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Decreto 4 aprile 2025
Decreto 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
PROC. N. 747/2024 R.G.
DECRETO DI OMOLOGA DELL'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
ART. 445 BIS C.P.C. INTRODOTTO DALL'ART. 38 COMMA 1 LETT. B) N. 1) D.L. 98/2011
CONVERTITO CON MOD. DA L. N. 111/2011
Il Giudice del Lavoro, dott. Luigi Pitaro,
visti gli atti del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Bellusci, e , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalla dott.ssa Roberta Attanasio;
esaminata la relazione peritale depositata in Cancelleria dal c.t.u., dott. ; Persona_1
rilevato che le parti non hanno contestato, entro il termine perentorio fissato con decreto comunicato dalla cancelleria, le conclusioni del consulente tecnico di ufficio;
tenuto conto delle risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico di ufficio;
ritenuto che
non ricorrono i presupposti di cui all'art. 196 c.p.c. per la rinnovazione delle indagini;
letto l'art. 445 bis comma 5 c.p.c.;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/1980 secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio.
Decorrenza dal 9.2.2024 al 31.7.2024. La sopravvenienza del requisito sanitario dopo il procedimento amministrativo induce a compensare le spese processuali. Tale compensazione comporta che il 50% delle spese di ctu vada posta a carico del ricorrente e il restante 50% a carico dell' (Cass.1999/2858; Cass. 2005/17953). CP_1
Paola lì 4.4.2025 Il Giudice
Dott.Luigi Pitaro