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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 21/01/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 21/01/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
in proprio ed in qualità di legale CP_1 rappresentatnte della società , rappresentati e difesi CP_2 dall'avvocato LIPPOLIS AUGUSTO, nel cui studio hanno eletto domicilio ricorrenti e
Controparte_3
rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Luana Picarella,
[...]
Dott.ssa Pamela De Candia, Dott.ssa Simona Sibilio resistente
oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/08/2021, le parti ricorrenti, come in epigrafe indicate, proponevano opposizione all'ordinanza ingiunzione n.
389/2021 del 19.06.2021, emessa dall' Controparte_3 con la quale veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro di euro 3036,00, a titolo di violazioni accertate con il verbale di accesso ispettivo n. 5/33/50 del 23.05.2018 per avere irregolarmente occupato il lavoratore , avendo omesso di effettuare la Parte_1 preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
I ricorrenti contestavano le risultanze del predetto verbale, eccependo che il lavoratore veniva assunto per sei giorni dal 23.05.2018 al 28.05.2018 per eseguire interventi edilizi particolarmente urgenti, tanto da essere assunto il giorno stesso in cui iniziava l'intervento, richiamando l'esclusione dall'obbligo della comunicazione preventiva nei casi di assunzione effettuata per cause di forza maggiore. Costituitosi in giudizio l , concludeva per il rigetto del CP_3 ricorso, riportandosi nel merito alle risultanze del precitato verbale ispettivo.
Istruita la causa con la prova testimoniale, all'odierna udienza le parti hanno proceduto alla discussione orale ed il giudice ha pronunziato contestuale sentenza con motivazione.
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Il ricorso non merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Giova rammentare che in tema di sanzioni amministrative, l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito sanzionato con l'ordinanza ingiunzione grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, avendo quest'ultima veste sostanziale di attrice in giudizio, mentre, a norma dell'art. 2697 c.c., grava sull'opponente soltanto l'onere di provare fatti modificativi o estintivi della pretesa sanzionatoria.
Infatti, secondo un granitico orientamento giurisprudenziale dal quale non vi è motivo di discostarsi, con l'opposizione all'ordinanza -
2 ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere delle prova, rispettivamente dalla pubblica amministrazione e dall'opponente sicché l'opposizione può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della p.a., mentre l'obbligo di motivazione dell'ordinanza - ingiunzione stabilito dall'art. 18
l. n. 689 del 1981 può essere soddisfatto anche per relationem e cioè con riferimento al rapporto di denuncia (Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1997,
n. 7779).
Ancora, “L'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa fatta valere con il provvedimento, analogo al giudizio istaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano all'amministrazione e all'opponente, fermo restando l'ampio potere del pretore di disporre qualsiasi mezzo di prova” (Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 1989, n. 1435).
Pertanto, ai sensi dell'art.2697 c.c., all'istituto impositore, che riveste il ruolo di attore in senso sostanziale, spetta provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva, mentre alla parte opponente, che conserva il ruolo di convenuto in senso sostanziale, spetta provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato.
Nello specifico, la corte di cassazione con la sentenza n. n. 22862 del 2010 ha stabilito che: "l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c.(che può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la
3 distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile".
Ciò posto, passando al merito della contestazione circa l'esclusione dall'obbligo della comunicazione preventiva nei casi di assunzioni effettuate a causa di forza maggiore, è opportuno, per quel che qui interessa, richiamare la normativa di riferimento.
Orbene, riguardo alle assunzioni giova rammentare che nelle procedure di assunzione disciplinate dall' art.
9-bis, comma 2 e 2-bis, del Decreto Legislativo n. 510 del 1996, successivamente integrato dalla legge n. 608 del 1996 e dettagliato nell'articolo 1, comma 1180, della legge n. 296 del 2006, viene previsto che: “In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonché di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies…;
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro”.
Pertanto, appare pacifico che in circostanze di urgenza legate alle necessità operative, è concesso posticipare l'invio della comunicazione di assunzione fino a 5 giorni dopo l'avvio effettivo del rapporto lavorativo, salvo l'obbligo di inviare una notifica preliminare che attesti con precisione la data d'inizio, denominata “comunicazione sintetica provvisoria” in virtù della nota n.4746 del 2007 che rappresenta l'avvio
4 formale del processo di comunicazione di assunzione, prevista quest'ultima solo per la cd. assunzione d'urgenza per esigenze produttive. Ciò che appare ambiguo è la definizione di “urgenza legata a esigenze produttive”; tale questione è stata affrontata con la nota ministeriale n. 440 del 2007 la quale ha disciplinato due fattispecie derogatorie all'obbligo di preavviso, da un lato l'assunzione legata ad esigente produttive prevedendo che: “In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di effettuare entro il giorno antecedente, mediante comunicazione con data certa di trasmissione, una prima informativa al Servizio competente, limitata alla data di inizio della prestazione e alle generalità del lavoratore e del datore di lavoro, intendendo per generalità almeno nome e cognome (ragione sociale) e codice fiscale. Benché la norma faccia riferimento a motivi di urgenza di carattere produttivo, si ritiene che la formulazione possa ricomprendere anche le ipotesi in cui l'assunzione venga effettuata per evitare danni alle persone ed agli impianti ed in tutti quei casi in cui sussistano motivate esigenze produttive, tecniche ed organizzative che non consentano di procrastinare l'impiego dei lavoratori. In tali casi, infatti, può verificarsi una oggettiva impossibilità per il datore di lavoro di acquisire le informazioni complete necessarie per adempiere all'obbligo”, dall'altra le assunzioni legate a causa di forza maggiore prevedendo che: “Restano escluse dall'obbligo di comunicazione entro il giorno antecedente, quelle assunzioni effettuate a causa di "forza maggiore", ovvero di avvenimenti di carattere straordinario, che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere con l'esercizio dell'ordinaria diligenza e che sono tali da imporre un'assunzione immediata. In via esemplificativa (ma non limitativa) sono da ricomprendere gli eventi naturali catastrofici (incendi, alluvioni, uragani, terremoti, ecc.) ovvero nelle ipotesi di assunzione non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell'assenza
(es. i supplenti del settore scolastico). Solo in tali casi, in cui la comunicazione non può essere oggettivamente effettuata il giorno prima il verificarsi dell'evento, che risulta per sua stessa natura imprevedibile, la medesima deve essere effettuata entro il primo giorno utile e, comunque, non oltre il 5° giorno”.
Pertanto, le predette condizioni possono portare il datore di lavoro nell'impossibilità pratica di acquisire tutte le informazioni richieste per adempiere agli obblighi di comunicazione.
Quindi, il comma 2-bis della predetta normativa è prevista una deroga all'obbligo di preavviso nei casi in cui il datore di lavoro si trova nell'impossibilità di anticipare il bisogno di nuovo personale a causa di
5 eventi inaspettati o di situazioni imprevedibili, rendendo così necessaria l'assunzione immediata. Pertanto, in base alla predetta normativa ed all'interpretazione fornita dal medesimo Ministero del Lavoro, nei casi di estrema urgenza, la comunicazione di assunzione al centro per l'impiego può essere fatta il giorno stesso purché preceda effettivamente l'inizio del lavoro.
L'onere della prova di dimostrare l'effettiva urgenza da cui è derivata l'improvvisa assunzione del lavoratore è a carico del datore di lavoro.
Come chiarito dal Ministero del Lavoro, le cause principali per le quali
è possibile presentare l'assunzione il giorno stesso tramite modello unificato URG - cosiddette assunzioni per “FORZA MAGGIORE” –
sono:
• un'improvvisa malattia o infortunio di un lavoratore;
• un'improvvisa assenza ingiustificata;
• una prenotazione giunta nello stesso giorno di effettuazione dell'evento;
• altri casi per i quali l'azienda deve dimostrare che era impossibile presentare la “comunicazione di assunzione” il giorno precedente.
I predetti eventi rendono impossibile, in virtù della loro natura totalmente imprevedibile, sia il posticipo dell'assunzione ma anche la previsione di tale necessità il giorno precedente, motivo per cui in questi casi viene meno anche la necessità di una comunicazione preliminare sintetica.
Orbene, nel caso de quo, il ricorrente asserisce l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art.3, commi 1 e 3 ter,
Decreto Legge 22.2.2002, n.123 convertito con modificazioni dalla L.
23.4.2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.lgs 14.09.2015
n.151, in quanto non avendo disponibile altro personale, fu costretto ad occupare l'operaio , seppur sprovvisto di regolare Parte_1 assunzione, al fine di effettuare un intervento urgente per la messa in sicurezza del parapetto dell'immobile sito in Oria alla via Martiri di
Belfiore n. 8.
Ciò posto, il giudicante ritiene che non vi sia alcuna prova in atti che possa far ritenere che nel caso di specie si fosse palesata una situazione avente i caratteri dell'imprevedibilità ed eccezionalità tale da far ritenere che ci si trovasse dinnanzi ad una situazione di forza maggiore e, pertanto, richiedere un'immediata occupazione, anche se irregolare, del lavoratore . Pt_1
6 In primis, occorre rilevare che, come risulta dall'estratto dell'organico aziendale prodotto in atti (all. 5 fascicolo parte resistente), la società ricorrente nel periodo dell'accertamento aveva due altri operai regolarmente assunti alle proprie dipendenze, e CP_4 CP_5
, sulla cui impossibilità ad eseguire l'intervento in esame nulla ha
[...] dedotto e provato.
Inoltre, il committente dei lavori, , escusso in Persona_1 qualità di teste, ha confermato di aver interessato per l'intervento del parapetto della propria abitazione il titolare il giorno prima CP_1 del 23 maggio ricevendo assicurazioni in tal senso da parte dello stesso che si sarebbe recato all'indomani per i lavori. Ebbene, questa dichiarazione che fa venir meno l'improcastinabilità dell'azione, essendo stato il committente dei lavori avvertito il giorno antecedente sull'intervento da effettuare, unitamente al mancato riferimento sull'evento eccezionale ed imprevedibile in sede di ispezione
(né il lavoratore , né socio dell'impresa, Parte_1 Testimone_1 hanno riferito alcunchè sulla urgenza del lavoro da effettuare) confermano la sussistenza della violazione contestata.
Vi è più che la regolarizzazione del lavoratore è stata effettuata mediante comunicazione al centro per l'impiego, solo in data Pt_2
1.6.2018 con protocollo 264117, con decorrenza 23.5.2018, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, ma priva della necessaria annotazione atta a configurare l'assunzione con il carattere dell'urgenza, ovvero l'indicazione dell'evento di causa di forza maggiore;
nel predetto documento, infatti, in corrispondenza della voce “forza maggiore” è stata espressamente inserita la voce “NO”.
Pertanto, l'attività lavorativa espletata, essendo stata programmata - sia pure il giorno precedente - ed in assenza di altri elementi da cui desumere l'assoluta necessità ed indifferibilità dell'impiego di lavoratori non ancora regolarizzati, non può assumere alcun rilievo ai fini di ritenere configurati i presupposti prescritti dal legislatore per le assunzioni d'urgenza dei lavoratori di cui all'art. 10, comma 3, d.lgs.
368/2001.
Il ricorso pertanto va rigettato e le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 05/08/2021 da
7 e , in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2 in carica, nei confronti di Controparte_3
così provvede:
[...]
- rigetta il ricorso;
- condanna in solido le parti ricorrenti alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in euro 1.300,00, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfettarie come per legge.
Brindisi, 21/01/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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