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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 4534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4534 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 4607/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione all'udienza collegiale del 16.4.2025
TRA
(P.IVA , in persona del suo presidente e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dagli avv.ti GENNARO
CAVALLARO (c.f. , ANTONIO CAVALLARO (c.f. C.F._1
) e CARMELO CAVALLARO (c.f. ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliata presso il loro studio, nonché nella sede della società stessa, in Nocera Inferiore alla Via
Filippo Dentice D'Accadia n. 31;
APPELLANTE
E
(c.f. e P.IVA , in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura generale alle liti con firma autenticata per NO (Rep. n. 6393 del 30.7.2020) rilasciata su foglio separato da Persona_1 ritenersi apposto in calce all'atto di costituzione in appello, dagli avv.ti EDOARDO MARTUCCI
(c.f. ) e BIAGIO COZZOLINO (c.f. ) ed C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata, unitamente ai procuratori costituiti, presso la sede dell'Ente, sita in Torre del Greco (NA), alla via Marconi, n. 66;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1042/2018 emesso il 26.6.2018 e notificato in data 28.6.2018, il Cont Tribunale di Torre Annunziata intimava l' (d'ora in poi solo ) di pagare in Controparte_1 favore dell' (d'ora in poi ”), l'importo di € 54.608,56, oltre Parte_1 CP_2 interessi legali, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l'espletamento di prestazioni sanitarie
(rientranti nella branca di “terapia fisica e riabilitazione” ai sensi della L. 833/1978) rese nei mesi di gennaio, marzo, aprile e maggio 2016, sulla base delle fatture nn. 36, 222, 339 e 41 rispettivamente del 31.1.2016; 31.3.2016; 30.4.2016 e 30.6.2016.
Avverso il menzionato decreto, con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 6.9.2018, Cont proponeva opposizione l' deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di pagamento azionata per mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. e, in particolare, per l'inidoneità probatoria delle fatture prodotte a dimostrare l'esecuzione delle prestazioni;
e nel merito, la non debenza della somma ingiunta, stante il superamento del tetto di spesa di struttura e della COM assegnati nel contratto.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 15.1.2019, il Centro contestava la genericità Cont dell'opposizione, evidenziando che l' non aveva chiarito se facesse riferimento al superamento del tetto di struttura o a quello di macroarea, e rilevava, altresì, la mancata comunicazione della nota Cont prot. n. 364 del 30.7.2018 richiamata dall' disconoscendone validità e contenuto in quanto Cont
“non rispondente al vero”. Eccepiva, in ogni caso, che incombeva sull' l'onere di provare - onere non assolto – di aver corrisposto il budget assegnato, lo sforamento del tetto di spesa, le determinazioni del Tavolo Tecnico, le comunicazioni dei monitoraggi e la Regressione Tariffaria
Unica operata.
Con sentenza n. 1820/2020 pubblicata in data 1.12.2020, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, richiamando preliminarmente l'art. 4 del contratto sottoscritto tra le parti, il quale fissava in € 1.600.000,00 il limite di spesa per le prestazioni ambulatoriali, in € 779.000,00 il tetto di spesa per le prestazioni domiciliari di riabilitazione, in € 1.490.000,00 il limite per le prestazioni semiresidenziali di riabilitazione e in €
1.739.000,00 il tetto per quelle residenziali di riabilitazione. Precisava che, in base al terzo comma del citato art. 4, mentre era possibile compensare il superamento dei limiti di spesa fissati per le prestazioni semiresidenziali e residenziali con quelli fisati per quelle ambulatoriali e domiciliari, non era consentito il contrario;
e che i limiti di spesa contrattualmente indicati sono vincolanti per le parti a prescindere dal meccanismo della Regressione Tariffaria. Rilevava, altresì, che grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento del tetto di spesa e che, nel caso di specie, Cont tale onere doveva ritenersi assolto, atteso che l' aveva puntualmente allegato per ogni tipologia di prestazione l'avvenuto superamento del limite di spesa contrattualmente stabilito, mentre il
2 Centro non aveva, nei termini della preclusioni assertive, specificamente contestato i fatti allegati Cont dall' in ordine all'eccedenza degli importi fatturati rispetto ai tetti di spesa contrattualmente stabiliti, limitandosi a contestare la rilevanza probatoria della nota prot. n. 364/2018 depositata Cont dall' né aveva contestato l'effettivo pagamento degli importi corrispondenti al budget di Cont struttura, limitandosi ad eccepire che l' non aveva fornito la prova della loro corresponsione.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 17.12.2020, ha proposto appello il
, invocando, con il primo motivo, la nullità della sentenza impugnata, in quanto l'atto CP_2 introduttivo del giudizio di opposizione è stato notificato via PEC, mentre la costituzione è avvenuta in cancelleria con il deposito cartaceo degli atti e documenti inseriti nel fascicolo di parte;
con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione delle regole di cui all'art. 2967 c.c., in quanto, spettando all' l'onere di provare l'avvenuto superamento del tetto di spesa, il giudice CP_1 aveva erroneamente basato il proprio convincimento circa il fatturato del Centro sulla nota n.
364/2018, specificamente contestata in comparsa;
con il terzo motivo, ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art 2697 c.c. laddove il Tribunale ha ritenuto provato il pagamento della somma di euro 954.914,82, sulla base dell'atto di determina n. 75 del 9.5.2018, mai prodotto in giudizio e, comunque, inidoneo a provare l'effettività del pagamento. Con il quarto motivo, poi, il ha dedotto l'erroneità della decisione impugnata per aver ritenuto non specificamente CP_2
Cont contestati i fatti allegati dall' e, in particolare, la ricezione di importi corrispondenti al budget fissato e con il quinto motivo, infine, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per aver ritenuto provato il superamento del limite di spesa sulla base della nota 364/2018 (contestata con comparsa di costituzione e risposta), contenente una mera indicazione di importi, senza espressa indicazione dei numeri delle fatture. Cont Costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data 15.4.2021, l' ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 16.4.2025, trattata in modalità scritta, la causa è stata introitata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Il primo motivo di appello, inerente all'asserita nullità della sentenza, è inammissibile.
Con esso, il ha invocato la nullità della sentenza di primo grado quale effetto della CP_2
Cont irregolare costituzione dell' la quale, pur avendo provveduto alla notifica telematica dell'atto di opposizione, si è poi costituita depositando in cancelleria copia cartacea della produzione e della notifica (ricevute di accettazione e consegna della notifica eseguita via PEC). Invero, ad avviso dell'appellante “per il combinato disposto dell'art. 165 c.p.c. l'opponente non depositando
l'originale della citazione con la prova della sua notificazione (contenente le buste di accettazione
e di consegna) ciò configura per il giudice l'impossibilità di verificare se la costituzione è avvenuta nel rispetto del termine previsto per legge, salvo che la nullità sia sanata al più tardi all'udienza di
3 cui all'art. 350 c.p.c. per effetto del deposito dell'originale della citazione con la prova della sua notificazione” (pag. 9 atto di impugnazione).
Il motivo è inammissibile, trattandosi di eccezione formulata per la prima volta nel presente grado di appello e come tale improponibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Per completezza, giova anche evidenziare che, in base all'art. 156 c.p.c., l'eventuale irregolarità della costituzione di una parte non potrebbe giammai determinare l'invocata nullità della sentenza;
parimenti, l'eventuale nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione o l'irregolare prova della sua esecuzione (non tramite il deposito del file originale in formato “eml”) è stata, comunque, sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto.
Infondate sono, invece, le doglianze formulate negli altri motivi di appello, i quali, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente.
In particolare, con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione delle regole di cui all'art. 2967 c.c., in quanto, spettando all' l'onere di CP_1 provare l'avvenuto superamento del tetto di spesa, il giudice ha erroneamente basato il proprio convincimento circa il fatturato del Centro sulla nota n. 364/2018, sebbene questa fosse stata espressamente contestata nella comparsa di costituzione e risposta (pagg. 10-13: “preliminarmente
l'opposta contesta a mezzo dei suoi sottoscritti procuratori il contenuto della contestata nota in quanto non provato documentalmente ed inoltre non corrisponde al vero” cfr. pag. 11).
Nell'ambito del medesimo motivo, l'appellante ha aggiunto che non era possibile attribuire alla nota Cont e ai dati in essa riportati valore probatorio, né poteva ritenersi che fosse onere del CP_2 fornire la prova di non aver fatturato in eccesso rispetto ai limiti di spesa, poiché in tal caso si sarebbe determinata l'inversione dell'onere della prova.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la violazione dell'art 2697 c.c. Cont laddove il primo giudice ha ritenuto provato da parte dell' il pagamento della somma di €
954.914,82 (costituente il budget assegnato alla struttura), sulla base dell'atto di determina n. 75 del Cont 9.5.2018, mai prodotta in giudizio dall' e, in ogni caso, inidonea a provare l'effettività del pagamento.
Con il quarto motivo di impugnazione, ancora, il ha dedotto l'erroneità della decisione CP_2 del primo giudice, per aver ritenuto che l'odierno appellante, nella comparsa di costituzione, si era Cont limitato a dedurre la mancanza di prova da parte dell' dei pagamenti eseguiti e del superamento dei tetti di spesa, senza di fatto contestare specificamente, nei limiti delle preclusioni assertive, i Cont fatti allegati dall' e, in particolare, la ricezione degli importi intra budget ivi indicati;
ad avviso dell'appellante, infatti, la specifica contestazione della nota 364/2018, contenuta nelle pagine da 10
a 13 della comparsa, comportava di per sé anche la contestazione dei suddetti importi e dell'avvenuto pagamento.
4 Con il quinto motivo, infine, il ha censurato la violazione e falsa applicazione Parte_2 dell'art. 2697 c.c., per aver ritenuto provato il superamento del limite di spesa sulla base della nota
364/2018 (contestata con comparsa di costituzione e risposta), contenente esclusivamente una mera indicazione di importi, senza l'espressa indicazione dei numeri delle fatture.
In linea generale, questa Corte, in applicazione dei principi in materia di riparto dell'onere della prova e di vicinanza della prova stessa, condivide l'orientamento prevalso dal 2018, seguito anche dal primo giudice, secondo cui il superamento del tetto di spesa (sia esso di branca o di struttura) non integra un fatto costitutivo del diritto di credito azionato (da provarsi dalla struttura sanitaria accreditata), bensì un fatto estintivo/impeditivo dell'obbligazione, il cui onere della prova incombe Cont sul debitore ( (cfr. in tal senso Cass., 5561/2021; Cass., 10182/2021; Cass., 30283/2019; Cass.,
16380/2019; Cass. 3403/2018; Cass., 5095/2018).
Sempre in linea generale, la prova (nel caso di specie attinente al superamento del tetto di spesa di struttura), può ricavarsi, oltre che dalla prova documentale di quando dedotto, dall'applicazione del cd. principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., laddove la parte che ha proposto l'eccezione abbia analiticamente dedotto i fatti impeditivi su cui essa si fonda e l'altra parte non li abbia espressamente contestati.
Di tale principio ha fatto corretta applicazione il Tribunale, il quale non ha operato nessuna inversione dell'onere probatorio, avendo ritenuto la contestazione del circa il fatturato CP_2 realizzato e il pagamento delle somme nei limiti del tetto di spesa previsto (specificamente dedotti Cont dall' genericamente formulata. Contrariamente a quanto eccepito dal , infatti, il CP_2
Tribunale non ha affermato che la prova del superamento del tetto di spesa in esame derivava dalla Cont Cont nota n. 364/2018 (quale documento prodotto dall' , ma, rilevato che l' nell'atto di opposizione aveva puntualmente allegato i tetti di spesa fissati nel contratto, l'importo fatturato e l'eccedenza (riportando integralmente nel corpo dell'atto il contenuto della predetta nota), ha Cont ritenuto che il Centro non aveva provveduto a contestare puntualmente quanto dedotto dall' Cont limitandosi a disconoscere genericamente il contenuto della suddetta nota e a ribadire che l' non ne aveva fornito la prova.
Orbene, ritiene questa Corte che la valutazione compiuta dal primo giudice circa la genericità Cont della contestazione da parte del degli elementi puntualmente dedotti dall' sia CP_2
Cont condivisibile, atteso che, a fronte della puntuale allegazione dell' delle somme fatturate per tutte le branche accreditate, con l'indicazione dello sforamento del budget contrattualmente previsto, non sia stata specificamente contestata dal , il quale, con formule generiche e di CP_2 stile, si è limitato a disconoscere il contenuto della nota e a contestare la sua non rispondenza alla realtà, senza addurre nessuna puntuale indicazione di diversi importi eventualmente fatturati per le
5 diverse branche, sebbene, in applicazione del principio di vicinanza della prova, tali circostanze fossero nella sua piena conoscenza e disponibilità.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla ritenuta prova del pagamento degli Cont importi fatturati nei limiti del budget annuale. Anche con riguardo ad essi, infatti, l' ha dedotto l'avvenuto pagamento indicando l'ordinativo di pagamento e la determina autorizzatoria della spesa Cont e il Centro si è limitato ad eccepire che l' non avrebbe offerto la prova della corresponsione di tali importi, senza mai negarne l'incasso.
Per i motivi esposti l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va, quindi, confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna Cont dell'appellante al pagamento in favore dell' nell'importo liquidato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e detratti i compensi per la fase istruttoria non svolta in appello.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1820/2020, pubblicata Parte_1 in data 1.12.2020, nei confronti di così provvede: Controparte_3
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Controparte_3
4.200,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 4607/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione all'udienza collegiale del 16.4.2025
TRA
(P.IVA , in persona del suo presidente e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dagli avv.ti GENNARO
CAVALLARO (c.f. , ANTONIO CAVALLARO (c.f. C.F._1
) e CARMELO CAVALLARO (c.f. ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliata presso il loro studio, nonché nella sede della società stessa, in Nocera Inferiore alla Via
Filippo Dentice D'Accadia n. 31;
APPELLANTE
E
(c.f. e P.IVA , in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura generale alle liti con firma autenticata per NO (Rep. n. 6393 del 30.7.2020) rilasciata su foglio separato da Persona_1 ritenersi apposto in calce all'atto di costituzione in appello, dagli avv.ti EDOARDO MARTUCCI
(c.f. ) e BIAGIO COZZOLINO (c.f. ) ed C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata, unitamente ai procuratori costituiti, presso la sede dell'Ente, sita in Torre del Greco (NA), alla via Marconi, n. 66;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1042/2018 emesso il 26.6.2018 e notificato in data 28.6.2018, il Cont Tribunale di Torre Annunziata intimava l' (d'ora in poi solo ) di pagare in Controparte_1 favore dell' (d'ora in poi ”), l'importo di € 54.608,56, oltre Parte_1 CP_2 interessi legali, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l'espletamento di prestazioni sanitarie
(rientranti nella branca di “terapia fisica e riabilitazione” ai sensi della L. 833/1978) rese nei mesi di gennaio, marzo, aprile e maggio 2016, sulla base delle fatture nn. 36, 222, 339 e 41 rispettivamente del 31.1.2016; 31.3.2016; 30.4.2016 e 30.6.2016.
Avverso il menzionato decreto, con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 6.9.2018, Cont proponeva opposizione l' deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di pagamento azionata per mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. e, in particolare, per l'inidoneità probatoria delle fatture prodotte a dimostrare l'esecuzione delle prestazioni;
e nel merito, la non debenza della somma ingiunta, stante il superamento del tetto di spesa di struttura e della COM assegnati nel contratto.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 15.1.2019, il Centro contestava la genericità Cont dell'opposizione, evidenziando che l' non aveva chiarito se facesse riferimento al superamento del tetto di struttura o a quello di macroarea, e rilevava, altresì, la mancata comunicazione della nota Cont prot. n. 364 del 30.7.2018 richiamata dall' disconoscendone validità e contenuto in quanto Cont
“non rispondente al vero”. Eccepiva, in ogni caso, che incombeva sull' l'onere di provare - onere non assolto – di aver corrisposto il budget assegnato, lo sforamento del tetto di spesa, le determinazioni del Tavolo Tecnico, le comunicazioni dei monitoraggi e la Regressione Tariffaria
Unica operata.
Con sentenza n. 1820/2020 pubblicata in data 1.12.2020, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, richiamando preliminarmente l'art. 4 del contratto sottoscritto tra le parti, il quale fissava in € 1.600.000,00 il limite di spesa per le prestazioni ambulatoriali, in € 779.000,00 il tetto di spesa per le prestazioni domiciliari di riabilitazione, in € 1.490.000,00 il limite per le prestazioni semiresidenziali di riabilitazione e in €
1.739.000,00 il tetto per quelle residenziali di riabilitazione. Precisava che, in base al terzo comma del citato art. 4, mentre era possibile compensare il superamento dei limiti di spesa fissati per le prestazioni semiresidenziali e residenziali con quelli fisati per quelle ambulatoriali e domiciliari, non era consentito il contrario;
e che i limiti di spesa contrattualmente indicati sono vincolanti per le parti a prescindere dal meccanismo della Regressione Tariffaria. Rilevava, altresì, che grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento del tetto di spesa e che, nel caso di specie, Cont tale onere doveva ritenersi assolto, atteso che l' aveva puntualmente allegato per ogni tipologia di prestazione l'avvenuto superamento del limite di spesa contrattualmente stabilito, mentre il
2 Centro non aveva, nei termini della preclusioni assertive, specificamente contestato i fatti allegati Cont dall' in ordine all'eccedenza degli importi fatturati rispetto ai tetti di spesa contrattualmente stabiliti, limitandosi a contestare la rilevanza probatoria della nota prot. n. 364/2018 depositata Cont dall' né aveva contestato l'effettivo pagamento degli importi corrispondenti al budget di Cont struttura, limitandosi ad eccepire che l' non aveva fornito la prova della loro corresponsione.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 17.12.2020, ha proposto appello il
, invocando, con il primo motivo, la nullità della sentenza impugnata, in quanto l'atto CP_2 introduttivo del giudizio di opposizione è stato notificato via PEC, mentre la costituzione è avvenuta in cancelleria con il deposito cartaceo degli atti e documenti inseriti nel fascicolo di parte;
con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione delle regole di cui all'art. 2967 c.c., in quanto, spettando all' l'onere di provare l'avvenuto superamento del tetto di spesa, il giudice CP_1 aveva erroneamente basato il proprio convincimento circa il fatturato del Centro sulla nota n.
364/2018, specificamente contestata in comparsa;
con il terzo motivo, ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art 2697 c.c. laddove il Tribunale ha ritenuto provato il pagamento della somma di euro 954.914,82, sulla base dell'atto di determina n. 75 del 9.5.2018, mai prodotto in giudizio e, comunque, inidoneo a provare l'effettività del pagamento. Con il quarto motivo, poi, il ha dedotto l'erroneità della decisione impugnata per aver ritenuto non specificamente CP_2
Cont contestati i fatti allegati dall' e, in particolare, la ricezione di importi corrispondenti al budget fissato e con il quinto motivo, infine, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per aver ritenuto provato il superamento del limite di spesa sulla base della nota 364/2018 (contestata con comparsa di costituzione e risposta), contenente una mera indicazione di importi, senza espressa indicazione dei numeri delle fatture. Cont Costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data 15.4.2021, l' ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 16.4.2025, trattata in modalità scritta, la causa è stata introitata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Il primo motivo di appello, inerente all'asserita nullità della sentenza, è inammissibile.
Con esso, il ha invocato la nullità della sentenza di primo grado quale effetto della CP_2
Cont irregolare costituzione dell' la quale, pur avendo provveduto alla notifica telematica dell'atto di opposizione, si è poi costituita depositando in cancelleria copia cartacea della produzione e della notifica (ricevute di accettazione e consegna della notifica eseguita via PEC). Invero, ad avviso dell'appellante “per il combinato disposto dell'art. 165 c.p.c. l'opponente non depositando
l'originale della citazione con la prova della sua notificazione (contenente le buste di accettazione
e di consegna) ciò configura per il giudice l'impossibilità di verificare se la costituzione è avvenuta nel rispetto del termine previsto per legge, salvo che la nullità sia sanata al più tardi all'udienza di
3 cui all'art. 350 c.p.c. per effetto del deposito dell'originale della citazione con la prova della sua notificazione” (pag. 9 atto di impugnazione).
Il motivo è inammissibile, trattandosi di eccezione formulata per la prima volta nel presente grado di appello e come tale improponibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Per completezza, giova anche evidenziare che, in base all'art. 156 c.p.c., l'eventuale irregolarità della costituzione di una parte non potrebbe giammai determinare l'invocata nullità della sentenza;
parimenti, l'eventuale nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione o l'irregolare prova della sua esecuzione (non tramite il deposito del file originale in formato “eml”) è stata, comunque, sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto.
Infondate sono, invece, le doglianze formulate negli altri motivi di appello, i quali, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente.
In particolare, con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione delle regole di cui all'art. 2967 c.c., in quanto, spettando all' l'onere di CP_1 provare l'avvenuto superamento del tetto di spesa, il giudice ha erroneamente basato il proprio convincimento circa il fatturato del Centro sulla nota n. 364/2018, sebbene questa fosse stata espressamente contestata nella comparsa di costituzione e risposta (pagg. 10-13: “preliminarmente
l'opposta contesta a mezzo dei suoi sottoscritti procuratori il contenuto della contestata nota in quanto non provato documentalmente ed inoltre non corrisponde al vero” cfr. pag. 11).
Nell'ambito del medesimo motivo, l'appellante ha aggiunto che non era possibile attribuire alla nota Cont e ai dati in essa riportati valore probatorio, né poteva ritenersi che fosse onere del CP_2 fornire la prova di non aver fatturato in eccesso rispetto ai limiti di spesa, poiché in tal caso si sarebbe determinata l'inversione dell'onere della prova.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la violazione dell'art 2697 c.c. Cont laddove il primo giudice ha ritenuto provato da parte dell' il pagamento della somma di €
954.914,82 (costituente il budget assegnato alla struttura), sulla base dell'atto di determina n. 75 del Cont 9.5.2018, mai prodotta in giudizio dall' e, in ogni caso, inidonea a provare l'effettività del pagamento.
Con il quarto motivo di impugnazione, ancora, il ha dedotto l'erroneità della decisione CP_2 del primo giudice, per aver ritenuto che l'odierno appellante, nella comparsa di costituzione, si era Cont limitato a dedurre la mancanza di prova da parte dell' dei pagamenti eseguiti e del superamento dei tetti di spesa, senza di fatto contestare specificamente, nei limiti delle preclusioni assertive, i Cont fatti allegati dall' e, in particolare, la ricezione degli importi intra budget ivi indicati;
ad avviso dell'appellante, infatti, la specifica contestazione della nota 364/2018, contenuta nelle pagine da 10
a 13 della comparsa, comportava di per sé anche la contestazione dei suddetti importi e dell'avvenuto pagamento.
4 Con il quinto motivo, infine, il ha censurato la violazione e falsa applicazione Parte_2 dell'art. 2697 c.c., per aver ritenuto provato il superamento del limite di spesa sulla base della nota
364/2018 (contestata con comparsa di costituzione e risposta), contenente esclusivamente una mera indicazione di importi, senza l'espressa indicazione dei numeri delle fatture.
In linea generale, questa Corte, in applicazione dei principi in materia di riparto dell'onere della prova e di vicinanza della prova stessa, condivide l'orientamento prevalso dal 2018, seguito anche dal primo giudice, secondo cui il superamento del tetto di spesa (sia esso di branca o di struttura) non integra un fatto costitutivo del diritto di credito azionato (da provarsi dalla struttura sanitaria accreditata), bensì un fatto estintivo/impeditivo dell'obbligazione, il cui onere della prova incombe Cont sul debitore ( (cfr. in tal senso Cass., 5561/2021; Cass., 10182/2021; Cass., 30283/2019; Cass.,
16380/2019; Cass. 3403/2018; Cass., 5095/2018).
Sempre in linea generale, la prova (nel caso di specie attinente al superamento del tetto di spesa di struttura), può ricavarsi, oltre che dalla prova documentale di quando dedotto, dall'applicazione del cd. principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., laddove la parte che ha proposto l'eccezione abbia analiticamente dedotto i fatti impeditivi su cui essa si fonda e l'altra parte non li abbia espressamente contestati.
Di tale principio ha fatto corretta applicazione il Tribunale, il quale non ha operato nessuna inversione dell'onere probatorio, avendo ritenuto la contestazione del circa il fatturato CP_2 realizzato e il pagamento delle somme nei limiti del tetto di spesa previsto (specificamente dedotti Cont dall' genericamente formulata. Contrariamente a quanto eccepito dal , infatti, il CP_2
Tribunale non ha affermato che la prova del superamento del tetto di spesa in esame derivava dalla Cont Cont nota n. 364/2018 (quale documento prodotto dall' , ma, rilevato che l' nell'atto di opposizione aveva puntualmente allegato i tetti di spesa fissati nel contratto, l'importo fatturato e l'eccedenza (riportando integralmente nel corpo dell'atto il contenuto della predetta nota), ha Cont ritenuto che il Centro non aveva provveduto a contestare puntualmente quanto dedotto dall' Cont limitandosi a disconoscere genericamente il contenuto della suddetta nota e a ribadire che l' non ne aveva fornito la prova.
Orbene, ritiene questa Corte che la valutazione compiuta dal primo giudice circa la genericità Cont della contestazione da parte del degli elementi puntualmente dedotti dall' sia CP_2
Cont condivisibile, atteso che, a fronte della puntuale allegazione dell' delle somme fatturate per tutte le branche accreditate, con l'indicazione dello sforamento del budget contrattualmente previsto, non sia stata specificamente contestata dal , il quale, con formule generiche e di CP_2 stile, si è limitato a disconoscere il contenuto della nota e a contestare la sua non rispondenza alla realtà, senza addurre nessuna puntuale indicazione di diversi importi eventualmente fatturati per le
5 diverse branche, sebbene, in applicazione del principio di vicinanza della prova, tali circostanze fossero nella sua piena conoscenza e disponibilità.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla ritenuta prova del pagamento degli Cont importi fatturati nei limiti del budget annuale. Anche con riguardo ad essi, infatti, l' ha dedotto l'avvenuto pagamento indicando l'ordinativo di pagamento e la determina autorizzatoria della spesa Cont e il Centro si è limitato ad eccepire che l' non avrebbe offerto la prova della corresponsione di tali importi, senza mai negarne l'incasso.
Per i motivi esposti l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va, quindi, confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna Cont dell'appellante al pagamento in favore dell' nell'importo liquidato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e detratti i compensi per la fase istruttoria non svolta in appello.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1820/2020, pubblicata Parte_1 in data 1.12.2020, nei confronti di così provvede: Controparte_3
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Controparte_3
4.200,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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