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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/03/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1745/2022 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado (v. Appello avverso la Sentenza N° 465/2022, pubblicata il 23.03.2022, del Tribunale di Treviso) iscritta al n. r.g. 1745/2022 CC da:
(C.F. ), di seguito solo con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO CP_1 P.IVA_1 CP_1
MOGAVERO del Foro di Como, giusta procura in atti;
contro
(C.F. ), di seguito solo con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 _2
ANDREA LOPRESTE del Foro di Treviso, giusta procura in atti;
a cui è stata riunita la causa civile di II Grado (v. Appello avverso la Sentenza N° 465/2022, pubblicata il 23.03.2022, del Tribunale di Treviso) iscritta al n. r.g. 1739/2022 CC da:
(C.F. ), di seguito solo con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 _2
ANDREA LOPRESTE del Foro di Treviso, giusta procura in atti;
1 contro
(C.F. ), di seguito solo con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO CP_1 P.IVA_1 CP_1
MOGAVERO del Foro di Como, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
Per Time:
“1.In via principale, nel merito, accogliere l'appello proposto da per i motivi dedotti in CP_1 narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 465/2022 emessa dal Tribunale di Treviso,
Giudice Dott. Marica Loschi nel giudizio recante R.G. 4327/2019, depositata in cancelleria in data
23/03/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: revocare e dichiarare nullo/inefficace il D.I. 1003/2019 per incompetenza del Tribunale di Treviso, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del suddetto D.I. e comunque dichiarare non dovute le somme in esso pretese per i motivi di cui in narrazione e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti in appello.
2. Condannare 5 alla restituzione di quanto versato in executivis al solo fine di evitare _2
l'esecuzione.
3. In via subordinata istruttoria disporre consulenza tecnica d'ufficio volta alla verifica della situazione contabile “dare / avere” tra i contendenti.
4. Rigettare l'appello proposto da 5 da cui è scaturito il fascicolo RG 1739/22, comunque, _2
rigettare tutti i motivi di appello presentati da controparte con la conferma dei capi della sentenza di primo grado impugnata ex adverso.
5. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
per _2
“Rigettare nel merito il gravame promosso da in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Parte_1
a parziale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Treviso, Giudice dott.ssa Loschi, n.
465/20220 pubblicata il 23.03.2022, repert. N. 1038/2022 del 23.03.2022 nella controversia recante
RG. 4327/2019 in accoglimento dei motivi di gravame:
• rigettarsi le domande di perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1003/2019 del 1.4.2019 del Tribunale di Treviso o comunque condannare, per le causali tutte di cui agli atti del giudizio di primo grado e dei presenti giudizi, al pagamento CP_1
2 in favore di della somma di € 10.380,03 in linea capitale oltre interessi ex Dlgvo 231/02 _2
dalla data fattura al saldo o la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO: compenso professionale e spese, conseguenti oneri fiscali, interamente rifusi del presente e del precedente grado di giudizio.
I N V I A I S T R U T T O R I A
Si chiede ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze di cui alla memoria istruttoria ex art
183 c. 6 n. 2 depositata il 21.10.20 da sub 1) a sub 42) e non ammessi nel precedente grado.
Si indicano sin d'ora quali testi sui capitoli indicati i signori:
residente in [...]-dipendente di 5; residente in [...]_2 Testimone_2
Asolo (TV) – dipendente di 5; dipendente di 5; _2 Testimone_3 _2 [...]
di Pieve del Grappa - dipendente di 5”. Tes_4 _2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con tempestivo atto di citazione in opposizione, contestava l'esistenza e la misura del credito CP_1
azionato [v. fattura 884/2018 del 03.09.2018; v. vendite negozio di NA dal 08.12.2017 al _2
01.09.2018, come da comunicazione del 01.09.2018] con il decreto ingiuntivo del Tribunale di CP_1
Treviso n. 1003 da € 10.380,03 del 01.04.2019 (R.G. 1644/2019), emesso in favore di e _2
notificato il 23.04.2019, rilevando la nullità, l'illegittimità e comunque l'invalidità del provvedimento monitorio.
In particolare, eccepiva di avere ottenuto - a sua volta - nei confronti di il decreto ingiuntivo _2
n. 1507 emesso il 08.09.2017 dal Giudice di Pace di Como per la somma di € 2.740,44
[formalmente in favore di , dante causa di posta in liquidazione il 09.11.2017, P_ CP_1
cancellata dal registro delle imprese 15.12.2017 e successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di
Como il 07.05.2018].
