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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 1209/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di CR, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1209 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
GI (RC) alla via Vina n. 138, presso lo studio dell'Avv. Ernesto Franco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
via Borsa n. 10;
, nato a [...] il [...], residente in [...]
trav. Libertà n. 5;
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Trento e Trieste n. 58;
- 1 - , nato a [...] il [...], residente in [...]
Villamagna n. 90;
nata a [...] il [...], residente in [...]
Silla n. 35;
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Germanico n. 96;
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Germanico n. 96;
, nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_7
Milanese (MI), via Cavalcanti n. 1;
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: accertamento intervenuta usucapione.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 9 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha citato Parte_1
in giudizio i convenuti per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare che il sig. possiede pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente, uti Parte_1
dominus, da oltre venti anni, l'immobile riportato al Catasto fabbricati del Comune di GI
(RC) al foglio 29, particella 456, sub 5, categoria A/ 4, superficie 56 mq, rendita € 85,22, consistenza n. 3 vani, sito alla via Martini n. 26, piano T-1 e per l'effetto dichiarare
l'intervenuto acquisto per maturata usucapione del diritto di proprietà sul detto immobile in favore dell'attore; dichiarare la sentenza titolo idoneo per la trascrizione e per la voltura catastale;
condannare le parti convenute al pagamento delle spese e competenze di giudizio solo se opponenti".
A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato: - di essere nel possesso pieno, pubblico, pacifico e ininterrotto, di un fabbricato sito nel Comune di GI censito al catasto al foglio 29, particella 456, sub 5, categoria A/ 4, superficie 56 mq,
- 2 - rendita € 85,22, consistenza n. 3 vani, sito alla via Martini n. 26, piano T-1; - che l' immobile risulta formalmente intestato a , la quale è deceduta in Persona_1
data 08.10.1986, lasciando quali eredi l'attore e gli odierni convenuti.
I convenuti , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , non si sono
[...] CP_5 Controparte_3 Controparte_6 Controparte_7
costituiti in giudizio.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 09.03.2023, è stata accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di tutti i convenuti fatta eccezione per , per cui è stata disposta la rinnovazione della notifica Controparte_7
dell'atto introduttivo nei confronti di quest'ultima; rilevato altresì il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs.
28/2010, è stato assegnato all'attore il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, con fissazione della nuova udienza di comparizione delle parti per il 25.09.2023. Con ordinanza del 26.09.2023, preso atto del fallimento del tentativo di mediazione e atteso il mancato deposito della prova della rinotifica dell'atto introduttivo nei confronti di , parte attrice è stata onerata Controparte_7
al deposito della prova della rinotifica, con rinvio della causa al 13.11.2023. Verificata la regolarità della notifica a nel termine perentorio assegnato, con Controparte_7
ordinanza del 25.11.2023, è stata dichiarata la contumacia di tutti i convenuti e sono stati ammessi i mezzi istruttori, con fissazione della nuova udienza per l'escussione degli stessi per il giorno 08.04.2024. All'esito dell'escussione testimoniale, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 07.01.2025 il presente giudizio, trattato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale.
§ 2. La domanda è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
§ 2.1 Circa la legittimazione passiva, è sufficiente il rinvio alla certificazione ipotecaria speciale relativa a , intestataria catastale del bene oggetto Persona_1
di causa e deceduta in Crotone il giorno 08.10.2004, lasciando quali chiamati all'eredità gli odierni convenuti e l'attore (si veda la certificazione prodotta
- 3 - dall'attore). Poiché non risultano trascrizioni a favore o contro in Persona_1
relazione al bene oggetto di causa, si deve ritenere correttamente instaurato il contraddittorio attraverso l'evocazione in giudizio degli eredi, o quantomeno dei chiamati all'eredità, dell'intestataria catastale.
§ 2.2 Quanto al merito, l'attore non ha fornito la prova sullo stesso gravante del possesso uti dominus necessario per l'acquisizione della proprietà per intervenuta usucapione.
Secondo l'interpretazione costante della Corte di Cassazione, chi agisce in giudizio al fine di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi
(cfr., tra le altre, Cass. n. 9325/11 e Cass. n. 975/00).
In relazione al corpus, per ritenere integrato l'elemento materiale necessario ai fini dell'usucapione, occorre che parte istante deduca in giudizio fatti, comportamenti ed attività materiali tali da integrare l'esercizio fattuale di un'attività materiale di godimento del bene avente ampiezza corrispondente al contenuto che caratterizza il diritto di piena ed esclusiva proprietà (c.d. possesso ad immagine di piena ed esclusiva proprietà). Infatti, il corpus, che costituisce l'elemento materiale del possesso, si caratterizza per il fatto di essere costituito da un'attività materiale che il soggetto ha compiuto e compie sulla cosa e, in particolare, da una attività materiale che deve corrispondere al contenuto del diritto reale di godimento costituente oggetto della domanda di usucapione;
più specificamente, l'attività che deve essere posta in essere ai fini della usucapione del diritto di proprietà deve essere tale da escludere dal godimento del bene qualsivoglia altro soggetto diverso dal possessore ad usucapionem
(escludendo pertanto dal godimento altresì gli intestatari catastali dell'immobile da usucapire).
Il possesso, dunque, con particolare riferimento all'elemento materiale dello stesso, non è un qualsiasi potere sulla cosa, generico e non meglio definito, ma è uno specifico potere sulla cosa, qualificato da caratteri ben precisi: il compimento da parte del soggetto di una attività sulla cosa e la corrispondenza di tale attività con lo
- 4 - specifico contenuto della proprietà o di altro diritto reale (che nel singolo caso si invoca). La qualificazione normativa del possesso come attività comporta la certa esclusione dell'elemento materiale del possesso nel caso in cui risultino dedotti o provati in giudizio meri atti compiuti dal soggetto sulla cosa, ossia atti discontinui nel tempo e limitati nella loro estensione e nella loro incidenza sul godimento della cosa
(atti che, per contro, costituiscono l'elemento materiale della diversa fattispecie degli atti di tolleranza, ontologicamente incompatibile con il possesso). Per contro la attività richiesta dal Codice civile è caratterizzata da continuità cronologica e da una maggiore consistenza, variabile in relazione alla differente ampiezza e natura del diritto reale che, nella concreta fattispecie, fornisce al possesso la c.d. immagine su cui modellarsi. Per altro verso, il Codice civile richiede, quale ulteriore carattere dell'elemento materiale del possesso, il requisito della corrispondenza della attività con il contenuto di uno specifico diritto reale. In particolare, il contenuto dell'acquisto per usucapione si determina in ragione del contenuto del possesso. Il possesso pieno conduce pertanto all'acquisto del diritto di proprietà mentre il possesso minore è utile per l'acquisto degli altri diritti reali di godimento.
Conseguentemente, la decisione sulla fondatezza nel merito di una domanda di usucapione della proprietà richiede l'accertamento se risulti allegata e provata in giudizio la corrispondenza tra l'elemento materiale del possesso dedotto e provato in giudizio e il contenuto del diritto di proprietà. L'art. 832 c.c. prevede che "Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico". Il requisito della pienezza significa che la proprietà comporta la generalità del potere di godimento e di disposizione della cosa. Sotto questo profilo, il possesso ad immagine di proprietà richiede il compimento di un'attività avente contenuto (non specifico e limitato ma) notevolmente ampio e generale sulla cosa (c.d. possesso pieno).
Da tale premessa deriva che il soggetto che proponga domanda di usucapione della proprietà di una cosa (ossia di un bene materiale, potendo la proprietà avere ad oggetto esclusivamente beni materiali), ha l'onere di allegare specificamente e di provare rigorosamente di aver compiuto (per il tempo richiesto dalla legge) una attività sulla cosa avente caratteri tali da escludere totalmente il godimento e la disposizione della cosa da parte di altri soggetti (in primis gli intestatari catastali, non
- 5 - potendo coesistere due proprietà piene sulla medesima cosa) e da rivelare un godimento generale della cosa, non limitato a singole e specifiche attività corrispondenti a singole e specifiche facoltà relative al contenuto di diritti reali minori di godimento. Conseguentemente, la allegazione e/o la prova in giudizio di un'attività materiale capace di esprimere solamente un godimento di fatto e una disposizione di fatto aventi carattere non generale ma limitato, non appare sufficiente per integrare l'elemento materiale del possesso unanimemente considerato, in dottrina e giurisprudenza, giuridicamente necessario per l'usucapione della proprietà. L'onere della prova dei fatti e degli elementi costituitivi dell'usucapione (fattispecie complessa a formazione progressiva o successiva) è posto dall'ordinamento giuridico a carico della parte che domanda la pronuncia della sentenza dichiarativa dell'intervenuto acquisto a tale titolo.
Quanto invece all'animus possidendi, va detto che con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, bensì
l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare (cfr. Cass.
9671/2014; Cass. 13082/2002; Cass. 14368/1999; Cass. 815/1999). L'esistenza di quest'elemento psicologico si presume, iuris tantum, dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede.
§ 2.3 Ciò posto, in punto di diritto, è necessario precisare che con l'atto di citazione l'attore ha allegato di avere il possesso del bene oggetto di causa da oltre vent'anni, di essere l'unico a godere dell'immobile e a possedere le chiavi di accesso allo stesso e di aver provveduto negli anni a effettuare attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sul bene.
Il possesso utile a usucapire allegato da parte attrice nei termini appena precisati, tuttavia, sebbene abbia trovato riscontro nella prova testimoniale assunta in giudizio, non è sufficiente a determinare l'accertamento dell'acquisto del bene in comunione per intervenuta usucapione.
Va ricordato, infatti, che la giurisprudenza di legittimità afferma in modo pacifico che «il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario
- 6 - può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente
l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune. (Nella specie la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha escluso che possa costituire prova dell'usucapione di un appartamento la circostanza che il coerede, che già vi abitava con il padre, abbia continuato, dopo la morte di questi, ad essere l'unico ad averne la disponibilità)» (Cass., Sez. 2, Ordinanza
n. 9359 del 08/04/2021).
Poiché per l'accertamento dell'intervenuta usucapione del bene in comunione l'accento viene posto sull'esclusività del possesso, che si estrinseca nell'impossibilità degli altri partecipanti alla comunione di godere del bene, è in ciò che deve tradursi la prova da offrire per l'accoglimento della domanda.
È stato, infatti, precisato dalla giurisprudenza di legittimità (condivisa dall'orientamento del Tribunale di CR a cui si intende dare continuità) che ai fini della prova dell'usucapione del bene in comunione non è sufficiente che gli altri comproprietari si siano limitati ad astenersi dall'uso del bene, né che l'istante abbia compiuto atti di gestione consentiti al singolo comproprietario, oppure atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazioni di spese per il miglior godimento della cosa comune ovvero per la sua manutenzione, non possono dar luogo ad un'estensione del possesso, occorrendo per contro la prova che il comproprietario usucapente ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale da evidenziare, al di fuori di una possibile altrui tolleranza, un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedendo agli altri comproprietari ogni atto di godimento, o di gestione (cfr. Cass. Sez. II, sent. n.
19478 del 20/09/2007; Cass., Sez. II, sent. n. 23539 del 10/11/2011; Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 24781 del 19/10/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 35067 del
29/11/2022).
Ai fini poi della decorrenza del termine ventennale dell'usucapione ordinaria su un bene in comunione a favore di uno solo dei comproprietari, inoltre, è necessario
- 7 - osservare che «in tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente
l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11903 del 09/06/2015).
Nel caso in esame, l'attore non ha allegato alcun atto o comportamento nei termini appena delineati da cui far decorrere il termine ventennale, né alcun possesso utile a usucapire il bene in comproprietà può essere desunto dalle risultanze testimoniali. Nello specifico, le circostanze che l'attore avesse la disponibilità dell'immobile oggetto di causa, utilizzato per abitarvi nei periodi di permanenza a
GI, detenesse le chiavi e si occupasse della manutenzione dello stesso, non sono sufficienti per ritenere realizzata l'estensione del possesso esclusivo del comproprietario a discapito degli altri titolari, non trattandosi di atti o comportamenti inequivoci della volontà di possedere il bene in modo esclusivo anziché quale comproprietario.
Va osservato, infine, che la contumacia dei convenuti non può sopperire alla carenza assertiva e probatoria registrata, tenuto conto che non può applicarsi il disposto dell'art. 115 c.p.c., non potendosi trarre alcun indice probatorio da un comportamento neutro come quello della contumacia (sulla neutralità della contumacia cfr. Cass. Sez. L., 21/11/2014, n. 24885).
§ 3. Nulla per le spese di giudizio, attesa la contumacia dei convenuti (cfr. Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
7361 del 14/03/2023 per cui: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91
c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché
- 8 - questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto»).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_3
, , ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e Controparte_6 Controparte_7
deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda avanzata da;
Parte_1
- Nulla per le spese stante la contumacia dei convenuti.
Così deciso in CR, il giorno 08 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 9 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di CR, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1209 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
GI (RC) alla via Vina n. 138, presso lo studio dell'Avv. Ernesto Franco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
via Borsa n. 10;
, nato a [...] il [...], residente in [...]
trav. Libertà n. 5;
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Trento e Trieste n. 58;
- 1 - , nato a [...] il [...], residente in [...]
Villamagna n. 90;
nata a [...] il [...], residente in [...]
Silla n. 35;
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Germanico n. 96;
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Germanico n. 96;
, nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_7
Milanese (MI), via Cavalcanti n. 1;
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: accertamento intervenuta usucapione.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 9 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha citato Parte_1
in giudizio i convenuti per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare che il sig. possiede pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente, uti Parte_1
dominus, da oltre venti anni, l'immobile riportato al Catasto fabbricati del Comune di GI
(RC) al foglio 29, particella 456, sub 5, categoria A/ 4, superficie 56 mq, rendita € 85,22, consistenza n. 3 vani, sito alla via Martini n. 26, piano T-1 e per l'effetto dichiarare
l'intervenuto acquisto per maturata usucapione del diritto di proprietà sul detto immobile in favore dell'attore; dichiarare la sentenza titolo idoneo per la trascrizione e per la voltura catastale;
condannare le parti convenute al pagamento delle spese e competenze di giudizio solo se opponenti".
A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato: - di essere nel possesso pieno, pubblico, pacifico e ininterrotto, di un fabbricato sito nel Comune di GI censito al catasto al foglio 29, particella 456, sub 5, categoria A/ 4, superficie 56 mq,
- 2 - rendita € 85,22, consistenza n. 3 vani, sito alla via Martini n. 26, piano T-1; - che l' immobile risulta formalmente intestato a , la quale è deceduta in Persona_1
data 08.10.1986, lasciando quali eredi l'attore e gli odierni convenuti.
I convenuti , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , non si sono
[...] CP_5 Controparte_3 Controparte_6 Controparte_7
costituiti in giudizio.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 09.03.2023, è stata accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di tutti i convenuti fatta eccezione per , per cui è stata disposta la rinnovazione della notifica Controparte_7
dell'atto introduttivo nei confronti di quest'ultima; rilevato altresì il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs.
28/2010, è stato assegnato all'attore il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, con fissazione della nuova udienza di comparizione delle parti per il 25.09.2023. Con ordinanza del 26.09.2023, preso atto del fallimento del tentativo di mediazione e atteso il mancato deposito della prova della rinotifica dell'atto introduttivo nei confronti di , parte attrice è stata onerata Controparte_7
al deposito della prova della rinotifica, con rinvio della causa al 13.11.2023. Verificata la regolarità della notifica a nel termine perentorio assegnato, con Controparte_7
ordinanza del 25.11.2023, è stata dichiarata la contumacia di tutti i convenuti e sono stati ammessi i mezzi istruttori, con fissazione della nuova udienza per l'escussione degli stessi per il giorno 08.04.2024. All'esito dell'escussione testimoniale, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 07.01.2025 il presente giudizio, trattato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale.
§ 2. La domanda è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
§ 2.1 Circa la legittimazione passiva, è sufficiente il rinvio alla certificazione ipotecaria speciale relativa a , intestataria catastale del bene oggetto Persona_1
di causa e deceduta in Crotone il giorno 08.10.2004, lasciando quali chiamati all'eredità gli odierni convenuti e l'attore (si veda la certificazione prodotta
- 3 - dall'attore). Poiché non risultano trascrizioni a favore o contro in Persona_1
relazione al bene oggetto di causa, si deve ritenere correttamente instaurato il contraddittorio attraverso l'evocazione in giudizio degli eredi, o quantomeno dei chiamati all'eredità, dell'intestataria catastale.
§ 2.2 Quanto al merito, l'attore non ha fornito la prova sullo stesso gravante del possesso uti dominus necessario per l'acquisizione della proprietà per intervenuta usucapione.
Secondo l'interpretazione costante della Corte di Cassazione, chi agisce in giudizio al fine di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi
(cfr., tra le altre, Cass. n. 9325/11 e Cass. n. 975/00).
