricorso proposto da avente ad oggetto le differenze retributive maturate in Parte_1
2 relazione all'errato inquadramento (già accertato con sentenza definitiva del giudice del lavoro della Corte d'Appello di Milano) per il periodo dal 8 giugno 2013 al 30 settembre 2019 e - nel contradditorio con - ha condannato CP_2 CP_1
a “pagare a la somma di euro 25.495,95, con interessi legali e Parte_1 rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, oltre a rifondergli le spese di giudizio, liquidate in euro 259,00 per spese ed euro 5.131,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali;
pone infine anche le spese di ctu a carico definitivo di ”. Controparte_3
2. Impugna la sentenza con ricorso depositato in data 3 marzo Parte_1
2023 censurando l'omessa pronuncia del giudice patavino in relazione al diritto al pagamento delle differenze contributive sulle maggiori somme già accertate come per legge.
3. Nel costituirsi in giudizio con memoria d.d. 11 aprile 2025 l'Istituto conclude per
“la condanna della convenuta al pagamento all' delle Controparte_3 CP_2 differenze contributive ancora dovute in applicazione della normativa applicabile, nonché delle sanzioni civili ed agli interessi di mora previsti per legge fino al saldo”.
4. Radicatosi il contradditorio anche nei confronti di parte datoriale, CP_1 nel costituirsi con memoria d.d. 13 maggio 2025 resiste all'appello sostenendo che:
a) il ricorso in appello è stato notificato in data 5 aprile 2024 dopo un anno dall'emissione del decreto presidenziale di fissazione della prima udienza del 23 marzo 2023 e, pertanto, chiede condanna ex art. 96 c.p.c. per abuso del processo;
b) la domanda contributiva era generica e non adeguatamente argomentata;
c) non vi è stata alcuna contestazione durante la CTU contabile;
d) ha già versato spontaneamente in data 3 gennaio 2023 i contributi dovuti per il periodo dicembre 2017 – settembre 2019, con l'assenso dell' . CP_2
5. Dopo un rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo, la causa è stata decisa all'udienza del 15 maggio 2025 come da dispositivo, nel corso della quale parte appellante ha insistito nell'accertamento della debenza della contribuzione dal 2012 per tutto il periodo di causa mentre l' , preso atto dell'intervenuto pagamento nei limiti CP_2 della prescrizione quinquennale, si è rimessa alle valutazioni del Collegio.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Osserva la Corte che la materia del contendere è cessata a seguito dello spontaneo adempimento del datore di lavoro alla propria obbligazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale, laddove la sentenza di primo grado ha omesso di pronunciare sulla domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva che andava allora riconosciuta nei limiti della prescrizione quinquennale di legge.
Con riferimento a tale omessa statuizione è intervenuto spontaneo adempimento datoriale (cfr. doc. 4 d.d. 03.01.2023 – per il periodo da dicembre CP_1
2017 a settembre 2019 - rispetto al quale e l' nulla hanno Parte_1 CP_2 contestato.
7. Non vi è spazio, invece, per altre pronunce in questa sede a favore del lavoratore assicurato essendo implicita nella pronuncia di condanna alle differenze retributive dovute dal 08.06.2023 al 30.09.2019 (rectius: dicembre 2017) anche l'accertamento dell'inadempimento contributivo datoriale per il periodo prescritto.
Invero va considerato che la sentenza di primo grado è stata pronunciata nel contradditorio con l' , che la statuizione sull'omissione retributiva ormai è CP_2 divenuta irrevocabile,, che si tratta di obbligazione ex lege ex art. 2115 c.c..
8. In altri termini l'impugnata sentenza è titolo utile di per sé al lavoratore per intraprendere le eventuali ed ulteriore azioni (pacificamente non coltivate in questa sede con ricorso ex art. 414 c.p.c.) di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338/1962 e risarcitoria anche ex art. 2116 c.c. nei confronti del datore di lavoro.
9. Va allora dichiarata cessata la materia del contendere, non avendo più
l'appellante interesse a coltivare il gravame, essendo sopravvenuta una situazione di fatto che ha eliminato la posizione di contrasto fra le parti, facendo così venire oggettivamente meno la necessità della pronuncia del giudice.
10. La cessazione della materia del contendere deve essere, infatti, pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, quando, successivamente alla proposizione dell'atto introduttivo, sia stata ritualmente acquisita al processo una situazione dalla quale emerga, appunto, l'avvenuta cessazione del contrasto tra le parti in ordine ai fatti di causa senza che sia necessario un espresso accordo
4 essendo venuto meno l'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vicenda (cfr. Cass. n. 19568/2017).
11. Nel caso di specie la situazione di contrasto è venuta meno solo parzialmente in relazione all'omessa condanna del datore di lavoro al versamento della contribuzione (nei limiti della prescrizione di legge) e, pertanto, restanno ferme le ulteriori statuizioni di primo grado di accertamento e di condanna del debito retributivo (e si ribadisce automaticamente di accertamento del relativo debito contributivo) dal 8 giugno 2013 al 30 settembre 2019
12. La domanda di condanna ex art 96 c.p.c. svolta da nei confronti del CP_1 lavoratore appellante è infondata tenuto conto che la notifica del decreto ex art. 435 c.p.c. è avvenuta nel rispetto del termine a comparire di cui al comma 3° del medesimo articolo, laddove il termine d cui al comma 2° è pacificamente ordinatorio.
Inoltre, il gravame è stato proposto senza mala fede o colpa grave tenuto conto, da un lato, dell'ambiguità dell'impugnata sentenza impugnata e, dall'altro, della circostanza che lo spontaneo adempimento datoriale alla sentenza (che non conteneva statuizione di condanna alla regolarizzazione contributiva nei limiti di legge) è intervenuto in stretta prossimità temporale con il deposito del ricorso in appello.
13. Per i medesimi motivi di cui al punto 12. che precede sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione fra tutte le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
14. Si dà atto che per mero errore materiale in dispositivo è stata indicata la data del
15.05.2024 in luogo di quella corretta del 15.05.2025 e che in tal senso deve intendersi correttamente la data di deposito del dispositivo.
p.q.m.
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa od assorbita, definitivamente pronunciando:
1) in parziale riforma dell'impugnata sentenza dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine all'omessa condanna alla corresponsione delle differenze contributive;
2) compensa fra tutte le parti le spese di questo grado di giudizio.
5 Venezia, 15.05.2025
Il Consigliere estensore
PUCCETTI Lorenzo
Il Presidente
ALESSIO Gianluca
6