Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 6211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6211 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
n. 26461/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 26461/2021 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1
dott. , giusta procura speciale del 01.10.2021 rep. n. 175858, racc. n. 11458, Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Eboli pec: Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Controparte_1 C.F._1
Vinciguerra, pec: Email_2
-Appellato–
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_2 P.IVA_2
- Appellato contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3197/2021 del Giudice di Pace di Barra, depositata in data
22.07.2021
Conclusioni: come da verbali di udienza.
pagina 1 di 5
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del Controparte_1
Giudice di Pace di Barra l' e la , proponendo Controparte_3 Controparte_2
opposizione avverso un estratto di ruolo, contenente la cartella esattoriale n. 07120120004928419 000, lamentando l'omessa notifica e la conseguente prescrizione del credito. L'attore chiedeva, previa istanza preliminare di sospensione, di accertare l'illegittima iscrizione a ruolo del relativo debito, annullando la cartella impugnata, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
L si costituiva, contestando quanto ex adverso dedotto, ed eccepiva Parte_1 la ritualità delle notificazioni effettuate, l'idoneità probatoria delle copie degli atti trasmessi,
l'inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse e il mancato decorso del termine prescrizionale.
Concludeva, quindi, in via principale per il rigetto della domanda promossa in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto, mentre in via subordinata domandava, accertata la legittimità del procedimento di riscossione intrapreso, di essere manlevata e tenuta indenne, con condanna dell'ente impositore, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La rimaneva contumace. Controparte_2
Il Giudice di Pace di Barra, con sentenza n. 3197/2021, depositata in data 22.07.2021, accoglieva il ricorso, disponendo l'annullamento della cartella impugnata e condannando l' Controparte_4
al pagamento delle spese di giudizio.
[...]
Avverso tale sentenza, proponeva appello, lamentando l'erroneità Parte_1
della decisione. In particolare, eccepiva la regolarità della notifica, di cui veniva fornita prova, il mancato decorso del termine prescrizionale, l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Pertanto, chiedeva di accogliere l'appello e di riformare la sentenza gravata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costitutiva , che, costituendosi in giudizio deduceva l'ammissibilità della Controparte_1 domanda di prime cure, vista anche la documentazione comprovante l'autotutela cui non vi era stata risposta, la mancata notifica della cartella, non essendo stata depositata la raccomandata informativa della notifica della cartella esattoriale, la presenza del proprio interesse ad agire, l'applicazione dell'art. 115 e la formazione del giudicato interno, non avendo l'appellante indicato su quali punti la sentenza doveva essere riformata ed i motivi specifici ed analitici della richiesta riforma.
pagina 2 di 5 Dunque, chiedeva di dichiarare improponibile o inammissibile o, in ogni caso, di rigettare il gravame e proponeva altresì appello incidentale, chiedendo di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non vi è stata la pronuncia circa la mancata produzione in giudizio della seconda raccomandata informativa, necessaria per la validità della notifica della cartella esattoriale notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
In via subordinata, e in caso di rigetto dell'appello incidentale, domandava la conferma della sentenza di primo grado. In ogni caso, richiedeva la vittoria di spese di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
Ritualmente citata, la rimaneva contumace. Controparte_2
All'udienza del 12.06.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
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1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia della Controparte_2
2. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita da per le ragioni che seguono. Controparte_1
In particolare, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione.
Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti
pagina 3 di 5 con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata , non rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del Controparte_1 proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello.
3. L'accoglimento dell'appello principale sotto il profilo dell'inammissibilità dell'originaria domanda che aveva dato origine al giudizio rende superfluo l'esame dell'appello incidentale.
pagina 4 di 5 4. Stante la sopravvenienza dell'intervento normativo rispetto al giudizio di primo grado (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., riformandosi anche in parte qua la gravata sentenza del primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Parte_1
3197/2021 del Giudice di Pace di Barra, depositata in data 22.07.2021, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. 3092/2020, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della;
Controparte_2
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da avverso l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento n. Controparte_1
07120120004928419 000;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, 20.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
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