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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 01/04/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1005/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1005/2024
Oggi 1 aprile 2025 davanti al giudice Arianna Toppan, sono presenti:
Per 'Avv. SORRENTINI ALFONSO Parte_1
Per l'Avv. Roberto Denti, in sostituzione dell'Avv. Controparte_1
FUMAGALLI MAURO per delega orale
Per nessuno Controparte_2
Per l'Avv. GALLIANI DARIO ANGELO CP_3
Il giudice osservato che le parti hanno depositato nel fascicolo telematico scritti conclusivi non autorizzati dal giudice;
rilevato che l'odierna udienza è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. e, quindi, il modulo decisorio non prevede il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
p.q.m.
dichiara inammissibili le comparse conclusionali e le memorie di replica depositate dalle parti.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli già depositati telematicamente.
L'Avv. Sorrenti si riporta al ricorso, come integrato su ordine del giudice, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate ritenuta documentalmente dimostrata la domanda di accertamento della falsità del documento.
L'Avv. Denti si riporta alla comparsa di risposta con particolare riguardo all'oggetto della fidefacenza del verbale per cui è causa. Quanto all'intervento del terzo, ne eccepisce l'inammissibilità per le domande che atterrebbero a giudizi in materia esecutiva, diversi da quelli di querela di falso, materia della controversia, e che investono un verbale diverso da pagina 1 di 12 quello impugnato dall'attore. Per le domande adesive a quella attorea valgono le considerazioni di infondatezza già svolte.
L'Avv. Galliani osserva che le limitazioni all'intervento del terzo non riguardano le deduzioni assertive e le domande e che comunque i verbali notificati al conducente e alla proprietaria riguardano un'unica violazione. Osserva che sarebbe stata infondata anche l'applicazione della sanzione relativa alla contestazione della violazione all'obbligo di presentarsi, peraltro non correttamente effettuata, trattandosi di documentazione che la p.a. avrebbe potuto estrarre autonomamente. Conseguentemente l'accertamento della falsità di un verbale si riverbera anche sull'altro. Ribadisce che l'art. n 180, c. 8, non potrebbe comunque essere applicato alla Signora in quanto la sanzione non è solidale ex art. Pt_2
216 CdS.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1005/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'Avv. Alfonso Parte_1 C.F._1
Sorrenti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, Via Giulini, 20
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'Avv. Mauro Controparte_1 P.IVA_1
Fumagalli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, Via Morazzone, 19
(c. f. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
- parti convenute -
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Dario CP_3 C.F._2
Angelo Galliani, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cantù, Via Giulio
Carcano, 14
- intervenuta –
Conclusioni di parte attrice
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Como adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
- accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 c.p.c., la falsità dell'accertamento di violazione nr. V/91U/2017 Pr. 442/2017 emesso dalla Polizia Locale di nei confronti di al quale è conseguita la cartella esattoriale CP_1 Parte_1 emessa da e recante nr.033 2021 00022295 67 001, adottando Controparte_4 ogni consequenziale provvedimento di legge.
Spese di causa rifuse. In via istruttoria: ai sensi dell'art 221 secondo comma c.p.c,, oltre alla produzione della certificazione di regolare possesso di patente di guida a titolo di indicazione e prova della falsità (doc.5), si formulano le seguenti richieste di prova: pagina 3 di 12 - disporre ai sensi dell'art 213. c.p.c., che la Motorizzazione Civile di Como fornisca le informazioni relative al regolare possesso e titolarità in capo a della patente Parte_1 di guida all'epoca del fatto per cui è causa;
- ammettere la prova orale per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che è titolare di regolare patente di guida nr. Parte_1 NumeroD_1 categoria B conseguita in data 21.21.2007 e valida sino al 15.11.2029 priva di qualsivoglia provvedimento restrittivo o sospensivo;
Si indica a teste: funzionario tecnico c/o Motorizzazione Civile di Como Testimone_1
o suo delegato.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
In via principale nel merito: dichiarata l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza dell'intervento e delle domande svolte dalla sig.ra e previa CP_3 ogni altra declaratoria del caso, dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda svolta dal sig. ed ogni e qualunque altra domanda o istanza formulata nei Parte_1 confronti del in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese forfettarie 15%, Cpa e Iva come per legge
In via istruttoria: si oppone alla ammissione delle richieste probatorie di parte ricorrente risultando:
la prova orale inammissibile in quanto vertente su circostanza da provarsi documentalmente e comunque non deferibile a testimoni;
la richiesta ex art. 213 c.p.c. parimenti inammissibile in quanto ultronea, indefinita e oltremodo esplorativa.
Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.
Conclusioni di parte intervenuta CP_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, disattesa ogni diversa e contraria istanza, domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:
In via preliminare e cautelare:
concedersi la sospensione dell'efficacia dei verbali n. V/91U/2017 e n. V/92U/2017, elevati nei confronti della signora estendendone l'effetto altresì alle CP_3 cartelle esattoriali n. 03320210002229466000 e n. 0332021000222956700, recanti le somme relative alle sanzioni amministrative contenute nei menzionati verbali, stante la verosimiglianza del diritto fatto valere dall'odierna intervenuta, nonché il danno economico che potrebbe subire nelle more del presente procedimento.
Nel merito in via principale:
accertare e dichiarare, l'inapplicabilità del principio di solidarietà in capo alla signora in relazione alle violazioni del Codice della Strada, elevate al signor CP_3 [...]
conseguentemente e per l'effetto dichiarare l'illegittimità, l'invalidità, Pt_1 l'infondatezza ed inefficacia, dei verbali n. V/91U/2017 e n. V/92U/2017, nei confronti dell'odierna intervenuta, per i motivi espressi in narrativa, con conseguente declaratoria di annullamento e revoca di tutte le sanzioni ivi applicate, anche accessorie, con ogni miglior e più opportuno provvedimento, da estendersi altresì, alle menzionate cartelle esattoriali n.
03320210002229466000 e n. 0332021000222956700, recanti le somme normativamente previste, per le violazioni del Codice della Strada, illegittimamente elevate nei confronti della signora CP_3
in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale accertare e dichiarare, a norma dell'art. 221 c.p.c., la falsità dei verbali n. V/91U/2017 e n.
pagina 4 di 12 V/92U/2017, per tutto quanto esposto in narrativa, con conseguente declaratoria di inesistenza delle violazioni ivi indicate, nonché di illegittimità, invalidità, infondatezza ed inefficacia delle cartelle esattoriali (n. 03320210002229466000, n.
0332021000222956700), di cui sono la diretta conseguenza.
in via ulteriormente subordinata quand'anche, per assurdo, non si dovessero ritenere sussistenti gli estremi per la declaratoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 221 c.p.c., accertare e dichiarare l'illegittimità, l'invalidità, l'infondatezza ed inefficacia, dei verbali n. V/91U/2017 e n. V/92U/2017, elevati nei confronti della signora per i motivi espressi in narrativa, con CP_3 conseguente declaratoria di annullamento e revoca di tutte le sanzioni ivi applicate, anche accessorie, con ogni miglior e più opportuno provvedimento, da estendersi altresì, alle menzionate cartelle esattoriali, recanti le somme normativamente previste, per le violazioni del Codice della Strada, illegittimamente elevate nei confronti della signora CP_3 attesa la pacifica inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 180, comma 8, primo e secondo periodo, per i motivi sopra indicati (inesistenza di qualsivoglia inadempimento, da parte del signor in ordine al mancato invito a presentarsi presso il Comando della CP_5
Polizia Locale di , potendo l'Agente Accertatore accedere alle banche dati per la CP_1 verifica della titolarità, o meno, in capo all'odierno ricorrente, del documento di guida). In ogni caso:
Con vittoria di spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
e l' , deducendo che:
[...] Controparte_6
- in data 04.04.2022 era stata notificata al ricorrente una cartella esattoriale (n. 033
2021 00022295 67 001), per € 24.475,40, relativa ad una contravvenzione accertata dalla Polizia Locale di con verbale nr. V/91U/2017 Pr. 442/2017, per aver CP_1 circolato “in data 07.06.2017 in via De Gasperi nr.17 alla Parte_1 CP_1 guida dell'auto Volkswagen Polo targata CM999MH senza aver conseguito la corrispondente patente di guida”, in violazione dell'art. 116, c. 1 e 15, del Codice della Strada;
- la Polizia Locale non aveva immediatamente provveduto, in data 07.06.2017, a contestare la violazione, ma l'aveva fatto solo successivamente, in data 26.08.2017,
a seguito di indagini d'ufficio e l'accertamento era stato notificato alla madre del ricorrente in data 04.09.2017;
- appreso, solo successivamente, della notificazione dell'accertamento, il ricorrente aveva ricordato di essere stato fermato dalla Polizia Locale il 07.06.2017 e di non avere con sé la patente di guida, fatto per cui avrebbe potuto essere tuttalpiù sanzionato a norma dell'art. 180 Codice della Strada;
- dopo la notifica dell'accertamento, il ricorrente, verificato lo smarrimento della patente, aveva presentato denuncia di smarrimento presso la stazione dei Carabinieri
pagina 5 di 12 di Cantù e aveva quindi ritenuto di aver “regolarizzato la propria posizione con la
Polizia Locale di ”; CP_1
- dal certificato emesso dalla Motorizzazione di Como in data 10.08.2022 (doc. n. 5) risulta che è titolare di patente di guida nr. con Parte_1 NumeroDiP_2
primo conseguimento ottenuto in data 21.12.2007 e validità sino al 15.11.2029;
- la richiesta di annullamento in autotutela della cartella esattoriale e dell'accertamento non avevano ricevuto accoglimento;
- pertanto, si sarebbe reso necessario “introdurre il presente giudizio ai sensi dell'art.221 c.p.c. in via principale, onde ottenere la declaratoria di eliminazione
e/o annullamento di ogni effetto giuridico pregiudizievole dell'accertamento di violazione nr. V/91U/2017 Pr. 442/2017 della Polizia Locale di e della CP_1
conseguente cartella esattoriale nr.033 2021 00022295 67 001 emessa da
[...]
”, stante la fede privilegiata del verbale di contravvenzione, Controparte_7 ove il pubblico ufficiale aveva falsamente attestato che “circolava Parte_1
alla guida del veicolo indicato senza aver conseguito la corrispondente patente di guida”.
Ha quindi chiesto di “accertare e dichiarare l'inesistenza della violazione dell'art. 116 del
c.d.s. per il fatto del 07.06.2017 avvenuto in via De Gasperi nr.21 comminata dalla CP_1
Polizia Locale di con accertamento di violazione nr. V/91U/2017 Pr. 442/2017, CP_1
contestato successivamente in data 26.08.2017 nei confronti di , stante la Parte_1 titolarità all'epoca dei fatti di regolare permesso abilitativo alla guida di automobili e, conseguentemente, annullarlo e/o revocarlo, nonché ogni atto inerente o conseguente compresa la cartella esattoriale emessa da e recante nr.033 2021 Controparte_4
00022295 67 001 con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge”.
Fissata l'udienza e disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ex artt. 221,
u.c., e 71 c.p.c., il ricorrente ha notificato ricorso e decreto alle parti convenute.
In data 24.05.2024 si è costituito il , deducendo che: Controparte_1
- in data 07.06.2017, la Polizia Locale del Comune di aveva fermato CP_1
l'autovettura condotta da e, trovandolo alla guida senza avere con Parte_1
sé la patente, con verbale n. 4217 – prot 370-17, sottoscritto dal trasgressore, lo aveva sanzionato ai sensi dell'art. 180, c. 7, C.d.S., invitandolo “a presentarsi (art.
180 C.d.S.) entro 20 gg. da oggi ad esibire i documenti mancanti a questo Comando
pagina 6 di 12 o altro organo di Polizia”, con l'avvertenza che “in caso di inottemperanza all'invito sarà applicata la sanzione ai sensi dell'art. 180 comma 8°”;
- il ricorrente non aveva ottemperato all'invito a presentarsi e ad esibire i documenti e, perciò, in data 23.08.2017, la Polizia Locale aveva elevato il verbale di accertamento di violazione n. V/90U/2017 – Prot. 429/2017 col quale era stata inflitta la sanzione pecuniaria per la violazione dell'art. 180, comma 8, C.d.S., pagata dal trasgressore, a seguito di regolare notificazione, in misura ridotta;
- inoltre, in data 26.08.2017, la Polizia Locale aveva elevato il verbale di accertamento di violazione n. V/91U/2017 – Prot. 442/2017 col quale era stata inflitta al ricorrente l'ulteriore sanzione pecuniaria per la violazione dell'art. 116, c.
1 e 15, C.d.S.; anche tale verbale era stato notificato a mezzo posta ad
[...]
che lo aveva regolarmente ricevuto;
Pt_1
- la condotta della Polizia Locale apparirebbe corretta, posto che la stessa avrebbe applicato il disposto dell'art. 180, c. 8, prima e seconda parte, C.d.S., il quale prevede due distinte sanzioni, la seconda delle quali corrisponde a quella stabilita per la mancanza del documento da presentare (nella specie, la patente);
- l'affermazione contenuta nel verbale di accertamento V/91U/2017 – Prot. 442/2017, per cui l'attore avrebbe circolato senza patente, corrisponde a quanto previsto dall'art. 180, comma 8 seconda parte, C.d.S., secondo cui l'omessa presentazione in termini della patente di guida da parte di chi sia stato fermato alla guida senza averla con sé equivale esattamente, ai fini sanzionatori, alla guida senza patente di cui all'art 116 C.d.S.; dovrebbe, invece, escludersi che il pubblico ufficiale, nell'assistere , abbia nell'immediato, Parte_1
ovvero il 07.06.2017, tratto la conclusione che il conducente era assolutamente sprovvisto di patente;
- risulterebbero pertanto irrilevanti e inconferenti le difese attoree e, comunque, il documento prodotto sub n. 5 dell'attore non chiarirebbe se l'assenza di provvedimenti restrittivi della patente di guida si riferisse alla data del rilascio o fosse assoluta e, quindi, sarebbe inidoneo a provare che al 07.06.2017 il ricorrente fosse titolare di una valida patente di guida.
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree.
All'udienza del 05.06.2024, rilevata l'assenza di coerenza tra l'oggetto del ricorso preannunciato nel testo dell'atto e le conclusioni ivi dimesse, considerato che nelle stesse pagina 7 di 12 non era contenuta alcuna domanda conseguente alla querela di falso annunciata nella narrativa dell'atto e, in particolare, non era richiesta la pronuncia dichiarativa della falsità del documento impugnato, è stata rilevata d'ufficio e dichiarata la nullità del ricorso ex artt.
281undecies, c. 1, c.p.c. e 164, c. 4, c.p.c. per essere assolutamente incerto l'oggetto della domanda, non essendo possibile comprendere, dalla lettura complessiva dell'atto, se la stessa avesse ad oggetto la querela di falso proposta in via principale avverso il verbale di accertamento di violazione nr. V/91U/2017 Pr. 442/2017 oppure l'annullamento del predetto atto. Conseguentemente, visto l'art. 164, c. 5, c.p.c., è stato assegnato all'attore termine perentorio entro il 19.06.2024 per rinnovare il ricorso nei confronti di
[...]
, non costituita, e per integrare la domanda nei confronti del Controparte_6
convenuto costituito.
In data 10.06.2024 il ricorrente ha notificato il ricorso rinnovato ad Controparte_6
e, in data 11.06.2024, lo ha depositato nel fascicolo telematico, riproponendo
[...]
nello stesso le medesime allegazioni in fatto e diritto e riformulando le conclusioni come segue: “per le motivazioni indicate nella narrativa del presente atto, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 c.p.c., la falsità dell'accertamento di violazione nr. V/91U/2017 Pr. 442/2017 emesso dalla Polizia Locale di nei CP_1
confronti di al quale è conseguita la cartella esattoriale emessa da Parte_1 [...]
e recante nr.033 2021 00022295 67 001, adottando ogni consequenziale CP_4 provvedimento di legge”.
All'udienza dell'11.09.2024, pertanto, è stata dichiarata la contumacia di
[...]
e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la Controparte_6
discussione ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 01.04.2025.
In data 31.01.2025 è intervenuta in giudizio deducendo – per quanto rileva CP_3
- che:
- la stessa era proprietaria dell'autovettura VW Polo, targata CM999MH, concessa in uso, all'epoca dei fatti, a fratello dell'attore; Persona_1
- in data 04.09.2017 le era stata notificata copia del verbale n. 92/U/17 per violazione dell'art. 116, comma 12 (rectius comma 14), C.d.S., che sanziona chiunque consenta la guida del veicolo di cui abbia la materiale disponibilità a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente, per aver consentito ad
[...]
la guida del veicolo di cui sopra;
Pt_1
pagina 8 di 12 - in data 20.09.2017 le era stato notificato anche l'ulteriore verbale (n. V/91U/2017), per asserita violazione dell'art. 116, comma 1 e 15, Codice della Strada, in relazione alla circolazione senza patente di in data 07.06.2017; Parte_1
- in data 22.07.2022 le erano state quindi notificate due cartelle esattoriali in relazione alle sanzioni comminate come sopra e in data 04.10.2024 un preavviso di fermo amministrativo dell'autovettura di proprietà, sicché l'intervenuta aveva richiesto e ottenuto la rateizzazione della somma oggetto delle cartelle e ne aveva iniziato il pagamento;
- non potrebbe tuttavia ritenersi, ad alcun titolo, per i motivi CP_3
diffusamente dedotti nella comparsa, responsabile delle violazioni del Codice della
Strada di cui si è detto, né co-obbligata in solido, con il signor al CP_5
pagamento delle relative sanzioni amministrative.
Pertanto ha chiesto, in via principale, di dichiarare l'illegittimità, l'invalidità, l'infondatezza ed inefficacia, dei verbali n. V/91U/2017 e n. V/92U/2017, nei confronti dell'odierna intervenuta, per i motivi espressi in narrativa, con conseguente declaratoria di annullamento e revoca di tutte le sanzioni ivi applicate, anche accessorie, da estendersi altresì alle menzionate cartelle esattoriali n. 03320210002229466000 e n. 0332021000222956700 e, in subordine, di dichiarare, a norma dell'art. 221 c.p.c., la falsità dei verbali “n. V/91U/2017 e
n. V/92U/2017” con ogni conseguenza in ordine alle relative cartelle esattoriali.
***
In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità di tutte le domande formulate da diverse da quella di accertamento di falsità del verbale n. V/91U/2017 e già CP_3
oggetto della domanda attorea.
Difatti, mentre con riguardo alla predetta domanda di accertamento della falsità del documento, l'intervento - qualificabile come adesivo autonomo, in ragione degli effetti che dall'accertamento della falsità del verbale potrebbero conseguire, in astratto, nei confronti dell'intervenuta, destinataria della notificazione del medesimo verbale - appare ammissibile, non è consentito, non vertendosi in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 105
c.p.c. di intervento principale o adesivo (autonomo o dipendente), l'intervento in giudizio per la formulazione di domande del tutto autonome e indipendenti da quelle che ne formano oggetto, come nel caso di specie, in cui ha chiesto l'annullamento di verbali CP_3
e cartelle esattoriali del tutto esulanti dal thema decidendum del giudizio.
pagina 9 di 12 Venendo, invece, alla domanda di accertamento della falsità dell'”accertamento di violazione nr. V/91U/2017 Pr. 442/2017 emesso dalla Polizia Locale di nei CP_1 confronti di ”, deve osservarsi che nel medesimo accertamento si legge che: Parte_1
“il giorno 26.08.2017 alle ore 9.00 in Via Toscanini (c/o Ufficio P.L.) n. 5 il conducente del veicolo …. ha violato l'art. 116/1-15 del C.d.S. poiché: In data 07 Giugno 2017, alle ore
16.30, in , in Via De Gasperi n. 21 (vedi Verbale di violazione n. 4217/2017), CP_1
circolava alla guida dell'autoveicolo indicato senza aver conseguito la corrispondente patente di guida”.
Quanto risulta dal documento impugnato, se letto nel suo complesso, è, pertanto, che i pubblici ufficiali accertatori, in data 26.08.2017, alle ore 9.00, presso gli uffici della Polizia
Locale, accertarono che, secondo quanto risultante dal “verbale di violazione n.
4217/2017”, il conducente del veicolo ivi descritto aveva violato l'art. 116, c. 1 e 5 del
Codice della Strada, poiché, in data 07.06.2017, alle 16.30, in , Via De Gasperi, CP_1
aveva circolato alla guida senza aver conseguito la patente.
Pertanto, da una parte, gli agenti verbalizzanti non hanno attestato alcun fatto avvenuto in loro presenza, avendo provveduto alla redazione dell'accertamento oltre due mesi dopo il fatto, negli uffici della Polizia Locale, sulla base del contenuto di diverso verbale elevato nell'immediatezza del fatto dagli agenti presenti, che nemmeno è dato sapere se fossero i medesimi che redassero il documento impugnato;
dall'altra parte, in ogni caso, non hanno attestato alcun fatto obiettivo, bensì hanno formulato una valutazione, fondata sul medesimo “verbale di violazione n. 4217/2017” in ordine al mancato conseguimento, da parte di della “corrispondente patente di guida”, al momento della Parte_1
circolazione del 07.06.2017. A dispetto di quanto argomentato dal ricorrente, quindi, il pubblico ufficiale non ha affatto attestato di aver assistito al fatto della circolazione dell'attore e, comunque, ha compiuto una valutazione circa l'avvenuto conseguimento della
“corrispondente” patente di guida e, quindi, di patente idonea a consentire la guida di un veicolo del tipo condotto.
Così chiarito il contenuto del documento impugnato, deve osservarsi che l'atto pubblico, a norma dell'art. 2700 c.c. fa prova, fino a querela di falso, esclusivamente della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché “delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” e che, per giurisprudenza consolidata, la fede privilegiata che assiste il verbale redatto da pubblico ufficiale non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di pagina 10 di 12 cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr., Cass. n.
3785/2017).
Nel caso in esame, il fatto della circolazione senza patente risulta ricostruito dai pubblici ufficiali sulla base di quanto appreso dal verbale di violazione n. 4217/2017 e sulla base di valutazioni e accertamenti circa il mancato conseguimento della patente di guida, sicché le predette affermazioni non sono vincolanti, ex art. 2700 c.c., per il giudice, che può liberamente disattenderle, e possono essere contrastate con ogni mezzo di prova.
Ne consegue che la querela di falso proposta avverso il documento impugnato deve essere dichiarata inammissibile, il rimedio giurisdizionale esperibile dai trasgressori essendo quello della tempestiva impugnazione, avanti il giudice di pace competente, dell'accertamento ex art. 7 D.Lgs. n. 150/2011, nel corso della quale l'attore ben avrebbe potuto negare la bontà e la fondatezza dell'accertamento eseguito e, quindi, la sussistenza della violazione contestata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto e devono Parte_1 CP_3
essere condannati, in solido fra loro (cfr., Cass. n. 27846/2019 in ordine alla posizione dell'intervenuto con riguardo alle spese di lite), a rifondere al convenuto costituito
[...]
le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano - a norma del D.M. CP_1
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara inammissibile la querela di falso proposta da nei confronti Parte_1
dell'accertamento di violazione nr. V/91U/2017 Pr. 442/2017 emesso dalla Polizia
Locale di;
CP_1
2) dichiara inammissibili tutte le ulteriori domande svolte dall'intervenuta CP_3
[...]
3) condanna e in solido fra loro, a rifondere al Parte_1 CP_3
le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
pagina 11 di 12 Como, 1 aprile 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1005/2024
Oggi 1 aprile 2025 davanti al giudice Arianna Toppan, sono presenti:
Per 'Avv. SORRENTINI ALFONSO Parte_1
Per l'Avv. Roberto Denti, in sostituzione dell'Avv. Controparte_1
FUMAGALLI MAURO per delega orale
Per nessuno Controparte_2
Per l'Avv. GALLIANI DARIO ANGELO CP_3
Il giudice osservato che le parti hanno depositato nel fascicolo telematico scritti conclusivi non autorizzati dal giudice;
rilevato che l'odierna udienza è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. e, quindi, il modulo decisorio non prevede il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
p.q.m.
dichiara inammissibili le comparse conclusionali e le memorie di replica depositate dalle parti.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli già depositati telematicamente.
L'Avv. Sorrenti si riporta al ricorso, come integrato su ordine del giudice, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate ritenuta documentalmente dimostrata la domanda di accertamento della falsità del documento.
L'Avv. Denti si riporta alla comparsa di risposta con particolare riguardo all'oggetto della fidefacenza del verbale per cui è causa. Quanto all'intervento del terzo, ne eccepisce l'inammissibilità per le domande che atterrebbero a giudizi in materia esecutiva, diversi da quelli di querela di falso, materia della controversia, e che investono un verbale diverso da pagina 1 di 12 quello impugnato dall'attore. Per le domande adesive a quella attorea valgono le considerazioni di infondatezza già svolte.
L'Avv. Galliani osserva che le limitazioni all'intervento del terzo non riguardano le deduzioni assertive e le domande e che comunque i verbali notificati al conducente e alla proprietaria riguardano un'unica violazione. Osserva che sarebbe stata infondata anche l'applicazione della sanzione relativa alla contestazione della violazione all'obbligo di presentarsi, peraltro non correttamente effettuata, trattandosi di documentazione che la p.a. avrebbe potuto estrarre autonomamente. Conseguentemente l'accertamento della falsità di un verbale si riverbera anche sull'altro. Ribadisce che l'art. n 180, c. 8, non potrebbe comunque essere applicato alla Signora in quanto la sanzione non è solidale ex art. Pt_2
216 CdS.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1005/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'Avv. Alfonso Parte_1 C.F._1
Sorrenti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, Via Giulini, 20
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'Avv. Mauro Controparte_1 P.IVA_1
Fumagalli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, Via Morazzone, 19
(c. f. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
- parti convenute -
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Dario CP_3 C.F._2
Angelo Galliani, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cantù, Via Giulio
Carcano, 14
- intervenuta –
Conclusioni di parte attrice
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Como adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
- accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 c.p.c., la falsità dell'accertamento di violazione nr. V/91U/2017 Pr. 442/2017 emesso dalla Polizia Locale di nei confronti di al quale è conseguita la cartella esattoriale CP_1 Parte_1 emessa da e recante nr.033 2021 00022295 67 001, adottando Controparte_4 ogni consequenziale provvedimento di legge.
Spese di causa rifuse. In via istruttoria: ai sensi dell'art 221 secondo comma c.p.c,, oltre alla produzione della certificazione di regolare possesso di patente di guida a titolo di indicazione e prova della falsità (doc.5), si formulano le seguenti richieste di prova: pagina 3 di 12 - disporre ai sensi dell'art 213. c.p.c., che la Motorizzazione Civile di Como fornisca le informazioni relative al regolare possesso e titolarità in capo a della patente Parte_1 di guida all'epoca del fatto per cui è causa;
- ammettere la prova orale per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che è titolare di regolare patente di guida nr. Parte_1 NumeroD_1 categoria B conseguita in data 21.21.2007 e valida sino al 15.11.2029 priva di qualsivoglia provvedimento restrittivo o sospensivo;
Si indica a teste: funzionario tecnico c/o Motorizzazione Civile di Como Testimone_1
o suo delegato.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
In via principale nel merito: dichiarata l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza dell'intervento e delle domande svolte dalla sig.ra e previa CP_3 ogni altra declaratoria del caso, dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda svolta dal sig. ed ogni e qualunque altra domanda o istanza formulata nei Parte_1 confronti del in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese forfettarie 15%, Cpa e Iva come per legge
In via istruttoria: si oppone alla ammissione delle richieste probatorie di parte ricorrente risultando:
la prova orale inammissibile in quanto vertente su circostanza da provarsi documentalmente e comunque non deferibile a testimoni;
la richiesta ex art. 213 c.p.c. parimenti inammissibile in quanto ultronea, indefinita e oltremodo esplorativa.
Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.
Conclusioni di parte intervenuta CP_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, disattesa ogni diversa e contraria istanza, domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:
In via preliminare e cautelare:
concedersi la sospensione dell'efficacia dei verbali n. V/91U/2017 e n. V/92U/2017, elevati nei confronti della signora estendendone l'effetto altresì alle CP_3 cartelle esattoriali n. 03320210002229466000 e n. 0332021000222956700, recanti le somme relative alle sanzioni amministrative contenute nei menzionati verbali, stante la verosimiglianza del diritto fatto valere dall'odierna intervenuta, nonché il danno economico che potrebbe subire nelle more del presente procedimento.
Nel merito in via principale:
accertare e dichiarare, l'inapplicabilità del principio di solidarietà in capo alla signora in relazione alle violazioni del Codice della Strada, elevate al signor CP_3 [...]
conseguentemente e per l'effetto dichiarare l'illegittimità, l'invalidità, Pt_1 l'infondatezza ed inefficacia, dei verbali n. V/91U/2017 e n. V/92U/2017, nei confronti dell'odierna intervenuta, per i motivi espressi in narrativa, con conseguente declaratoria di annullamento e revoca di tutte le sanzioni ivi applicate, anche accessorie, con ogni miglior e più opportuno provvedimento, da estendersi altresì, alle menzionate cartelle esattoriali n.
03320210002229466000 e n. 0332021000222956700, recanti le somme normativamente previste, per le violazioni del Codice della Strada, illegittimamente elevate nei confronti della signora CP_3
in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale accertare e dichiarare, a norma dell'art. 221 c.p.c., la falsità dei verbali n. V/91U/2017 e n.
pagina 4 di 12 V/92U/2017, per tutto quanto esposto in narrativa, con conseguente declaratoria di inesistenza delle violazioni ivi indicate, nonché di illegittimità, invalidità, infondatezza ed inefficacia delle cartelle esattoriali (n. 03320210002229466000, n.
0332021000222956700), di cui sono la diretta conseguenza.
in via ulteriormente subordinata quand'anche, per assurdo, non si dovessero ritenere sussistenti gli estremi per la declaratoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 221 c.p.c., accertare e dichiarare l'illegittimità, l'invalidità, l'infondatezza ed inefficacia, dei verbali n. V/91U/2017 e n. V/92U/2017, elevati nei confronti della signora per i motivi espressi in narrativa, con CP_3 conseguente declaratoria di annullamento e revoca di tutte le sanzioni ivi applicate, anche accessorie, con ogni miglior e più opportuno provvedimento, da estendersi altresì, alle menzionate cartelle esattoriali, recanti le somme normativamente previste, per le violazioni del Codice della Strada, illegittimamente elevate nei confronti della signora CP_3 attesa la pacifica inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 180, comma 8, primo e secondo periodo, per i motivi sopra indicati (inesistenza di qualsivoglia inadempimento, da parte del signor in ordine al mancato invito a presentarsi presso il Comando della CP_5
Polizia Locale di , potendo l'Agente Accertatore accedere alle banche dati per la CP_1 verifica della titolarità, o meno, in capo all'odierno ricorrente, del documento di guida). In ogni caso:
Con vittoria di spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
e l' , deducendo che:
[...] Controparte_6
- in data 04.04.2022 era stata notificata al ricorrente una cartella esattoriale (n. 033
2021 00022295 67 001), per € 24.475,40, relativa ad una contravvenzione accertata dalla Polizia Locale di con verbale nr. V/91U/2017 Pr. 442/2017, per aver CP_1 circolato “in data 07.06.2017 in via De Gasperi nr.17 alla Parte_1 CP_1 guida dell'auto Volkswagen Polo targata CM999MH senza aver conseguito la corrispondente patente di guida”, in violazione dell'art. 116, c. 1 e 15, del Codice della Strada;
- la Polizia Locale non aveva immediatamente provveduto, in data 07.06.2017, a contestare la violazione, ma l'aveva fatto solo successivamente, in data 26.08.2017,
a seguito di indagini d'ufficio e l'accertamento era stato notificato alla madre del ricorrente in data 04.09.2017;
- appreso, solo successivamente, della notificazione dell'accertamento, il ricorrente aveva ricordato di essere stato fermato dalla Polizia Locale il 07.06.2017 e di non avere con sé la patente di guida, fatto per cui avrebbe potuto essere tuttalpiù sanzionato a norma dell'art. 180 Codice della Strada;
- dopo la notifica dell'accertamento, il ricorrente, verificato lo smarrimento della patente, aveva presentato denuncia di smarrimento presso la stazione dei Carabinieri
pagina 5 di 12 di Cantù e aveva quindi ritenuto di aver “regolarizzato la propria posizione con la
Polizia Locale di ”; CP_1
- dal certificato emesso dalla Motorizzazione di Como in data 10.08.2022 (doc. n. 5) risulta che è titolare di patente di guida nr. con Parte_1 NumeroDiP_2
primo conseguimento ottenuto in data 21.12.2007 e validità sino al 15.11.2029;
- la richiesta di annullamento in autotutela della cartella esattoriale e dell'accertamento non avevano ricevuto accoglimento;
- pertanto, si sarebbe reso necessario “introdurre il presente giudizio ai sensi dell'art.221 c.p.c. in via principale, onde ottenere la declaratoria di eliminazione
e/o annullamento di ogni effetto giuridico pregiudizievole dell'accertamento di violazione nr. V/91U/2017 Pr. 442/2017 della Polizia Locale di e della CP_1
conseguente cartella esattoriale nr.033 2021 00022295 67 001 emessa da
[...]
”, stante la fede privilegiata del verbale di contravvenzione, Controparte_7 ove il pubblico ufficiale aveva falsamente attestato che “circolava Parte_1
alla guida del veicolo indicato senza aver conseguito la corrispondente patente di guida”.
Ha quindi chiesto di “accertare e dichiarare l'inesistenza della violazione dell'art. 116 del
c.d.s. per il fatto del 07.06.2017 avvenuto in via De Gasperi nr.21 comminata dalla CP_1
Polizia Locale di con accertamento di violazione nr. V/91U/2017 Pr. 442/2017, CP_1
contestato successivamente in data 26.08.2017 nei confronti di , stante la Parte_1 titolarità all'epoca dei fatti di regolare permesso abilitativo alla guida di automobili e, conseguentemente, annullarlo e/o revocarlo, nonché ogni atto inerente o conseguente compresa la cartella esattoriale emessa da e recante nr.033 2021 Controparte_4
00022295 67 001 con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge”.
Fissata l'udienza e disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ex artt. 221,
u.c., e 71 c.p.c., il ricorrente ha notificato ricorso e decreto alle parti convenute.
In data 24.05.2024 si è costituito il , deducendo che: Controparte_1
- in data 07.06.2017, la Polizia Locale del Comune di aveva fermato CP_1
l'autovettura condotta da e, trovandolo alla guida senza avere con Parte_1
sé la patente, con verbale n. 4217 – prot 370-17, sottoscritto dal trasgressore, lo aveva sanzionato ai sensi dell'art. 180, c. 7, C.d.S., invitandolo “a presentarsi (art.
180 C.d.S.) entro 20 gg. da oggi ad esibire i documenti mancanti a questo Comando
pagina 6 di 12 o altro organo di Polizia”, con l'avvertenza che “in caso di inottemperanza all'invito sarà applicata la sanzione ai sensi dell'art. 180 comma 8°”;
- il ricorrente non aveva ottemperato all'invito a presentarsi e ad esibire i documenti e, perciò, in data 23.08.2017, la Polizia Locale aveva elevato il verbale di accertamento di violazione n. V/90U/2017 – Prot. 429/2017 col quale era stata inflitta la sanzione pecuniaria per la violazione dell'art. 180, comma 8, C.d.S., pagata dal trasgressore, a seguito di regolare notificazione, in misura ridotta;
- inoltre, in data 26.08.2017, la Polizia Locale aveva elevato il verbale di accertamento di violazione n. V/91U/2017 – Prot. 442/2017 col quale era stata inflitta al ricorrente l'ulteriore sanzione pecuniaria per la violazione dell'art. 116, c.
1 e 15, C.d.S.; anche tale verbale era stato notificato a mezzo posta ad
[...]
che lo aveva regolarmente ricevuto;
Pt_1
- la condotta della Polizia Locale apparirebbe corretta, posto che la stessa avrebbe applicato il disposto dell'art. 180, c. 8, prima e seconda parte, C.d.S., il quale prevede due distinte sanzioni, la seconda delle quali corrisponde a quella stabilita per la mancanza del documento da presentare (nella specie, la patente);
- l'affermazione contenuta nel verbale di accertamento V/91U/2017 – Prot. 442/2017, per cui l'attore avrebbe circolato senza patente, corrisponde a quanto previsto dall'art. 180, comma 8 seconda parte, C.d.S., secondo cui l'omessa presentazione in termini della patente di guida da parte di chi sia stato fermato alla guida senza averla con sé equivale esattamente, ai fini sanzionatori, alla guida senza patente di cui all'art 116 C.d.S.; dovrebbe, invece, escludersi che il pubblico ufficiale, nell'assistere , abbia nell'immediato, Parte_1
ovvero il 07.06.2017, tratto la conclusione che il conducente era assolutamente sprovvisto di patente;
- risulterebbero pertanto irrilevanti e inconferenti le difese attoree e, comunque, il documento prodotto sub n. 5 dell'attore non chiarirebbe se l'assenza di provvedimenti restrittivi della patente di guida si riferisse alla data del rilascio o fosse assoluta e, quindi, sarebbe inidoneo a provare che al 07.06.2017 il ricorrente fosse titolare di una valida patente di guida.
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree.
All'udienza del 05.06.2024, rilevata l'assenza di coerenza tra l'oggetto del ricorso preannunciato nel testo dell'atto e le conclusioni ivi dimesse, considerato che nelle stesse pagina 7 di 12 non era contenuta alcuna domanda conseguente alla querela di falso annunciata nella narrativa dell'atto e, in particolare, non era richiesta la pronuncia dichiarativa della falsità del documento impugnato, è stata rilevata d'ufficio e dichiarata la nullità del ricorso ex artt.
281undecies, c. 1, c.p.c. e 164, c. 4, c.p.c. per essere assolutamente incerto l'oggetto della domanda, non essendo possibile comprendere, dalla lettura complessiva dell'atto, se la stessa avesse ad oggetto la querela di falso proposta in via principale avverso il verbale di accertamento di violazione nr. V/91U/2017 Pr. 442/2017 oppure l'annullamento del predetto atto. Conseguentemente, visto l'art. 164, c. 5, c.p.c., è stato assegnato all'attore termine perentorio entro il 19.06.2024 per rinnovare il ricorso nei confronti di
[...]
, non costituita, e per integrare la domanda nei confronti del Controparte_6
convenuto costituito.
In data 10.06.2024 il ricorrente ha notificato il ricorso rinnovato ad Controparte_6
e, in data 11.06.2024, lo ha depositato nel fascicolo telematico, riproponendo
[...]
nello stesso le medesime allegazioni in fatto e diritto e riformulando le conclusioni come segue: “per le motivazioni indicate nella narrativa del presente atto, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 c.p.c., la falsità dell'accertamento di violazione nr. V/91U/2017 Pr. 442/2017 emesso dalla Polizia Locale di nei CP_1
confronti di al quale è conseguita la cartella esattoriale emessa da Parte_1 [...]
e recante nr.033 2021 00022295 67 001, adottando ogni consequenziale CP_4 provvedimento di legge”.
All'udienza dell'11.09.2024, pertanto, è stata dichiarata la contumacia di
[...]
e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la Controparte_6
discussione ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 01.04.2025.
In data 31.01.2025 è intervenuta in giudizio deducendo – per quanto rileva CP_3
- che:
- la stessa era proprietaria dell'autovettura VW Polo, targata CM999MH, concessa in uso, all'epoca dei fatti, a fratello dell'attore; Persona_1
- in data 04.09.2017 le era stata notificata copia del verbale n. 92/U/17 per violazione dell'art. 116, comma 12 (rectius comma 14), C.d.S., che sanziona chiunque consenta la guida del veicolo di cui abbia la materiale disponibilità a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente, per aver consentito ad
[...]
la guida del veicolo di cui sopra;
Pt_1
pagina 8 di 12 - in data 20.09.2017 le era stato notificato anche l'ulteriore verbale (n. V/91U/2017), per asserita violazione dell'art. 116, comma 1 e 15, Codice della Strada, in relazione alla circolazione senza patente di in data 07.06.2017; Parte_1
- in data 22.07.2022 le erano state quindi notificate due cartelle esattoriali in relazione alle sanzioni comminate come sopra e in data 04.10.2024 un preavviso di fermo amministrativo dell'autovettura di proprietà, sicché l'intervenuta aveva richiesto e ottenuto la rateizzazione della somma oggetto delle cartelle e ne aveva iniziato il pagamento;
- non potrebbe tuttavia ritenersi, ad alcun titolo, per i motivi CP_3
diffusamente dedotti nella comparsa, responsabile delle violazioni del Codice della
Strada di cui si è detto, né co-obbligata in solido, con il signor al CP_5
pagamento delle relative sanzioni amministrative.
Pertanto ha chiesto, in via principale, di dichiarare l'illegittimità, l'invalidità, l'infondatezza ed inefficacia, dei verbali n. V/91U/2017 e n. V/92U/2017, nei confronti dell'odierna intervenuta, per i motivi espressi in narrativa, con conseguente declaratoria di annullamento e revoca di tutte le sanzioni ivi applicate, anche accessorie, da estendersi altresì alle menzionate cartelle esattoriali n. 03320210002229466000 e n. 0332021000222956700 e, in subordine, di dichiarare, a norma dell'art. 221 c.p.c., la falsità dei verbali “n. V/91U/2017 e
n. V/92U/2017” con ogni conseguenza in ordine alle relative cartelle esattoriali.
***
In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità di tutte le domande formulate da diverse da quella di accertamento di falsità del verbale n. V/91U/2017 e già CP_3
oggetto della domanda attorea.
Difatti, mentre con riguardo alla predetta domanda di accertamento della falsità del documento, l'intervento - qualificabile come adesivo autonomo, in ragione degli effetti che dall'accertamento della falsità del verbale potrebbero conseguire, in astratto, nei confronti dell'intervenuta, destinataria della notificazione del medesimo verbale - appare ammissibile, non è consentito, non vertendosi in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 105
c.p.c. di intervento principale o adesivo (autonomo o dipendente), l'intervento in giudizio per la formulazione di domande del tutto autonome e indipendenti da quelle che ne formano oggetto, come nel caso di specie, in cui ha chiesto l'annullamento di verbali CP_3
e cartelle esattoriali del tutto esulanti dal thema decidendum del giudizio.
pagina 9 di 12 Venendo, invece, alla domanda di accertamento della falsità dell'”accertamento di violazione nr. V/91U/2017 Pr. 442/2017 emesso dalla Polizia Locale di nei CP_1 confronti di ”, deve osservarsi che nel medesimo accertamento si legge che: Parte_1
“il giorno 26.08.2017 alle ore 9.00 in Via Toscanini (c/o Ufficio P.L.) n. 5 il conducente del veicolo …. ha violato l'art. 116/1-15 del C.d.S. poiché: In data 07 Giugno 2017, alle ore
16.30, in , in Via De Gasperi n. 21 (vedi Verbale di violazione n. 4217/2017), CP_1
circolava alla guida dell'autoveicolo indicato senza aver conseguito la corrispondente patente di guida”.
Quanto risulta dal documento impugnato, se letto nel suo complesso, è, pertanto, che i pubblici ufficiali accertatori, in data 26.08.2017, alle ore 9.00, presso gli uffici della Polizia
Locale, accertarono che, secondo quanto risultante dal “verbale di violazione n.
4217/2017”, il conducente del veicolo ivi descritto aveva violato l'art. 116, c. 1 e 5 del
Codice della Strada, poiché, in data 07.06.2017, alle 16.30, in , Via De Gasperi, CP_1
aveva circolato alla guida senza aver conseguito la patente.
Pertanto, da una parte, gli agenti verbalizzanti non hanno attestato alcun fatto avvenuto in loro presenza, avendo provveduto alla redazione dell'accertamento oltre due mesi dopo il fatto, negli uffici della Polizia Locale, sulla base del contenuto di diverso verbale elevato nell'immediatezza del fatto dagli agenti presenti, che nemmeno è dato sapere se fossero i medesimi che redassero il documento impugnato;
dall'altra parte, in ogni caso, non hanno attestato alcun fatto obiettivo, bensì hanno formulato una valutazione, fondata sul medesimo “verbale di violazione n. 4217/2017” in ordine al mancato conseguimento, da parte di della “corrispondente patente di guida”, al momento della Parte_1
circolazione del 07.06.2017. A dispetto di quanto argomentato dal ricorrente, quindi, il pubblico ufficiale non ha affatto attestato di aver assistito al fatto della circolazione dell'attore e, comunque, ha compiuto una valutazione circa l'avvenuto conseguimento della
“corrispondente” patente di guida e, quindi, di patente idonea a consentire la guida di un veicolo del tipo condotto.
Così chiarito il contenuto del documento impugnato, deve osservarsi che l'atto pubblico, a norma dell'art. 2700 c.c. fa prova, fino a querela di falso, esclusivamente della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché “delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” e che, per giurisprudenza consolidata, la fede privilegiata che assiste il verbale redatto da pubblico ufficiale non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di pagina 10 di 12 cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr., Cass. n.
3785/2017).
Nel caso in esame, il fatto della circolazione senza patente risulta ricostruito dai pubblici ufficiali sulla base di quanto appreso dal verbale di violazione n. 4217/2017 e sulla base di valutazioni e accertamenti circa il mancato conseguimento della patente di guida, sicché le predette affermazioni non sono vincolanti, ex art. 2700 c.c., per il giudice, che può liberamente disattenderle, e possono essere contrastate con ogni mezzo di prova.
Ne consegue che la querela di falso proposta avverso il documento impugnato deve essere dichiarata inammissibile, il rimedio giurisdizionale esperibile dai trasgressori essendo quello della tempestiva impugnazione, avanti il giudice di pace competente, dell'accertamento ex art. 7 D.Lgs. n. 150/2011, nel corso della quale l'attore ben avrebbe potuto negare la bontà e la fondatezza dell'accertamento eseguito e, quindi, la sussistenza della violazione contestata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto e devono Parte_1 CP_3
essere condannati, in solido fra loro (cfr., Cass. n. 27846/2019 in ordine alla posizione dell'intervenuto con riguardo alle spese di lite), a rifondere al convenuto costituito
[...]
le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano - a norma del D.M. CP_1
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara inammissibile la querela di falso proposta da nei confronti Parte_1
dell'accertamento di violazione nr. V/91U/2017 Pr. 442/2017 emesso dalla Polizia
Locale di;
CP_1
2) dichiara inammissibili tutte le ulteriori domande svolte dall'intervenuta CP_3
[...]
3) condanna e in solido fra loro, a rifondere al Parte_1 CP_3
le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
pagina 11 di 12 Como, 1 aprile 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 12 di 12