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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/06/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2050 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Adamo ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Angri alla via Delle Fontane n. 186;
-parte ricorrente-
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Giudice ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in San Valentino Torio alla Via I Mezzana n.5;
-parte resistente-
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.04.2022, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 15.12.2006 e che, dall'unione coniugale, era Controparte_1 nato il figlio (in data 26.01.2011). Esponeva, altresì, che la convivenza Per_1 matrimoniale era divenuta intollerabile e, pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge e con accoglimento delle condizioni indicate nel Controparte_1 ricorso introduttivo.
Con memoria difensiva depositata in data 21.11.2022, si costituiva in Controparte_1 giudizio e chiedeva pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nello scritto difensivo.
All'udienza del 28.05.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti accettavano la proposta conciliativa formulata dal Giudicante ex art. 185 bis c.p.c. e, pertanto, la causa veniva assunta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda di separazione del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, con l'ordinanza depositata in data 20.11.2024, è stata formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. la seguente proposta conciliativa: “1. separazione dei coniugi con rinuncia alla domanda di addebito;
2. affidamento condiviso del minore Per_1 ad entrambi i genitori;
3. assegnazione della casa coniugale alla in quanto genitore Pt_1 collocatario del figlio;
4. obbligo in capo al di corrispondere alla la somma CP_1 Pt_1 mensile di €. 200,00 a titolo di mantenimento del figlio minore, da corrispondersi entro il giorno
5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario e/o rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie;
5. diritto di visita del padre per due pomeriggi infrasettimanali
(martedì e giovedì), dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (prolungabili fino alle 21.00 durante il periodo estivo), nonché a week-end alterni (il primo e il terzo) dalle ore 19.00 del venerdì sino al lunedì mattina all'ora di inizio della scuola. Inoltre, ad anni alterni, durante le festività natalizie (dal 24 dicembre al 6 gennaio) per 5 giorni consecutivi comprendenti un anno il Natale ed un anno il
Capodanno e durante le festività pasquali (la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis). Durante il periodo estivo per 15 giorni consecutivi, previa comunicazione alla madre e almeno due mesi prima circa il periodo prescelto. In ogni caso, sono salvi i diversi accordi tra i coniugi, purché rispondenti all'interesse del minore;
6. rinuncia alla domanda di mantenimento personale proposta dalla parte resistente;
7. invita le parti a partecipare ad un percorso di mediazione familiare nonché a trovare un accordo in merito alla prosecuzione del percorso neuropsichiatrico del minore;
8. spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Avendo le parti accettato la suddetta proposta (v. atti depositati in data 27.05.2025), il
Tribunale ritiene di disporre in conformità a quanto indicato nella proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con ordinanza depositata in data 20.11.2024, risultando le statuizioni adeguate a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare gli interessi del figlio minore . Per_1
Le spese di lite vengono compensate in conformità al contenuto della proposta conciliativa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 coniugi per matrimonio celebrato in Scafati in data 15.12.2006 (atto n. 185, parte II
Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 2006);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità alla proposta conciliativa formulata con ordinanza depositata in data 20.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamata per relationem;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 05.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2050 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Adamo ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Angri alla via Delle Fontane n. 186;
-parte ricorrente-
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Giudice ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in San Valentino Torio alla Via I Mezzana n.5;
-parte resistente-
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.04.2022, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 15.12.2006 e che, dall'unione coniugale, era Controparte_1 nato il figlio (in data 26.01.2011). Esponeva, altresì, che la convivenza Per_1 matrimoniale era divenuta intollerabile e, pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge e con accoglimento delle condizioni indicate nel Controparte_1 ricorso introduttivo.
Con memoria difensiva depositata in data 21.11.2022, si costituiva in Controparte_1 giudizio e chiedeva pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nello scritto difensivo.
All'udienza del 28.05.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti accettavano la proposta conciliativa formulata dal Giudicante ex art. 185 bis c.p.c. e, pertanto, la causa veniva assunta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda di separazione del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, con l'ordinanza depositata in data 20.11.2024, è stata formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. la seguente proposta conciliativa: “1. separazione dei coniugi con rinuncia alla domanda di addebito;
2. affidamento condiviso del minore Per_1 ad entrambi i genitori;
3. assegnazione della casa coniugale alla in quanto genitore Pt_1 collocatario del figlio;
4. obbligo in capo al di corrispondere alla la somma CP_1 Pt_1 mensile di €. 200,00 a titolo di mantenimento del figlio minore, da corrispondersi entro il giorno
5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario e/o rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie;
5. diritto di visita del padre per due pomeriggi infrasettimanali
(martedì e giovedì), dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (prolungabili fino alle 21.00 durante il periodo estivo), nonché a week-end alterni (il primo e il terzo) dalle ore 19.00 del venerdì sino al lunedì mattina all'ora di inizio della scuola. Inoltre, ad anni alterni, durante le festività natalizie (dal 24 dicembre al 6 gennaio) per 5 giorni consecutivi comprendenti un anno il Natale ed un anno il
Capodanno e durante le festività pasquali (la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis). Durante il periodo estivo per 15 giorni consecutivi, previa comunicazione alla madre e almeno due mesi prima circa il periodo prescelto. In ogni caso, sono salvi i diversi accordi tra i coniugi, purché rispondenti all'interesse del minore;
6. rinuncia alla domanda di mantenimento personale proposta dalla parte resistente;
7. invita le parti a partecipare ad un percorso di mediazione familiare nonché a trovare un accordo in merito alla prosecuzione del percorso neuropsichiatrico del minore;
8. spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Avendo le parti accettato la suddetta proposta (v. atti depositati in data 27.05.2025), il
Tribunale ritiene di disporre in conformità a quanto indicato nella proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con ordinanza depositata in data 20.11.2024, risultando le statuizioni adeguate a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare gli interessi del figlio minore . Per_1
Le spese di lite vengono compensate in conformità al contenuto della proposta conciliativa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 coniugi per matrimonio celebrato in Scafati in data 15.12.2006 (atto n. 185, parte II
Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 2006);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità alla proposta conciliativa formulata con ordinanza depositata in data 20.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamata per relationem;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 05.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire