Sentenza breve 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 06/06/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 01254/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00466/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114, comma 3, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 466 del 2025, proposto da TT CE, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Piazza e Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità IAna - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità IAna - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'ottemperanza:
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1494/2024 del 02.05.2024, resa dal T.A.R. IA –Palermo, Sez. II, e notificata, via PEC, all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità IAna–Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità IAna - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento in data 10.06.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale intimata, rappresentata dalla difesa erariale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto che venga disposta l’esecuzione della sentenza meglio specificata in epigrafe, divenuta definitiva, la quale in punto di statuizione sulle spese di giudizio ha disposto la loro compensazione tra le parti. L’Amministrazione regionale resistente, parte soccombente nel giudizio de quo, non ha provveduto a versare alla ricorrente l’importo del contributo unificato versato all’atto della presentazione del ricorso R.G. n. 31/2022, pari alla somma di € 650,00.
2. Parte ricorrente ha quindi instaurato il presente procedimento affinché:
- venga disposto l’obbligo dell’Amministrazione regionale intimata di dare esecuzione alla statuizione ex lege relativa al rimborso del contributo unificato, ordinando il pagamento della somma indicata e assegnando un termine per ottemperare;
- in caso di ulteriore inadempienza, sia nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
- sia disposta la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a;
- sia disposta la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza.
3. L’Amministrazione regionale, per mezzo della difesa erariale, si è costituita in giudizio depositando una memoria di mera forma.
4. All’udienza camerale del 22 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto con le seguenti precisazioni.
2. Osserva il Collegio che il titolo indicato in epigrafe, divenuto definitivo e notificato ai fini del decorso del termine dilatorio per adempiere, risulta tuttora non eseguito dall’Amministrazione resistente, soccombente nel giudizio de quo , in relazione all’obbligo di rimborso del contributo unificato alla ricorrente, parte vincitrice nel citato giudizio (v. art. 13, c. 6 bis, d.p.r. n. 115/2002).
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato fondato ed accolto quanto all’obbligo del pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso del contributo unificato versato di cui sopra; per l’effetto, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione regionale in questione di conformarsi per intero al superiore obbligo ex lege , conseguente alla soccombenza nel giudizio, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente della somma dovuta, nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione della presente sentenza.
4. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale della Regione IAna, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario dell’amministrazione regionale, dotato delle necessarie competenze, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta (60), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al provvedimento in epigrafe, con spese a carico dell’Amministrazione resistente.
L’eventuale compenso del Commissario ad acta, da porsi a carico dell’Amministrazione regionale resistente, sarà liquidato con separato decreto, da richiedersi, a pena di decadenza, entro 100 giorni dall’espletamento dell’incarico.
5. Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di condanna dell’amministrazione inadempiente al pagamento della penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in ragione, della natura ampiamente satisfattiva del tasso di interesse applicato per il ritardo con decorrenza fissata dal passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza.
6. Per quanto riguarda le spese del giudizio di ottemperanza, da liquidarsi come indicato in dispositivo, ritiene il Collegio che esse debbano seguire, come di regola, la soccombenza.
7. Conclusivamente, il Collegio:
- accoglie il ricorso, con le precisazioni di cui sopra;
- dispone l’intervento sostitutivo nei termini sopra meglio specificati;
- condanna l’Amministrazione regionale resistente alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento, dispone l’intervento sostitutivo di cui alla stessa motivazione.
Condanna l’Amministrazione regionale resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano, in favore di parte ricorrente, nel complessivo importo di euro 300,00 (euro trecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti ed oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Fabrizio Giallombardo, Referendario
Elena Farhat, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Farhat | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO