Articolo 55 della Legge 29 ottobre 1974, n. 594
Articolo 54Articolo 56
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15 dicembre 1974
Art. 55.
Dopo l'articolo 97-bis del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , viene inserito il seguente articolo 97-ter:
"Nell'ordinare l'iscrizione dei diritti dell'acquirente di un immobile, ove risultino le condizioni dell'estinzione per confusione di servitu' o di oneri reali, il giudice tavolare ne dispone d'ufficio la cancellazione".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1974