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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8242 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57800 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, vertente:
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo DE LUCA per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Desideria BOGGETTI per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 OGGETTO: separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
– premesso di aver contratto matrimonio in Tivoli, il 7 ottobre Parte_1
2012, con e che dall'unione coniugale erano nati i figli Controparte_1 Per_1
(il 6.11.2013) e (il l 2.2.2015) - ha chiesto all'adito Tribunale di Per_2
pronunciare “la separazione personale dei coniugi previo determinare, con proprio provvedimento: a) l'affidamento condiviso, come per legge, dei figli minori, con collocamento degli stessi presso la madre;
b) la regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti dei figli in ragione di un incontro settimanale, nei giorni di martedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00, nonché, un fine settimana alternato, dalle ore 9:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica successiva;
c) il diritto del padre a tenere con sé i figli per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le festività pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il padre, inoltre, terrà presso di sé i figli durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la sig.ra entro e non oltre il 30 giugno. d) l'assegnazione della casa coniugale, sita in via
Morolo n. 21, alla sig.ra quale genitore collocataria;
e) stabilire un Parte_1 assegno di mantenimento a carico del sig. per la sig.ra e i Controparte_1 Parte_1 figli, che consenta agli stessi di mantenere il medesimo tenore di vita avuto prima della separazione dei genitori, per un valore complessivo di € 750,00 mensili. Tale somma dovrà essere versata alla sig.ra , tramite assegno o bonifico bancario, entro e non oltre Parte_1 il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge.f) stabilire che i coniugi dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie dei figli, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant'altro); g) condannare il sig. CP_1 al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente procedimento, in
[...]
favore della ricorrente”.
2 Ha dedotto all'uopo: che l'unione matrimoniale, dopo un periodo di serenità, era andata sempre più deteriorandosi a causa di reciproche incomprensioni, tanto che il marito, nel giugno del 2019, aveva abbandonato la casa familiare e si era trasferito a vivere dai genitori;
che il era impiegato presso l'aeroporto di CP_1
CI come assistente di terra alle operazioni di handling mentre ella era impiegata in uno studio legale;
che erano comproprietari della casa familiare gravata da un mutuo regolarmente pagato da entrambi i coniugi mediante addebito delle relativa rata su un conto BNL cointestato, mentre le spese familiari, durante la convivenza coniugale, erano state sostenute mediante prelievi da altro conto ING cointestato, sul quale confluiva lo stipendio della moglie;
che da quando il marito si era allontanato dalla casa familiare il conto ING era stato chiuso ed ella aveva disposto l'accredito del suo stipendio sul conto BNL, in modo da poter far fronte alle spese del mutuo, mentre il , nel contempo, aveva CP_1
disposto l'accredito del proprio stipendio su altro conto corrente personale, limitandosi saltuariamente a bonificare sul conto destinato al pagamento del mutuo somme del tutto insufficienti a coprirne le rate e a consentire il soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
che erano rimasti privi di riscontro i tentativi di definire consensualmente la separazione.
Costituendosi in giudizio, il ha chiesto di stabilire l'affidamento condiviso, CP_1
come per legge, dei figli minori, con collocamento degli stessi in pari misura presso il padre e la madre;
di assegnare la casa coniugale, asseritamente acquistata con provvista di esclusiva provenienza della famiglia del , alla ricorrente, CP_1
fino alla vendita dell'immobile e comunque per non oltre 3 anni dall'udienza presidenziale;
di non prevedere alcun assegno di mantenimento in favore della moglie in quanto economicamente autonoma;
di stabilire che ciascun genitore avrebbe contribuito al mantenimento dei minori in considerazione dell'effettivo tempo trascorso con gli stessi, oltre a corrispondere il 50% di tutte le spese straordinarie mediche, di studio, sportive e ludiche, concordate tra i coniugi.
3 Ha dedotto all'uopo: che, diversamente da quanto asserito dalla controparte, il rapporto coniugale si era deteriorato sin dal 2017, a causa di una relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie;
che il suo allontanamento dalla casa coniugale era stato condiviso con la ricorrente e non aveva pregiudicato il rapporto con i figli, con cui egli trascorreva molto tempo;
che lavorava presso la ma, a causa del COVID, dal marzo 2020 era stato Controparte_2
posto in cassa integrazione parziale con 10/11 giornate lavorative al mese;
che era disponibile a continuare a pagare, pro quota, il mutuo gravante sulla casa familiare.
Espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente ff, in data
25.8.2021, ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “dato atto che
i coniugi vivono già separati di fatto, essendosi il marito trasferito a vivere presso i suoi genitori dal giugno 2019 mentre la moglie è rimasta a vivere con i figli nella casa familiare;
rilevato che nulla osta al richiesto affidamento condiviso ai genitori dei due figli minori, i quali rimarranno collocati in via prevalente con la madre, non essendovi idonee ragioni per modificare tale consolidato status quo e necessitando i figli, data l'età, della stabilità garantita da un prevalente habitat domestico di riferimento, esigenza che contrasta con la richiesta paterna di collocamento alternato (peraltro la ricorrente, stante l'attuale stato di disoccupazione della stessa, ha maggior tempo da dedicare all'accudimento dei figli); rilevato che, stante il prevalente collocamento dei figli minori con la madre, a quest'ultima va assegnata la casa familiare, ex art. 337 sexies cc;
rilevato che i figli potranno frequentare il padre, salvo diverso accordo, a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o in orario corrispondente se la scuola è chiusa) sino alla domenica sera alle 21.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna ed un pomeriggio a settimana (in caso di disaccordo il martedì) dall'uscita da scuola (o in orario corrispondente se la scuola è chiusa) sino alle 20.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna, nelle settimane in cui il weekend è di pertinenza paterna ed un ulteriore pomeriggio a settimana
(in caso di disaccordo il giovedì) dall'uscita da scuola (o in orario corrispondente se la scuola è chiusa) sino alle 20.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna, nelle settimane in cui il weekend è di pertinenza materna, nonché, durante le vacanze natalizie
4 per quattro giorni consecutivi comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o di
Capodanno, per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, per 15 consecutivi giorni nel periodo estivo, da concordare entro il 30 giugno e alternativamente nel mese di luglio o nel mese di agosto (in caso di disaccordo la seconda quindicina di luglio gli anni pari e la prima quindicina di agosto gli anni dispari); rilevato che il guardia giurata, che CP_1 nell'anno di imposta 2019 (vedi mod 730/20) ha dichiarato un reddito netto di circa
16.400,00 euro, è attualmente in cassa integrazione con un reddito netto mensile di circa
850,00 euro (vedi dichiarazione sostitutiva) ed è gravato della quota parte di mutuo cointestato con la moglie (con rateo complessivo di circa 670,00 euro mensili) contratto per
l'acquisto della casa familiare in comproprietà mentre la è attualmente Parte_1 disoccupata, non avendo superato il periodo di prova relativo al nuovo rapporto di lavoro
(vedi comunicazione del datore di lavoro in data 29.4.2021) ed è in attesa del riconoscimento della NASPI;
rilevato che gli obblighi di pagamento del mutuo, da cui entrambe le parti sono gravati, rimangono disciplinati dal titolo negoziale;
rilevato che - avuto riguardo all'attuale situazione reddituale del e all'esborso cui è tenuto per il CP_1 pagamento della propria quota di mutuo, considerati i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e l'assenza di esborsi in capo al predetto per oneri locativi, nonché il valore economico connesso all'assegnazione alla moglie della casa familiare in comproprietà
(mediante la quale il padre contribuisce alle esigenze abitative dei figli) - allo stato va posto
a carico del padre un assegno mensile di complessivi 250,00 euro quale contributo al mantenimento dei due figli (125 euro per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat e da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio sanitario nazionale, scolastiche e sportive;
PQM
visto l'art.708 c.p.c., 1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) affida i figli minori
e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e Per_1 Per_2 regolamenta il diritto di visita paterno come da parte motiva;
3) assegna a Parte_1
la casa familiare sita in Roma via Morolo 21; 4) pone a carico di
[...] Controparte_1 un assegno dell'importo mensile di 250,00 euro quale contributo al mantenimento dei due figli (125 euro per ciascun figlio), da corrispondere alla madre entro i primi cinque giorni
5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio sanitario nazionale, scolastiche e sportive;
…”
Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, nonchè gli estratti conto depositati da “ in esecuzione dell'ordine di Parte_2
esibizione impartito con ordinanza del G.I. in data 22.6.2022, espletate le prove orali ammesse, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
La ha concluso reiterando le domande già proposte, eccezion fatta per Parte_1 la modifica del giorno di frequentazione ordinaria del padre con i figli, indicandolo nella giornata del giovedì anzichè del martedì; il ha invece CP_1
concluso come da comparsa di costituzione in cui ha chiesto di “mantenere l'assegno di mantenimento per i figli nei termini quantificati dal Tribunale e/o tenendo conto dell'effettivo tempo trascorso presso la residenza del padre e nessun contributo di mantenimento per la ricorrente in quanto autonoma economicamente e percepiente una retribuzione superiore al marito”.
Tanto premesso, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le rispettive allegazioni delle parti, il tempo decorso dalla separazione di fatto convincono il
Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
Quanto ai figli minori, nulla osta alla richiesta conferma dell'affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori, non ravvisandosi i presupposti per derogare al paradigma normativo dell'affido condiviso, autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con gli stessi.
Del pari, non ricorrendo giustificati motivi per modificare il cristallizzato regime di frequentazione padre-figli stabilito con ordinanza presidenziale (della cui attuazione irregolare da parte del padre, genericamente lamentata dalla madre, non v'è prova alcuna), esso va confermato in via definitiva, sicchè, fermo il
6 collocamento prevalente dei minori presso la madre (richiesto da entrambi i genitori), il padre, salvo diverso accordo con la madre, potrà tenerli con sé: a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o in orario corrispondente se la scuola è chiusa) sino alla domenica sera alle 21.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna ed un pomeriggio a settimana (in caso di disaccordo il martedì) dall'uscita da scuola (o in orario corrispondente se la scuola è chiusa) sino alle 20.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna, nelle settimane in cui il weekend è di pertinenza paterna ed un ulteriore pomeriggio a settimana (in caso di disaccordo il giovedì) dall'uscita da scuola (o in orario corrispondente se la scuola è chiusa) sino alle 20.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna, nelle settimane in cui il weekend è di pertinenza materna, nonché, durante le vacanze natalizie per quattro giorni consecutivi comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o di Capodanno, per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali comprensivi ad anni alterni del giorno di
Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, per 15 consecutivi giorni nel periodo estivo, da concordare entro il 30 giugno e alternativamente nel mese di luglio o nel mese di agosto (in caso di disaccordo la seconda quindicina di luglio gli anni pari e la prima quindicina di agosto gli anni dispari). In ragione del prevalente collocamento dei figli minori presso la madre, va inoltre confermata l'assegnazione alla stessa della ex casa familiare sita in Roma via Morolo 21.
Quanto alle statuizioni economiche, va rilevato che la ricorrente, impiegata presso uno studio legale, si è dimessa il 15.3.2021 ed è stata assunta dallo studio “Roma
Legal Partners”, da cui è stata licenziata il 29.4.2021, per essere poi nuovamente assunta l'1.6.2021 dallo studio con contratto part time a tempo Per_3
indeterminato. Ha dichiarato nell'anno di imposta 2020 redditi netti pari a circa
9.700 euro (vedi mod. 730/2021), nell'anno di imposta 2021 redditi netti pari a circa 13.000 euro (vedi mod. 730/2022) e nell'anno di imposta 2022 redditi netti pari a circa 14.500 euro (vedi CU 2023). Non v'è prova che la stessa svolga ulteriori attività lavorative, avendo negato la circostanza in sede di interpello. E' inoltre
7 comproprietaria per la quota di 1/2 della casa di abitazione e del box pertinenziale e sostiene per la metà la rata del mutuo gravante sull'immobile (pari per l'intero a circa 670 euro mensili).
Il , impiegato presso la , ha dichiarato CP_1 Controparte_2 all'udienza presidenziale di percepire uno stipendio netto mensile pari a circa
850,00 euro, essendo stato posto in cassa integrazione, la quale deve presumersi cessata nel 2022, atteso che dall'esame degli estratti conto “ ” emerge Pt_2 che, sin dal mese di gennaio 2022, il predetto ha ripreso a percepire regolarmente dalla datrice di lavoro una retribuzione di circa 1.300,00 euro mensili. Non v'è prova che lo stesso svolga un'altra attività lavorativa, non potendo ritenersi idonea e sufficiente la sola fotografia allegata dalla ricorrente alla memoria integrativa. E' gravato, come la , del pagamento della quota di 1/2 del mutuo CP_3 gravante sulla casa familiare e non ha oneri abitativi in quanto convivente con i genitori.
Entrambe le parti non hanno provveduto al deposito della dichiarazione sostitutiva aggiornata (come da ordine impartito dal GI) e il resistente non ha aggiornato nemmeno il deposito delle dichiarazioni dei redditi, sicchè la condotta di entrambe deve presumersi volta, ex art. 117 cpc, ad impedire la emersione di redditi all'attualità più elevati e/o di ulteriori risorse.
Orbene, premesso che sin dal mese di gennaio 2022 il ha ripreso a CP_1 percepire regolarmente dalla datrice di lavoro una retribuzione di circa 1.300,00 euro mensili, valutate comparativamente le situazioni economiche delle parti quali sopra emerse, considerato altresì il contributo paterno al soddisfacimento delle esigenze abitative dei figli mediante l'assegnazione della casa familiare (in comproprietà tra le parti), tenuto conto dell'esborso mensile relativo al mutuo gravante sulla ex casa familiare sostenuto da entrambe le parti, considerato che il non ha oneri abitativi e valutati i tempi di permanenza dei figli con CP_1
ciascun genitore nonché le esigenze degli stessi, aumentate con l'età, va posto a carico del padre, a decorrere dalla mensilità di gennaio 2022, un assegno, quale 8 contributo al mantenimento dei figli, dell'importo di 350,00 euro mensili (175,00 euro per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense, fermi per il pregresso i provvedimenti economici provvisori ed urgenti assunti con l'ordinanza presidenziale, con decorrenza dal novembre
2020 (mensilità immediatamente successiva al deposito del ricorso).
In merito alla domanda di assegno di mantenimento per sé avanzata dalla
[...]
, premesso che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156
c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ. n. 8254/2023;
14304/2023; 4327/2022), va però rilevato che, alla luce delle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti quali emerse, al netto degli esborsi fissi gravanti sulle stesse e considerati, in particolare, l'esborso per l'assegno di mantenimento posto a carico del padre e l'esiguità dell'importo residuo della sua retribuzione detratto anche l'esborso per il mutuo, non si ravvisa tra le parti una situazione di squilibrio in favore del resistente giustificante la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie, con conseguente rigetto della relativa domanda.
Stante la parziale reciproca soccombenza sulle questioni economiche, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
9 definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, coniugati in Tivoli il 7 ottobre 2012; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Tivoli di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2012, atto n. 106, parte 2, serie A);
3) affida i figli minori e ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con gli stessi;
4) dispone il collocamento prevalente dei minori presso la madre;
5) assegna a la ex casa familiare sita in Roma via Morolo Parte_1
21;
6) regolamenta la frequentazione dei figli come da parte motiva;
7) pone a carico di un assegno mensile di 350 euro a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli minori e (175 euro Per_1 Per_2
per ciascun figlio), da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal gennaio 2022, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, fermi per il pregresso i provvedimenti economici provvisori ed urgenti assunti con l'ordinanza presidenziale, con decorrenza dal novembre
2020, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo
d'Intesa tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati;
8) spese compensate.
Roma, 30.5.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57800 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, vertente:
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo DE LUCA per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Desideria BOGGETTI per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 OGGETTO: separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
– premesso di aver contratto matrimonio in Tivoli, il 7 ottobre Parte_1
2012, con e che dall'unione coniugale erano nati i figli Controparte_1 Per_1
(il 6.11.2013) e (il l 2.2.2015) - ha chiesto all'adito Tribunale di Per_2
pronunciare “la separazione personale dei coniugi previo determinare, con proprio provvedimento: a) l'affidamento condiviso, come per legge, dei figli minori, con collocamento degli stessi presso la madre;
b) la regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti dei figli in ragione di un incontro settimanale, nei giorni di martedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00, nonché, un fine settimana alternato, dalle ore 9:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica successiva;
c) il diritto del padre a tenere con sé i figli per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le festività pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il padre, inoltre, terrà presso di sé i figli durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la sig.ra entro e non oltre il 30 giugno. d) l'assegnazione della casa coniugale, sita in via
Morolo n. 21, alla sig.ra quale genitore collocataria;
e) stabilire un Parte_1 assegno di mantenimento a carico del sig. per la sig.ra e i Controparte_1 Parte_1 figli, che consenta agli stessi di mantenere il medesimo tenore di vita avuto prima della separazione dei genitori, per un valore complessivo di € 750,00 mensili. Tale somma dovrà essere versata alla sig.ra , tramite assegno o bonifico bancario, entro e non oltre Parte_1 il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge.f) stabilire che i coniugi dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie dei figli, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant'altro); g) condannare il sig. CP_1 al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente procedimento, in
[...]
favore della ricorrente”.
2 Ha dedotto all'uopo: che l'unione matrimoniale, dopo un periodo di serenità, era andata sempre più deteriorandosi a causa di reciproche incomprensioni, tanto che il marito, nel giugno del 2019, aveva abbandonato la casa familiare e si era trasferito a vivere dai genitori;
che il era impiegato presso l'aeroporto di CP_1
CI come assistente di terra alle operazioni di handling mentre ella era impiegata in uno studio legale;
che erano comproprietari della casa familiare gravata da un mutuo regolarmente pagato da entrambi i coniugi mediante addebito delle relativa rata su un conto BNL cointestato, mentre le spese familiari, durante la convivenza coniugale, erano state sostenute mediante prelievi da altro conto ING cointestato, sul quale confluiva lo stipendio della moglie;
che da quando il marito si era allontanato dalla casa familiare il conto ING era stato chiuso ed ella aveva disposto l'accredito del suo stipendio sul conto BNL, in modo da poter far fronte alle spese del mutuo, mentre il , nel contempo, aveva CP_1
disposto l'accredito del proprio stipendio su altro conto corrente personale, limitandosi saltuariamente a bonificare sul conto destinato al pagamento del mutuo somme del tutto insufficienti a coprirne le rate e a consentire il soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
che erano rimasti privi di riscontro i tentativi di definire consensualmente la separazione.
Costituendosi in giudizio, il ha chiesto di stabilire l'affidamento condiviso, CP_1
come per legge, dei figli minori, con collocamento degli stessi in pari misura presso il padre e la madre;
di assegnare la casa coniugale, asseritamente acquistata con provvista di esclusiva provenienza della famiglia del , alla ricorrente, CP_1
fino alla vendita dell'immobile e comunque per non oltre 3 anni dall'udienza presidenziale;
di non prevedere alcun assegno di mantenimento in favore della moglie in quanto economicamente autonoma;
di stabilire che ciascun genitore avrebbe contribuito al mantenimento dei minori in considerazione dell'effettivo tempo trascorso con gli stessi, oltre a corrispondere il 50% di tutte le spese straordinarie mediche, di studio, sportive e ludiche, concordate tra i coniugi.
3 Ha dedotto all'uopo: che, diversamente da quanto asserito dalla controparte, il rapporto coniugale si era deteriorato sin dal 2017, a causa di una relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie;
che il suo allontanamento dalla casa coniugale era stato condiviso con la ricorrente e non aveva pregiudicato il rapporto con i figli, con cui egli trascorreva molto tempo;
che lavorava presso la ma, a causa del COVID, dal marzo 2020 era stato Controparte_2
posto in cassa integrazione parziale con 10/11 giornate lavorative al mese;
che era disponibile a continuare a pagare, pro quota, il mutuo gravante sulla casa familiare.
Espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente ff, in data
25.8.2021, ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “dato atto che
i coniugi vivono già separati di fatto, essendosi il marito trasferito a vivere presso i suoi genitori dal giugno 2019 mentre la moglie è rimasta a vivere con i figli nella casa familiare;
rilevato che nulla osta al richiesto affidamento condiviso ai genitori dei due figli minori, i quali rimarranno collocati in via prevalente con la madre, non essendovi idonee ragioni per modificare tale consolidato status quo e necessitando i figli, data l'età, della stabilità garantita da un prevalente habitat domestico di riferimento, esigenza che contrasta con la richiesta paterna di collocamento alternato (peraltro la ricorrente, stante l'attuale stato di disoccupazione della stessa, ha maggior tempo da dedicare all'accudimento dei figli); rilevato che, stante il prevalente collocamento dei figli minori con la madre, a quest'ultima va assegnata la casa familiare, ex art. 337 sexies cc;
rilevato che i figli potranno frequentare il padre, salvo diverso accordo, a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o in orario corrispondente se la scuola è chiusa) sino alla domenica sera alle 21.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna ed un pomeriggio a settimana (in caso di disaccordo il martedì) dall'uscita da scuola (o in orario corrispondente se la scuola è chiusa) sino alle 20.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna, nelle settimane in cui il weekend è di pertinenza paterna ed un ulteriore pomeriggio a settimana
(in caso di disaccordo il giovedì) dall'uscita da scuola (o in orario corrispondente se la scuola è chiusa) sino alle 20.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna, nelle settimane in cui il weekend è di pertinenza materna, nonché, durante le vacanze natalizie
4 per quattro giorni consecutivi comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o di
Capodanno, per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, per 15 consecutivi giorni nel periodo estivo, da concordare entro il 30 giugno e alternativamente nel mese di luglio o nel mese di agosto (in caso di disaccordo la seconda quindicina di luglio gli anni pari e la prima quindicina di agosto gli anni dispari); rilevato che il guardia giurata, che CP_1 nell'anno di imposta 2019 (vedi mod 730/20) ha dichiarato un reddito netto di circa
16.400,00 euro, è attualmente in cassa integrazione con un reddito netto mensile di circa
850,00 euro (vedi dichiarazione sostitutiva) ed è gravato della quota parte di mutuo cointestato con la moglie (con rateo complessivo di circa 670,00 euro mensili) contratto per
l'acquisto della casa familiare in comproprietà mentre la è attualmente Parte_1 disoccupata, non avendo superato il periodo di prova relativo al nuovo rapporto di lavoro
(vedi comunicazione del datore di lavoro in data 29.4.2021) ed è in attesa del riconoscimento della NASPI;
rilevato che gli obblighi di pagamento del mutuo, da cui entrambe le parti sono gravati, rimangono disciplinati dal titolo negoziale;
rilevato che - avuto riguardo all'attuale situazione reddituale del e all'esborso cui è tenuto per il CP_1 pagamento della propria quota di mutuo, considerati i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e l'assenza di esborsi in capo al predetto per oneri locativi, nonché il valore economico connesso all'assegnazione alla moglie della casa familiare in comproprietà
(mediante la quale il padre contribuisce alle esigenze abitative dei figli) - allo stato va posto
a carico del padre un assegno mensile di complessivi 250,00 euro quale contributo al mantenimento dei due figli (125 euro per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat e da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio sanitario nazionale, scolastiche e sportive;
PQM
visto l'art.708 c.p.c., 1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) affida i figli minori
e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e Per_1 Per_2 regolamenta il diritto di visita paterno come da parte motiva;
3) assegna a Parte_1
la casa familiare sita in Roma via Morolo 21; 4) pone a carico di
[...] Controparte_1 un assegno dell'importo mensile di 250,00 euro quale contributo al mantenimento dei due figli (125 euro per ciascun figlio), da corrispondere alla madre entro i primi cinque giorni
5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio sanitario nazionale, scolastiche e sportive;
…”
Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, nonchè gli estratti conto depositati da “ in esecuzione dell'ordine di Parte_2
esibizione impartito con ordinanza del G.I. in data 22.6.2022, espletate le prove orali ammesse, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
La ha concluso reiterando le domande già proposte, eccezion fatta per Parte_1 la modifica del giorno di frequentazione ordinaria del padre con i figli, indicandolo nella giornata del giovedì anzichè del martedì; il ha invece CP_1
concluso come da comparsa di costituzione in cui ha chiesto di “mantenere l'assegno di mantenimento per i figli nei termini quantificati dal Tribunale e/o tenendo conto dell'effettivo tempo trascorso presso la residenza del padre e nessun contributo di mantenimento per la ricorrente in quanto autonoma economicamente e percepiente una retribuzione superiore al marito”.
Tanto premesso, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le rispettive allegazioni delle parti, il tempo decorso dalla separazione di fatto convincono il
Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
Quanto ai figli minori, nulla osta alla richiesta conferma dell'affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori, non ravvisandosi i presupposti per derogare al paradigma normativo dell'affido condiviso, autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con gli stessi.
Del pari, non ricorrendo giustificati motivi per modificare il cristallizzato regime di frequentazione padre-figli stabilito con ordinanza presidenziale (della cui attuazione irregolare da parte del padre, genericamente lamentata dalla madre, non v'è prova alcuna), esso va confermato in via definitiva, sicchè, fermo il
6 collocamento prevalente dei minori presso la madre (richiesto da entrambi i genitori), il padre, salvo diverso accordo con la madre, potrà tenerli con sé: a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o in orario corrispondente se la scuola è chiusa) sino alla domenica sera alle 21.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna ed un pomeriggio a settimana (in caso di disaccordo il martedì) dall'uscita da scuola (o in orario corrispondente se la scuola è chiusa) sino alle 20.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna, nelle settimane in cui il weekend è di pertinenza paterna ed un ulteriore pomeriggio a settimana (in caso di disaccordo il giovedì) dall'uscita da scuola (o in orario corrispondente se la scuola è chiusa) sino alle 20.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna, nelle settimane in cui il weekend è di pertinenza materna, nonché, durante le vacanze natalizie per quattro giorni consecutivi comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o di Capodanno, per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali comprensivi ad anni alterni del giorno di
Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, per 15 consecutivi giorni nel periodo estivo, da concordare entro il 30 giugno e alternativamente nel mese di luglio o nel mese di agosto (in caso di disaccordo la seconda quindicina di luglio gli anni pari e la prima quindicina di agosto gli anni dispari). In ragione del prevalente collocamento dei figli minori presso la madre, va inoltre confermata l'assegnazione alla stessa della ex casa familiare sita in Roma via Morolo 21.
Quanto alle statuizioni economiche, va rilevato che la ricorrente, impiegata presso uno studio legale, si è dimessa il 15.3.2021 ed è stata assunta dallo studio “Roma
Legal Partners”, da cui è stata licenziata il 29.4.2021, per essere poi nuovamente assunta l'1.6.2021 dallo studio con contratto part time a tempo Per_3
indeterminato. Ha dichiarato nell'anno di imposta 2020 redditi netti pari a circa
9.700 euro (vedi mod. 730/2021), nell'anno di imposta 2021 redditi netti pari a circa 13.000 euro (vedi mod. 730/2022) e nell'anno di imposta 2022 redditi netti pari a circa 14.500 euro (vedi CU 2023). Non v'è prova che la stessa svolga ulteriori attività lavorative, avendo negato la circostanza in sede di interpello. E' inoltre
7 comproprietaria per la quota di 1/2 della casa di abitazione e del box pertinenziale e sostiene per la metà la rata del mutuo gravante sull'immobile (pari per l'intero a circa 670 euro mensili).
Il , impiegato presso la , ha dichiarato CP_1 Controparte_2 all'udienza presidenziale di percepire uno stipendio netto mensile pari a circa
850,00 euro, essendo stato posto in cassa integrazione, la quale deve presumersi cessata nel 2022, atteso che dall'esame degli estratti conto “ ” emerge Pt_2 che, sin dal mese di gennaio 2022, il predetto ha ripreso a percepire regolarmente dalla datrice di lavoro una retribuzione di circa 1.300,00 euro mensili. Non v'è prova che lo stesso svolga un'altra attività lavorativa, non potendo ritenersi idonea e sufficiente la sola fotografia allegata dalla ricorrente alla memoria integrativa. E' gravato, come la , del pagamento della quota di 1/2 del mutuo CP_3 gravante sulla casa familiare e non ha oneri abitativi in quanto convivente con i genitori.
Entrambe le parti non hanno provveduto al deposito della dichiarazione sostitutiva aggiornata (come da ordine impartito dal GI) e il resistente non ha aggiornato nemmeno il deposito delle dichiarazioni dei redditi, sicchè la condotta di entrambe deve presumersi volta, ex art. 117 cpc, ad impedire la emersione di redditi all'attualità più elevati e/o di ulteriori risorse.
Orbene, premesso che sin dal mese di gennaio 2022 il ha ripreso a CP_1 percepire regolarmente dalla datrice di lavoro una retribuzione di circa 1.300,00 euro mensili, valutate comparativamente le situazioni economiche delle parti quali sopra emerse, considerato altresì il contributo paterno al soddisfacimento delle esigenze abitative dei figli mediante l'assegnazione della casa familiare (in comproprietà tra le parti), tenuto conto dell'esborso mensile relativo al mutuo gravante sulla ex casa familiare sostenuto da entrambe le parti, considerato che il non ha oneri abitativi e valutati i tempi di permanenza dei figli con CP_1
ciascun genitore nonché le esigenze degli stessi, aumentate con l'età, va posto a carico del padre, a decorrere dalla mensilità di gennaio 2022, un assegno, quale 8 contributo al mantenimento dei figli, dell'importo di 350,00 euro mensili (175,00 euro per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense, fermi per il pregresso i provvedimenti economici provvisori ed urgenti assunti con l'ordinanza presidenziale, con decorrenza dal novembre
2020 (mensilità immediatamente successiva al deposito del ricorso).
In merito alla domanda di assegno di mantenimento per sé avanzata dalla
[...]
, premesso che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156
c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ. n. 8254/2023;
14304/2023; 4327/2022), va però rilevato che, alla luce delle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti quali emerse, al netto degli esborsi fissi gravanti sulle stesse e considerati, in particolare, l'esborso per l'assegno di mantenimento posto a carico del padre e l'esiguità dell'importo residuo della sua retribuzione detratto anche l'esborso per il mutuo, non si ravvisa tra le parti una situazione di squilibrio in favore del resistente giustificante la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie, con conseguente rigetto della relativa domanda.
Stante la parziale reciproca soccombenza sulle questioni economiche, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
9 definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, coniugati in Tivoli il 7 ottobre 2012; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Tivoli di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2012, atto n. 106, parte 2, serie A);
3) affida i figli minori e ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con gli stessi;
4) dispone il collocamento prevalente dei minori presso la madre;
5) assegna a la ex casa familiare sita in Roma via Morolo Parte_1
21;
6) regolamenta la frequentazione dei figli come da parte motiva;
7) pone a carico di un assegno mensile di 350 euro a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli minori e (175 euro Per_1 Per_2
per ciascun figlio), da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal gennaio 2022, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, fermi per il pregresso i provvedimenti economici provvisori ed urgenti assunti con l'ordinanza presidenziale, con decorrenza dal novembre
2020, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo
d'Intesa tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati;
8) spese compensate.
Roma, 30.5.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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