In relazione al corpus, per ritenere integrato l'elemento materiale necessario ai fini dell'usucapione, occorre che parte istante deduca in giudizio fatti, comportamenti ed attività materiali tali da integrare l'esercizio fattuale di un'attività materiale di godimento del bene avente ampiezza corrispondente al contenuto che caratterizza il diritto di piena ed esclusiva proprietà (c.d. possesso ad immagine di piena ed esclusiva proprietà). Infatti, il corpus, che costituisce l'elemento materiale del possesso, si caratterizza per il fatto di essere costituito da un'attività materiale che il soggetto ha compiuto e compie sulla cosa e, in particolare, da una attività materiale che deve corrispondere al contenuto del diritto reale di godimento costituente oggetto della domanda di usucapione;
più specificamente, l'attività che deve essere posta in essere ai fini della usucapione del diritto di proprietà deve essere tale da escludere dal godimento del bene qualsivoglia altro soggetto diverso dal possessore ad usucapionem
(escludendo pertanto dal godimento altresì gli intestatari catastali dell'immobile da usucapire).
Il possesso, dunque, con particolare riferimento all'elemento materiale dello stesso, non è un qualsiasi potere sulla cosa, generico e non meglio definito, ma è uno specifico potere sulla cosa, qualificato da caratteri ben precisi: il compimento da parte del soggetto di una attività sulla cosa e la corrispondenza di tale attività con lo
- 4 - specifico contenuto della proprietà o di altro diritto reale (che nel singolo caso si invoca). La qualificazione normativa del possesso come attività comporta la certa esclusione dell'elemento materiale del possesso nel caso in cui risultino dedotti o provati in giudizio meri atti compiuti dal soggetto sulla cosa, ossia atti discontinui nel tempo e limitati nella loro estensione e nella loro incidenza sul godimento della cosa
(atti che, per contro, costituiscono l'elemento materiale della diversa fattispecie degli atti di tolleranza, ontologicamente incompatibile con il possesso). Per contro la attività richiesta dal Codice civile è caratterizzata da continuità cronologica e da una maggiore consistenza, variabile in relazione alla differente ampiezza e natura del diritto reale che, nella concreta fattispecie, fornisce al possesso la c.d. immagine su cui modellarsi. Per altro verso, il Codice civile richiede, quale ulteriore carattere dell'elemento materiale del possesso, il requisito della corrispondenza della attività con il contenuto di uno specifico diritto reale. In particolare, il contenuto dell'acquisto per usucapione si determina in ragione del contenuto del possesso. Il possesso pieno conduce pertanto all'acquisto del diritto di proprietà mentre il possesso minore è utile per l'acquisto degli altri diritti reali di godimento.
Conseguentemente, la decisione sulla fondatezza nel merito di una domanda di usucapione della proprietà richiede l'accertamento se risulti allegata e provata in giudizio la corrispondenza tra l'elemento materiale del possesso dedotto e provato in giudizio e il contenuto del diritto di proprietà. L'art. 832 c.c. prevede che "Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico". Il requisito della pienezza significa che la proprietà comporta la generalità del potere di godimento e di disposizione della cosa. Sotto questo profilo, il possesso ad immagine di proprietà richiede il compimento di un'attività avente contenuto (non specifico e limitato ma) notevolmente ampio e generale sulla cosa (c.d. possesso pieno).
Da tale premessa deriva che il soggetto che proponga domanda di usucapione della proprietà di una cosa (ossia di un bene materiale, potendo la proprietà avere ad oggetto esclusivamente beni materiali), ha l'onere di allegare specificamente e di provare rigorosamente di aver compiuto (per il tempo richiesto dalla legge) una attività sulla cosa avente caratteri tali da escludere totalmente il godimento e la disposizione della cosa da parte di altri soggetti (in primis gli intestatari catastali, non
- 5 - potendo coesistere due proprietà piene sulla medesima cosa) e da rivelare un godimento generale della cosa, non limitato a singole e specifiche attività corrispondenti a singole e specifiche facoltà relative al contenuto di diritti reali minori di godimento. Conseguentemente, la allegazione e/o la prova in giudizio di un'attività materiale capace di esprimere solamente un godimento di fatto e una disposizione di fatto aventi carattere non generale ma limitato, non appare sufficiente per integrare l'elemento materiale del possesso unanimemente considerato, in dottrina e giurisprudenza, giuridicamente necessario per l'usucapione della proprietà. L'onere della prova dei fatti e degli elementi costituitivi dell'usucapione (fattispecie complessa a formazione progressiva o successiva) è posto dall'ordinamento giuridico a carico della parte che domanda la pronuncia della sentenza dichiarativa dell'intervenuto acquisto a tale titolo.
