Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1440/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1440/2022 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CAPUANO ANIELLO (CF: ) C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. TAFI FRANCESCO CP_1 P.IVA_1
(CF: C.F._3
APPELLATA avverso la sentenza n. 727/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il
28/06/2022
CONCLUSIONI
In data 24.10.2022, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 16
1) dichiarato ammissibile il proposto gravame, in accoglimento dell'atto di appello, riformare la impugnata sentenza n. 727/2022, resa dal Tribunale di Arezzo – Cons. – pubblicata in data 28.06.2022, nella causa inter partes Parte_2 iscritta al n. di R.G. 2482/2019, notificata in data 29.06.2022; 2) in via di riforma della gravata sentenza, rilevarsi la assoluta nullità della prima notificazione dell'istanza monitoria, mai perfezionatasi per le addotte motivazioni, e dichiarare la conseguente tempestività della proposta opposizione a decreto ingiuntivo, risultando quest'ultimo essere stato notificato all'odierno appellante soltanto in data 31.05.2019; 3) accogliersi l'opposizione e revocarsi il D.I. n. 152/2018 – R.G. 169/2018 reso dal Tribunale di Arezzo in data 30.01.2018; 4) dichiararsi, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva del sig. non Parte_1 essendo a quest'ultimo riferibile la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata dello 07.11.2017, sottoscrizione in ordine alla quale è stato operato formale disconoscimento;
5) acclararsi, in via gradata, la decadenza della società ricorrente dalla pretesa garanzia ai sensi della previsione di cui all'art. 1957 c.c; 6) condannarsi la società appellata al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio da attribuirsi in favore del procuratore antistatario. Il sottoscritto procuratore impugna le avverse conclusioni, ribadendo, in particolare la assoluta inammissibilità delle istanze istruttorie ex adverso articolate;
in via gradata, nella denegata ipotesi di ammissione del mezzo istruttorio, si chiede l'abilitazione alla prova contraria sulle stesse circostanze e con lo stesso teste.
Per la parte appellata: piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze riproposte da (secondo le CP_1 forme di cui all'art.346 cpc o, in ipotesi, attraverso lo strumento dell'appello incidentale condizionato) le domande, eccezioni ed istanze istruttorie qualificate come assorbite nel processo di primo grado, respinta ogni contraria istanza ed eccezione anche istruttoria avanzata da parte appellante,
1) in tesi, riconosciuta come fondata la preliminare e preclusiva eccezione di giudicato avanzata da respingere l'appello e l'opposizione a d.i. proposti CP_1 da e per l'effetto confermare la impugnata sentenza del Parte_1
Tribunale di Arezzo ed il d.i. n.152/2018 Trib. Arezzo;
2) in ipotesi,
pagina 2 di 16 2.a.) conosciuta ed accolta l'istanza di verificazione riproposta da (sia ex CP_1 art.346 cpc che ove necessario attraverso la formulazione di appello incidentale condizionato al mancato accoglimento delle conclusioni di tesi), accertare e dichiarare che la scrittura datata 7.11.2017 porta, tra le altre, anche la sottoscrizione di;
Parte_1
2.b.) respingere (per la loro infondatezza in fatto ed in diritto) l'appello e l'opposizione a d.i. proposti da per la loro infondatezza in Parte_1 fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la impugnata sentenza del Tribunale di Arezzo ed il d.i. n.152/2018 Trib. Arezzo;
3) in ipotesi istruttoria, per il caso in cui la Corte di Appello non ritenga di accogliere le conclusioni di tesi di cui sub '1)', e, come da paragrafo n.9 della narrativa della costituzione in appello, modificando ogni contrario provvedimento assunto in primo grado, ammettere i seguenti mezzi istruttori (già tempestivamente dedotti nel corso della causa di primo grado):
3.a) prova testimoniale sui seguenti capitoli di fatto:
1. dcv che, tra la fine di ottobre del 2017 ed i primi giorni del successivo novembre,
ha avuto ripetuti contatti telefonici con il signor;
Parte_3 Parte_1
2. dcv che, nel corso dei contatti telefonici di cui al capitolo n.1 e, con riferimento al decreto ingiuntivo che Le si mostra (doc.001), ha concordato con il Parte_3 signor : Parte_1
- la determinazione dell'importo capitale dovuto in euro 108.408,00;
- la concessione di un rateizzo da a;
CP_1 Pt_4
- la prestazione di una garanzia personale dello stesso;
Parte_1
3. dcv che, una volta presi gli accordi di cui al capitolo n.2, inviò a Parte_3
il testo dell'accordo da restituire firmato mediante la mail del Parte_1
7.11.2017 che Le si mostra (doc.019);
4. dcv che, in data 14.11.2017, inviò a il testo Parte_1 Parte_3 dell'accordo firmato a mezzo della mail che Le si mostra (doc.010);
5. dcv che il testo firmato ed allegato alla mail del 14.11.2017 inviata da Parte_1
è quello che Le si mostra (doc.009);
[...]
6. dcv che, previi contatti telefonici e per mail con , Parte_1 Parte_3
negoziò i contenuti e quindi scambiò l'accordo datato 15.7.2015 che Le si mostra
[...]
(doc.020);
pagina 3 di 16 7. dcv che, nei giorni successivi al 14.11.2017, cercò di fissare un Parte_3 appuntamento in Nocera Superiore con per organizzare lo scambio Parte_1 dell'originale dell'accordo 7.11.2017;
8. dcv che lo scambio non riuscì poiché mancò agli incontri pro- Parte_1 grammati e quindi cessò di rispondere anche alle telefonate di;
Parte_3
9. dcv che i contatti per mail con sono sempre avvenuti tramite Parte_1 la casella di mail e quella di presso Amor di Email_1 Parte_1
Casa;
a teste su tutti i capitoli il funzionario dell'Ufficio Commerciale di signor CP_1 residente in [...]; Parte_3
3.b) interrogatorio formale di parte opponente sui medesimi Parte_1 capitoli da 1 a 9 sopra riportati quale oggetto di prova testimoniale;
3.c) consulenza tecnica di ufficio secondo i seguenti termini e contenuti:
(i) voglia il Giudice disporre consulenza tecnica di ufficio grafologica al fine di stabilire se sulla scrittura datata 7.11.2017 (della quale dispone solo di file in formato CP_1
'pdf') è presente la firma di e dunque la autenticità della firma Parte_1 medesima oggetto di disconoscimento e di istanza di verificazione;
(ii) il Giudice (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.219 cpc) voglia ordinare a parte opponente di comparire dinanzi a sè e di scrivere sotto dettatura Parte_1 alla presenza del designato Consulente tecnico dell'ufficio.
3.d) richiesta di esibizione documentale secondo i seguenti termini e contenuti: voglia il Giudice ordinare a parte convenuta la esibizione ed il Parte_1 deposito in giudizio dell'originale cartaceo della dichiarazione 7.11.2017 (doc.009) dallo stesso trasmessa a con mail del 14.11.2017 Parte_1 Parte_3
(doc.010).
e quindi, in esito alla disposta istruttoria, accogliere le conclusioni di ipotesi di cui sub '2)'; 4) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 727/2022 pubblicata il 28/06/2022, il Tribunale di Arezzo ha così deciso:
pagina 4 di 16 - Rigetta la opposizione proposta da avverso il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 152/2018, depositato in data 30.01.2018, emesso dal Tribunale di Arezzo in favore di in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore;
- Condanna alle spese di giudizio per € 11.810,00 oltre Parte_1 accessori, come da motivazione;
Tale sentenza - con cui il Tribunale ha ritenuto in primis la ritualità della notificazione del D.I. opposto ed in secondo luogo il passaggio in giudicato del
D.I. opposto - è stata emessa sulla opposizione proposta da Parte_1
al D.I. Decreto n. 152/2018, depositato in data 30.01.2018, con il
[...] quale il Tribunale di Arezzo gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della
, della somma di € 108.408,00, oltre accessori e spese, a titolo di CP_1
Pa garanzia fideiussoria rilasciata nell'interesse di Controparte_2
A sostegno della opposizione, il aveva dedotto: la carenza di Pt_1 legittimazione passiva, non avendo egli mai prestato la garanzia de qua, tanto che in relazione alla scrittura privata di fideiussione aveva proposto formale disconoscimento;
la decadenza del creditore dalla pretesa, per non avere il medesimo coltivato con diligenza l'azione (cartolare) per il recupero giudiziale del credito, nei confronti della debitrice principale, entro sei mesi dall'inoltro della richiesta di remissione in termini.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta opposta aveva, invece, premesso di aver Parte ottenuto nei confronti della il decreto ingiuntivo n. 19862/2016 Controparte_2
- non opposto ed esecutivo – emesso dal Tribunale di Roma, per complessivi €
101.649,23, oltre accessori e spese, in forza della girata, a proprio favore, di n. 6 titoli cambiari emessi il 22/11/2013 da all'ordine Parte_6 dell'ingiunta debitrice principale, nonché prima prenditrice e girante, che era stata seguita in data 07/11/2017, da un accordo di rinuncia ad ogni contestazione e rateizzazione del debito non rispettato.
pagina 5 di 16 aveva, quindi, proposto eccezione di giudicato per la conseguita CP_1 definitività del decreto ingiuntivo opposto ed aveva sostenuto di aver documentato la piena validità della garanzia in argomento, proponendo al riguardo anche istanza di verificazione, deducendo, altresì, che i titoli erano stati consegnati entro il 30/11/2017, con conseguente decadenza dell'opponente dal beneficio del termine e che la garanzia prestata dal medesimo recasse la clausola
“a prima richiesta”.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) ha, quindi, convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di
Appello (di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame CP_1 avverso la suddetta sentenza, per i seguenti motivi di appello:
1) Violazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 118 disp.att. c.p.c. Errata
e/o carente e/o contraddittoria motivazione in ordine all'accoglimento della eccezione preliminare di giudicato. Errata e/o carente motivazione in ordine alla declaratoria di perfezionamento della notifica, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. alla data del 16.04.2018;
2) Sulla carenza di legittimazione attiva dell'opponente.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma. In via condizionale ha proposto appello incidentale, per il caso di mancato accoglimento della eccezione di giudicato formatosi sul D.I. opposto, con modifica di ogni contrario provvedimento assunto in primo grado ed ammissione dei mezzi istruttori richiesti.
pagina 6 di 16 Con ordinanza del 15.02.2024, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 24.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame il denuncia violazione dell'art. 132 Pt_1
c.p.c., in relazione all'art. 118 disp. att. c.p.c., l'errata e/o carente e/o contraddittoria motivazione in ordine all'accoglimento della eccezione preliminare di giudicato, nonché l'errata e/o carente motivazione in ordine alla declaratoria di perfezionamento della notifica, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. alla data del
16.04.2018.
Detto motivo va esaminato congiuntamente alla eccezione di giudicato riproposta da la quale ha chiesto il rigetto dell'appello e dell'opposizione a D.I. CP_1 proposti da e conferma dell'impugnata sentenza. Parte_1
Tale eccezione si fonda sul fatto che il termine per proporre opposizione avverso il
D.I. n. 152/2018, per cui è lite, sarebbe definitivamente spirato in data
26.05.2018 (coincidente col quarantesimo giorno successivo al perfezionamento delle formalità ex art.143 c.p.c.) nonché sulla pregressa conoscenza del decreto ingiuntivo in questione da parte del avendo questi ricevuto a mani Pt_1
pagina 7 di 16 proprie in data 16.10.2018 (doc.018), l'atto di precetto notificatogli in riferimento ed al fine della successiva esecuzione dello stesso provvedimento monitorio.
Per contro, a detta del la notifica del D.I. sarebbe in sostanza nulla Pt_1 emergendo a suo dire, in maniera irrefutabile, nella fattispecie, come tale attività di verifica sia stata completamente omessa, tant'è che, disposta la rimessione in termini, ha rinotificato il ricorso per decreto ingiuntivo proprio nel luogo CP_1 ove egli originariamente sarebbe risultato irreperibile.
Solo in atto di appello, tuttavia, il ha dedotto che, in mancanza della Pt_1 specifica indicazione delle effettive ricerche compiute, la generica indicazione operata nella relata di notifica sarebbe inidonea ad integrare un fatto di cui l'ufficiale giudiziario dia conto nel processo verbale, per il quale incombe sulla parte interessata l'onere di proporre querela di falso, avendo valenza esclusivamente di una valutazione, non assistita, come è noto, dalla precipua efficacia dell'atto pubblico.
Al riguardo il giudice di prime cure si è così espresso:
“Deve essere accolta l'eccezione di giudicato, tempestivamente sollevata da parte convenuta opposta. Ai sensi dell'Art 143 del c.p.c., “se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario”. Nel caso che occupa, parte odierna opposta ha richiesto, una prima volta la notificazione “urgente a mani” del Decreto Ingiuntivo per cui è opposizione, in data 01/03/2018, tempestivamente rispetto al termine ex Art 641 del c.p.c. - termine che sarebbe scaduto il 02.03.18 - ma l'accesso dell' Ufficiale Giudiziario non ha avuto buon esito, “non potuto notificare perché trasferito altrove, come mi informano sul luogo” (doc. 14): dichiarazione, quest' ultima, la quale, pur non assistita da pagina 8 di 16 efficacia fino a querela di falso (Cass, n. 20971/12; 19012/17), non poteva certamente essere contestata dall'opposto, tenuto a fare affidamento circa le ricerche operate dall'Ufficiale Giudiziario. Correttamente, a questo punto,
l'opposto ha richiesto ed ottenuto dal Comune di Nocera Inferiore certificato il quale ha pestato [attestato] la permanenza della residenza dell'opponente in
Nocera Superiore, via dei Pecorari N. 17 (doc. 17). Sulla base di questa informazione, l'opposto ha tentato nuovamente la notificazione del ricorso e pedissequo D.I., provvisoriamente esecutivo, nonché atto di precetto, in data
16/03/2018. La notificazione, questa volta, ha avuto esito positivo ex Art 143 del c.p.c. - ossia mediante deposito di copia dello stesso nella casa comunale di
Nocera superiore – e l'Ufficiale Giudiziario ha dato atto e – oltre che della irreperibilità del notificando – nella relazione di notificazione, la quale reca la data del 27/03/2018. Si deve notare che, l'annotazione “ex Art 143 c.p.c.”, la quale compare nella relazione di notificazione, appare aggiunta a penna e non è dattiloscritta, per cui deve essere ricondotta all'Ufficiale Giudiziario, e non anche al notificante. Per cui, deve essere ricondotta alla scelta (insindacabile) del primo l'utilizzazione dello strumento processuale di cui all'Art 143 del c.p.c., il quale prevede la notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti. Ed invece, dal punto di vista della richiedente la notificazione, nulla può essere imputato ad esso poiché "l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche pagina 9 di 16 svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora: Cass., I, n.1927 del
2017). Per cui l'operato dell'opposta appare, nella specie, esente da censure, avendo essa utilizzato gli strumenti a disposizione per conformarsi al canone di ordinaria diligenza nella ricerca dell'indirizzo di residenza dell'opponente. Si deve notare, a questo punto, che l'art. 143, c. III, del cpc prevede che “nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione sia per eseguita nel 20° giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte”. Pertanto, nel caso che occupa la notificazione del Decreto Ingiuntivo N. 152/2018, utile a far decorrere il termine di 40 giorni previsto dall'Art 641, c. I, del cpc per l'opposizione, si è perfezionata alla data del
16/04/2018. Da tale data è maturato il termine utile per proporre opposizione, ex
Art 645 del c.p.c., termine che è scaduto in data 28/05/2018. Per contro, la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di opposizione a D.I. è stata richiesta solo in data 09/07/2019 (doc. 2 opponente), tardivamente rispetto al termine di cui sopra a seguito di una seconda notificazione, avvenuta nello stesso luogo, ciò che dimostra la conoscenza del provvedimento monitorio, da parte dell'opponente, anche in epoca precedente. La seconda notificazione non
è idonea a far decorrere a favore dell'odierno opponente un nuovo termine di opposizione. In conclusione. Il D.I. è passato in giudicato formale, prima dell'odierna opposizione”.
Preliminare alla disamina dei primi due profili di gravame è quella del terzo, con cui il denuncia l'errata e/o carente motivazione in ordine alla Pt_1 declaratoria di perfezionamento della notifica, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., alla pagina 10 di 16 data del 16.04.2018, deducendo che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che solo la notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti legittima l'applicabilità della forma di notificazione disciplinata dall'art. 143 c.p.c., ma a tal fine è necessario che ricorra propriamente l'impossibilità di individuare i detti luoghi, nonostante l'espletamento - a cura del soggetto che promuove la notificazione - delle indagini necessarie secondo l'ordinaria diligenza.
Nella fattispecie, alla data del 15.03.2018 la residenza di Parte_1 era la seguente:
La prima relata della notifica del ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo qui opposto nonché dell'atto di precetto è stata tentata a tale indirizzo:
pagina 11 di 16 Successivamente dato il vano esito delle ricerce effettuate in loco dall'Ufficiale
Giudiziario il ricorso ed il D.I. unitamente all'atto di precetto sono stati notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. come da sottostante relata:
pagina 12 di 16 Come si può notare il primo accesso nel luogo di residenza dell'ingiunto è stato vano, ma l'Ufficiale Giudiziario ha dato atto di aver raccolto informazioni in loco ed all'esito delle stesse, di aver appreso che il si fosse trasferito Pt_1 altrove.
La Corte regolatrice, ha avuto modo di rilevare, al riguardo, da ultimo con
Sentenza n. 27699 del 25/10/2024, che “il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto”
Pertanto anche se “i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza” (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 19012 del 31/07/2017), occorre rilevare che “l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici pagina 13 di 16 anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio
(residenza o dimora)” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10983 del 26/04/2021).
Ebbene, ciò è quanto accaduto nella fattispecie, posto che la prima notifica è stata tentata nel luogo conosciuto di residenza del destinatario e la seconda è avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. dopo la verifica che quella di Nocera Superiore via
Pecorari, 17 fosse quella emergente dalle risultanze anagrafiche alla data del
15.03.2018.
Non è dato dubitare, quindi, della ritualità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., essendo al riguardo irrilevante che sia stata chiesta dal notificante, la rimessione in termini, poiché ciò è avvenuto al fine di scongiurare la perdita di efficacia del D.I. ai sensi dell'art. 644 c.p.c., essendo stato il provvedimento monitorio emesso in data 30.01.2018 ed avendo dovuto essere notificato entro
60 giorni dalla sua pronuncia.
La medesima seconda notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con indicazione dell'ultima residenza quale risultante dal certificato anagrafico sopra riportato si è, pertanto, perfezionata il 16.04.2018 coincidente col ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.
Ne deriva che la notifica dell'atto di citazione in opposizione a D.I. avvenuta a mezzo PEC, in data 09.07.2019 risulta tardiva, di talché il provvedimento monitorio de quo deve ritenersi passato in giudicato ai sensi dell'art. 647 c.p.c. ove si consideri che l'APPELLANTE non ha fornito elementi di segno contrario alla sua residenza anagrafica Nocera Superiore via Pecorari, 17.
pagina 14 di 16 Infatti, poiché come afferma la S.C. con Ordinanza n. 19012 del 31/07/2017, “la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione” l'assunzione di informazioni in loco da parte dell'U.G. per procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c. deve ritenersi assistita da pubblica fede, diversamente dal trasferimento del in un nuovo luogo di residenza, in Pt_1 riferimento al quale quest'ultimo nulla ha allegato e provato.
I restanti profili di gravame relativi alla pretesa violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 118 disp. att. c.p.c. ed all'errata e/o carente e/o contraddittoria motivazione in ordine all'accoglimento della eccezione preliminare di giudicato, in quanto assorbiti da quanto sopra argomentato e quindi infondati.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è assorbita.
Anche il secondo motivo di gravame relativo alla ritenuta legittimazione passiva sostanziale del quale fideiussore è assorbito dalle considerazioni sopra Pt_1 svolte che precludono l'ulteriore esame nel merito.
III. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa ) le spese CP_1 processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. Parte_1
147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
pagina 15 di 16
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 727/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 28/06/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 06.02.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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