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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/07/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1^ civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato Presidente
2. dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice relatore
3. dott.ssa Sara Mazzotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 2242, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra Parte_1 (Avv. A. Fanelli),
e
Controparte_1 (Avv. A. Fanelli),
nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
- interveniente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 11.04.2025, i ricorrenti premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio nel corso della quale
Per nascevano le figlie Per_1 (il 02.07.2012) e (il 20.12.2018),
riconosciute da entrambi i genitori;
che, essendo cessato il rapporto di convivenza, è loro intenzione regolamentare i loro rapporti con riguardo al mantenimento e all'affidamento delle figlie minori;
tutto ciò premesso chiedevano omologarsi l'accordo tra essi intercorso (relativo all'affidamento delle minori ed alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici delle stesse).
Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 cpc, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Indi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M., che ha rassegnato le sue conclusioni in data
27.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici delle minori Persona_3 Persona_4 (nate da una relazione tra i genitori non fondata sul matrimonio) è fondata e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento delle minori ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore.
Le minori vanno collocate presso il padre, dove peraltro già abitano e dove è quindi certo che abbiano costituito il proprio habitat dal quale è preferibile non distrarle.
Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, il Collegio ritiene che esso vada regolamentato nei termini indicati dalle parti, che consentono alle bambine di mantenere un rapporto equilibrato con la madre, genitore non collocatario.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti è equo e consente alle minori di far fronte alle proprie necessità di vita quotidiana.
Nulla va previsto sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione contenuta nel ricorso del 07.04.2025, depositato telematicamente in data 11.04.2025, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1^ civile del Tribunale, il giorno 15.07.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT.SSA VALERIA GUARAGNELLA
IL PRESIDENTE
DOTT. GIUSEPPE DISABATO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1^ civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato Presidente
2. dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice relatore
3. dott.ssa Sara Mazzotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 2242, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra Parte_1 (Avv. A. Fanelli),
e
Controparte_1 (Avv. A. Fanelli),
nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
- interveniente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 11.04.2025, i ricorrenti premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio nel corso della quale
Per nascevano le figlie Per_1 (il 02.07.2012) e (il 20.12.2018),
riconosciute da entrambi i genitori;
che, essendo cessato il rapporto di convivenza, è loro intenzione regolamentare i loro rapporti con riguardo al mantenimento e all'affidamento delle figlie minori;
tutto ciò premesso chiedevano omologarsi l'accordo tra essi intercorso (relativo all'affidamento delle minori ed alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici delle stesse).
Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 cpc, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Indi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M., che ha rassegnato le sue conclusioni in data
27.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici delle minori Persona_3 Persona_4 (nate da una relazione tra i genitori non fondata sul matrimonio) è fondata e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento delle minori ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore.
Le minori vanno collocate presso il padre, dove peraltro già abitano e dove è quindi certo che abbiano costituito il proprio habitat dal quale è preferibile non distrarle.
Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, il Collegio ritiene che esso vada regolamentato nei termini indicati dalle parti, che consentono alle bambine di mantenere un rapporto equilibrato con la madre, genitore non collocatario.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti è equo e consente alle minori di far fronte alle proprie necessità di vita quotidiana.
Nulla va previsto sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione contenuta nel ricorso del 07.04.2025, depositato telematicamente in data 11.04.2025, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1^ civile del Tribunale, il giorno 15.07.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT.SSA VALERIA GUARAGNELLA
IL PRESIDENTE
DOTT. GIUSEPPE DISABATO