Aggiungeva di avere continuato - quale successore a titolo particolare nel contratto - ad eseguire le prestazioni contrattualmente assunte nonché di essere creditrice € 3.828,36 [v. differenza fra totale fatture Salderini-Time luglio 2017-dicembre 2018 di € 23.302,00 e fatture luglio 2017- _2 settembre 2018 di € 19.473,64] in forza di nuovo decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Como emesso il 17.04.2019 sempre nei confronti di _2
Adduceva che il decreto ingiuntivo opposto era comunque nullo per incompetenza territoriale alla luce della clausola n. 8 che aveva stabilito la competenza del Tribunale di Como.
3 2. si costituiva in giudizio chiedendo la conferma del decreto opposto e la condanna di _2 CP_1 al pagamento di € 10.380,03, oltre interessi legali, allegando la risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto di collaborazione commerciale che la legava a CP_1
3. Conclusa l'istruttoria, la causa veniva posta in decisione ed il Giudice accoglieva parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando al pagamento di € 885, 89 CP_1
ad oltre interessi dalla domanda al saldo nonché oltre il pagamento delle spese di giudizio _2 nella misura di un terzo, liquidata in € 1.600,00 oltre accessori.
4. proponeva istanza di correzione di errore materiale, poiché il Giudice - a suo dire - aveva CP_1
errato nella quantificazione dei rapporti dare/avere fra le parti, già saldati integralmente tramite compensazioni contabili accertate in precedenti decreti ingiuntivi emessi contro l'inadempiente
. Tale istanza non trovava accoglimento. _2
5. Avverso la Sentenza ha proposto gravame Time formulando le seguenti doglianze.
I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1243 e seg. c.c. in relazione alla mancata valutazione dell'eccezione di compensazione effettuata dall'opponente e non considerata dal Giudice di prime cure.
Risulta viziato il “passaggio” della decisione nel quale è stato effettuato il calcolo della somma asseritamente dovuta da stimata in € 885,89 all'esito di compensazione - per la seconda volta - CP_1
con il credito erroneamente attribuito alla convenuta opposta.
Dalla lettura del D.I. del 2017 (v. € 2.740,44), emerge che le fatture erano state oggetto di spontanea compensazione ad opera di già al momento della proposizione del ricorso monitorio. CP_1
II. Errata valutazione dell'eccezione d'incompetenza territoriale in relazione alla clausola compromissoria presente nel contratto.
Al punto 9 del contratto di “collaborazione commerciale”, le parti hanno eletto il Foro di Como quale unico Giudice competente per qualsiasi controversia sorta in relazione allo svolgimento del rapporto contrattuale.
I contraenti hanno manifestato - così - in maniera espressa la loro volontà di scegliere il Foro di Como quale Giudice esclusivamente competente per l'eventuale contenzioso in ordine all'affare, escludendo - per converso - la concomitante competenza di altri fori.
L'accordo è stato: “per qualsivoglia controversia circa l'esecuzione, interpretazione, estinzione del presente contratto è sin d'ora concordato e indicato il foro di Como”.
III. Violazione della disciplina per la regolamentazione delle spese di lite.
4 La suddivisione 2/3 in compensazione ed 1/3 a carico di deve essere riformata a seguito di CP_1 revisione della decisione nel merito;
per cui, l'onere delle spese deve gravare integralmente su
. _2
6. si è costituta in II Grado e - a sua volta - ha proposto distinta impugnazione che è stata poi _2
riunita a quella antecedente avversaria.
In replica all'appello di ha sostenuto che: CP_1
- le somme portate dal decreto ingiuntivo n. 1507/2017 (emesso a beneficio di per € 2.740,44) CP_1
erano relative a rapporti di debito/credito fra ed che erano venuti ad esistenza P_ _2
sino al mese di luglio 2017, mentre la fattura posta alla base del decreto ingiuntivo opposto in primo grado, ovvero la n. 884/18 (doc. 13 monitorio), era relativa a forniture di scarpe eseguite da _2
nel periodo 08.12.2017- 1.12.2018; quindi, il decreto ingiuntivo del G.d.P. di Como emesso a settembre
2017 non ha potuto essere il “frutto” di una compensazione con crediti che l'odierna appellata ha maturato solo successivamente all'emissione del decreto stesso;
- il D.I. n. 1507/2017 è stato azionato da con relativo atto di precetto in data 28.10.2019 ed CP_1
ha promosso giudizio di opposizione definito con Sentenza N° 984/22, depositata il _2
14.11.2022, che ha dichiarato la nullità del precetto;
- dalla formulazione della clausola di cui all'art. 9 del contratto dl 26.07.2016, non può ritenersi esclusivo il foro convenzionale, poiché non vi è stata una dichiarazione univoca ed espressa dalla quale risulti la concorde volontà delle parti non solo di drogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa;
- il Giudice ha ritenuto fondato parzialmente il credito dell'ingiungente ed in pari misura ha statuito circa le spese.
In termini impugnatori, ha lamentato: _2
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1454 e 1455 cc..
La decisione di I Grado è errata nella parte in cui ha ritenuto non risolto il contratto di collaborazione commerciale del 26.07.2016, con relativa applicazione sbagliata dei prezzi di maggior favore invece di quelli di listino.
La diffida ad adempiere inviata con pec del 20.09.2017 ha indicato l'omesso pagamento di bene 16 fatture per un valore di € 16.035,67; inoltre, la stessa diffida ha riportato il credito a favore di _2
(alla data del 20.09.2017) già al netto dei controcrediti di . P_
II. Violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Secondo il Tribunale di Treviso, l'affermazione “con riferimento al decreto ingiuntivo n. 1507/17 va ulteriormente evidenziato che ha provveduto a pagare le somme precettate con riserva _2
5 di ripetizione” non è mai stata oggetto di contestazione alcuna;
per cui il fatto storico in questione non necessitava di essere provato.
In realtà, è corretto sostenere che “l'opposta ha dedotto di aver pagato l'importo ingiunto e tale circostanza non è stata contestata”.
Il Giudice, non tenendo conto del pagamento già avvenuto ha ulteriormente compensato la somma portata dal decreto ingiuntivo n. 1507/17; pertanto, si è trovata a pagare due volte la _2
medesima somma: la prima volta spontaneamente e con riserva di ripetizione al solo fine di evitare l'esecuzione e la seconda volta con la compensazione operata dal Giudice di prime cure in Sentenza.
III. Errore nel fatto, violazione e falsa applicazione art. 1454 c.c.
Il Giudicante di prime cure ha sbagliato nel considerare inadempiente e - quindi - non _2
legittimata a formulare la diffida ad adempiere.
E' stata eccepita l'assenza di titolarità del credito portato dal decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da poiché lo stesso di fonda su due contratti distinti con riferimento ai quali solo per uno vi è stata CP_1 successione a titolo particolare in ragione del contratto di cessione d'azienda.
L'errore del Tribunale è consistito nell'avere valutato l'inadempimento basandosi su un titolo che raggruppava più rapporti;
invece, l'apprezzamento avrebbe dovuto limitarsi al negozio di NA
d'Ampezzo e non ad altri punti vendita.
Il decreto ingiuntivo n. 1507/17 del Gdp di Como ha riguardato solo il contratto de quo, ma è stato richiesto ed emesso sulla base di due contratti distinti, quello riguardante il negozio di LM
(non oggetto di trasferimento di ramo di azienda) e quello di NA.
Non corrisponde al vero che ha continuato a dare esecuzione al contratto, poiché la fattura n. _2
884 raccoglie anche scarpe vendute tramite . P_
, dopo la diffida ad adempiere, non ha più consegnato merce né a né a e _2 CP_4 CP_1
si è limitata ad emettere le fatture riguardanti la merce ancora detenuta e venduta da ciò per fini CP_1
meramente fiscali.
In tutte le comunicazioni inviate, ha sempre manifestato in modo esplicito di ritenere risolto il _2
contratto.
E' irrilevante che parte della merce sia stata fatturata a , visto che non è mai stata pagata P_ da quest'ultima, né controparte ha mai affermato il contrario;
d'altro canto, a mente dell'art. 2560 c.c., deve rispondere dei debiti facenti in capo alla propria dante causa ( ). CP_1 P_
La comunicazione di fine attività operata da 1882 al Comune di NA d'Ampezzo ha P_
determinato il verificarsi della condizione per la fine del rapporto contrattuale con a nulla _2
rilevando che possedesse le licenze ed autorizzazioni per la vendita al dettaglio. CP_1
6 La risoluzione ex art. 10 è avvenuta prima del trasferimento d'azienda fra 1882 e P_ CP_1
Il Tribunale avrebbe dovuto verificare se, prima della cessione del ramo d'azienda, P_
avesse perso o meno le autorizzazioni alla vendita.
