Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 6.3.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 4944/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. D'ANDREA SERGIO, con cui Parte_1
è domiciliata telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difeso dall' avv. TEDESCHI MARIA PIA, con cui elett.te domiciliato CP_1 come in atti resistente
Con ricorso depositato il 28.2.2024, l'istante in epigrafe indicato, – premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo intrapreso – deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla pensione di inabilità, all'indennità di accompagnamento e all' art. 3 comma 3 ex lege 104/92.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestano le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria.
Concludono, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, il riconoscimento in via principale del diritto all'indennità di accompagnamento e , in subordine, del diritto alla pensione di inabilità dall' epoca della domanda amministrativa, con vittoria di spese.
L' costituitosi, eccepisce la inammissibilità della domanda per la genericità CP_1 delle contestazioni avverso la c.t.u. e chiede il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposta la riunione al presente giudizio di quello relativo all'a.t.p.o. ed il rinnovo delle operazioni di consulenza ed acquisita documentazione aggiornata su ricorrenza requisito amministrativo, all'udienza odierna, sulle conclusioni come in precedenza esposte, a causa, è stata decisa all'esito della camera di consiglio.
L'opposizione è fondata quanto alla domanda subordinata.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello.
Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del ctu, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.
I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto. Nel caso in esame, le censure sono specifiche e riguardano la valutazione in merito alla capacità della ricorrente ad attendere agli atti della vita quotidiana.
Prima di procedere all'esame delle risultanze peritali, è opportuno premettere che, aderendo agli ultimi arresti giurisprudenziali, la decisione, in questa sede, può riguardare solo l'accertamento del requisito sanitario, e non anche il diritto alla prestazione, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna, (cfr. al riguardo Cassazione Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 8 aprile 2019,
n. 9755).
Ciò posto, nel caso di specie il CTU, dott. nominato nella fase di Persona_1 opposizione ha riconosciuto l'esistenza dei requisiti per la pensione di inabilità dal
1.5.2022 ( cfr. perizia ….”propone alla SV di concedere a Parte_1 un'invalidità nella misura del 100% a decorrere dalla domanda amministrativa.
Tuttavia alla luce dell'età e dei trattamenti in atto è necessaria revisione a quattro anni al fine di intercettare l'evoluzione delle affezioni obiettivate.”
Le conclusioni cui è giunto il ctu possono ritenersi condivisibili alla luce di un attento esame clinico del paziente oltreché non specificamente contestate.
In accoglimento della domanda va dichiarato, quindi, il diritto della ricorrente alla pensione di inabilità dal 1.5.2022.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza tenuto conto dell'accoglimento della sola domanda subordinata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, pronunziando sull'opposizione proposta dall'istante di cui in epigrafe nei confronti dell' così provvede: CP_1
a) Accoglie la domanda e dichiara il diritto dell'opponente alla pensione di inabilità con decorrenza dal 1.5.2022;
b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in CP_1 complessivi E. 1032,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 06/03/2025 Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo