Articolo 2 della Legge 3 febbraio 1957, n. 15
Articolo 1Articolo 3
Versione
5 marzo 1957
Art. 2.
Per la corresponsione della quota a carico dello Stato e' autorizzata la spesa di lire 280.000.000 che sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, esercizio finanziario 1953-56.
Per fronteggiare le quote degli Enti locali il Consorzio puo' provvedere anche con la stipula di mutui: l'ammortamento per capitale e interessi e' a carico degli Enti medesimi. Al finanziamento delle opere previste dalla presente legge si provvede attingendo pro quota agli apporti dello Stato e degli Enti locali.
Entrata in vigore il 5 marzo 1957