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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6505/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6505 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, promoSA da: con sede legale in OM De IA (CA), Parte_1
Località Chia, Via Pascoli n.10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro RE
, in persona del Curatore OT.SA ( ), P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
autorizzata a proporre il presente giudizio con decreto del G.D. in data 18/08/2023, difeso di fiducia dall'avv. Stefano Cecere ed elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Roma n.69, presso lo studio del difensore,
Attore-ricorrente contro con socio unico, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., sede legale in Pula (CA), Via Sant'Efisio n. 27, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro RE , difesa di fiducia dall'avv. Francesco Atzeni;
P.IVA_2
convenuta-resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (contenute nel ricorso e confermate con note conclusionali):
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
A) accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67, comma II, L.F., dichiarare revocati i pagamenti effettuati dalla in favore della Parte_1 Controparte_2
[...
[...] [
nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, ed in particolare i
[...]
seguenti pagamenti: i) Euro 5.500,00 in data 10/08/2022, con bonifico dal c/c codice Iban
[...] intestato alla a valere sul c/c codice Parte_1
Iban [...] intestato alla ii) Controparte_1
Euro 9.500,00 in data 18/08/2022, con bonifico dal c/c codice Iban
[...] intestato alla a valere sul c/c codice Parte_1
Iban [...] intestato alla iii) Controparte_1
Euro 5.000,00 in data 30/08/2022, con bonifico dal c/c codice Iban
[...] intestato alla a valere sul c/c codice Parte_1
Iban [...] intestato alla Controparte_1
B) conseguentemente condannare la in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante, al pagamento, in favore del della Parte_1
somma di Euro 20.000,00 ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, in ogni caso oltre interessi maturati e maturandi da ogni singola rimeSA come sopra precisata al saldo, ovvero dalla dichiarazione di fallimento al saldo, ovvero ancora dalla data della prima diffida del Curatore – 16/01/2023 – al saldo;
C) con vittoria di spese e competenze.”.
Nell'interesse della parte resistente (contenute nella comparsa di risposta e confermate nelle note scritte del 3.10.2024):
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice:
- nel merito, rigettare le domande del Ricorrente in quanto infondate in Fatto ed Parte_1
in Diritto.
- In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato il 4.10.2023 presso la cancelleria di questo Tribunale, il ha proposto un'azione Parte_1 revocatoria ai sensi dell'art. 67, co. 2 L.F. nei confronti della società Controparte_1
avente ad oggetto le somme pagate dalla prima nei sei mesi antecedenti il
[...]
fallimento.
In particolare, il ricorrente in punto di fatto ha esposto che:
- con sentenza n. 53/2022 pubblicata il 29/09/2022, il Tribunale di Cagliari, su istanza
2 della società depositata in data 22/06/2022 (doc. 2 parte Controparte_1
ricorrente), ha dichiarato il fallimento della nominando Parte_1
contestualmente il Giudice Delegato e il Curatore fallimentare (nella persona della
OT.SA ; Parte_2
- nel periodo intercorrente tra l'istanza di fallimento e la dichiarazione di fallimento, la ha effettuato in favore della una Parte_1 Controparte_1
serie di pagamenti, mediante tre distinti bonifici dal c/c [...], intestato alla in favore del c/c [...] Parte_1
intestato alla per complessivi euro 20.000,00, ed in Controparte_1
particolare: 1) il primo di euro 5.500,00 in data 10/08/2022; 2) il secondo di euro 9.500,00 in data 18/08/2022; 3) il terzo pari ad euro 5.000,00 in data 30/08/2022 (doc. 4 ricorrente).
Sul punto il ricorrente ha precisato che tali pagamenti sono stati rilevati dal curatore fallimentare, una volta esaminati gli atti e i documenti acquisiti nel corso della procedura;
inoltre, la steSA ha dato atto degli stessi con la propria Controparte_1
istanza di ammissione al passivo del (doc. 5); Parte_1
- in data 16.1.2023 il curatore, ritenendo ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 67, co. 2 L.F., ha formalmente richiesto alla la restituzione dei Controparte_1
suddetti pagamenti in favore del , senza tuttavia ottenere riscontro, al pari della Parte_1
successiva diffida trasmeSA dal legale della fallita.
In punto di diritto, il ricorrente ha osservato che in concreto risultano ravvisabili i presupposti richiesti dalla disposizione da ultimo menzionata, tanto con riferimento al requisito temporale
(effettuazione di pagamenti nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento) quanto a quello concernente la conoscenza, da parte della dello Controparte_1
stato di insolvenza in cui versava la società poi dichiarata fallita. In particolare Parte_1
l'elemento soggettivo, a giudizio della ricorrente, sarebbe ricavabile dalla presentazione dell'istanza di fallimento, la quale, per costante e pacifica giurisprudenza, costituisce prova della scientia decoctionis.
2. Il Giudice, a séguito della presentazione del ricorso, ha fiSAto l'udienza di prima comparizione, onerando il ricorrente alla notifica del decreto e del ricorso introduttivo alla controparte nei termini di legge.
3. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 4.2.2024, la Controparte_1
nel chiedere il rigetto del ricorso, ha contestato la fondatezza delle
[...] argomentazioni sostenute dalla ricorrente, evidenziando che tra le due società, parti di un
3 appalto di lavori, era intercorso un contenzioso giudiziario (dinanzi al Tribunale di Cagliari nel proc. R.A.C. N. 9546/10) circa il mancato pagamento da parte di Parte_1
dei lavori di realizzazione di un ristorante-pizzeria in località Chia (CA), ultimati nel
[...]
2008, per l'importo di euro 83.235,01, credito definitivamente accertato dalla sentenza del
Tribunale di Cagliari n. 246/18, confermata dalla Corte d'Appello di Cagliari con sentenza n. 402/2020.
La resistente ha precisato che il pagamento dell'importo complessivo di euro 20.000,00, eseguito dalla costituiva un “primo acconto” a parziale estinzione di un Parte_1
debito risalente, in linea con quanto concordato tra gli amministratori delle due società.
La steSA istanza di fallimento, depositata dalla convenuta due mesi prima di ricevere il pagamento del primo acconto, si inseriva nel proposito di sollecitare il debitore ad onorare il proprio debito.
Ha aggiunto che la dopo aver eseguito e portato a Controparte_1 compimento il contratto d'appalto, non sospettava in alcun modo dello stato di insolvenza di
Ed infatti, se avesse avuto contezza di tale fatto, avrebbe senz'altro Parte_1 desistito dall'istanza, quantomeno per non mettere a repentaglio l'acconto del suo credito.
In ragione di quanto sopra, la tipologia del bene oggetto del pagamento, attinente all'esercizio dell'attività d'impresa, nonché la modalità di pagamento utilizzata (bonifici eseguiti dal conto corrente della in favore di quello intestato a Parte_1 Controparte_1
costituiscono elementi sintomatici della piena applicabilità al caso di specie
[...]
dell'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) L.F. per i pagamenti di beni e servizi effettuati “nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”.
4. A séguito della prima udienza dell'8.2.2024, all'udienza del 23.09.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, anche a fronte dell'assenza di richieste istruttorie, ha fiSAto l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti i termini richiesti ex art. 189, n. 1) e 2) c.p.c.
5. All'udienza del 4.12.2024 il Giudice, dopo aver preso atto che le parti hanno confermato le proprie conclusioni, ha tenuto la causa a decisione, riservandosi il deposito della sentenza nei termini di legge.
****
6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nel caso di specie è neceSArio verificare la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 67, co. 2
R.D. 267/1942, di cui parte ricorrente ha invocato l'applicazione.
4 A tal proposito occorre rammentare che, in base alla disposizione da ultimo menzionata, sono soggetti a revocatoria i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento e a condizione che il curatore fallimentare fornisca la prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore.
Come chiarito dalla Suprema Corte a più riprese, il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, mentre spetta al giudice di merito selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli ad una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza poSA ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare (cfr., ex multis, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27070 del 14/09/2022).
Tanto premesso, nell'ipotesi che ci occupa occorre innanzitutto osservare che il curatore ha positivamente assolto l'onere di dimostrare siffatto requisito in capo alla società mediante il riferimento alla proposizione, da parte della società Controparte_1
dell'istanza di fallimento della società poi accolta da questo Tribunale: ed Parte_1 infatti, da tale elemento può certamente ricavarsi la sussistenza dell'elemento soggettivo, giacché lo stato di insolvenza del debitore rappresenta uno dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, che era stata invocata proprio dalla parte resistente in qualità di creditore.
Oltre a ciò, le risultanze processuali consentono di individuare ulteriori elementi indiziari, idonei a fornire in questa sede la certezza in ordine alla sussistenza della c.d. "scientia decoctionis".
Più precisamente, dalla lettura dell'istanza di fallimento (doc. 2 ricorrente) emerge che la
Controparte_1
a) nel mese di marzo del 2022 aveva trasmesso al debitore l'atto di precetto (fondato sulla sentenza del Tribunale di Cagliari e su quella della Corte d'Appello che hanno certificato l'esistenza del suo credito e la relativa quantificazione), la cui notifica si
5 perfezionava ex art. 140 c.p.c. poiché la società non veniva reperita dall'ufficiale giudiziario presso la sede legale, che risultava chiusa;
b) aveva tentato di riscuotere il proprio credito senza successo, evidenziando testualmente che “da quanto esposto, se ne desume che la ditta debitrice cerchi di sottrarsi ai propri creditori e versi in uno stato di insolvenza tale da non essere più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni”;
c) aveva verificato che la non depositava i bilanci di esercizio a Parte_1 partire dall'anno 2018;
d) aveva constatato che l'azienda della debitrice era stata ceduta in affitto alla società
“Da Buiccu s.r.l.” a far data dal 8.5.2021.
Oltre a ciò, deve rilevarsi che la società resistente, prima ancora di ricevere i pagamenti qui contestati – che risultano ottenuti tra il 10 e il 28 agosto 2022 –, nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di fallimento (proc. n. 79/2022 R.G., da eSA incardinato con ricorso del
22 giugno 2022) aveva certamente acquisito ulteriori elementi conoscitivi idonei a rafforzare il proprio convincimento in ordine allo stato di insolvenza del debitore.
Ed infatti, nel corso di quel giudizio si era costituita la società rassegnando le Parte_1
proprie allegazioni e deduzioni difensive;
inoltre, il legale rappresentante della società aveva presenziato personalmente alle udienze del 1° agosto 2022 e del 19 settembre 2022, fornendo in sede di audizione una serie di dichiarazioni in merito allo stato dell'impresa (riassunte alla p. 2 della sent. n. 53/2022). Ebbene la società , mediante l'esame Controparte_1
delle risultanze istruttorie ivi acquisite, in quella sede aveva certamente preso contezza della sussistenza dello stato di insolvenza del debitore, circostanza desumibile dall'ultimo bilancio di esercizio prodotto nel relativo giudizio (ove risultavano debiti per complessivi euro
502.667,00) e dalle dichiarazioni parzialmente confessorie del legale rappresentante della fallenda (il quale ha di fatto ammesso che la società non aveva i mezzi sufficienti per far fronte all'integrale pagamento delle somme dovute nei confronti della Controparte_1
alle quali si aggiungevano i debiti contratti nei confronti di un istituto di credito per euro
420.000,00 e quelli in favore dell'Agenzia delle Entrate per euro 80.000,00). Tanto è vero che, all'esito del citato giudizio fallimentare, l'odierna società resistente – dopo aver incaSAto la somma di euro 20.000,00 – ha insistito nei motivi del ricorso chiedendo la dichiarazione di fallimento della debitrice.
Dalle circostanze appena descritte può ritenersi senza dubbio provata in capo alla resistente, anche a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, la conoscenza dello stato
6 d'insolvenza della debitrice.
****
Occorre a questo punto prendere posizione in merito alla tesi sostenuta dall'odierna parte resistente, a giudizio della quale ci si troverebbe dinanzi all'ipotesi derogatoria di cui all'art. 67, co. 1, lett. a) L.F., che consente di ritenere esenti dall'azione revocatoria “i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”.
Sul punto occorre premettere che la non revocabilità dei pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso è volta ad evitare che, col manifestarsi della crisi, i fornitori di beni neceSAri all'esercizio dell'ordinaria attività di impresa sospendano i rapporti con l'imprenditore in crisi al fine di evitare una successiva revocazione dei pagamenti ricevuti, il che, come è facile intuire, contribuirebbe in misura rilevante all'accentuarsi della crisi steSA.
Il comma 3 lettera a) dell'art. 67 l.f., a differenza di quanto statuito nei due precedenti commi, non prevede come presupposto per la non revocabilità l'inscientia decotionis, per cui si deve ritenere che la non revocabilità operi oggettivamente, e cioè a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia elemento soggettivo in capo all'accipiens.
Ciò peraltro trova conferma nella steSA ratio della norma, in quanto è evidente che i fornitori che potrebbero sospendere i rapporti con l'imprenditore in crisi – circostanza che la norma è volta ad evitare – sono proprio coloro che per primi vengono a conoscenza dello stato di insolvenza.
D'altro lato si osserva che se si considerassero non revocabili solo i pagamenti ricevuti nell'ignoranza dell'altrui stato di insolvenza l'eccezione contenuta nella lettera a) del comma
3 dell'art. 67 l.f. non avrebbe alcun significato normativo proprio, dato che la non revocabilità dei pagamenti ricevuti quando non si conosceva l'altrui stato di insolvenza è già espressione della regola generale prevista dal comma 1 del medesimo articolo. Invece, l'eccezione alla regola generale si spiega proprio nel senso che, contrariamente a quanto generalmente disposto nei primi due commi, nelle ipotesi taSAtivamente elencate al comma 3 si considerano irrevocabili anche i pagamenti ricevuti quando si aveva conoscenza dello stato di insolvenza del debitore.
Esclusa ai fini dell'applicazione della suddetta ipotesi la rilevanza dell'elemento soggettivo
(che tuttavia risulta senz'altro configurabile nel caso di specie, alla luce delle considerazioni sopra evidenziate), si deve procedere all'esame del requisito oggettivo secondo cui i suddetti pagamenti devono essere effettuati “nell'esercizio dell'attività di impresa” e “nei termini
7 d'uso”.
I pagamenti devono avere ad oggetto rapporti giuridici intercorsi nello svolgimento dell'attività di impresa e devono inoltre essere eseguiti nei termini d'uso, ossia mediante mezzi ordinari di pagamento e nei termini previsti dal contratto o comunque secondo gli usi dei contraenti.
La Suprema Corte, nell'esaminare il dettato normativo, ha chiarito a più riprese che “il riferimento dell'art. 67 comma 3 lett. a) l.f. ai “termini d'uso” ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività
d'impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alle prassi del settore economico in questione” (Cass.
7.12.2016 n. 25162; più recente: Sez. 1,
Ordinanza n. 7580 del 18/03/2019).
Risulta quindi evidente che l'art. 67 c. 3 lett. a) nel fare riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio d'impresa debba essere letto alla luce del complessivo rapporto tra le parti.
Pertanto, non potranno certamente fruire del beneficio i pagamenti di crediti pregressi, da lungo tempo scaduti o effettuati a seguito di solleciti o di procedure di riscossione coattiva poste in essere dal creditore.
Tornando al caso di specie, i pagamenti di cui viene chiesta la revocazione trovano fondamento in un contratto di appalto di lavori, come detto affidato dalla Parte_1
alla e finalizzato alla ristrutturazione di un locale Controparte_1
commerciale da adibire a pizzeria.
Più precisamente, i pagamenti contestati in questa sede (per complessivi euro 20.000,00) possono essere qualificati come un acconto rispetto all'importo ancora dovuto all'appaltatrice, pari ad euro 83.235,01, così come accertato con la sentenza irrevocabile del
Tribunale di Cagliari sopra citata.
Appare sostenibile che i pagamenti eseguiti dalla società siano legati da Parte_1 un nesso strumentale rispetto all'attività d'impresa, essendo comunque riconducibili al contratto d'appalto stipulato con la controparte, la quale risultava ancora creditrice all'epoca dei versamenti.
Detti pagamenti, peraltro, sono stati effettuati mediante l'utilizzo di mezzi ordinari, in quanto provenienti dal conto bancario della società debitrice e destinati a quello intestato alla creditrice.
Resta da verificare se i pagamenti in questione siano stati effettuati “nei termini d'uso” del rapporto tra le parti.
8 Come già anticipato, i versamenti effettuati nell'ultimo semestre sono stati effettuati mediante bonifico bancario in tre diverse occasioni, e segnatamente: 1) il primo di euro
5.500,00 in data 10/08/2022; 2) il secondo pari ad euro 9.500,00 datato 18/08/2022; 3) il terzo di euro 5.000,00 in data 30/08/2022.
È pacifico che la società fallita avesse maturato una significativa esposizione debitoria nei confronti della resistente, riferibile a fatture emesse e scadute in epoca di gran lunga antecedente rispetto al semestre che precedeva la dichiarazione di fallimento.
Ed infatti – come si evince dalla sentenza del Tribunale di Cagliari prodotta dalla parte resistente –, a séguito della definitiva conclusione dei lavori dell'appalto, avvenuta in data
26.6.2009, la committente aveva omesso di corrispondere una significativa parte delle somme dovute all'appaltatrice, tanto da essere raggiunta nel 2010 da un decreto ingiuntivo, successivamente opposto e a cui ha fatto séguito un lungo contenzioso ordinario, conclusosi con il definitivo riconoscimento del credito in capo alla Controparte_1 per l'importo di euro 83.235,01 (oltre ad interessi legali), accertato dapprima dal Tribunale di Cagliari nel 2018 e poi dalla Corte d'Appello nell'anno 2020. Ebbene, quest'ultima sentenza (munita di formula esecutiva dal 22.10.2021) non è stata spontaneamente osservata dalla debitrice, tanto da costringere la controparte a notificargli l'atto di precetto nel mese di marzo del 2022, senza tuttavia alcun riscontro positivo. Tale prolungata inerzia ha poi persuaso la resistente a promuovere l'istanza di fallimento della debitrice al fine di ottenere la definitiva soddisfazione del proprio credito.
In questo quadro, la società fallita ha provveduto ad adempiere alla propria obbligazione – peraltro soltanto parzialmente − in maniera del tutto tardiva e casuale (non essendo ravvisabile alcun accordo scritto tra le parti finalizzato a concordare i pagamenti nelle modalità e nelle tempistiche in concreto seguite) e solo all'esito di un contenzioso ordinario in cui si è vista soccombente, nonché a fronte di un atto di precetto e della presentazione di un'istanza di fallimento nei propri confronti.
Del resto la ratio della norma, volta a garantire la prosecuzione dei rapporti commerciali al fine di consentire alle imprese in difficoltà di uscire dalla crisi, presuppone che chi continua a concedere credito commerciale al proprio debitore poSA vantare una condizione di continuità e regolarità nei pagamenti, tali da determinare uno stato di fiducia stabile nelle possibilità e capacità del proprio debitore, condizione che non si verifica quando il debitore risulta avere maturato nel tempo importanti inadempimenti.
Tale condizione non è chiaramente ravvisabile nel caso di specie, giacché i pagamenti
9 impugnati avvenivano in una situazione conclamata dissesto societario irreversibile e peraltro durante la pendenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento, conclusosi con la sentenza dichiarativa del medesimo, emeSA il mese successivo rispetto ai versamenti.
Alla luce di quanto sinora esposto, la domanda deve essere accolta ed i pagamenti revocati.
7. Le spese di lite debbono essere regolate in base ai seguenti criteri applicando il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., sicché debbono essere poste interamente a carico della parte resistente, non ravvisandosi ragioni che poSAno giustificare la compensazione neppure parziale tra le parti.
Riguardo alla presente causa, alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00 euro (tenuto conto dell'importo oggetto del ricorso, pari ad euro 20.000,00), con riconoscimento dei valori minimi per tutte le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in ragione della natura esclusivamente documentale della causa e dell'assenza di complesse questioni in fatto e in diritto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. revoca i pagamenti effettuati dalla società nei confronti di Parte_1
nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, Controparte_1 per l'importo complessivo pari ad euro 20.000,00 e, per l'effetto,
2. condanna la società al pagamento di pari importo in Controparte_1
favore della ricorrente;
3. condanna la società resistente a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali e gli altri accessori di legge.
Cagliari 8.1.2025
Il Giudice
dott. Luca Angioi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6505 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, promoSA da: con sede legale in OM De IA (CA), Parte_1
Località Chia, Via Pascoli n.10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro RE
, in persona del Curatore OT.SA ( ), P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
autorizzata a proporre il presente giudizio con decreto del G.D. in data 18/08/2023, difeso di fiducia dall'avv. Stefano Cecere ed elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Roma n.69, presso lo studio del difensore,
Attore-ricorrente contro con socio unico, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., sede legale in Pula (CA), Via Sant'Efisio n. 27, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro RE , difesa di fiducia dall'avv. Francesco Atzeni;
P.IVA_2
convenuta-resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (contenute nel ricorso e confermate con note conclusionali):
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
A) accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67, comma II, L.F., dichiarare revocati i pagamenti effettuati dalla in favore della Parte_1 Controparte_2
[...
[...] [
nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, ed in particolare i
[...]
seguenti pagamenti: i) Euro 5.500,00 in data 10/08/2022, con bonifico dal c/c codice Iban
[...] intestato alla a valere sul c/c codice Parte_1
Iban [...] intestato alla ii) Controparte_1
Euro 9.500,00 in data 18/08/2022, con bonifico dal c/c codice Iban
[...] intestato alla a valere sul c/c codice Parte_1
Iban [...] intestato alla iii) Controparte_1
Euro 5.000,00 in data 30/08/2022, con bonifico dal c/c codice Iban
[...] intestato alla a valere sul c/c codice Parte_1
Iban [...] intestato alla Controparte_1
B) conseguentemente condannare la in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante, al pagamento, in favore del della Parte_1
somma di Euro 20.000,00 ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, in ogni caso oltre interessi maturati e maturandi da ogni singola rimeSA come sopra precisata al saldo, ovvero dalla dichiarazione di fallimento al saldo, ovvero ancora dalla data della prima diffida del Curatore – 16/01/2023 – al saldo;
C) con vittoria di spese e competenze.”.
Nell'interesse della parte resistente (contenute nella comparsa di risposta e confermate nelle note scritte del 3.10.2024):
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice:
- nel merito, rigettare le domande del Ricorrente in quanto infondate in Fatto ed Parte_1
in Diritto.
- In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato il 4.10.2023 presso la cancelleria di questo Tribunale, il ha proposto un'azione Parte_1 revocatoria ai sensi dell'art. 67, co. 2 L.F. nei confronti della società Controparte_1
avente ad oggetto le somme pagate dalla prima nei sei mesi antecedenti il
[...]
fallimento.
In particolare, il ricorrente in punto di fatto ha esposto che:
- con sentenza n. 53/2022 pubblicata il 29/09/2022, il Tribunale di Cagliari, su istanza
2 della società depositata in data 22/06/2022 (doc. 2 parte Controparte_1
ricorrente), ha dichiarato il fallimento della nominando Parte_1
contestualmente il Giudice Delegato e il Curatore fallimentare (nella persona della
OT.SA ; Parte_2
- nel periodo intercorrente tra l'istanza di fallimento e la dichiarazione di fallimento, la ha effettuato in favore della una Parte_1 Controparte_1
serie di pagamenti, mediante tre distinti bonifici dal c/c [...], intestato alla in favore del c/c [...] Parte_1
intestato alla per complessivi euro 20.000,00, ed in Controparte_1
particolare: 1) il primo di euro 5.500,00 in data 10/08/2022; 2) il secondo di euro 9.500,00 in data 18/08/2022; 3) il terzo pari ad euro 5.000,00 in data 30/08/2022 (doc. 4 ricorrente).
Sul punto il ricorrente ha precisato che tali pagamenti sono stati rilevati dal curatore fallimentare, una volta esaminati gli atti e i documenti acquisiti nel corso della procedura;
inoltre, la steSA ha dato atto degli stessi con la propria Controparte_1
istanza di ammissione al passivo del (doc. 5); Parte_1
- in data 16.1.2023 il curatore, ritenendo ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 67, co. 2 L.F., ha formalmente richiesto alla la restituzione dei Controparte_1
suddetti pagamenti in favore del , senza tuttavia ottenere riscontro, al pari della Parte_1
successiva diffida trasmeSA dal legale della fallita.
In punto di diritto, il ricorrente ha osservato che in concreto risultano ravvisabili i presupposti richiesti dalla disposizione da ultimo menzionata, tanto con riferimento al requisito temporale
(effettuazione di pagamenti nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento) quanto a quello concernente la conoscenza, da parte della dello Controparte_1
stato di insolvenza in cui versava la società poi dichiarata fallita. In particolare Parte_1
l'elemento soggettivo, a giudizio della ricorrente, sarebbe ricavabile dalla presentazione dell'istanza di fallimento, la quale, per costante e pacifica giurisprudenza, costituisce prova della scientia decoctionis.
2. Il Giudice, a séguito della presentazione del ricorso, ha fiSAto l'udienza di prima comparizione, onerando il ricorrente alla notifica del decreto e del ricorso introduttivo alla controparte nei termini di legge.
3. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 4.2.2024, la Controparte_1
nel chiedere il rigetto del ricorso, ha contestato la fondatezza delle
[...] argomentazioni sostenute dalla ricorrente, evidenziando che tra le due società, parti di un
3 appalto di lavori, era intercorso un contenzioso giudiziario (dinanzi al Tribunale di Cagliari nel proc. R.A.C. N. 9546/10) circa il mancato pagamento da parte di Parte_1
dei lavori di realizzazione di un ristorante-pizzeria in località Chia (CA), ultimati nel
[...]
2008, per l'importo di euro 83.235,01, credito definitivamente accertato dalla sentenza del
Tribunale di Cagliari n. 246/18, confermata dalla Corte d'Appello di Cagliari con sentenza n. 402/2020.
La resistente ha precisato che il pagamento dell'importo complessivo di euro 20.000,00, eseguito dalla costituiva un “primo acconto” a parziale estinzione di un Parte_1
debito risalente, in linea con quanto concordato tra gli amministratori delle due società.
La steSA istanza di fallimento, depositata dalla convenuta due mesi prima di ricevere il pagamento del primo acconto, si inseriva nel proposito di sollecitare il debitore ad onorare il proprio debito.
Ha aggiunto che la dopo aver eseguito e portato a Controparte_1 compimento il contratto d'appalto, non sospettava in alcun modo dello stato di insolvenza di
Ed infatti, se avesse avuto contezza di tale fatto, avrebbe senz'altro Parte_1 desistito dall'istanza, quantomeno per non mettere a repentaglio l'acconto del suo credito.
In ragione di quanto sopra, la tipologia del bene oggetto del pagamento, attinente all'esercizio dell'attività d'impresa, nonché la modalità di pagamento utilizzata (bonifici eseguiti dal conto corrente della in favore di quello intestato a Parte_1 Controparte_1
costituiscono elementi sintomatici della piena applicabilità al caso di specie
[...]
dell'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) L.F. per i pagamenti di beni e servizi effettuati “nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”.
4. A séguito della prima udienza dell'8.2.2024, all'udienza del 23.09.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, anche a fronte dell'assenza di richieste istruttorie, ha fiSAto l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti i termini richiesti ex art. 189, n. 1) e 2) c.p.c.
5. All'udienza del 4.12.2024 il Giudice, dopo aver preso atto che le parti hanno confermato le proprie conclusioni, ha tenuto la causa a decisione, riservandosi il deposito della sentenza nei termini di legge.
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6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nel caso di specie è neceSArio verificare la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 67, co. 2
R.D. 267/1942, di cui parte ricorrente ha invocato l'applicazione.
4 A tal proposito occorre rammentare che, in base alla disposizione da ultimo menzionata, sono soggetti a revocatoria i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento e a condizione che il curatore fallimentare fornisca la prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore.
Come chiarito dalla Suprema Corte a più riprese, il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, mentre spetta al giudice di merito selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli ad una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza poSA ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare (cfr., ex multis, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27070 del 14/09/2022).
Tanto premesso, nell'ipotesi che ci occupa occorre innanzitutto osservare che il curatore ha positivamente assolto l'onere di dimostrare siffatto requisito in capo alla società mediante il riferimento alla proposizione, da parte della società Controparte_1
dell'istanza di fallimento della società poi accolta da questo Tribunale: ed Parte_1 infatti, da tale elemento può certamente ricavarsi la sussistenza dell'elemento soggettivo, giacché lo stato di insolvenza del debitore rappresenta uno dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, che era stata invocata proprio dalla parte resistente in qualità di creditore.
Oltre a ciò, le risultanze processuali consentono di individuare ulteriori elementi indiziari, idonei a fornire in questa sede la certezza in ordine alla sussistenza della c.d. "scientia decoctionis".
Più precisamente, dalla lettura dell'istanza di fallimento (doc. 2 ricorrente) emerge che la
Controparte_1
a) nel mese di marzo del 2022 aveva trasmesso al debitore l'atto di precetto (fondato sulla sentenza del Tribunale di Cagliari e su quella della Corte d'Appello che hanno certificato l'esistenza del suo credito e la relativa quantificazione), la cui notifica si
5 perfezionava ex art. 140 c.p.c. poiché la società non veniva reperita dall'ufficiale giudiziario presso la sede legale, che risultava chiusa;
b) aveva tentato di riscuotere il proprio credito senza successo, evidenziando testualmente che “da quanto esposto, se ne desume che la ditta debitrice cerchi di sottrarsi ai propri creditori e versi in uno stato di insolvenza tale da non essere più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni”;
c) aveva verificato che la non depositava i bilanci di esercizio a Parte_1 partire dall'anno 2018;
d) aveva constatato che l'azienda della debitrice era stata ceduta in affitto alla società
“Da Buiccu s.r.l.” a far data dal 8.5.2021.
Oltre a ciò, deve rilevarsi che la società resistente, prima ancora di ricevere i pagamenti qui contestati – che risultano ottenuti tra il 10 e il 28 agosto 2022 –, nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di fallimento (proc. n. 79/2022 R.G., da eSA incardinato con ricorso del
22 giugno 2022) aveva certamente acquisito ulteriori elementi conoscitivi idonei a rafforzare il proprio convincimento in ordine allo stato di insolvenza del debitore.
Ed infatti, nel corso di quel giudizio si era costituita la società rassegnando le Parte_1
proprie allegazioni e deduzioni difensive;
inoltre, il legale rappresentante della società aveva presenziato personalmente alle udienze del 1° agosto 2022 e del 19 settembre 2022, fornendo in sede di audizione una serie di dichiarazioni in merito allo stato dell'impresa (riassunte alla p. 2 della sent. n. 53/2022). Ebbene la società , mediante l'esame Controparte_1
delle risultanze istruttorie ivi acquisite, in quella sede aveva certamente preso contezza della sussistenza dello stato di insolvenza del debitore, circostanza desumibile dall'ultimo bilancio di esercizio prodotto nel relativo giudizio (ove risultavano debiti per complessivi euro
502.667,00) e dalle dichiarazioni parzialmente confessorie del legale rappresentante della fallenda (il quale ha di fatto ammesso che la società non aveva i mezzi sufficienti per far fronte all'integrale pagamento delle somme dovute nei confronti della Controparte_1
alle quali si aggiungevano i debiti contratti nei confronti di un istituto di credito per euro
420.000,00 e quelli in favore dell'Agenzia delle Entrate per euro 80.000,00). Tanto è vero che, all'esito del citato giudizio fallimentare, l'odierna società resistente – dopo aver incaSAto la somma di euro 20.000,00 – ha insistito nei motivi del ricorso chiedendo la dichiarazione di fallimento della debitrice.
Dalle circostanze appena descritte può ritenersi senza dubbio provata in capo alla resistente, anche a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, la conoscenza dello stato
6 d'insolvenza della debitrice.
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Occorre a questo punto prendere posizione in merito alla tesi sostenuta dall'odierna parte resistente, a giudizio della quale ci si troverebbe dinanzi all'ipotesi derogatoria di cui all'art. 67, co. 1, lett. a) L.F., che consente di ritenere esenti dall'azione revocatoria “i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”.
Sul punto occorre premettere che la non revocabilità dei pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso è volta ad evitare che, col manifestarsi della crisi, i fornitori di beni neceSAri all'esercizio dell'ordinaria attività di impresa sospendano i rapporti con l'imprenditore in crisi al fine di evitare una successiva revocazione dei pagamenti ricevuti, il che, come è facile intuire, contribuirebbe in misura rilevante all'accentuarsi della crisi steSA.
Il comma 3 lettera a) dell'art. 67 l.f., a differenza di quanto statuito nei due precedenti commi, non prevede come presupposto per la non revocabilità l'inscientia decotionis, per cui si deve ritenere che la non revocabilità operi oggettivamente, e cioè a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia elemento soggettivo in capo all'accipiens.
Ciò peraltro trova conferma nella steSA ratio della norma, in quanto è evidente che i fornitori che potrebbero sospendere i rapporti con l'imprenditore in crisi – circostanza che la norma è volta ad evitare – sono proprio coloro che per primi vengono a conoscenza dello stato di insolvenza.
D'altro lato si osserva che se si considerassero non revocabili solo i pagamenti ricevuti nell'ignoranza dell'altrui stato di insolvenza l'eccezione contenuta nella lettera a) del comma
3 dell'art. 67 l.f. non avrebbe alcun significato normativo proprio, dato che la non revocabilità dei pagamenti ricevuti quando non si conosceva l'altrui stato di insolvenza è già espressione della regola generale prevista dal comma 1 del medesimo articolo. Invece, l'eccezione alla regola generale si spiega proprio nel senso che, contrariamente a quanto generalmente disposto nei primi due commi, nelle ipotesi taSAtivamente elencate al comma 3 si considerano irrevocabili anche i pagamenti ricevuti quando si aveva conoscenza dello stato di insolvenza del debitore.
Esclusa ai fini dell'applicazione della suddetta ipotesi la rilevanza dell'elemento soggettivo
(che tuttavia risulta senz'altro configurabile nel caso di specie, alla luce delle considerazioni sopra evidenziate), si deve procedere all'esame del requisito oggettivo secondo cui i suddetti pagamenti devono essere effettuati “nell'esercizio dell'attività di impresa” e “nei termini
7 d'uso”.
I pagamenti devono avere ad oggetto rapporti giuridici intercorsi nello svolgimento dell'attività di impresa e devono inoltre essere eseguiti nei termini d'uso, ossia mediante mezzi ordinari di pagamento e nei termini previsti dal contratto o comunque secondo gli usi dei contraenti.
La Suprema Corte, nell'esaminare il dettato normativo, ha chiarito a più riprese che “il riferimento dell'art. 67 comma 3 lett. a) l.f. ai “termini d'uso” ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività
d'impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alle prassi del settore economico in questione” (Cass.
7.12.2016 n. 25162; più recente: Sez. 1,
Ordinanza n. 7580 del 18/03/2019).
Risulta quindi evidente che l'art. 67 c. 3 lett. a) nel fare riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio d'impresa debba essere letto alla luce del complessivo rapporto tra le parti.
Pertanto, non potranno certamente fruire del beneficio i pagamenti di crediti pregressi, da lungo tempo scaduti o effettuati a seguito di solleciti o di procedure di riscossione coattiva poste in essere dal creditore.
Tornando al caso di specie, i pagamenti di cui viene chiesta la revocazione trovano fondamento in un contratto di appalto di lavori, come detto affidato dalla Parte_1
alla e finalizzato alla ristrutturazione di un locale Controparte_1
commerciale da adibire a pizzeria.
Più precisamente, i pagamenti contestati in questa sede (per complessivi euro 20.000,00) possono essere qualificati come un acconto rispetto all'importo ancora dovuto all'appaltatrice, pari ad euro 83.235,01, così come accertato con la sentenza irrevocabile del
Tribunale di Cagliari sopra citata.
Appare sostenibile che i pagamenti eseguiti dalla società siano legati da Parte_1 un nesso strumentale rispetto all'attività d'impresa, essendo comunque riconducibili al contratto d'appalto stipulato con la controparte, la quale risultava ancora creditrice all'epoca dei versamenti.
Detti pagamenti, peraltro, sono stati effettuati mediante l'utilizzo di mezzi ordinari, in quanto provenienti dal conto bancario della società debitrice e destinati a quello intestato alla creditrice.
Resta da verificare se i pagamenti in questione siano stati effettuati “nei termini d'uso” del rapporto tra le parti.
8 Come già anticipato, i versamenti effettuati nell'ultimo semestre sono stati effettuati mediante bonifico bancario in tre diverse occasioni, e segnatamente: 1) il primo di euro
5.500,00 in data 10/08/2022; 2) il secondo pari ad euro 9.500,00 datato 18/08/2022; 3) il terzo di euro 5.000,00 in data 30/08/2022.
È pacifico che la società fallita avesse maturato una significativa esposizione debitoria nei confronti della resistente, riferibile a fatture emesse e scadute in epoca di gran lunga antecedente rispetto al semestre che precedeva la dichiarazione di fallimento.
Ed infatti – come si evince dalla sentenza del Tribunale di Cagliari prodotta dalla parte resistente –, a séguito della definitiva conclusione dei lavori dell'appalto, avvenuta in data
26.6.2009, la committente aveva omesso di corrispondere una significativa parte delle somme dovute all'appaltatrice, tanto da essere raggiunta nel 2010 da un decreto ingiuntivo, successivamente opposto e a cui ha fatto séguito un lungo contenzioso ordinario, conclusosi con il definitivo riconoscimento del credito in capo alla Controparte_1 per l'importo di euro 83.235,01 (oltre ad interessi legali), accertato dapprima dal Tribunale di Cagliari nel 2018 e poi dalla Corte d'Appello nell'anno 2020. Ebbene, quest'ultima sentenza (munita di formula esecutiva dal 22.10.2021) non è stata spontaneamente osservata dalla debitrice, tanto da costringere la controparte a notificargli l'atto di precetto nel mese di marzo del 2022, senza tuttavia alcun riscontro positivo. Tale prolungata inerzia ha poi persuaso la resistente a promuovere l'istanza di fallimento della debitrice al fine di ottenere la definitiva soddisfazione del proprio credito.
In questo quadro, la società fallita ha provveduto ad adempiere alla propria obbligazione – peraltro soltanto parzialmente − in maniera del tutto tardiva e casuale (non essendo ravvisabile alcun accordo scritto tra le parti finalizzato a concordare i pagamenti nelle modalità e nelle tempistiche in concreto seguite) e solo all'esito di un contenzioso ordinario in cui si è vista soccombente, nonché a fronte di un atto di precetto e della presentazione di un'istanza di fallimento nei propri confronti.
Del resto la ratio della norma, volta a garantire la prosecuzione dei rapporti commerciali al fine di consentire alle imprese in difficoltà di uscire dalla crisi, presuppone che chi continua a concedere credito commerciale al proprio debitore poSA vantare una condizione di continuità e regolarità nei pagamenti, tali da determinare uno stato di fiducia stabile nelle possibilità e capacità del proprio debitore, condizione che non si verifica quando il debitore risulta avere maturato nel tempo importanti inadempimenti.
Tale condizione non è chiaramente ravvisabile nel caso di specie, giacché i pagamenti
9 impugnati avvenivano in una situazione conclamata dissesto societario irreversibile e peraltro durante la pendenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento, conclusosi con la sentenza dichiarativa del medesimo, emeSA il mese successivo rispetto ai versamenti.
Alla luce di quanto sinora esposto, la domanda deve essere accolta ed i pagamenti revocati.
7. Le spese di lite debbono essere regolate in base ai seguenti criteri applicando il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., sicché debbono essere poste interamente a carico della parte resistente, non ravvisandosi ragioni che poSAno giustificare la compensazione neppure parziale tra le parti.
Riguardo alla presente causa, alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00 euro (tenuto conto dell'importo oggetto del ricorso, pari ad euro 20.000,00), con riconoscimento dei valori minimi per tutte le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in ragione della natura esclusivamente documentale della causa e dell'assenza di complesse questioni in fatto e in diritto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. revoca i pagamenti effettuati dalla società nei confronti di Parte_1
nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, Controparte_1 per l'importo complessivo pari ad euro 20.000,00 e, per l'effetto,
2. condanna la società al pagamento di pari importo in Controparte_1
favore della ricorrente;
3. condanna la società resistente a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali e gli altri accessori di legge.
Cagliari 8.1.2025
Il Giudice
dott. Luca Angioi
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