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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/06/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr. Francesco Rizzi CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 171/2024 R.G. promossa da elettivamente domiciliata in Ceva, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Giaccone Loredana che lo rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE APPELLANTE - contro elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Poggio Alessandro che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Cancarini
Lodovico per procura in atti.
- PARTE APPELLATA -
Rimessione in decisione del 9.5.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
Respinta ogni avversa domanda, istanza, deduzione e produzione;
In completa riforma della sentenza del Tribunale di Asti n. 14/2024 del 12.1.2024;
Dichiaratane la nullità, in quanto non sono state ammesse le istanze istruttorie ammissibili;
Dichiarare che la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, corrente Modena, Via San Carlo n. 8/20 (c.f. ) P.E.C. P.IVA_1
società che ha incorporato per fusione la Email_1 [...]
, è in debito nei confronti della dell'importo Controparte_2 Parte_1 di € 2.458,00 per trasporti ed € 21.240,00 per il servizio di trasporto giornaliero
1 bolgette, il tutto oltre I.V.A.; trasporti effettuati nell'interesse della
[...]
nel periodo ottobre 2018 – marzo 2019 e, conseguentemente, Controparte_2
condannare la s.p.a. , al pagamento in favore della CP_1 Parte_1 dell'importo totale di € 23.698,00 oltre I.V.A.;
Con gli interessi moratori ex D.Lvo. n. 231/2002 dalla messa in mora (11.3.2020) al saldo;
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna alla restituzione di tutto quanto corrisposto in forza ed in conseguenza della sentenza appellata.
PER PARTE APPELLATA
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino;
Previo ogni accertamento e declaratoria, anche di inammissibilità, e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria;
In via principale e nel merito: confermare integralmente la sentenza n.14/2024 del
Tribunale di Asti, respingendo l'appello in quanto inammissibile e/o infondato;
Respingere, comunque, tutte le domande proposte nei confronti di Controparte_1
da perché infondate in fatto e in diritto;
Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e del corrispettivo dovuto ai difensori a titolo di compenso professionale, oltre oneri come per legge stabiliti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 8.2.2024, impugna Parte_1
la sentenza n. 14/2024 con la quale il Tribunale di Asti ha rigettato la domanda con cui, in qualità di sub-vettore, aveva esercitato l'azione diretta nei confronti di
[...]
(quale incorporante per fusione di CP_1 Controparte_2
, ai sensi dell'art. 7-ter D.Lvo. n.286/2005, per la sua condanna al pagamento
[...] della somma di € 23.698,00 oltre Iva, in relazione ai servizi di trasporto effettuati nel suo interesse e su incarico del vettore con il favore delle spese di lite. CP_3
In particolare, lamenta l'erroneità delle valutazioni svolte dal Giudice di prime cure in punto onere della prova e relativo assolvimento, specie per la mancata e/o erronea valutazione dei documenti prodotti in giudizio, in quanto sostiene che:
Contr a) le pre-fatture relative ai mesi di ottobre e novembre 2018 emesse da – quand'anche ritenute, come dal Tribunale di Asti, scritture private – avrebbero acquisito data certa e sarebbero dunque opponibili ai terzi, in quanto il mastrino in cui
Contr le stesse erano richiamate, gli era stato trasmesso da a mezzo pec nel dicembre 2018 e gennaio 2019 ed era quindi configurabile il “fatto” che, ai sensi
2 dell'art. 2704 c.c., stabilisce in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione di tale documento;
b) i file excel inviati unitamente alle pre-fatture identificano tutti gli elementi relativi ai
Contr trasporti effettuati su incarico della a favore della controparte nel periodo di riferimento (numero trasporto, data, autista che lo effettua, dati del mittente e del destinatario, numero e peso dei colli, nolo…) e consistono in riproduzioni informatiche a cui deve essere applicato il relativo regime probatorio, essendo stati Contr trasmessi a mezzo e-mail da ad esso sub-vettore, in assenza di contestazioni da parte della Banca;
c) gli assunti inerenti al servizio giornaliero di trasporto/ritiro/consegna delle bolgette e al prezzo devono ritenersi dimostrati ai sensi dell'art. 115 c.p.c. non essendo stati contestati dalla Controparte_1
d) la sentenza sarebbe nulla per aver rigettato la domanda ritenuta non provata dopo aver respinto le richieste di prove ammissibili: alcuni dei capitoli di prova orale non ammessi avrebbero, infatti, consentito di accertare l'esecuzione dei servizi di trasporto (capi a, b, s) e la data delle pre-fatture che il Giudice di prime cure ha ritenuto non opponibili alla proprio per l'asserita mancanza di tale CP_1
requisito (capi e, h ed i).
