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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/11/2025, n. 4634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4634 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa BA LA, nella causa iscritta al n. 1282/2024 del RGL, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Bandiera Parte_1
n. 29, c.f. , anche nella qualità di titolare della omonima C.F._1
ditta individuale ”, p.iva Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Rubbio con studio P.IVA_1
in Palermo nella via Marchese di Villabianca n. 54
Ricorrente
CONTRO
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma e domicilio in
Palermo nella via Gen. Laurana 59 presso l'Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
Resistente
Oggetto: opposizione avviso di addebito
All'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 26.09.2025 ha pronunciato – mediante deposito nel fascicolo telematico - la seguente
SENTENZA
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.300,00, oltre accessori come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.01.2024 , titolare della ditta Parte_1 [...]
”, opponeva l'avviso di addebito n. Parte_2
59620230005326049000 notificato il 22.12.2023 con il quale veniva richiesta la somma di € 3.579,77 chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva. Depositava ricevuta del 1^ marzo 2023 di pagamento della somma di € 141,00 quale ritenuta previdenziale ed assistenziale sulla retribuzione corrisposta al lavoratore nel mese di novembre 2018.
CP_ Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda e chiedendo la conferma dell'avviso di addebito ovvero la condanna del ricorrente al pagamento dei contributi e delle sanzioni civili dovuti all'esito del giudizio.
All'udienza di discussione veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso impugnato.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e all'esito veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc. Entrambe le parti depositavano note di trattazione rassegnando le conclusioni.
La causa viene pertanto decisa come in epigrafe.
*
Il ricorso non può trovare accoglimento.
L'avviso di addebito opposto deriva dal verbale di accertamento n. n.
2022008968/DDL del 17/02/2023, notificato il 27.02.2023, con il quale era stato contestato all'odierno opponente:
1) di non aver corrisposto al dipendente , nei mesi di dicembre 2019 e Pt_3
febbraio 2020, i permessi maturati e non fruiti e pertanto di non avere adempiuto all'obbligo contributivo;
2) di non aver erogato al lavoratore quanto spettantegli a titolo di ferie maturate e non godute nel periodo 2017-2020, per un totale di 476 ore;
3) di avere assoggettato ad imponibile contributivo, nel periodo giugno settembre 2022, un numero di ore inferiore a quelle effettivamente svolte, registrando sotto la voce trasferta Italia prestazioni di lavoro straordinario;
4) di non avere versato le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni del dipendente.
In ordine a quest'ultima contestazione, il ricorrente ha provato l'intervenuto pagamento della somma di € 141,00 in data 1^ marzo 2023. Ed infatti tale importo non è incluso nell'ava opposto.
Ciò detto va preliminarmente osservato che nelle cause di opposizione ad avviso di addebito, atto unilaterale accertativo stragiudiziale dell'esistenza di un credito, così come in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, è la
CP_ parte intimante (nella fattispecie ad assumere la veste di attore in senso sostanziale, mentre il ricorrente assume quella di convenuto.
Conseguentemente l'onere della prova grava sull'attore in senso sostanziale, mentre la controparte può limitarsi a resistere.
CP_ L' al fine di provare quanto contestato, oltre a depositare il verbale di accertamento degli Ispettori e le dichiarazioni rese agli stessi, ha chiamato a testimoniare gli stessi ispettori nonché il dipendente, tale . Testimone_1
I primi, ed in particolare il funzionario ha confermato quanto CP_2
riportato nel verbale, ha affermato che in occasione del primo accesso presso i locali della ditta Scafidi, siti in Palermo, via G. Daita n. 2/b, erano presenti il titolare ed il dipendente e che in quella circostanza quest'ultimo aveva Pt_3
reso dichiarazioni spontanee (“…. abbiamo sentito il dipendente Sig. . Pt_3
Questi ha reso dichiarazioni spontanee affermando di essere dipendente di Pt_1
e di svolgere attività lavorativa per il Sig. In occasione del primo accesso Pt_1
abbiamo chiesto la documentazione giuslavoristica al fine dell'attività istruttoria
e dall'esame della documentazione e tenuto conto delle dichiarazioni in atti abbiamo dedotto quanto indicato in verbale. Preciso che esaminata la documentazione è emersa nella busta paga la voce “trasferta” o “trasferta
Italia”, non ricordo bene” cfr: teste verbale del 14.05.2024). Ha CP_2
riferito che dall'esame dei documenti forniti dalla ditta la busta paga del dipendente riportava la voce “trasferta Italia” che appariva dubbia e pertanto
CP_ avevano convocato questi presso la sede il quale chiariva che si trattava dello straordinario (“non riuscendo a comprendere la natura dell'emolumento è stato convocato in ufficio il dipendente e alla nostra richiesta di chiarimento ha riferito che in realtà sotto la voce “trasferta” era indicato lo straordinario. Il Sig.
nella prima dichiarazione aveva riferito di svolgere attività all'interno Pt_3
del locale di via Daita” (cfr: teste verbale del 14.05.2024). Infine ha CP_2
precisato che l' aveva riferito di occuparsi dell'aspetto amministrativo Pt_3
della ditta.
