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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 56/2025
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
- SEDE Controparte_1 CP_1
PROVINCIALE DI MILANO CP_2 PARTE RESISTENTE Oggi 26/03/2025, alle ore 12:41, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. LONGHIN MATTEO in sostituzione dell'Avv. DI GIACOMO STEFANO;
Parte_1
Per - SEDE TERRITORIALE DI MILANO EST - AGENZIA INPS - SEDE CP_1 CP_1 PR IALE DI MILANO è presente l'avv. BOTTANI MICHELA in ll'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, giusta delega scritta che produce in giudizio. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. CP_ Richiama Cass. 24180 del 2022. Richiama Circolare del 2015 sulle comunicazioni all'amministrazione finanziaria. Ritiene le somme irripetibili, insistendo per le conclusioni rassegnate. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Insiste per le conclusioni rassegnate, contestando quanto ex adverso dedotto. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. DI GIACOMO Parte_1 C.F._1 vv. ONINO ( ) VIA SORDA C.F._2
SAMPIERI, 27 97015 MODICA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 24/01/2025, , premesso di essere Parte_1 invalido civile con decorrenza dal 24.08.2020, di aver ricevuto comunicazione nella quale chiedeva la CP_1 restituzione della somma di € 11.511,03 a titolo di indebito assistenziale, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“- in via cautelare, ritenute le tempistiche, all'instaurazione del contraddittorio si chiede che venga sospesa l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati;
- Accertare e dichiarare che l'indebito contestato dall in p.l.r.t. pari ad € 11.511,03 o nella
CP_1 diversa o maggiore somma ritenuta di giustizia per il periodo che va da settembre 2020 a gennaio 2023 ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, non è ripetibile e per l'effetto: a) In via principale accertare e dichiarare che parte ricorrente nulla deve all' b) In via subordinata, accertare e dichiarare, in caso di mancato accoglimento della domanda
CP_1 principale, la minor somma eventualmente dovuta;
- In ogni caso condannare l' – in p.l.r.t. - alla restituzione di quanto
CP_1 eventualmente recuperato e trattenuto dall' o restituito in buona fede da parte ricorrente, maggiorato di oltre interessi, come
CP_1 per legge;
- Condannare l' al pagamento delle spese di lite, con la maggiorazione prevista per i collegamenti ipertestuali,
CP_1 da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi già da ora antistatari. - In estremo subordine compensare le spese legali considerata la giurisprudenza favorevole in tema di indebito assistenziale”.
Si è ritualmente costituito in giudizio eccependo la carenza di allegazione del ricorso, contestando le CP_1 avverse pretese in quanto infondate, concludendo per il rigetto integrale della domanda.
1 La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via preliminare, la domanda non è affetta da indeterminatezza del petitum o della causa petendi, perché da una disamina complessiva del ricorso introduttivo e dei documenti prodotti emergono con chiarezza sia il diritto fatto valere sia il titolo della domanda: il ricorrente agisce nel presente giudizio per sentire accertata l'irripetibilità dell'indebito (assistenziale) oggetto di comunicazione dell'Istituto e che nulla è dovuto a parte resistente, con condanna di quest'ultima alla restituzione dell'importo oggetto di trattenuta nei cedolini pensione (v. doc. n. C ric.).
Ciò chiarita l'infondatezza dell'eccezione di i seguenti fatti, rilevanti ai fini del decidere, risultano dai CP_1 documenti prodotti da entrambe le parti: a) la condizione del ricorrente di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa, accertata con verbale della C.M.I. di Melegnano (L. n. 118/1971, artt. 1 e 2)(doc. n. A ric.); b) la comunicazione del 26.12.2022 di rideterminazione della prestazione cat. INVCIV n. CP_1
07679817 con cui l'ente ha revocato sia la maggiorazione sociale sia la maggiorazione c.d. aumento al milione prevista dall'art. 38 della L. n. 448/2001, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020 (doc. n.
B ric., doc. n. 2 res.); c) la presentazione di Certificazioni Uniche per le annualità 2019, 2020, 2022, 2023 attestanti la situazione reddituale e l'esistenza del coniuge (doc. n. E ric.). afferma di aver rideterminato la posizione reddituale del percipiente sulla base dei dati pervenuti da CP_1
Agenzia delle Entrate per l'anno 2020 (oltre che per le annualità 2021 e 2022 evidenziate nel presente giudizio ma non oggetto di comunicazione di indebito) perché i redditi del coniuge cumulabili Parte_2 con i redditi del titolare della prestazione, all'esito del ricalcolo, sarebbero stati dichiarati in misura inferiore
(€ 4.000,00, piuttosto che € 11.925,00 rettificati da Agenzia delle Entrate).
Tuttavia, occorre osservare che l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Nel caso di dichiarazioni dei redditi presentate dal ricorrente per le annualità oggetto di ripetizione di indebito e di mancato aggiornamento della posizione reddituale del coniuge, non si rinviene una condotta dolosamente omissiva, a fronte della sussistenza di un onere di verifica periodica imposto dalla legislazione vigente a carico dei soggetti tenuti alla concessione delle provvidenze, potendo essere compatibile con la mera ignoranza del beneficiario e, comunque, considerando che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' usando CP_1
2 l'ordinaria diligenza, avendo accesso a tutte le banche dati a disposizione;
in nessun caso, inoltre, si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando essa scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e CP_1 che quindi l' già conosce (si veda Cass. civ. sez. lav. sent. n. 13223 del 30.06.2020). CP_4
CP_ non fornisce elementi per ravvisare un comportamento doloso del percipiente, laddove lo stesso ha ottemperato all'obbligo di comunicazione della propria posizione reddituale inoltrando ad Agenzia delle
Entrate le certificazioni prodotte nel presente giudizio (ove è indicata la presenza del coniuge), conosciute o comunque conoscibili dall' ed attestanti la sussistenza di un reddito pari a 0 (si confronti con il doc. CP_4
CP_ n. 1 fasc. .
Si tratta di una situazione idonea a generare affidamento sulla non ripetibilità della prestazione assistenziale erogata fino al momento dell'accertamento condotto da CP_1
Il ricorso merita di essere accolto e deve essere dichiarato irripetibile l'importo richiesto a conguaglio da nella comunicazione del 26.12.2022 (doc. n. B ric. cit.), pari ad € 11.511,03 (periodo settembre 2020 – CP_1 gennaio 2023), in quanto non dovuto ad deve essere condannato a restituire al ricorrente quanto CP_1 CP_1 trattenuto a tale titolo, fino a concorrenza di tale importo, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (con detrazione della liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.); - con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1bis del D.M. n. 55/2014 cit. per la presenza di modalità telematiche di redazione dell'atto idonee ad agevolarne la consultazione.
Con distrazione dei compensi in favore dell'avv. DI GIACOMO STEFANO e dell'avv. DI GIACOMO
ANTONINO, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara l'irripetibilità dell'importo di € 11.511,03 per il periodo da settembre del 2020 al gennaio del 2023 di cui è causa, oggetto della comunicazione CP_1 del 26.12.2022;
- dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente ad per tale titolo;
CP_1
- condanna in via generica alla restituzione di quanto recuperato;
CP_1
3 - condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.425,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compenso maggiorato ex art. 4 comma 1bis del D.M.
55/2014 e ss. mod. cit.; compensi distratti in favore dei procuratori del ricorrente, antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
- SEDE Controparte_1 CP_1
PROVINCIALE DI MILANO CP_2 PARTE RESISTENTE Oggi 26/03/2025, alle ore 12:41, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. LONGHIN MATTEO in sostituzione dell'Avv. DI GIACOMO STEFANO;
Parte_1
Per - SEDE TERRITORIALE DI MILANO EST - AGENZIA INPS - SEDE CP_1 CP_1 PR IALE DI MILANO è presente l'avv. BOTTANI MICHELA in ll'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, giusta delega scritta che produce in giudizio. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. CP_ Richiama Cass. 24180 del 2022. Richiama Circolare del 2015 sulle comunicazioni all'amministrazione finanziaria. Ritiene le somme irripetibili, insistendo per le conclusioni rassegnate. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Insiste per le conclusioni rassegnate, contestando quanto ex adverso dedotto. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. DI GIACOMO Parte_1 C.F._1 vv. ONINO ( ) VIA SORDA C.F._2
SAMPIERI, 27 97015 MODICA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 24/01/2025, , premesso di essere Parte_1 invalido civile con decorrenza dal 24.08.2020, di aver ricevuto comunicazione nella quale chiedeva la CP_1 restituzione della somma di € 11.511,03 a titolo di indebito assistenziale, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“- in via cautelare, ritenute le tempistiche, all'instaurazione del contraddittorio si chiede che venga sospesa l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati;
- Accertare e dichiarare che l'indebito contestato dall in p.l.r.t. pari ad € 11.511,03 o nella
CP_1 diversa o maggiore somma ritenuta di giustizia per il periodo che va da settembre 2020 a gennaio 2023 ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, non è ripetibile e per l'effetto: a) In via principale accertare e dichiarare che parte ricorrente nulla deve all' b) In via subordinata, accertare e dichiarare, in caso di mancato accoglimento della domanda
CP_1 principale, la minor somma eventualmente dovuta;
- In ogni caso condannare l' – in p.l.r.t. - alla restituzione di quanto
CP_1 eventualmente recuperato e trattenuto dall' o restituito in buona fede da parte ricorrente, maggiorato di oltre interessi, come
CP_1 per legge;
- Condannare l' al pagamento delle spese di lite, con la maggiorazione prevista per i collegamenti ipertestuali,
CP_1 da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi già da ora antistatari. - In estremo subordine compensare le spese legali considerata la giurisprudenza favorevole in tema di indebito assistenziale”.
Si è ritualmente costituito in giudizio eccependo la carenza di allegazione del ricorso, contestando le CP_1 avverse pretese in quanto infondate, concludendo per il rigetto integrale della domanda.
1 La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via preliminare, la domanda non è affetta da indeterminatezza del petitum o della causa petendi, perché da una disamina complessiva del ricorso introduttivo e dei documenti prodotti emergono con chiarezza sia il diritto fatto valere sia il titolo della domanda: il ricorrente agisce nel presente giudizio per sentire accertata l'irripetibilità dell'indebito (assistenziale) oggetto di comunicazione dell'Istituto e che nulla è dovuto a parte resistente, con condanna di quest'ultima alla restituzione dell'importo oggetto di trattenuta nei cedolini pensione (v. doc. n. C ric.).
Ciò chiarita l'infondatezza dell'eccezione di i seguenti fatti, rilevanti ai fini del decidere, risultano dai CP_1 documenti prodotti da entrambe le parti: a) la condizione del ricorrente di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa, accertata con verbale della C.M.I. di Melegnano (L. n. 118/1971, artt. 1 e 2)(doc. n. A ric.); b) la comunicazione del 26.12.2022 di rideterminazione della prestazione cat. INVCIV n. CP_1
07679817 con cui l'ente ha revocato sia la maggiorazione sociale sia la maggiorazione c.d. aumento al milione prevista dall'art. 38 della L. n. 448/2001, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020 (doc. n.
B ric., doc. n. 2 res.); c) la presentazione di Certificazioni Uniche per le annualità 2019, 2020, 2022, 2023 attestanti la situazione reddituale e l'esistenza del coniuge (doc. n. E ric.). afferma di aver rideterminato la posizione reddituale del percipiente sulla base dei dati pervenuti da CP_1
Agenzia delle Entrate per l'anno 2020 (oltre che per le annualità 2021 e 2022 evidenziate nel presente giudizio ma non oggetto di comunicazione di indebito) perché i redditi del coniuge cumulabili Parte_2 con i redditi del titolare della prestazione, all'esito del ricalcolo, sarebbero stati dichiarati in misura inferiore
(€ 4.000,00, piuttosto che € 11.925,00 rettificati da Agenzia delle Entrate).
Tuttavia, occorre osservare che l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Nel caso di dichiarazioni dei redditi presentate dal ricorrente per le annualità oggetto di ripetizione di indebito e di mancato aggiornamento della posizione reddituale del coniuge, non si rinviene una condotta dolosamente omissiva, a fronte della sussistenza di un onere di verifica periodica imposto dalla legislazione vigente a carico dei soggetti tenuti alla concessione delle provvidenze, potendo essere compatibile con la mera ignoranza del beneficiario e, comunque, considerando che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' usando CP_1
2 l'ordinaria diligenza, avendo accesso a tutte le banche dati a disposizione;
in nessun caso, inoltre, si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando essa scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e CP_1 che quindi l' già conosce (si veda Cass. civ. sez. lav. sent. n. 13223 del 30.06.2020). CP_4
CP_ non fornisce elementi per ravvisare un comportamento doloso del percipiente, laddove lo stesso ha ottemperato all'obbligo di comunicazione della propria posizione reddituale inoltrando ad Agenzia delle
Entrate le certificazioni prodotte nel presente giudizio (ove è indicata la presenza del coniuge), conosciute o comunque conoscibili dall' ed attestanti la sussistenza di un reddito pari a 0 (si confronti con il doc. CP_4
CP_ n. 1 fasc. .
Si tratta di una situazione idonea a generare affidamento sulla non ripetibilità della prestazione assistenziale erogata fino al momento dell'accertamento condotto da CP_1
Il ricorso merita di essere accolto e deve essere dichiarato irripetibile l'importo richiesto a conguaglio da nella comunicazione del 26.12.2022 (doc. n. B ric. cit.), pari ad € 11.511,03 (periodo settembre 2020 – CP_1 gennaio 2023), in quanto non dovuto ad deve essere condannato a restituire al ricorrente quanto CP_1 CP_1 trattenuto a tale titolo, fino a concorrenza di tale importo, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (con detrazione della liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.); - con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1bis del D.M. n. 55/2014 cit. per la presenza di modalità telematiche di redazione dell'atto idonee ad agevolarne la consultazione.
Con distrazione dei compensi in favore dell'avv. DI GIACOMO STEFANO e dell'avv. DI GIACOMO
ANTONINO, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara l'irripetibilità dell'importo di € 11.511,03 per il periodo da settembre del 2020 al gennaio del 2023 di cui è causa, oggetto della comunicazione CP_1 del 26.12.2022;
- dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente ad per tale titolo;
CP_1
- condanna in via generica alla restituzione di quanto recuperato;
CP_1
3 - condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.425,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compenso maggiorato ex art. 4 comma 1bis del D.M.
55/2014 e ss. mod. cit.; compensi distratti in favore dei procuratori del ricorrente, antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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