Chiede, pertanto, la condanna di al pagamento dell'importo Controparte_1 totale di € 23.698,00 oltre I.V.A. oltre interessi, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna alla restituzione di tutto quanto corrisposto in forza ed in conseguenza della sentenza appellata.
Si è costituita la quale contesta la fondatezza Controparte_1 dell'impugnazione avversaria e chiede l'integrale conferma della sentenza impugnata, riproponendo le medesime difese in fatto e in diritto svolte in precedenza, con particolare riguardo all'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 7 ter D.lgs. n.
286/2005 stante l'intervenuto fallimento della S.G.T. e alla maturata prescrizione dei pretesi crediti azionati in giudizio ex art. 2951 c.c.. Rileva, inoltre, l'inammissibilità delle censure formulate in ordine alla presunta mancata contestazione, in quanto mai invocata in primo grado, e di quelle inerenti ai capi di prova non ammessi di cui l'appellante non ha specificato la rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa
è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 9.5.2025.
3 2. Va innanzitutto rilevata la manifesta infondatezza del motivo di appello volto a far dichiarare nulla la sentenza di primo grado per non avere ammesso mezzi istruttori ammissibili in quanto:
- una simile ipotesi non determina la nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione, ma al più il riesame di tale decisione e l'eventuale ammissione in questa sede delle prove orali articolate;
- non è applicabile al grado di merito (neppure per il grado di appello) quanto affermato dalla Suprema Corte per il grado di legittimità con l'invocata sentenza n.
2980/2023, ove essa aveva infatti cassato con rinvio, avendo ravvisato il vizio di motivazione contraddittoria laddove la domanda era stata rigettata dal giudice di merito ritenendola non provata, dopo avere rigettato istanze istruttorie ammissibili e rilevanti;
- in questa sede, peraltro, parte appellante non solo non ha specificamente argomentato circa la rilevanza e ammissibilità dell'istruttoria orale articolata in primo grado (escluse in prime cure), ma in questa sede non ha neppure insistito per la sua ammissione, ritenendo erroneamente nulla la sentenza di primo grado.
3. Parimenti infondati sono i motivi di appello volti a far ritenere di avere compiutamente assolto al proprio onere probatorio nei confronti della banca asserita committente di prestazioni di trasporto ( poi Controparte_2
incorporata da ) richieste a servizi che questa CP_1 Controparte_4
aveva sub-commessi ad essa appellante in qualità di sub-vettore (doc. 2), con contratto cui sarebbe subentrata allorché era stata CP_3 CP_4
Contr dichiarata fallita il 18.12.2017 ( a sua volta è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza n. 808/2019 del 17.10.2019 – doc. 6),
3.1 In via preliminare e per quanto fin qui rileva, va premesso che Parte_1
agisce nei confronti del committente principale in forza di azione diretta ex art. 7
[...]
ter D.Lgs. n. 286/2005, azione pacificamente di natura extra contrattuale e che pertanto le impone di assolvere la prova del credito vantato nei confronti del vettore- sub-committente ora fallito (con riferimento al quale, peraltro, era stata rigettata la sua richiesta di insinuazione al passivo con decisione confermata in sede di opposizione).
3.2 sostiene in questa sede di avere assolto all'onere probatorio Parte_1 concernente i contratti intercorsi fra le parti, l'esecuzione dei servizi di trasporto e consegna subappaltati e la quantificazione dei corrispettivi concordati a suo favore,
4 mediante la documentazione prodotta e gli effetti della mancata contestazione ex art. 115 c.p.c. (come sopra rilevato, non vengono reiterate le istanze di istruttoria orale, sulle quali comunque si tornerà di seguito).
In proposito va innanzitutto rilevato che non è in alcun modo ravvisabile neppure parzialmente, l'asserita non contestazione, posto che la banca appellata ha specificamente contestato fin dalla costituzione in primo grado (cfr. in particolare pag.