Quanto invece all'animus possidendi, va detto che con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, bensì
l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare (cfr. Cass.
9671/2014; Cass. 13082/2002; Cass. 14368/1999; Cass. 815/1999). L'esistenza di quest'elemento psicologico si presume, iuris tantum, dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede.
§ 2.3 Ciò posto, in punto di diritto, è necessario precisare che con l'atto di citazione l'attore ha allegato di avere il possesso del bene oggetto di causa da oltre vent'anni, di essere l'unico a godere dell'immobile e a possedere le chiavi di accesso allo stesso e di aver provveduto negli anni a effettuare attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sul bene.
Il possesso utile a usucapire allegato da parte attrice nei termini appena precisati, tuttavia, sebbene abbia trovato riscontro nella prova testimoniale assunta in giudizio, non è sufficiente a determinare l'accertamento dell'acquisto del bene in comunione per intervenuta usucapione.
Va ricordato, infatti, che la giurisprudenza di legittimità afferma in modo pacifico che «il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario
- 6 - può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente
l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune. (Nella specie la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha escluso che possa costituire prova dell'usucapione di un appartamento la circostanza che il coerede, che già vi abitava con il padre, abbia continuato, dopo la morte di questi, ad essere l'unico ad averne la disponibilità)» (Cass., Sez. 2, Ordinanza
n. 9359 del 08/04/2021).
Poiché per l'accertamento dell'intervenuta usucapione del bene in comunione l'accento viene posto sull'esclusività del possesso, che si estrinseca nell'impossibilità degli altri partecipanti alla comunione di godere del bene, è in ciò che deve tradursi la prova da offrire per l'accoglimento della domanda.
È stato, infatti, precisato dalla giurisprudenza di legittimità (condivisa dall'orientamento del Tribunale di CR a cui si intende dare continuità) che ai fini della prova dell'usucapione del bene in comunione non è sufficiente che gli altri comproprietari si siano limitati ad astenersi dall'uso del bene, né che l'istante abbia compiuto atti di gestione consentiti al singolo comproprietario, oppure atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazioni di spese per il miglior godimento della cosa comune ovvero per la sua manutenzione, non possono dar luogo ad un'estensione del possesso, occorrendo per contro la prova che il comproprietario usucapente ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale da evidenziare, al di fuori di una possibile altrui tolleranza, un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedendo agli altri comproprietari ogni atto di godimento, o di gestione (cfr. Cass. Sez. II, sent. n.
19478 del 20/09/2007; Cass., Sez. II, sent. n. 23539 del 10/11/2011; Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 24781 del 19/10/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 35067 del
29/11/2022).
Ai fini poi della decorrenza del termine ventennale dell'usucapione ordinaria su un bene in comunione a favore di uno solo dei comproprietari, inoltre, è necessario
- 7 - osservare che «in tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente
l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11903 del 09/06/2015).
Nel caso in esame, l'attore non ha allegato alcun atto o comportamento nei termini appena delineati da cui far decorrere il termine ventennale, né alcun possesso utile a usucapire il bene in comproprietà può essere desunto dalle risultanze testimoniali. Nello specifico, le circostanze che l'attore avesse la disponibilità dell'immobile oggetto di causa, utilizzato per abitarvi nei periodi di permanenza a
GI, detenesse le chiavi e si occupasse della manutenzione dello stesso, non sono sufficienti per ritenere realizzata l'estensione del possesso esclusivo del comproprietario a discapito degli altri titolari, non trattandosi di atti o comportamenti inequivoci della volontà di possedere il bene in modo esclusivo anziché quale comproprietario.
Va osservato, infine, che la contumacia dei convenuti non può sopperire alla carenza assertiva e probatoria registrata, tenuto conto che non può applicarsi il disposto dell'art. 115 c.p.c., non potendosi trarre alcun indice probatorio da un comportamento neutro come quello della contumacia (sulla neutralità della contumacia cfr. Cass. Sez. L., 21/11/2014, n. 24885).
§ 3. Nulla per le spese di giudizio, attesa la contumacia dei convenuti (cfr. Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
7361 del 14/03/2023 per cui: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91
c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché
- 8 - questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto»).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_3
, , ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e Controparte_6 Controparte_7
deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda avanzata da;
Parte_1
- Nulla per le spese stante la contumacia dei convenuti.
Così deciso in CR, il giorno 08 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
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