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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 3239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3239 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
Oggi 16/04/2025 nella stanza virtuale creata in teams dal Giudice Dr. Atanasio nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 24853 / 2024 RGL di questo Tribunale pendente tra
Parte_1
e
Controparte_1
il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti.
In particolare sono presenti : per il ricorrente l'Avv.to ROMANO FEDERICA
Nessuno per i convenuti rimasti contumaci
I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita alla discussione orale
L'Avv.to Romano si riporta alle conclusioni rassegnate
Il Giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies
1/3 Dott. Riccardo Atanasio TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 - sexies
nella causa promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv.to FEDERICA ROMANO del Foro di Parte_1
Lamezia Terme e elett.te dom.ta presso il suo studio in Lamezia terme via Trento n. 18
contro
Controparte_1
CONTUMACE nonché contro
Controparte_2
[...]
Oggetto: opposizione a rigetto ammissione a gratuito patrocinio
All'udienza di discussione il procuratore della ricorrente concludeva come in atti
IN FATTO
Il ricorrente lamenta che: P_
, in data 23 maggio 2022, aveva richiesto al ricorrente la restituzione dell'importo di euro
4.109,73 erogato da aprile 2021 a gennaio 2022;
2/3 Dott. Riccardo Atanasio P_ il ricorrente aveva pertanto adito il Tribunale di Milano chiedendo la condanna dell' all'annullamento del suddetto provvedimento di indebito numero 17005374 del 23 maggio
2022, con riconoscimento degli arretrati;
P_ l si era costituito chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere avendo riconosciuto il diritto del ricorrente;
contestualmente al deposito del ricorso il ricorrente aveva richiesto l'ammissione al gratuito patrocinio ma l'istanza era stata respinta dal Consiglio dell'Ordine di Milano in data
08/06/2023, avendo ritenuto manifestamente infondata la pretesa dell'istante; il ricorrente aveva pertanto ribadito la propria richiesta al giudice avanti cui pendeva il giudizio predetto;
con sentenza numero 3042 del 2024 il Tribunale di Milano ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ma ha respinto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio senza alcuna motivazione;
col presente giudizio pertanto il ricorrente chiede la liquidazione delle spese del compenso indicato nella depositata istanza o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore costituito
Sono rimasti contumaci i convenuti
IN DIRITTO
L'opposizione è inammissibile
Il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio è avvenuto con sentenza avverso la quale è possibile solo proporre appello secondo le regole ordinarie non essendo possibile opporsi con procedimento ex art. 281 undecies c. 2.
Non si provvede sulle spese in considerazione della contumacia dei convenuti
PQM
dichiara l'inammissibilità dell'opposizione.
Milano, 16.4.25
Il Giudice del lavoro
Dr. Riccardo Atanasio
3/3 Dott. Riccardo Atanasio