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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 04/06/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 130/23 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “azione
revocatoria ordinaria”
TRA
e , rappresentati e difesi in forza di procura Parte_1 Parte_2
alle liti in calce all'atto di citazione dall' Avv. Michele Bolognese ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Capua (CE) al Largo porta Napoli n°1;
-attori-
E
e rappresentati e difesi come in atti Controparte_1 Controparte_2
dall'Avv. Cinzia CICERONE ed elettivamente domiciliati presso Quest'ultima in Sesto
Campano alla Via G. MARCONI n° 22;
-convenuti-
Conclusioni: come da rispettivi atti. * * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
Con citazione del 02 febbraio 2023 gli attori promuovevano innanzi al
Tribunale di Isernia azione revocatoria, convenendo in giudizio e Controparte_1
, chiedendo dichiarare inefficace nei confronti degli attori Controparte_2 Pt_3
l'atto Notar del 02.02.2018 rep. N. 68344 registrato in data 16.02.2018. Per_1
Parte attrice, lamentava che il suddetto atto notarile, costituiva all'evidenza un atto di disposizione del patrimonio, con il quale i debitori avevano sottratto i propri beni ad una possibile esecuzione forzata finalizzata al soddisfacimento dell'obbligazione risarcitoria, così pregiudicando le ragioni della creditrice,
quest'ultima chiedeva dichiararsene l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali in via preliminare eccepivano la prescrizione dell'azione revocatoria essendo decorsi cinque anni dalla stipula dell'atto e contestavano nel merito la domanda chiedendone il rigetto.
2 Questo Giudice osserva che l'eccezione di prescrizione è infondata e va,
pertanto, rigettata.
La prescrizione dell'azione revocatoria tesa a dichiarare l'inefficacia di un fondo patrimoniale decorre dalla data di annotazione dell'atto a margine dell'atto di matrimonio, momento in cui l'atto diventa opponibile a terzi (Cass. Sent. n°
22622/2020 del 16.10.2020, in senso conforme Sez. 1 Ordinanza n° 12545 del
10.05.2019).
Nel caso in esame, l'atto è stato stipulato in data 02.02.2028 e annotato a margine dell'atto di matrimonio il 06.03.2018.
Rilevato che l'atto di citazione è stato consegnato all'ufficio in data Pt_4
10.02.2023, la prescrizione non era maturata, pertanto, l'eccezione è infondata e va rigettata.
Entrando a trattare il merito Questo Giudice osserva che la domanda non e meritevole di accoglimento.
Questo Giudice osserva che lo scopo dell'azione revocatoria ordinaria è uno strumento di conservazione teso a far dichiarare l'inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale con il quale il debitore ha arrecato pregiudizio alle ragioni del suo creditore.
Nel caso come quello in esame, è sufficiente ai fini della “scientia damni”, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece,
3 “irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica
del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (Corte
di Cassazione, 30.06.2015, n. 13343; Corte di Cassazione, 7.07.2007 n. 15310).
Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria c.d. eventus damni ricorre non solo quanto l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso determini una variazione quantitativa o anche solo qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza nel soddisfacimento del credito e detto onere probatorio è posto a carico del creditore (Cass. Ord. 19.07.2018, n. 19207, Coorte di Cassazione, VI sezione civi,
ord. 25.09.209 n. 23913).
Nel caso in esame, parte attrice non assolto al proprio onere probatorio, non fornendo prove sufficienti tese a sostenere che l'atto dispositivo abbia compromesso totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, determinando una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio comportando, cosi, una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
Questo Giudice, pertanto, alla luce delle considerazioni innanzi svolte ritiene che la domanda attorea cosi come proposta non è provata e va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
4 contraddistinto con il n° 130/'23 R. G. A. C. C. vertente tra e Parte_1
contro e , concernente azione Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
revocatoria, così decide:
1) rigetta la domanda;
2) condanna gli attori, e , al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese del giudizio de quo in favore dei convenuti, e Controparte_1
, che si liquidano in complessive € 6.000,00 (seimila/00) oltre 12,50 Controparte_2
% ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Isernia il 10 Maggio 2025.
IL G.O.P.
Dott.ssa Giovanna ZARONE
5
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 130/23 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “azione
revocatoria ordinaria”
TRA
e , rappresentati e difesi in forza di procura Parte_1 Parte_2
alle liti in calce all'atto di citazione dall' Avv. Michele Bolognese ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Capua (CE) al Largo porta Napoli n°1;
-attori-
E
e rappresentati e difesi come in atti Controparte_1 Controparte_2
dall'Avv. Cinzia CICERONE ed elettivamente domiciliati presso Quest'ultima in Sesto
Campano alla Via G. MARCONI n° 22;
-convenuti-
Conclusioni: come da rispettivi atti. * * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
Con citazione del 02 febbraio 2023 gli attori promuovevano innanzi al
Tribunale di Isernia azione revocatoria, convenendo in giudizio e Controparte_1
, chiedendo dichiarare inefficace nei confronti degli attori Controparte_2 Pt_3
l'atto Notar del 02.02.2018 rep. N. 68344 registrato in data 16.02.2018. Per_1
Parte attrice, lamentava che il suddetto atto notarile, costituiva all'evidenza un atto di disposizione del patrimonio, con il quale i debitori avevano sottratto i propri beni ad una possibile esecuzione forzata finalizzata al soddisfacimento dell'obbligazione risarcitoria, così pregiudicando le ragioni della creditrice,
quest'ultima chiedeva dichiararsene l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali in via preliminare eccepivano la prescrizione dell'azione revocatoria essendo decorsi cinque anni dalla stipula dell'atto e contestavano nel merito la domanda chiedendone il rigetto.
2 Questo Giudice osserva che l'eccezione di prescrizione è infondata e va,
pertanto, rigettata.
La prescrizione dell'azione revocatoria tesa a dichiarare l'inefficacia di un fondo patrimoniale decorre dalla data di annotazione dell'atto a margine dell'atto di matrimonio, momento in cui l'atto diventa opponibile a terzi (Cass. Sent. n°
22622/2020 del 16.10.2020, in senso conforme Sez. 1 Ordinanza n° 12545 del
10.05.2019).
Nel caso in esame, l'atto è stato stipulato in data 02.02.2028 e annotato a margine dell'atto di matrimonio il 06.03.2018.
Rilevato che l'atto di citazione è stato consegnato all'ufficio in data Pt_4
10.02.2023, la prescrizione non era maturata, pertanto, l'eccezione è infondata e va rigettata.
Entrando a trattare il merito Questo Giudice osserva che la domanda non e meritevole di accoglimento.
Questo Giudice osserva che lo scopo dell'azione revocatoria ordinaria è uno strumento di conservazione teso a far dichiarare l'inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale con il quale il debitore ha arrecato pregiudizio alle ragioni del suo creditore.
Nel caso come quello in esame, è sufficiente ai fini della “scientia damni”, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece,
3 “irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica
del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (Corte
di Cassazione, 30.06.2015, n. 13343; Corte di Cassazione, 7.07.2007 n. 15310).
Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria c.d. eventus damni ricorre non solo quanto l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso determini una variazione quantitativa o anche solo qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza nel soddisfacimento del credito e detto onere probatorio è posto a carico del creditore (Cass. Ord. 19.07.2018, n. 19207, Coorte di Cassazione, VI sezione civi,
ord. 25.09.209 n. 23913).
Nel caso in esame, parte attrice non assolto al proprio onere probatorio, non fornendo prove sufficienti tese a sostenere che l'atto dispositivo abbia compromesso totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, determinando una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio comportando, cosi, una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
Questo Giudice, pertanto, alla luce delle considerazioni innanzi svolte ritiene che la domanda attorea cosi come proposta non è provata e va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
4 contraddistinto con il n° 130/'23 R. G. A. C. C. vertente tra e Parte_1
contro e , concernente azione Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
revocatoria, così decide:
1) rigetta la domanda;
2) condanna gli attori, e , al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese del giudizio de quo in favore dei convenuti, e Controparte_1
, che si liquidano in complessive € 6.000,00 (seimila/00) oltre 12,50 Controparte_2
% ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Isernia il 10 Maggio 2025.
IL G.O.P.
Dott.ssa Giovanna ZARONE
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