E' stato sentito quale testimone l' il quale ha confermato le dichiarazioni Pt_3
rese agli Ispettori, ivi compreso il verbale del 20.01.2023, ovvero il chiarimento dato sulla voce stipendiale “trasferta Italia”, precisando che quanto dichiarato in merito nasceva dall'esigenza di giustificare il contratto che prevedeva attività in amministrazione, sostenendo invece di svolgere anche lavoro fuori dai locali (cfr: verbale del 26.11.2024 “ sulle dichiarazioni rese agli Ispettori e che mi sono state lette e mostrate confermo in toto ciò che ho detto. Quanto all'integrazione resa presso i locali dell' in data 20.01.2023, riconosco di avere sottoscritto il CP_1
verbale. In ordine alle dichiarazioni rese posso dire che io da sempre ho fatto trasferte. Ritengo che la mia dichiarazione nasce dal fatto che il mio contratto di lavoro prevede attività in amministrazione come impiegato e che pertanto ho detto di non svolgere attività all'esterno per giustificare il mio contratto.”).
Lo stesso è stato sentito altresì quale teste del ricorrente dichiarando di Pt_3
avere usufruito di permessi e di avere goduto di ferie coincidendo queste con il periodo di chiusura della ditta e di avere effettuato trasferte.
^^^ Secondo giurisprudenza ormai consolidata i verbali redatti dagli ispettori fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che i funzionari attestano avvenuti in loro presenza (Corte di Cassazione n. 10427 del 14 maggio 2014), mentre per le altre circostanze riferite ai verbalizzanti, e in particolare per le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto consenta di ritenere provati i fatti in questione (Cass. 6 giugno 2008, n. 15703).
In tale ottica si è correttamente ritenuto, ad esempio, (Cass., Sez. Lav., 14.5.2014
n. 10427) che le dichiarazioni dei lavoratori rilasciate in sede ispettiva possano far prova in giudizio e, ove esse siano univoche, non abbisognano di essere ivi confermate, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.
Nel caso che ci occupa a fronte di precise dichiarazioni rilasciate dal dipendente agli Ispettori nel corso del primo accesso e confermate “in toto” in sede di giudizio, il datore di lavoro si è limitato a giustificare la mancata indicazione delle ferie e dei permessi in busta paga attesi “i rapporti tra le parti” e per “mera dimenticanza” di fornire i dati al consulente del lavoro.
Vero è che il dipendente in sede istruttoria asserisce di avere goduto sia dei permessi che delle ferie e di avere effettuato trasferte per l'allestimento di set fotografici in vari luoghi in Sicilia, ma tale asserzioni mal si conciliano con quanto dichiarato agli Ispettori e confermato dallo stesso teste durante l'escussione in giudizio (“confermo in toto ciò che ho detto” teste Pt_3
verbale 26.11.2024).
Né può fondatamente ritenersi plausibile la circostanza che ferie e permessi non venissero comunicati al consulente del lavoro.
Deve infatti tenersi conto che i verbali di accertamento redatti dagli ispettori dell' hanno piena efficacia probatoria fino a querela di falso per le attività CP_1 che il pubblico ufficiale dichiara di aver compiuto o che sono state compiute in sua presenza o delle dichiarazioni al medesimo rese.
Tale efficacia probatoria privilegiata non assiste i predetti verbali per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale le quali, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale”.(Cfr.: Cass. 09/07/2002 n. 9963).
Le dichiarazioni tuttavia sono dotate di un grado di attendibilità privilegiata, poiché rese senza preavviso e perciò più genuine e sincere in quanto non
"inquinate" dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro col quale il rapporto di lavoro è ad oggi in corso.
Ne deriva che, mancando riscontri documentali o anche testimoniali che possano confermare la tesi del ricorrente ovvero della fruizione di ferie e dei permessi nonché delle trasferte fuori dai locali della ditta, deve ritenersi che gli addebiti mossi siano corretti.
Pertanto l'avviso opposto merita conferma con conseguente rigetto dell'opposizione avanzata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i valori tariffari minimi di cui al DM 55/2024 e succ. mod. e int.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta del 26.09.2025.
Il Giudice onorario
BA LA
Firmato digitalmente