CA
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 167/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore il Presidente avv. Valter Militi, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avvocato ( ), che autorizza Parte_2 C.F._1
l'invio delle comunicazioni relative al presente procedimento al n. di fax 0498761036 e p.e.c.
Email_1
Parte appellante contro
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. Alessandro Segato del Foro di Padova, C.F. , e con domicilio eletto C.F._3
ai fini della presente causa presso lo studio dello stesso in Padova, via Rezzonico n. 26, come da mandato in atti, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 049-8789893 o alla casella di Posta Elettronica Certificata Email_2
Parte appellata
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 75/2023 del Tribunale di PADOVA – sezione lavoro
IN PUNTO: pensione di inabilità/invalidità per gli iscritti alla Parte_1
Conclusioni:
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in totale riforma della sentenza impugnata:
1) Rigettarsi il ricorso proposto dall'avv. . CP_1
2) Spese, diritti ed onorari rifusi da liquidare ai sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso onorari.”
Per parte appellata:
“1) In via principale, rigettare l'appello proposto da;
Parte_1
2) In via subordinata, accertare e dichiarare che la sospensione volontaria dall'esercizio professionale da parte del ricorrente (cui è conseguita la cancellazione d'ufficio dalla Parte_1
per l'anno 2018) è avvenuta per giusta causa o giustificato motivo;
3) In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che la speciale contribuzione utile a conseguire la pensione di invalidità da parte dell'iscritto ultraquarantenne è eventualmente dovuta da limitatamente alla sola annualità (il 2018) di non iscrizione alla CP_1 Pt_1
4) Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande del professionista,
accertandone il diritto all'accesso alla pensione di invalidità con decorrenza dal 01.05.2020. Ha,
altresì, condannato alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
CP_ L'avv. era iscritto all'Ordine degli Avvocati di Padova dal 20.10.1995 e alla Cassa
Forense dal 1996. A seguito di sospensione volontaria dall'esercizio professionale (art. 20, comma
2, L. 247/2012), con provvedimento del 18.04.2018 cancellava d'ufficio il Parte_1
CP_ professionista a decorrere dal 21.12.2017. Successivamente l'avv. veniva reiscritto alla Cassa
CP_ Forense con provvedimento del 26.02.2019. In data 22.04.2020 l'avv. presentava a
[...]
domanda della pensione di invalidità, che veniva respinta per carenza del requisito della Pt_1
continuità di iscrizione contributiva ai sensi degli artt.
9-10 Regolamento per le prestazioni
2 previdenziali. Pertanto, il professionista ha instaurato la presente causa.
Il primo giudice ha accolto le domande del professionista, così motivando:
CP
“È pacifico che l'Avv. sia iscritto all'Albo professionale dell'Ordine degli Avvocati di Padova dal 20.10.1995 e alla
[...]
dal 1996. È parimenti pacifico che con delibera del 18.04.2018, a seguito della sospensione volontaria ex art. 20, comma 2, L. Pt_1 247/2012, il ricorrente è stato cancellato d'ufficio dalla a decorrere dal 21.12.2017 e, con successivo provvedimento del 26.02.2019, Pt_1 è stato nuovamente iscritto a decorrere dall'anno 2019. Non risulta contestata dalla la sussistenza dei requisiti sanitari (capacità professionale ridotta a meno di un terzo) in capo Pt_1 al ricorrente ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità, né risulta contestata la data di decorrenza (23.01.2015 - cfr. docc.ti 1 e
5 ricorso).
Tanto premesso, sostiene che, sulla scorta del principio della domanda, la prestazione non solo può avere Parte_1 decorrenza unicamente dalla data della domanda stessa, ma anche i requisiti necessari per la liquidazione della prestazione devono sussistere tutti al momento della domanda, compreso il requisito della iscrizione continuativa da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età.
***
Come noto, l'art. 10 del Regolamento per le prestazioni previdenziali prevede che 'La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo, a meno di un terzo, per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all' art. 9, primo comma, lettera b)'. L'art. 9, comma 1, lett. b) richiede che l'iscritto abbia maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla e l'iscrizione sia in atto, continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo'. Pt_1 In sintesi, gli artt. 9 e 10 del Regolamento, richiedono la concorrenza dei seguenti requisiti:
- essere iscritti alla ('La pensione di invalidità spetta all'iscritto'); Pt_1
- capacità all'esercizio della professione ridotta in modo continuativo a meno di un terzo per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione;
- che l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età. La controversia si incentra sulla interpretazione del requisito della 'iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo', ossia se tale requisito debba sussistere al momento della domanda ovvero al momento dell'insorgenza della patologia così come descritta. Un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della norma porta a propendere per una lettura della stessa che ancora il requisito della iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età al momento dell'insorgenza della patologia invalidante comportante la riduzione a meno di un terzo della capacità professionale e non – come sostenuto dalla – al momento della presentazione della domanda. Pt_1 Si aderisce pertanto all'interpretazione proposta da parte ricorrente, interpretazione che risulta maggiormente in linea con le tutele approntate dal sistema previdenziale forense;
aderendo, invece, all'interpretazione sostenuta dalla verrebbero a crearsi Pt_1 situazioni paradossali tali per cui risulterebbero, di fatto, sfornite di tutela situazioni invece meritevoli di protezione.
Diversi sono gli argomenti a sostegno di tale interpretazione. In primo luogo, il tenore letterale della norma non richiede espressamente che l'iscrizione sia in atto al momento della domanda continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età.
La norma, invero, si limita ad indicare un'iscrizione in atto e continuativa da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, non prevedendo espressamente la continuità dell'iscrizione (da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età) al momento della presentazione della domanda. Richiedere la continuità dell'iscrizione al momento della domanda è interpretazione non solo in contrasto con la ratio della tutela previdenziale, ma con il generale principio ermeneutico ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit;
Inoltre, una lettura sistematica delle disposizioni che regolano la materia porta a correlare il requisito di cui si discute all'insorgenza della patologia invalidante, piuttosto che alla presentazione della domanda: l'art. 10, comma 1, prevedendo la necessaria sussistenza del requisito sanitario, richiede la concorrente sussistenza del requisito di iscrizione alla da almeno 5 anni e l'iscrizione Pt_1 in atto e continuativa da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo. Nel silenzio di una più specifica indicazione, l'affiancamento dei due requisiti, concorrenti, porta a collegare l'iscrizione continuativa da data anteriore al quarantesimo anno di età alla sussistenza della patologia invalidante.
Vero è che la stessa ha fornito informazioni contraddittorie. Sul sito istituzionale della stessa, sezione 'Rivista – Parte_1 La previdenza forense', numero 3/2020, si legge al punto 1 'La cassa di previdenza forense eroga, a domanda, ai propri iscritti, in base all'art. 1, 2° comma, l. n. 576 del 1980, la pensione di invalidità. La l. n. 576 del 1980 rimette al soggetto interessato la scelta del momento dal quale il diritto deve trovare soddisfazione. Per ottenere la pensione di invalidità l'avvocato, quindi, deve inoltrare alla Parte_1 apposita domanda, al fine di mettere la stessa in condizione di accertare il diritto alla prestazione previdenziale richiesta (non esiste un obbligo della cassa di accertare d'ufficio il diritto alla pensione di invalidità). Il diritto alla prestazione è espressamente subordinato all'assolvimento di oneri di comportamento da parte dell'interessato, ed in particolare ad un atto di iniziativa dell'assicurato, in mancanza del quale l'ente non può provvedere (c.d. principio della domanda). La previa domanda amministrativa costituisce, quindi, un requisito necessario rispetto ad ogni diritto previdenziale, sia esso inerente a posizioni contributive o a prestazioni vere e proprie, che debba essere azionato, potendosi soltanto ritenere che la domanda non sia necessaria, se la legge non disponga esplicitamente in senso contrario, nei casi di procedimento che debba avanzare ex ufficio o in quelli in cui l'azione giudiziale sia finalizzata a contrastare una (già esercitata) pretesa dell'ente previdenziale, oltre che nelle ulteriori ipotesi in cui sull'an del diritto o della prestazione vi sia già stato il riconoscimento amministrativo o giudiziale. L'atto di impulso, anche se condiziona la decorrenza della pensione di invalidità, resta tuttavia estrinseco alla fattispecie generatrice del diritto, e non ha altra rilevanza giuridica che quella di determinare il sorgere dell'obbligo di certazione a carico dell'ente previdenziale. La domanda di pensione all'ente previdenziale non rappresenta, quindi, un elemento costitutivo della fattispecie della pensione di invalidità'. In tal modo la attraverso il proprio sito istituzionale – strumento di informazione per gli iscritti– propone Pt_1 una interpretazione opposta a quella qui sostenuta.
A nulla rileva, peraltro, il richiamo alla facoltà di iscrizione degli ultraquarantenni. L'art. 4 del Regolamento Unico Della Previdenza Forense attualmente vigente disciplina la facoltà di iscrizione ultraquarantenni, in forza del quale coloro che al momento dell'iscrizione alla hanno compiuto il quarantesimo anno di età possono, mediante Pt_1 apposita istanza da inviare entro 6 mesi dalla comunicazione di iscrizione, ottenere che l'iscrizione si consideri avvenuta in data anteriore al quarantesimo anno, ai fini della tutela per pensioni di inabilità, invalidità e premorienza, fermi restando gli altri requisiti previsti dalle norme per la maturazione del diritto a tali prestazioni e per completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia. Per ottenere tale beneficio è previsto il pagamento di una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, in misura piena, dell'anno di decorrenza dell'iscrizione per ciascun anno a partire da quello del compimento del trentanovesimo anno di età fino a quello anteriore alla suddetta decorrenza.
3 Risulta tuttavia evidente che la norma in questione è finalizzata a tutelare coloro che si iscrivono alla oltre il quarantesimo Pt_1 anno di età, offrendo loro la possibilità di accedere a quei benefici (mediante pagamento di una speciale contribuzione) che sarebbero altrimenti preclusi in forza della previsione del requisito dell'iscrizione continuativa da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età.
Trattasi dunque di norma di favore intervenuta al fine di colmare una lacuna legislativa che avrebbe potuto generare dubbi di compatibilità costituzionale per il professionista iscritto alla Cassa dopo il compimento del quarantesimo anno di età. A nulla rileva il richiamo all'ordinanza n. 292 del 9.07.2008 con cui la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla costituzionalità degli artt. 4 e 5 della L. 576/1980 – peraltro dichiarando la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza – la stessa semplicemente precisando come 'la normativa censurata è stata sostanzialmente innovata dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 141 […] che prevede la possibilità, per chi si sia iscritto alla dopo il quarantesimo anno di età, di conseguire Pt_1 ugualmente la pensione di invalidità a condizione di provvedere ad una contribuzione per ciascun anno intercorrente tra il trentanovesimo anno di età e l'anno anteriore all'iscrizione; con la conseguenza che il vigente ordinamento della Cassa forense non preclude la possibilità di conseguire il trattamento di invalidità ai lavoratori iscritti dopo i quarant'anni, ma lo condiziona semplicemente ad una regolarizzazione contributiva'. Tale pronuncia si riferisce invero ad una fattispecie distinta da quella oggetto del presente giudizio in quanto si limita a chiarire che esiste un rimedio legislativo per gli iscritti ultraquarantenni, che consiste nel pagamento della indicata contribuzione speciale. Invece, nel caso di specie, non viene messa in discussione l'esistenza di tale ulteriore rimedio né si versa nell'ipotesi di soggetto ultraquarantenne iscritto alla dopo il compimento del quarantesimo anno di età con alle spalle una situazione contributiva da Pt_1 regolarizzare. Infatti, essendo il ricorrente già stato iscritto alla dall'età di 30 anni (nel 1996) all'età di 51 anni (2017), con un solo Pt_1 anno di vuoto di iscrizione (2018), se si applicasse al caso concreto e de plano la normativa relativa alla iscrizione ultraquarantenni, nell'interpretazione fornita dalla si incorrerebbe nel paradosso di dover corrispondere per (altre) due volte i contributi che in realtà Pt_1 egli risulta aver già regolarmente versato nel predetto periodo di iscrizione.
Tanto premesso, occorre infine precisare che, come correttamente rilevato da , la domanda tuttavia condiziona Parte_1 la decorrenza della liquidazione della pensione.
L'art. 1, comma 3, L. 576/1980 prevede infatti che 'Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c) [pensione di inabilità e invalidità], e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento, da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d)'. In conclusione, accertato il diritto del ricorrente alla pensione di invalidità richiesta con domanda del 22.04.2020, Parte_1 va condannata a erogare la predetta pensione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (1.05.2020).
La decisione sulle spese – nella misura liquidata in dispositivo – segue la regola della soccombenza” (pagg. 3-8).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello Parte_3
sulla base di due motivi.
[...]
2.1. Con il primo motivo di appello l'ente ha impugnato la sentenza per vizio di ultrapetizione circa la sussistenza del requisito sanitario nonché per errata valutazione degli oneri probatori e del principio di non contestazione.
L'appellante ribadisce che la domanda della pensione di invalidità era stata respinta per
CP_ mancanza del requisito della continuità di iscrizione a . Evidenzia che l'avv. non Parte_1
aveva dedotto nulla in detta domanda circa la sussistenza degli altri requisiti e che comunque il requisito sanitario non è stato accertato da , né è stato provato e nemmeno allegato Parte_1
nel presente giudizio. Pertanto, richiamando giurisprudenza di legittimità, rileva che – in mancanza di deduzione e di prove – il primo giudice non poteva applicare il principio di non contestazione e avrebbe dovuto pronunciarsi soltanto sul requisito della continuità di iscrizione.
2.2. Con il secondo motivo di appello l'ente ha impugnato la sentenza per errata applicazione dei principi di diritto in materia di sussistenza del requisito della continuità di iscrizione.
L'appellante afferma che la decisione del primo giudice contrasta con la lettera degli artt. 9-
4 previdenziali a domanda. Ribadisce che la sussistenza dei requisiti per la prestazione previdenziale deve essere valutata con riferimento al momento della presentazione della domanda (22.04.2020
nel caso di specie). Precisa che comunque controparte non ha provato la riduzione della capacità
professionale a meno di un terzo.
2.3. L'appellante, infine, richiama le difese già svolte in primo grado. In particolare, osserva
CP_ che era onere dell'avv. di avvalersi del beneficio previsto dall'art. 14 L. 14/1992 e che lo stesso non vi ha provveduto nel 2019 nonostante l'espressa informativa di cui alla delibera di iscrizione del
26.02.2019.
3. Si è costituito l'avv. contestando l'appello e chiedendone il rigetto. Precisa che, CP_1
contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, il requisito sanitario e quello dell'anzianità
contributiva sono stati dedotti e il primo è stato altresì provato documentalmente (doc. 1 e doc. 5 in primo grado). Ribadisce che la normativa richiede due requisiti relativi alla continuità di iscrizione alla – uno di durata (almeno 5 anni) e uno di decorrenza (da data anteriore al compimento Pt_1
del 40° anno di età) – mentre non richiede l'iscrizione alla al momento della presentazione Pt_1
della domanda.
CP_ In via subordinata, l'avv. chiede di accertare che la sospensione volontaria dall'esercizio professionale – con conseguente cancellazione d'ufficio dalla Cassa Forense per il 2018 – è
avvenuta per giusta causa o giustificato motivo.
CP_ In via ulteriormente subordinata, l'avv. chiede di accertare che la speciale contribuzione utile a conseguire la pensione di invalidità è dovuta limitatamente alla sola annualità (2018) di non iscrizione alla . Parte_1
4. All'udienza del 6 marzo 2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
6. Il primo motivo di appello, relativo alla asserita mancanza di allegazione e prova del requisito sanitario è infondato, per come formulato.
5 Il Collegio rileva che sin dal ricorso di primo grado la sussistenza del requisito sanitario per ottenere la pensione di invalidità di cui si discorre era stato allegato (pag. 2 del ricorso) e documentato con certificato medico che lo attestava sin dal 2015 (doc. 5, ricorrente), certificato allegato alla domanda presentata in via amministrativa (doc. 1, ricorrente).
Il rigetto della domanda di pensione effettuato in via amministrativa dalla non contiene Pt_1
alcuna contestazione del requisito sanitario, incentrandosi solo sul difetto di continuità dell'esercizio della professione (doc. 2, ricorrente).
Del pari, costituendosi in giudizio in primo grado, la non ha contestato in modo Pt_1
CP_ specifico la sussistenza del predetto requisito o l'idoneità della documentazione dimessa dal per la sua attestazione.
Sicchè, per il principio di circolarità tra oneri di (specifica) allegazione, (specifica)
contestazione e di prova, correttamente il primo giudice ha ritenuto che la sussistenza del requisito sanitario non costituisse oggetto del contendere tra le parti ed ha ritenuto provato il requisito sanitario.
Del tutto generico, sul punto, risulta anche il primo motivo di appello, che sostiene che il
CP_ requisito sanitario non sarebbe stato nemmeno allegato dal , laddove, viceversa, tale requisito
è stato allegato e provato con documentazione non specificamente contestata nemmeno nell'atto d'appello.
Del tutto tardive, dunque, le deduzioni svolte in udienza dalla sulla non idoneità del Pt_1
CP_ certificato medico dimesso dal .
Del resto, le risultanze della certificazione medica allegata alla domanda amministrativa
(riduzione della capacità di esercizio professionale a meno di 1/3) risultano corroborate dall'accertamento svolto, a pochi mesi dalla domanda di prestazione (22 aprile 2020), nell' agosto
2020 dalla Commissione medica Inps, in atti, secondo il quale, con decorrenza 28/4/2020, in
CP_ relazione alla medesima patologia certificata sino dal 2015, il risultava addirittura invalido totale con permanente totale inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (doc. 8, ricorrente). Inoltre, la Commissione medica Inps ha
CP_ riconosciuto che da agosto 2020 il è portatore di handicap grave (doc. 9, ricorrente).
6 In definitiva, deve ritenersi che il requisito sanitario è sussistente e il primo motivo deve essere rigettato.
7. Risulta infondato anche il secondo motivo di appello, relativo all'asserita mancanza del requisito della continuità di esercizio professionale.
Il motivo è infondato, per come è formulato. La sostiene che il requisito della Pt_1
continuità di esercizio professionale per almeno 5 anni anteriori al compimento del 40° anno di età
dell'iscritto, previsto dagli artt. 9 e 10 del Regolamento, è “da intendersi quale requisito sussistente al momento della presentazione della domanda” (pag. 10 appello). Tuttavia, non specifica alcuna previsione regolamentare che ancori espressamente la sussistenza dei predetti requisiti al momento della domanda amministrativa. Certamente l'art. 1 del Regolamento, con riferimento alle pensioni di inabilità e invalidità, ne prevede la decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui
è avvenuta la presentazione della domanda. Tuttavia, nessuna previsione del Regolamento prevede che la domanda amministrativa sia requisito costitutivo del diritto alla prestazione di cui si discorre.
Sicchè il momento di accertamento della sussistenza dei presupposti della prestazione non deve essere confuso con il momento di decorrenza dell'erogazione della prestazione medesima.
In definitiva, correttamente il primo giudice ha ritenuto che, oltre al requisito sanitario,
sussistesse anche il requisito della continuità dell'esercizio della professione per almeno 5 anni
CP_ anteriori al compimento del 40° anno di età del . Ed invero, egli è rimasto iscritto alla dal Pt_1
1996 al 2017, prima di essere reiscritto nel 2019 (a seguito di cancellazione d'ufficio per il 2018
disposta dalla in relazione alla sua sospensione volontaria a causa della patologia) e nel 2017 Pt_1
aveva 51 anni. Sicchè, al momento della maturazione del requisito sanitario (gennaio 2015)
sussisteva anche il requisito della continuità di esercizio della professione per almeno 5 anni anteriori al 40° anno di età.
8. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
9. Quanto alle spese di lite del grado di giudizio, per il principio della soccombenza devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché la appellante deve essere condannata alla rifusione in favore di Pt_1 CP_1
7 delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei CP_1
criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa oltre al 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
10.
Considerato che
l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 6.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 del Regolamento prestazioni previdenziali e con i principi generali in materia di prestazioni