Sentenza 19 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/05/2022, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/05/2022
N. 00799/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01058/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi, n. 43;
contro
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Cantobelli, Marco Lancieri e Luca Vergine, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Carmela Patrizia Capobianco, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Bari al Lungomare Nazario Sauro, n. 33, presso l’Avvocatura regionale;
nei confronti
ON LI AR, GR Gianfranco, non costituiti in giudizio;
Normatempo Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determina n. 123 del 4 maggio 2021, conosciuta dalla Società ricorrente in data 14 giugno 2021, con la quale A.G.E.R. ha determinato di procedere all’indizione della gara per l' “ Affidamento della redazione del progetto definitivo dell'Impianto di trattamento e recupero carta e cartone di TO ”;
- qualora occorra, della determinazione n. 101 del 15 aprile 2021 dell’A.G.E.R., di “ Affidamento diretto incarico di supporto legale per la predisposizione documentazione gara di concessione per realizzazione e gestione impianto di trattamento e recupero carta e cartone ubicato nel Comune di TO ”;
- della determinazione n. 361 del 22 settembre 2020 dell’A.G.E.R., di nomina del R.U.P.;
- del Disciplinare sottoscritto in data 24 settembre 2020 tra Regione Puglia e A.G.E.R per la realizzazione dell'intervento;
- della determinazione n. 419 del 23 novembre 2020 dell’A.G.E.R., di approvazione del progetto di fattibilità dell'intervento;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
- nonché per il risarcimento dei danni;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Società Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre S.r.l. il 3 settembre 2021, per l’annullamento:
- della nota dell’A.G.E.R. prot. n. 7520 del 15 luglio 2021, recante reiezione dell’istanza di annullamento in autotutela (nonché di accesso agli atti) del 14 giugno 2021;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Soc. Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre S.r.l. il 16 settembre 2021, per l’annullamento:
- della determinazione n. 341 del 1 settembre 2021 dell’A.G.E.R., con la quale è stato affidato all'operatore economico Normatempo Italia s.r.l. il “ Servizio di verifica ai sensi dell'art. 26 del vigente d.lgs. n. 50/2016 del Progetto definitivo dell'impianto di trattamento e recupero carta e cartone di TO (LE) ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (A.G.E.R.) e della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2021 la dott.ssa AR Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La Società ricorrente è subentrata all’A.T.I. CO.GE.AM., aggiudicataria (all’esito di procedura ad evidenza pubblica indetta con bando del 13 dicembre 2003 dal Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia, al quale è succeduta, da ultimo, l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia) del pubblico servizio di gestione del centro di selezione e del centro di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata già realizzati nel Comune di TO, nonché della gestione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani (costituito da centro di selezione e linea di biostabilizzazione e con discarica di servizio/soccorso nello stesso Comune), previa realizzazione dello stesso, a servizio del bacino di utenza Lecce/3, per un periodo di quindici anni “ al netto del periodo occorrente per la realizzazione delle opere dell’Impianto complesso” , giusta contratto Rep. n. 172298 del 3 agosto 2006 (cfr. art. 3 - “ Durata ”).
La Società ricorrente espone che, ultimati i lavori di costruzione, l’impianto è entrato in esercizio in data 9 novembre 2009.
Assume, in particolare:
- che oggetto del contratto (art. 2) è il pubblico servizio di gestione sia “ del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani ”, sia “ del centro di selezione e del centro di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata già realizzati in TO ”;
- che all’art. 4 del contratto è stabilito che, con riferimento al centro di selezione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, “ il Commissario Delegato deve individuare il soggetto che dovrà svolgere l’intervento di ripristino dell’intero impianto e della sua funzionalità, approvandone il relativo progetto ” e che il gestore è obbligato “ ad avviarne conseguentemente la gestione nei 30 (trenta) giorni successivi alla presa in possesso dello stesso, ad ultimazione dei lavori ”.
1.1 - Con il ricorso introduttivo del giudizio, la Società ricorrente impugna, domandandone l’annullamento:
- la determina n. 123 del 4 maggio 2021, conosciuta dalla Società ricorrente in data 14 giugno 2021, con la quale A.G.E.R. ha determinato di procedere all’indizione della gara per l’ “ Affidamento della redazione del progetto definitivo dell'Impianto di trattamento e recupero carta e cartone di TO ”;
- qualora occorra, la determina n. 101 del 15 aprile 2021 dell’A.G.E.R. di “ Affidamento diretto incarico di supporto legale per la predisposizione documentazione gara di concessione per realizzazione e gestione impianto di trattamento e recupero carta e cartone ubicato nel Comune di TO ”;
- la determinazione dell’A.G.E.R. n. 361 del 22 settembre 2020 di nomina del R.U.P.;
- il Disciplinare sottoscritto in data 24 settembre 2020 tra Regione Puglia e A.G.E.R. per la realizzazione dell’intervento;
- la determinazione dell’A.G.E.R. n. 419 del 23 novembre 2020 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento.
Chiede, altresì, il risarcimento dei danni.
A sostegno dell’impugnazione interposta deduce le seguenti censure, così rubricate:
1) Violazione del contratto Rep. 172298 del 3 agosto 2006 - Eccesso di potere per erroneità sui presupposti di fatto e di diritto - Difetto di istruttoria - Contraddittorietà dell’azione amministrativa - Irrazionalità - Difetto di motivazione - Sviamento;
2) Illegittimità costituzionale della l. reg. Puglia 24/2012 (come modificata dalla l.r. 20/2016) per violazione del riparto costituzionale e legislativo delle competenze in materia di rifiuti: art. 117, comma 2, lett. s) e p) Cost., art. 118 Cost.; norme interposte: artt. 195, 196, 198, 199, 200 e 202 d.lgs. n. 152/2006; art. 3 bis d.l. n. 138/2011; art. 19, comma 1, lett. a), d.l. n. 95/2012 (sostitutivo dell’art. 14, comma 27, lett. f) d.l. n. 78/2010); artt. 4 e 112 T.U.E.L.; art. 16 direttiva 2008/98/CE - Illegittimità diretta e derivata degli atti impugnati in quanto di provenienza A.G.E.R. - Incompetenza - Violazione e malgoverno degli articoli da 198 a 202 d.lgs. 152/2006 (T.U.A.) - Sviamento;
3) Eccesso di potere per carenza di presupposti o erronea presupposizione, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, illogicità, erronea motivazione, in relazione agli strumenti di pianificazione e programmazione settoriale - Violazione dell’art. 199 d.lgs. n. 152/2006 - Sviamento.
1.2 - Con motivi aggiunti depositati il 3 settembre 2021, la Società ricorrente impugna, altresì, domandandone l’annullamento:
- la nota dell’A.G.E.R. prot. n. 7520 del 15 luglio 2021, con cui è stata respinta la richiesta di annullamento in autotutela (nonché di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990) della procedura e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, deducendo invalidità derivata dai precedenti atti e vizi propri (essenzialmente, contrasto con le clausole contrattuali e interesse all’accesso in relazione alla propria posizione di concessionario).
1.3 - Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, contestando l’avverso gravame poichè irricevibile, improcedibile, inammissibile e infondato in fatto e diritto e chiedendone l’integrale rigetto.
1.4 - Con motivi aggiunti depositati il 16 settembre 2021, la Società ricorrente impugna, inoltre, domandandone l’annullamento:
- la determinazione dell’A.G.E.R. n. 341 del 1 settembre 2021, con cui è stato affidato all’operatore economico Normatempo Italia s.r.l. il “ Servizio di verifica ai sensi dell’art. 26 del vigente d.lgs. n. 50/2016 del Progetto definitivo dell’impianto di trattamento e recupero carta e cartone di TO (LE) ”, assumendone l’illegittimità derivata.
1.5 - Si è costituita in giudizio l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (di seguito anche solo A.G.E.R.), deducendo l’inammissibilità e infondatezza del ricorso.
1.6 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
L’A.G.E.R. ha eccepito: l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo essenzialmente che nella vicenda in esame è in discussione se gli atti adottati da A.G.E.R. possano o meno integrare inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dalle parti e non già la legittimità degli atti di gara per violazioni proprie della procedura; l’inammissibilità del ricorso, sotto vari ulteriori vari profili (omessa presentazione della domanda di partecipazione alla gara oggetto di contestazione, difetto di interesse attuale, concreto e diretto, omessa impugnazione degli atti presupposti, omessa impugnazione degli atti successivi e relativa acquiescenza).
La Regione Puglia ha eccepito l’irricevibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per tardività dell’impugnazione (trattandosi di atti soggetti al regime della pubblicità legale) e l’inammissibilità sia per difetto di legittimazione e interesse ad agire (trattandosi di provvedimenti prodromici e strumentali, pianificatori e a valenza programmatica), sia per l’attinenza delle censure a profili di generica legittimità dell’azione amministrativa.
La Società ricorrente ha replicato agli avversi assunti.
1.7 - All’udienza pubblica del 24 novembre 2021, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - In limine , va disattesa l’eccezione difetto di giurisdizione formulata da A.G.E.R., atteso che, in via dirimente, nella fattispecie concreta in esame, si verte in tema di esercizio di poteri autoritativi tipizzati dalla legge da parte della Pubblica Amministrazione.
3. - Ciò premesso, il ricorso è - comunque - inammissibile per difetto di interesse.
Ed invero, gli atti impugnati hanno ad oggetto la redazione del progetto definitivo dell’impianto di trattamento di carta e cartone (determinazione dell’A.G.E.R. n. 123/2021), l’affidamento dell’incarico di supporto legale per la predisposizione della documentazione di gara (determinazione dell’A.G.E.R. n. 101/2021), la nomina del R.U.P. (determinazione dell’A.G.E.R. n. 361/2020), il Disciplinare sottoscritto tra Regione Puglia e A.G.E.R., l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento (determinazione dell’A.G.E.R. n. 419/2020), la reiezione dell’istanza di annullamento in autotutela (nota dell’A.G.E.R. prot. n. 7520/2021), l’affidamento del Servizio di verifica del progetto definitivo dell’impianto di trattamento e recupero carta e cartone di TO (determinazione n. 341/2021).
Trattasi di provvedimenti prodromici e strumentali (propedeutici alla gara per l’affidamento della gestione dell’impianto di trattamento e recupero di carta e cartone), che non solo non contengono alcuna statuizione che integri l’affidamento della gestione del suddetto impianto, ma neppure si concretizzano in atti indittivi della gara per la gestione medesima.
Orbene, la lesione dello specifico bene della vita rivendicato dalla Società ricorrente (gestione dell’impianto di raccolta differenziata), per realizzarsi in modo attuale, concreto e diretto, implica non già l’emanazione di alcuni degli atti prodromici e strumentali alla predisposizione dell’apparato asseritamente preordinato al conseguimento di questo risultato (di cui gli atti impugnati costituiscono soltanto un limitato, parziale ed incompleto segmento), bensì i provvedimenti che sanciscono in maniera dettagliata le modalità di tali affidamenti e cioè - appunto - almeno gli atti indittivi: al riguardo, deve ribadirsi che, “ in base ai principi generali in materia di condizioni dell’azione, desumibili dall’art. 24 comma 1, Cost. e dall’art. 35 c.p.a, l’interesse processuale presuppone la predetta lesione concreta, diretta ed attuale dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e l’idoneità della pronuncia richiesta al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 2462; sez. VI, 9 ottobre 2020, n. 5990; sez. V, 19 luglio 2018, n. 4401; sez. V, 6 ottobre 2016, n. 4130; 5 marzo 2015, n. 1095; VI, 2 marzo 2015, nn. 994 e 995; 18 aprile 2013, n. 2144; 2 febbraio 2009, n. 529)” (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 3 giugno 2021, n. 4235, si vedano, per eadem ratio, le argomentazioni ivi esposte).
In definitiva, non si ravvisa, allo stato, lesione di alcun interesse diretto, concreto e attuale in capo alla Società ricorrente (con il conseguente difetto di interesse pure al chiesto accesso ex lege n. 241/1990, anche in disparte ogni questione in rito relativa alla contestazione del diniego di accesso pure contenuto nella gravata nota di A.G.E.R. prot. n. 7520/2021, non proposta ex art. 116, comma 2 c.p.a.) e ciò comporta l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di interesse.
4. - L’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di interesse priva di rilevanza la delibazione in ordine al rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale e le prospettate questioni di legittimità costituzionale.
5. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è inammissibile per difetto di interesse, nei sensi sopra illustrati.
6. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse, nei sensi di cui in motivazione.
Dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
AR Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR Luisa Rotondano | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO