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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 4033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4033 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 11059/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 07/10/2025 da:
1) Parte_1
Nato il 23/04/1985 a MESSINA (ME) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. CASALE ALESSANDRO e
2) Parte_2
Nato il 18/02/1982 in CATANIA cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. CASALE ALESSANDRO
con i seguenti figli: (nato il [...]) e (nato il [...]); Per_1 Per_2
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 07/10/2025
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 06/10/2025, le parti sopraindicate hanno congiuntamente chiesto al Tribunale adito di recepire – a modifica della sentenza di divorzio n. 5785/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 05/06/2024 e pubblicato in data 06/06/2024 – le condizioni congiunte come di seguito riportate:
“1) Sull'affidamento e collocamento dei minori:
− rispetto all'attuale regime di affidamento paritetico con collocamento alternato fra i genitori, le parti chiedono di modificare e prevedere che i minori vengano affidati in via condivisa con collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione familiare, già assegnata alla Sig.ra di Via Carlo Conti n. 18/4 in Pt_1
Milano (MI), con residenza anagrafica dei figli presso le stessa;
Pagina 1 − quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, si chiede di modificare e prevedere che i minori trascorrano con il padre: • week-end alternati al mese dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera, con accompagnamento presso l'abitazione familiare entro le ore 22.00; • durante la settimana, 2 (due) pomeriggi con 1 (un) pernotto laddove si rendesse necessario per esigenze lavorative della madre (che, in quanto medico anestesista, svolge mediamente un turno notturno settimanale). Nell'ottica di massima collaborazione tra gli ex coniugi, la Sig.ra acconsente che il pernotto settimanale, coincidente con il turno in ospedale, Pt_1 avvenga presso l'abitazione familiare, così da garantire ai minori la presenza di un familiare, nonché, un risparmio in termine di costi per la baby-sitter;
− sulla suddivisione delle vacanze estive, natalizie nonché pasquali e/o altri giorni festivi, si conferma la ripartizione del tempo come indicata nella sopra richiamata sentenza di divorzio, seguendo il criterio dell'alternanza.
2) Sul mantenimento dei figli minori:
− in luogo alla precedente forma di mantenimento diretto dei figli (con consequenziale assenza di un contributo mensile al mantenimento), resa possibile a fronte del regime di affido paritetico allora prescelto, le parti chiedono di modificare e prevedere che:
• il Sig. a decorrere dal rilascio della propria abitazione, presa in locazione a Milano proprio per Pt_2 restare vicino ai figli e poter esercitare il paritetico, versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 650,00= (€ 325,00= per ciascuno di essi). Si precisa sul punto che il padre si trasferirà fuori
Milano al fine di sostenere un canone di locazione inferiore rispetto all'attuale e che, a fronte del minor esborso, le parti hanno deciso di ritenere congruo l'importo di euro 650,00= per il mantenimento dei minori.
Tale importo tiene in considerazione anche l'impegno del padre a garantire il pernotto settimanale durante i giorni in cui la madre avrà il turno di notte, soluzione che consentirà di risparmiare il costo della babysitter per 12 ore;
− il mantenimento verrà versato con bonifico bancario in favore della Sig.ra entro la fine di ogni Pt_1 mese, sulle seguenti coordinate IBAN [...], con rivalutazione annuale in base agli indici Istat;
− le parti stabiliscono sin da ora e per il futuro che, qualora il padre non riuscisse più a garantire il pernotto a settimana oppure non si rendesse più necessario per il venir meno delle esigenze lavorative della Sig.ra o ancora, per espressa richiesta di una delle parti, il Sig. verserà allora un contributo al Pt_1 Pt_2 mantenimento di importo superiore pari ad € 750,00= (€ 375,00= per ciascun figlio). La ratio resta la medesima sopra descritta, ovvero, l'aumento del mantenimento sarà connesso al maggior costo che graverà sulla madre collocataria per l'assistenza della babysitter per l'intera notte. 3) Sulle spese straordinarie:
− per quanto attiene alle spese straordinarie, in luogo alla precedente statuizione, i ricorrenti chiedono di modificare e prevedere che il costo della mensa scolastica dei figli, per espresso accordo tra le parti, verrà suddiviso al 50% tra i genitori e non verrà ricompreso nella quota di mantenimento ordinario. Per ogni altra spesa, ciascun genitore sarà tenuto al pagamento del 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 che qui si richiamano in toto.
Circa l'effettivo esborso delle spese straordinarie, verrà mantenuto attivo il conto cointestato CO n.
000003607223 (altresì attivo e conguagliato da entrambi anche per sostenere le spese del mutuo cointestato) ma in luogo al versamento fisso mensile dei 100,00= da parte di ciascun genitore, le parti chiedono di modificare e prevedere che, al presentarsi della spesa straordinaria, lo stesso conto verrà, di volta in volta
(optando per una soluzione più flessibile), reintegrato da ciascun genitore per il 50% di sua competenza, al fine di consentire la copertura della spesa o il rimborso a chi l'avrà anticipata.
Pagina 2 4) Sull'AS CO:
− rispetto al precedente accordo che prevedeva che i coniugi versassero il 100% dell'assegno unico sul conto comune cointestato CO a copertura delle esigenze dei figli, chiedono di modificare e prevedere che:
• la Sig.ra percepirà il 100% dell'assegno; Pt_1
• nel momento in cui il padre iniziasse a versare il maggior importo di euro 750,00= a titolo di mantenimento e non venisse più garantito il pernottamento infrasettimanale, allora l'assegno verrà suddiviso al 50% tra gli ex coniugi.
5) Per quanto riguarda le altre condizioni non oggetto di modifica (casa coniugale, altri accordi: baby-sitter, ripartizione dei beni in comune, assenza di procedimenti connessi, espatrio dei figli) si intendono confermate così come espresse nella sentenza di divorzio che si allega”.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso/ Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 5785/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data
05/06/2024 e pubblicato in data 06/06/2024:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 07/10/2025 da:
1) Parte_1
Nato il 23/04/1985 a MESSINA (ME) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. CASALE ALESSANDRO e
2) Parte_2
Nato il 18/02/1982 in CATANIA cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. CASALE ALESSANDRO
con i seguenti figli: (nato il [...]) e (nato il [...]); Per_1 Per_2
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 07/10/2025
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 06/10/2025, le parti sopraindicate hanno congiuntamente chiesto al Tribunale adito di recepire – a modifica della sentenza di divorzio n. 5785/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 05/06/2024 e pubblicato in data 06/06/2024 – le condizioni congiunte come di seguito riportate:
“1) Sull'affidamento e collocamento dei minori:
− rispetto all'attuale regime di affidamento paritetico con collocamento alternato fra i genitori, le parti chiedono di modificare e prevedere che i minori vengano affidati in via condivisa con collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione familiare, già assegnata alla Sig.ra di Via Carlo Conti n. 18/4 in Pt_1
Milano (MI), con residenza anagrafica dei figli presso le stessa;
Pagina 1 − quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, si chiede di modificare e prevedere che i minori trascorrano con il padre: • week-end alternati al mese dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera, con accompagnamento presso l'abitazione familiare entro le ore 22.00; • durante la settimana, 2 (due) pomeriggi con 1 (un) pernotto laddove si rendesse necessario per esigenze lavorative della madre (che, in quanto medico anestesista, svolge mediamente un turno notturno settimanale). Nell'ottica di massima collaborazione tra gli ex coniugi, la Sig.ra acconsente che il pernotto settimanale, coincidente con il turno in ospedale, Pt_1 avvenga presso l'abitazione familiare, così da garantire ai minori la presenza di un familiare, nonché, un risparmio in termine di costi per la baby-sitter;
− sulla suddivisione delle vacanze estive, natalizie nonché pasquali e/o altri giorni festivi, si conferma la ripartizione del tempo come indicata nella sopra richiamata sentenza di divorzio, seguendo il criterio dell'alternanza.
2) Sul mantenimento dei figli minori:
− in luogo alla precedente forma di mantenimento diretto dei figli (con consequenziale assenza di un contributo mensile al mantenimento), resa possibile a fronte del regime di affido paritetico allora prescelto, le parti chiedono di modificare e prevedere che:
• il Sig. a decorrere dal rilascio della propria abitazione, presa in locazione a Milano proprio per Pt_2 restare vicino ai figli e poter esercitare il paritetico, versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 650,00= (€ 325,00= per ciascuno di essi). Si precisa sul punto che il padre si trasferirà fuori
Milano al fine di sostenere un canone di locazione inferiore rispetto all'attuale e che, a fronte del minor esborso, le parti hanno deciso di ritenere congruo l'importo di euro 650,00= per il mantenimento dei minori.
Tale importo tiene in considerazione anche l'impegno del padre a garantire il pernotto settimanale durante i giorni in cui la madre avrà il turno di notte, soluzione che consentirà di risparmiare il costo della babysitter per 12 ore;
− il mantenimento verrà versato con bonifico bancario in favore della Sig.ra entro la fine di ogni Pt_1 mese, sulle seguenti coordinate IBAN [...], con rivalutazione annuale in base agli indici Istat;
− le parti stabiliscono sin da ora e per il futuro che, qualora il padre non riuscisse più a garantire il pernotto a settimana oppure non si rendesse più necessario per il venir meno delle esigenze lavorative della Sig.ra o ancora, per espressa richiesta di una delle parti, il Sig. verserà allora un contributo al Pt_1 Pt_2 mantenimento di importo superiore pari ad € 750,00= (€ 375,00= per ciascun figlio). La ratio resta la medesima sopra descritta, ovvero, l'aumento del mantenimento sarà connesso al maggior costo che graverà sulla madre collocataria per l'assistenza della babysitter per l'intera notte. 3) Sulle spese straordinarie:
− per quanto attiene alle spese straordinarie, in luogo alla precedente statuizione, i ricorrenti chiedono di modificare e prevedere che il costo della mensa scolastica dei figli, per espresso accordo tra le parti, verrà suddiviso al 50% tra i genitori e non verrà ricompreso nella quota di mantenimento ordinario. Per ogni altra spesa, ciascun genitore sarà tenuto al pagamento del 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 che qui si richiamano in toto.
Circa l'effettivo esborso delle spese straordinarie, verrà mantenuto attivo il conto cointestato CO n.
000003607223 (altresì attivo e conguagliato da entrambi anche per sostenere le spese del mutuo cointestato) ma in luogo al versamento fisso mensile dei 100,00= da parte di ciascun genitore, le parti chiedono di modificare e prevedere che, al presentarsi della spesa straordinaria, lo stesso conto verrà, di volta in volta
(optando per una soluzione più flessibile), reintegrato da ciascun genitore per il 50% di sua competenza, al fine di consentire la copertura della spesa o il rimborso a chi l'avrà anticipata.
Pagina 2 4) Sull'AS CO:
− rispetto al precedente accordo che prevedeva che i coniugi versassero il 100% dell'assegno unico sul conto comune cointestato CO a copertura delle esigenze dei figli, chiedono di modificare e prevedere che:
• la Sig.ra percepirà il 100% dell'assegno; Pt_1
• nel momento in cui il padre iniziasse a versare il maggior importo di euro 750,00= a titolo di mantenimento e non venisse più garantito il pernottamento infrasettimanale, allora l'assegno verrà suddiviso al 50% tra gli ex coniugi.
5) Per quanto riguarda le altre condizioni non oggetto di modifica (casa coniugale, altri accordi: baby-sitter, ripartizione dei beni in comune, assenza di procedimenti connessi, espatrio dei figli) si intendono confermate così come espresse nella sentenza di divorzio che si allega”.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso/ Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 5785/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data
05/06/2024 e pubblicato in data 06/06/2024:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
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