12-14) la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (oltre che eccependo l'inapplicabilità dell'azione diretta ex art. 7 ter D.Lgs. n. 286/2005 in caso di fallimento del vettore, il divieto pattizio di avvalersi di subvettori e la prescrizione estintiva). In particolare, aveva specificamente contestato:
Contr
- la data certa dell'asserito trasferimento a del contratto di trasporto originariamente stipulato tra e , CP_4 Parte_1
- la prova dei trasporti asseritamente effettuati e il fatto che essi fossero riconducibili
Contr ad un incarico affidato dalla a a fronte della Controparte_2
genericità delle fatture, riportanti anche importi non coincidenti con il petitum,
- la prova che i trasporti fossero stati effettivamente effettuati e l'inattendibilità di un mero elenco predisposto da , Parte_1
- la prova della pattuizione di corrispettivi dei trasporti con atto di data certa ad essa opponibile e la non plausibilità che potesse coincidere con quanto previsto in un
Contr asserito e non provato prezziario adottato da
3.3 La quasi totalità di tali contestazioni non sono state superate dall'appellante.
Al di là della data certa del contratto stipulato tra e , CP_4 Parte_1
ravvisabile nei timbri postali apposti in calce al documento n. 2, va peraltro rilevato che esso è un mero contratto quadro, dal quale non si evince alcun nome di committenti dei trasporti poi sarebbero stati in concreto affidati.
Nell'abbondante documentazione prodotta dall'appellante fin dal primo grado, non si rinvengono neppure i contratti asseritamente intercorsi tra prima, e la CP_4
Contr subentrante poi, con la (poi incorporata Controparte_2 dall'appellata ). E, del resto, non risulta neppure alcuna scrittura opponibile CP_1 attestante l'asserito subentro.
In ordine ai servizi di trasporto asseritamente eseguiti dall'appellante su incarico di Contr a favore di molteplici committenti, inoltre, ha prodotto Parte_1
documenti di varia natura connotati in genere dal fatto di essere di formazione unilaterale della stessa o di SGT in bonis, rispetto ai quali la “data certa” della loro
5 formazione (desumibile dalle pec che li avevano in parte inviati) non assume alcun rilievo, non potendo, appunto, superare la unilateralità della loro formazione, inopponibile a terzi (sia la banca appellata, sia il curatore del , come Parte_2 ribadito nella sentenza che ha rigettato l'opposizione al rigetto dell'istanza di insinuazione a passivo – cfr. doc. 2 All. E).
In particolare, non costituiscono riconoscimento di debito opponibile nei confronti della banca-committente le comunicazioni (pre-fatture o mail o estratti delle scritture contabili o di file excel di formazione interna contenenti “estratto trasporti”) Contr provenienti dalla in bonis e dirette al subvettore, trattandosi di dichiarazioni o documenti di formazione unilaterale cui è del tutto estraneo il committente principale.
Parimenti sprovvisti di idonea forza probatoria sono gli elenchi asseritamente estratti dalle registrazioni effettuate “a mezzo palmare” e concernenti il cd. servizio giornaliero bolgette, posto che in ogni caso, come afferma lo stesso appellante, esso poteva essere effettuato soltanto previa autorizzazione espressa da parte della banca (e di ciò non vi è traccia in atti), mediante rilascio di un tesserino nominativo all'autista addetto a ciascuna filiale servita con la consegna altresì delle chiavi per l'accesso all'apposito locale dove depositare la bolgetta e prelevare quella in uscita
(e anche di ciò manca specifica allegazione e prova di chi se ne sarebbe
Parte effettivamente occupato su richiesta della .
Manca comunque agli atti la richiesta di produzione del “palmare”, supporto fisico da cui sarebbero state estratte le registrazioni di almeno alcuni dei trasporti Parte asseritamente effettuati a favore di e che comunque erano nella disponibilità del solo vettore e non risulta contengano attestazioni di consegna/ricezione da parte del committente a favore del quale sarebbero stati effettuati.
Tanto meno risultano opponibili alla banca appellata i tabulati dei servizi asseritamente resi e frutto di una estrazione filtrata dalla stessa , che Parte_1 in tal modo ha inteso “raggruppare” le prestazioni asseritamente rese a favore della banca (o “riconciliare” i trasporti registrati con gli importi fatturati), senza neppure produrre i contratti con data certa asseritamente stipulati dal vettore . CP_4
Contr (cui poi sarebbe subentrata e che sarebbero stati oggetto dei contratti di sub- vettura a suo favore, anch'essi rimasti senza prova sufficiente.
Tanto meno risulta offerta idonea prova dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della domanda del giudizio, non essendo prodotti documenti di trasporto né articolate prove orali idonee, posto che:
6 - vi è l'assorbente rilievo che in questa sede non è stata avanzata alcuna specifica richiesta di ammissione e i capi di prova articolati in primo grado non sono stati neppure riportati o richiamati nell'atto di appello, posto che piuttosto, come visto al punto n.2 l'appellante sosteneva la nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione;
- in ogni caso, i capi di prova articolati in primo grado erano stati formulati in modo generico: privi delle specifiche circostanze di tempo e luogo degli asseriti incarichi e trasporti, requisiti non soddisfatti da indicazioni troppo ampie e generiche come “tra ottobre 2018 e marzo 2019” e non integrabili dal mero richiamo (anch'esso generico) a molteplici documenti a loro volta aventi contenuto confuso e “alluvionale”;
- assenza di trattazione specifica circa il requisito della rilevanza (anch'essa contestata) e in ordine all'ulteriore motivo di inammissibilità derivante dall'eccezione mossa tempestivamente in primo grado da ai sensi CP_1 dell'art. 2721 c.c..
L'appello deve pertanto essere rigettato e ciò esime dalla disamina degli altri profili di controversia richiamati in questa sede ex art. 346 c.p.c..
4. Alla soccombenza segue l'obbligo di parte appellante al rimborso anche delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati.
In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TUSG, allorché l'impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile,
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
14/2024 emessa inter partes dal Tribunale di Asti in data 11.1.2024, sentenza che per l'effetto conferma;
- condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado del giudizio che liquida in € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
7 Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TUSG, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/2002 da parte dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27.5.2025 dalla Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr. Francesco Rizzi CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 171/2024 R.G. promossa da elettivamente domiciliata in Ceva, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Giaccone Loredana che lo rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE APPELLANTE - contro elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Poggio Alessandro che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Cancarini
Lodovico per procura in atti.
- PARTE APPELLATA -
Rimessione in decisione del 9.5.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
Respinta ogni avversa domanda, istanza, deduzione e produzione;
In completa riforma della sentenza del Tribunale di Asti n. 14/2024 del 12.1.2024;
Dichiaratane la nullità, in quanto non sono state ammesse le istanze istruttorie ammissibili;
Dichiarare che la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, corrente Modena, Via San Carlo n. 8/20 (c.f. ) P.E.C. P.IVA_1
società che ha incorporato per fusione la Email_1 [...]
, è in debito nei confronti della dell'importo Controparte_2 Parte_1 di € 2.458,00 per trasporti ed € 21.240,00 per il servizio di trasporto giornaliero
1 bolgette, il tutto oltre I.V.A.; trasporti effettuati nell'interesse della
[...]
nel periodo ottobre 2018 – marzo 2019 e, conseguentemente, Controparte_2
condannare la s.p.a. , al pagamento in favore della CP_1 Parte_1 dell'importo totale di € 23.698,00 oltre I.V.A.;
Con gli interessi moratori ex D.Lvo. n. 231/2002 dalla messa in mora (11.3.2020) al saldo;
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna alla restituzione di tutto quanto corrisposto in forza ed in conseguenza della sentenza appellata.
PER PARTE APPELLATA
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino;
Previo ogni accertamento e declaratoria, anche di inammissibilità, e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria;
In via principale e nel merito: confermare integralmente la sentenza n.14/2024 del
Tribunale di Asti, respingendo l'appello in quanto inammissibile e/o infondato;
Respingere, comunque, tutte le domande proposte nei confronti di Controparte_1
da perché infondate in fatto e in diritto;
Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e del corrispettivo dovuto ai difensori a titolo di compenso professionale, oltre oneri come per legge stabiliti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 8.2.2024, impugna Parte_1
la sentenza n. 14/2024 con la quale il Tribunale di Asti ha rigettato la domanda con cui, in qualità di sub-vettore, aveva esercitato l'azione diretta nei confronti di
[...]
(quale incorporante per fusione di CP_1 Controparte_2
, ai sensi dell'art. 7-ter D.Lvo. n.286/2005, per la sua condanna al pagamento
[...] della somma di € 23.698,00 oltre Iva, in relazione ai servizi di trasporto effettuati nel suo interesse e su incarico del vettore con il favore delle spese di lite. CP_3
In particolare, lamenta l'erroneità delle valutazioni svolte dal Giudice di prime cure in punto onere della prova e relativo assolvimento, specie per la mancata e/o erronea valutazione dei documenti prodotti in giudizio, in quanto sostiene che:
Contr a) le pre-fatture relative ai mesi di ottobre e novembre 2018 emesse da – quand'anche ritenute, come dal Tribunale di Asti, scritture private – avrebbero acquisito data certa e sarebbero dunque opponibili ai terzi, in quanto il mastrino in cui
Contr le stesse erano richiamate, gli era stato trasmesso da a mezzo pec nel dicembre 2018 e gennaio 2019 ed era quindi configurabile il “fatto” che, ai sensi
2 dell'art. 2704 c.c., stabilisce in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione di tale documento;
b) i file excel inviati unitamente alle pre-fatture identificano tutti gli elementi relativi ai
Contr trasporti effettuati su incarico della a favore della controparte nel periodo di riferimento (numero trasporto, data, autista che lo effettua, dati del mittente e del destinatario, numero e peso dei colli, nolo…) e consistono in riproduzioni informatiche a cui deve essere applicato il relativo regime probatorio, essendo stati Contr trasmessi a mezzo e-mail da ad esso sub-vettore, in assenza di contestazioni da parte della Banca;
c) gli assunti inerenti al servizio giornaliero di trasporto/ritiro/consegna delle bolgette e al prezzo devono ritenersi dimostrati ai sensi dell'art. 115 c.p.c. non essendo stati contestati dalla Controparte_1
d) la sentenza sarebbe nulla per aver rigettato la domanda ritenuta non provata dopo aver respinto le richieste di prove ammissibili: alcuni dei capitoli di prova orale non ammessi avrebbero, infatti, consentito di accertare l'esecuzione dei servizi di trasporto (capi a, b, s) e la data delle pre-fatture che il Giudice di prime cure ha ritenuto non opponibili alla proprio per l'asserita mancanza di tale CP_1
requisito (capi e, h ed i).
Chiede, pertanto, la condanna di al pagamento dell'importo Controparte_1 totale di € 23.698,00 oltre I.V.A. oltre interessi, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna alla restituzione di tutto quanto corrisposto in forza ed in conseguenza della sentenza appellata.
Si è costituita la quale contesta la fondatezza Controparte_1 dell'impugnazione avversaria e chiede l'integrale conferma della sentenza impugnata, riproponendo le medesime difese in fatto e in diritto svolte in precedenza, con particolare riguardo all'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 7 ter D.lgs. n.
286/2005 stante l'intervenuto fallimento della S.G.T. e alla maturata prescrizione dei pretesi crediti azionati in giudizio ex art. 2951 c.c.. Rileva, inoltre, l'inammissibilità delle censure formulate in ordine alla presunta mancata contestazione, in quanto mai invocata in primo grado, e di quelle inerenti ai capi di prova non ammessi di cui l'appellante non ha specificato la rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa
è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 9.5.2025.
3 2. Va innanzitutto rilevata la manifesta infondatezza del motivo di appello volto a far dichiarare nulla la sentenza di primo grado per non avere ammesso mezzi istruttori ammissibili in quanto:
- una simile ipotesi non determina la nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione, ma al più il riesame di tale decisione e l'eventuale ammissione in questa sede delle prove orali articolate;
- non è applicabile al grado di merito (neppure per il grado di appello) quanto affermato dalla Suprema Corte per il grado di legittimità con l'invocata sentenza n.
2980/2023, ove essa aveva infatti cassato con rinvio, avendo ravvisato il vizio di motivazione contraddittoria laddove la domanda era stata rigettata dal giudice di merito ritenendola non provata, dopo avere rigettato istanze istruttorie ammissibili e rilevanti;
- in questa sede, peraltro, parte appellante non solo non ha specificamente argomentato circa la rilevanza e ammissibilità dell'istruttoria orale articolata in primo grado (escluse in prime cure), ma in questa sede non ha neppure insistito per la sua ammissione, ritenendo erroneamente nulla la sentenza di primo grado.
3. Parimenti infondati sono i motivi di appello volti a far ritenere di avere compiutamente assolto al proprio onere probatorio nei confronti della banca asserita committente di prestazioni di trasporto ( poi Controparte_2
incorporata da ) richieste a servizi che questa CP_1 Controparte_4
aveva sub-commessi ad essa appellante in qualità di sub-vettore (doc. 2), con contratto cui sarebbe subentrata allorché era stata CP_3 CP_4
Contr dichiarata fallita il 18.12.2017 ( a sua volta è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza n. 808/2019 del 17.10.2019 – doc. 6),
3.1 In via preliminare e per quanto fin qui rileva, va premesso che Parte_1
agisce nei confronti del committente principale in forza di azione diretta ex art. 7
[...]
ter D.Lgs. n. 286/2005, azione pacificamente di natura extra contrattuale e che pertanto le impone di assolvere la prova del credito vantato nei confronti del vettore- sub-committente ora fallito (con riferimento al quale, peraltro, era stata rigettata la sua richiesta di insinuazione al passivo con decisione confermata in sede di opposizione).
3.2 sostiene in questa sede di avere assolto all'onere probatorio Parte_1 concernente i contratti intercorsi fra le parti, l'esecuzione dei servizi di trasporto e consegna subappaltati e la quantificazione dei corrispettivi concordati a suo favore,
4 mediante la documentazione prodotta e gli effetti della mancata contestazione ex art. 115 c.p.c. (come sopra rilevato, non vengono reiterate le istanze di istruttoria orale, sulle quali comunque si tornerà di seguito).
In proposito va innanzitutto rilevato che non è in alcun modo ravvisabile neppure parzialmente, l'asserita non contestazione, posto che la banca appellata ha specificamente contestato fin dalla costituzione in primo grado (cfr. in particolare pag.
12-14) la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (oltre che eccependo l'inapplicabilità dell'azione diretta ex art. 7 ter D.Lgs. n. 286/2005 in caso di fallimento del vettore, il divieto pattizio di avvalersi di subvettori e la prescrizione estintiva). In particolare, aveva specificamente contestato:
Contr
- la data certa dell'asserito trasferimento a del contratto di trasporto originariamente stipulato tra e , CP_4 Parte_1
- la prova dei trasporti asseritamente effettuati e il fatto che essi fossero riconducibili
Contr ad un incarico affidato dalla a a fronte della Controparte_2
genericità delle fatture, riportanti anche importi non coincidenti con il petitum,
- la prova che i trasporti fossero stati effettivamente effettuati e l'inattendibilità di un mero elenco predisposto da , Parte_1
- la prova della pattuizione di corrispettivi dei trasporti con atto di data certa ad essa opponibile e la non plausibilità che potesse coincidere con quanto previsto in un
Contr asserito e non provato prezziario adottato da
3.3 La quasi totalità di tali contestazioni non sono state superate dall'appellante.
Al di là della data certa del contratto stipulato tra e , CP_4 Parte_1
ravvisabile nei timbri postali apposti in calce al documento n. 2, va peraltro rilevato che esso è un mero contratto quadro, dal quale non si evince alcun nome di committenti dei trasporti poi sarebbero stati in concreto affidati.
Nell'abbondante documentazione prodotta dall'appellante fin dal primo grado, non si rinvengono neppure i contratti asseritamente intercorsi tra prima, e la CP_4
Contr subentrante poi, con la (poi incorporata Controparte_2 dall'appellata ). E, del resto, non risulta neppure alcuna scrittura opponibile CP_1 attestante l'asserito subentro.
In ordine ai servizi di trasporto asseritamente eseguiti dall'appellante su incarico di Contr a favore di molteplici committenti, inoltre, ha prodotto Parte_1
documenti di varia natura connotati in genere dal fatto di essere di formazione unilaterale della stessa o di SGT in bonis, rispetto ai quali la “data certa” della loro
5 formazione (desumibile dalle pec che li avevano in parte inviati) non assume alcun rilievo, non potendo, appunto, superare la unilateralità della loro formazione, inopponibile a terzi (sia la banca appellata, sia il curatore del , come Parte_2 ribadito nella sentenza che ha rigettato l'opposizione al rigetto dell'istanza di insinuazione a passivo – cfr. doc. 2 All. E).
In particolare, non costituiscono riconoscimento di debito opponibile nei confronti della banca-committente le comunicazioni (pre-fatture o mail o estratti delle scritture contabili o di file excel di formazione interna contenenti “estratto trasporti”) Contr provenienti dalla in bonis e dirette al subvettore, trattandosi di dichiarazioni o documenti di formazione unilaterale cui è del tutto estraneo il committente principale.
Parimenti sprovvisti di idonea forza probatoria sono gli elenchi asseritamente estratti dalle registrazioni effettuate “a mezzo palmare” e concernenti il cd. servizio giornaliero bolgette, posto che in ogni caso, come afferma lo stesso appellante, esso poteva essere effettuato soltanto previa autorizzazione espressa da parte della banca (e di ciò non vi è traccia in atti), mediante rilascio di un tesserino nominativo all'autista addetto a ciascuna filiale servita con la consegna altresì delle chiavi per l'accesso all'apposito locale dove depositare la bolgetta e prelevare quella in uscita
(e anche di ciò manca specifica allegazione e prova di chi se ne sarebbe
Parte effettivamente occupato su richiesta della .
Manca comunque agli atti la richiesta di produzione del “palmare”, supporto fisico da cui sarebbero state estratte le registrazioni di almeno alcuni dei trasporti Parte asseritamente effettuati a favore di e che comunque erano nella disponibilità del solo vettore e non risulta contengano attestazioni di consegna/ricezione da parte del committente a favore del quale sarebbero stati effettuati.
Tanto meno risultano opponibili alla banca appellata i tabulati dei servizi asseritamente resi e frutto di una estrazione filtrata dalla stessa , che Parte_1 in tal modo ha inteso “raggruppare” le prestazioni asseritamente rese a favore della banca (o “riconciliare” i trasporti registrati con gli importi fatturati), senza neppure produrre i contratti con data certa asseritamente stipulati dal vettore . CP_4
Contr (cui poi sarebbe subentrata e che sarebbero stati oggetto dei contratti di sub- vettura a suo favore, anch'essi rimasti senza prova sufficiente.
Tanto meno risulta offerta idonea prova dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della domanda del giudizio, non essendo prodotti documenti di trasporto né articolate prove orali idonee, posto che:
6 - vi è l'assorbente rilievo che in questa sede non è stata avanzata alcuna specifica richiesta di ammissione e i capi di prova articolati in primo grado non sono stati neppure riportati o richiamati nell'atto di appello, posto che piuttosto, come visto al punto n.2 l'appellante sosteneva la nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione;
- in ogni caso, i capi di prova articolati in primo grado erano stati formulati in modo generico: privi delle specifiche circostanze di tempo e luogo degli asseriti incarichi e trasporti, requisiti non soddisfatti da indicazioni troppo ampie e generiche come “tra ottobre 2018 e marzo 2019” e non integrabili dal mero richiamo (anch'esso generico) a molteplici documenti a loro volta aventi contenuto confuso e “alluvionale”;
- assenza di trattazione specifica circa il requisito della rilevanza (anch'essa contestata) e in ordine all'ulteriore motivo di inammissibilità derivante dall'eccezione mossa tempestivamente in primo grado da ai sensi CP_1 dell'art. 2721 c.c..
L'appello deve pertanto essere rigettato e ciò esime dalla disamina degli altri profili di controversia richiamati in questa sede ex art. 346 c.p.c..
4. Alla soccombenza segue l'obbligo di parte appellante al rimborso anche delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati.
In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TUSG, allorché l'impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile,
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
14/2024 emessa inter partes dal Tribunale di Asti in data 11.1.2024, sentenza che per l'effetto conferma;
- condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado del giudizio che liquida in € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
7 Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TUSG, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/2002 da parte dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27.5.2025 dalla Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
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