Nel momento in cui ha comunicato la cessazione dell'attività, è decaduta anche dal P_ titolo autorizzativo al commercio, tant'è che per vi è stata “Nuova apertura esercizio di vicinato”, CP_1
(senza subingresso nei titoli autorizzativi al commercio).
Dal 30.08.2017, data di cessazione dell'attività di , quest'ultima non ha eseguito né P_
avrebbe potuto eseguire alcuna prestazione in favore di per cui le fatture n. 227, 272, 326 e _2
356 di azionate con il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Como del 17.04.2019 P_
riguardano prestazioni inesistenti o comunque non eseguite da e che questa non avrebbe P_
potuto fatturare.
IV. Errata quantificazione del credito di _2
ha sempre sostenuto la corrispondenza della merce fatturata con la merce venduta da e _2 CP_1
tale circostanza è stata anche oggetto di prova per testi, i quali hanno pure confermato la corrispondenza delle calzature fornite a quelle fatturate e l'applicazione dei prezzi di listino come risultanti dal relativo documento commerciale.
Alla luce delle risultanze istruttorie e ferma la risoluzione del contratto, il primo Giudice avrebbe dovuto confermare il decreto opposto e condannare l'opponente al pagamento della somma di €
10.380,03 in linea capitale oltre interessi e spese come da decreto ingiuntivo, con integrale rifusione delle spese del giudizio.
7. Una volta disposta la riunione delle due impugnazioni, le parti hanno poi rassegnato le conclusioni ed hanno usufruito dei termini ex art. 190 c.p.c.; la causa è stata posta in decisione il 30.09.2024.
8. Preliminarmente, è necessario chiarire - a proposito dell'eccezione sollevata da CP_1
d'incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso [v. foro del creditore] a favore del Tribunale di
Como [v. art. 9 del contratto 26.07.2016) - che non sussiste una dichiarazione univoca ed espressa dalla quale risulti la concorde volontà delle odierne parti non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la clausola con cui i contraenti stabiliscono un “diverso” foro di competenza deve essere espressa e non equivoca;
per cui, l'indicazione generica “per qualsiasi controversia” non è idonea ad identificare il foro esclusivo di competenza;
in tal caso, non può che essere competente il foro territoriale ordinario (v. Cass. n. 21362/2020; Cass. n. 1838/2018).
Di qui l'infondatezza di quanto eccepito da CP_1
7 8. Circa il merito dei gravami riuniti, per evidenti ragioni di economia processuale, è necessario esaminare innanzitutto l'appello incidentale di che riprende il contenuto dell'appello _2
principale della medesima società nella causa n. r.g. 1739/2022 CC.
Alla luce della documentazione offerta e delle prove orali assunte in I Grado, i reciproci rapporti dare/avere fra le parti sono stati i seguenti, applicando il criterio della scansione temporale.
A) In data 26.06.2016, (con sede in provincia di Treviso) ha concluso assieme a _2 P_
(corrente in Como) un “contratto di collaborazione commerciale” in ragione del quale
[...] P_
si è impegnata a mettere a disposizione di degli spazi nel proprio negozio di NA
[...] _2
d'Ampezzo per la vendita di calzature a marchio CH (di proprietà di , fornendo altresì a _2
titolo oneroso una serie di servizi accessori alla vendita con proprio personale, inclusi quelli di marketing e di gestione commerciale dei prodotti.
B) La merce venduta da nel negozio di NA d'Ampezzo è stata fornita da P_ _2 in esecuzione di “contratto estimatorio”; difatti, ha inviato ad reports P_ _2
settimanali delle vendite sulla scorta dei quali - poi - ha emesso le fatture con rimessa diretta a _2
vista.
C) Fino al mese di marzo 2017, le relazioni fra le società hanno avuto un andamento regolare;
poi
ha omesso di pagare la fattura di n. 338 del 27.03.2017 nonché quelle a P_ _2 seguire sino al 18.09.2017, per un totale di € 16.035,67, cifra già “compensata” da con quella _2 di € 7.320,00 spettante a per sue fatture emesse tra marzo ed agosto 2017, così da P_ giungere alla differenza a beneficio di di € 8.715,67. _2
D) ha ottenuto nei confronti di il decreto ingiuntivo [non opposto] n. 1507 P_ _2
emesso il 08.09.2017 dal Giudice di Pace di Como per la somma di € 2.740,44.
E) Con pec del 20.09.2017, ha comunicato a diffida ad adempiere ex art. 1454 _2 P_
c.c. concedendo termine di 15 giorni per il pagamento.
F) Con ulteriori pec del 18.10.2017, ha comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto per _2
grave inadempimento ed ha diffidato a restituire la merce in suo possesso. P_
G) Con pec del 24.10.2017, ha reiterato la richiesta di restituzione diffidando la controparte _2
dal continuare a vendere le proprie calzature.
H) In data 30.10.2017 tale , dipendente di si è recato presso il negozio di NA Per_1 _2
per il ritiro della merce CH ivi detenuta, ma ciò non gli è stato consentito dal personale del punto vendita.
I) ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Como (n. r.g. _2
5638/2017) a seguito del quale è stato emesso il provvedimento monitorio n. 2406/2017 di data
8 14.12.2017, con cui è stato ingiunto a il pagamento della somma di € 9.651,66, oltre P_
interessi e spese.
L) Tale ingiunzione NON è stata notificata poiché - nelle more - è stata prima messa in P_
liquidazione (il 09.11.2017) e poi cancellata dal registro delle imprese (il 15.12.2017), sino al fallimento dichiarato dal Tribunale di Como il 07.05.2018.
M) Nell'agosto 2017, è stata costituita la società ad opera del medesimo amministratore CP_1
( ) di , con apertura di unità locale in NA (presso i medesimi Controparte_5 P_
locali del negozio ) avvenuta il 01.09.2017. P_
N) ha inviato le menzionate pec del 24.10.2017 e del 02.12.2017 anche a _2 CP_1
O) Nel negozio di NA è sempre proseguita la vendita di scarpe a marchio CH di , con _2
invio di report periodico delle vendite effettuate ad opera degli addetti.
P) ha emesso la fattura n. 884 del 03.09.2018 dell'importo di € 10.380,03 iva inclusa (v. _2 doc. 13), calcolando l'importo alla luce del numero delle scarpe vendute - come dichiarato dalla venditrice al dettaglio il 15.08.2018 - e del prezzo normale di listino (v. docc. 11 e 12).
Q) - quale successore a titolo particolare di nel contratto con - ha CP_1 P_ _2 sostenuto di essere creditrice di € 3.828,36 [quale differenza fra il totale delle fatture Saldarini-Time del periodo luglio 2017-dicembre 2018 di € 23.302,00 ed il totale delle fatture del periodo _2 luglio 2017-settembre 2018 di € 19.473,64] ed ha ottenuto il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Como emesso il 17.04.2019 nei confronti di _2
R) ha emesso la fattura n. 884/2018 del 03.09.2018 [v. vendite negozio di NA dal _2
08.12.2017 al 01.09.2018, come da comunicazione del 01.09.2018], in forza della quale ha CP_1 ottenuto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Treviso n. 1003 da € 10.380,03 del 01.04.2019 emesso contro e notificato il 23.04.2019. CP_1
9. Pertanto, occorre evidenziare in estrema sintesi:
- da marzo 2017, pacificamente, era debitrice di e quest'ultima era debitrice _2 P_
di _2
- tale situazione è rimasta “tollerata” da entrambe le società fino ad agosto 2017;
- ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo da € 2.740,44 verso il Controparte_6 _2
08.09.2017;
- Arsenale con pec del 18.10.2017 ha comunicato a l'intervenuta risoluzione del Controparte_6
contratto per grave inadempimento ed ha domandato a la restituzione della merce Controparte_6
in suo possesso;
-Arsenale con pec del 24.10.2017 ha reiterato a la richiesta di restituzione;
Controparte_6
9 - ha chiesto ed ottenuto provvedimento monitorio da € 9.651,66 contro il _2 P_
14.12.2017 (mai notificato);
- Arsenale ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo da € 10.380,03 contro il 01.04.2019. CP_1
10. Ebbene, tale quadro complessivo d'inadempimento reciproco delle parti esclude che possa trovare applicazione l'art. 1454 c.c., poiché il principio inadimplenti non est adimplendum impedisce la risoluzione di diritto del contratto, pur non escludendo l'esistenza, la rilevanza e la risarcibilità ex art. 1218 c.c. dell'altrui inadempimento.
Invero, non ha mai inteso agire in tale ottica;
anzi, ha ripetutamente chiesto tutela giudiziale _2 per l'adempimento del contratto del 26.07.2016, ciò anche a distanza di quasi due anni da quell'inadempimento di controparte che - a suo dire - sarebbe stato tale da sciogliere il vincolo negoziale.
Il comportamento concludente di è determinante anche rispetto alla c.d. successione a titolo _2 particolare fra e nella gestione del negozio di NA d'Ampezzo, poiché la P_ CP_1
fattura n. 884 del 03.09.2018 dell'importo di € 10.380,03 è stata emessa nei confronti di e proprio CP_1 nei riguardi di quest'ultima è stato emesso pure il decreto ingiuntivo del Tribunale di Treviso n. 1003 del 01.04.2019, il quale si riferisce a vendite (sempre nel negozio di NA) dal 08.12.2017 al
01.09.2018, quando i reports dovevano essere stati trasmessi per forza da perché CP_1 P_ ha cessato l'attività a fine agosto 2017, è stata cancellata dal registro delle imprese il 15.12.2017, mentre la cessione del ramo d'azienda riguardante - appunto - il negozio di NA risalirebbe al
01.09.2017.
non può neppure pretendere la risoluzione del contratto del luglio 2016 a causa di un _2
“arbitrario subentro” di a , avendo - di fatto - rinunciato a fare valere la relativa CP_1 P_
clausola negoziale che le avrebbe consentito di evitare la prosecuzione del rapporto con posto CP_1
che ha coltivato le sue pretese contrattuali verso anche per i c.d. debiti . CP_1 P_
11. Per venire alla quantificazione del dovuto, va detto che sono rimaste “vigenti” le condizioni pattuite dai contraenti il 26.07.2016; per cui, ai quantitativi venduti si applica la “formula” indicata in contratto e non i prezzi di listino.
Dalla fattura n. 884/2018 di si evince che nell'intervallo 08.12.2017-01.09.2018 (come _2 attestato dalla medesima , sono state vendute scarpe CH per € 8.508,22 + iva € 1871,81, per CP_1 un totale di € 10.380,03, ciò secondo i prezzi di listino.
Per contro, secondo la “regola” adottata il 26.07.2016, rispetto ai quantitativi di merce venduta (v. fattura n. 884/2018), deve essere detratto il “margine” garantito a così _2 Controparte_6
indicato:
10 corrispettivo di vendita lordo iva : 2,5
=
Costo netto iva fatturato a da P_ _2
In altre parole, alla “fornitrice” non compete il prezzo di listino indicato in fattura, bensì una _2 somma inferiore derivante dalla decurtazione del “margine” della “rivenditrice” sulle vendite effettuate.
All'esito di tale conteggio, deve essere detratto anche l'importo di € 2.740,44 spettante a in forza CP_1
di decreto ingiuntivo non opposto da . _2
12. Non resta che riformare in questo senso la decisione di I Grado impugnata.
13. Dal momento che la richiesta a suo tempo azionata in via monitoria da non può trovare _2
conferma, dovendo essere ridotta del c.d. margine spettante a controparte e perché va decurtata del credito incontestato vantato da quest'ultima, pare congruo compensare per 2/3 le spese di entrambi i
Gradi di giudizio, ponendo il residuo 1/3 a carico di ed a beneficio di , con liquidazione CP_1 _2
in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2015 e successive modifiche ed integrazioni rispetto allo scaglione € 5.201,00-€ 26.000,00, per le fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE parzialmente i gravami riuniti, RIFORMA la Sentenza impugnata, NA CP_1
a pagare ad il valore della fattura n. 884/2018 pari a lorde € 10.380,03, dalle quali va detratto _2 sia del “margine” garantito a dall'art. 2 del contratto del 26.07.2016, sia del Controparte_6 credito incontestato di € 2.740,44 spettante a verso ciò con interessi sulla differenza CP_1 _2
dalla pronuncia al saldo effettivo.
2. COMPENSA per 2/3 le spese di entrambi i Gradi e NA a rifondere ad il CP_1 _2 residuo 1/3, liquidato in € 1.692,34, oltre iva-cpa-spese generali come per legge, per il I Grado ed in €
1.322,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge, per il II Grado.
Venezia, 24.03.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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