Articolo 24 della Legge 11 gennaio 1943, n. 138
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18 aprile 1943
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15 giugno 1947
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1 giugno 1948
Art. 24.

Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un Magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e da un funzionario del Ministero delle finanze e del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio e' nominato un supplente.

Il Collegio e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro, ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del ((Consiglio di amministrazione))

I sindaci intervengono alle riunioni del ((Consiglio di amministrazione)) e del Comitato esecutivo, ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.
Entrata in vigore il 1 giugno 1948
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