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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 2211/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ,), elettivamente domiciliato a Messina Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Aldo Lombardo che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
con sede a Roma (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso i propri uffici, rappresentato e difeso dal funzionario ivi addetto dr. ex art. 417 bis c.p.c., CP_2
resistente
oggetto: invalidità civile, handicap grave - ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 21 aprile 2024 lamentando l'ingiusto Parte_1
rigetto della domanda amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dei benefici connessi all'invalidità civile e allo status di handicap grave, recte disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n. 62/2024, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 27 marzo 2025 dal deposito telematico CP_1 di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa nel merito con adozione fuori udienza dell'ordinanza.
2.- La domanda è inammissibile per carenza di interesse ad agire (v. sul punto Cass. n.
8932/2015), atteso che come tempestivamente eccepito dall' e non specificamente CP_1
contestato dalla documentazione in atti risulta , contenenti ache essa è stata proposta dopo lo spirare del termine semestrale di decadenza previsto dal terzo comma dell'art. 42 del D.L. n.
269/2003, decorrente dalla data di notifica del verbale di visita amministrativa, nella specie dall'11 ottobre 2023 (cfr. relate in atti, contenenti il riferimento al n. di raccomandata AR, che corrisponde a quello delle note con le quali sono stati trasmessi i verbali, contenenti a loro volta l'indicazione del n. di domanda).
Addirittura nelle copie dei verbali allegata al ricorso risulta (in alto a sinistra) che essi sono stati ricevuti il 5 settembre 2023.
3.- Non ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. (in atti si rinviene solo l'autocertificazione ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo unificato) alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio, che tenuto conto del valore, della natura e della limitata attività svolta, si liquidano in 574 euro con la riduzione del
20% dell'onorario essendo l'amministrazione vittoriosa difesa da un funzionario.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta, dichiara inammissibile la domanda e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 574 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Messina, 28.3.2025
Il Giudice
Valeria Totaro