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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4958 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Rosa
Pacelli, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 9 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 2971/2025 R.G.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 39/2025 (n. 345/2025 R.G.)
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Vincenzo Meles, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente in opposizione
E
, nato a [...] in data [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv.to Raffaele Ferrara, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente in opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2025 la società indicata in epigrafe ha chiesto a questo giudice l'accoglimento della opposizione e – conseguentemente - la revoca del decreto ingiuntivo nr. 39/2025, emesso da questo Tribunale in data 16.01.2025 all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 345/2025 R.G., con il quale le era ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 10.185,15, di cui €. 2.011,13 a titolo di T.F.R. maturato per il periodo dal 07.06.2018 al 03.07.2020, € 2.635,61 a titolo di T.F.R. maturato per il periodo dal 22.07.2022 al 31.05.2024 ed € 5.538,41 a
1 titolo di retribuzioni maturate per i mesi di marzo, aprile e maggio 2024, oltre interessi legali e rivalutazione.
Nello specifico, ha eccepito l'erroneità nel quantum della somma ingiunta in quanto determinata al lordo anziché al netto delle trattenute, nonché l'intervenuto pagamento parziale del TFR maturato nel primo rapporto di lavoro e della retribuzione del mese di marzo 2024, come da bonifici rispettivamente del 10.08.2020 e del 19.04.2024, in atti. Ha chiesto, poi, in via riconvenzionale la condanna del lavoratore al pagamento della somma di € 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno, di cui € 5.000,00 in quanto derivante dall'indebita appropriazione di materiale appartenente alla società datrice (300mt di cavo elettrico) ed € 10.000,00 in quanti derivante dalla lesione dell'immagine e reputazione commerciale subita.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese.
Si è costituito il lavoratore confermando la corresponsione dell'importo spettante a titolo di retribuzione per il mese di marzo 2024 e contestando nel resti tutto quanto ex adverso dedotto. Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione con conferma ed esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ovvero la condanna della società opponente al pagamento della somma lorda pari ad €. 8.276,07, risultante dallo scorporo della retribuzione del mese di marzo 2024 dall'importo ingiunto. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio il giudice provvede alla decisione della causa tramite lettura del dispositivo e della motivazione.
L'opposizione è solo in parte fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
Giova sottolineare come anche nel rito del lavoro il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, configurandosi come giudizio ordinario di cognizione, debba svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adìto e secondo i principi generali in tema di onere della prova, per cui spetta a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Per tale motivo l'opposto, che dal punto di vista sostanziale è parte attrice, ha l'onere di articolare la propria domanda secondo quanto previsto dall'art. 414 c.p.c., mentre l'opponente ingiunto, che resta convenuto sostanziale, ha l'onere di articolare le
2 proprie difese ai sensi dell'art. 416, co. 3, c.p.c., ossia di prendere specifica posizione in maniera precisa - e non limitata a una generica contestazione - circa i fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda e di indicare in modo specifico i mezzi di prova e in modo particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.
È chiaro, dunque, che l'opposizione a decreto ingiuntivo che non sia corredata da validi elementi probatori volti a smontare la pretesa creditoria, va rigettata (cfr.
Cassazione civile, sez. lav., n. 13467 del 2003; Cassazione civile, sez. lav., n. 8502 del 2002).
Nel caso di specie, la domanda monitoria risultava supportata dai CUD e dalle buste paga allegate al relativo ricorso, i quali devono ritenersi idonea prova documentale dell'esistenza del credito (Cfr. in tal senso Corte Appello Bari, sez. lav., n. 1581 del
2019).
Ciò posto, l'opposizione va accolta con riferimento alle somme ingiunte a titolo di retribuzione per il mese di marzo 2024, atteso che parte opponente ha eccepito e provato l'intervenuto pagamento delle stesse (cfr. bonifico del 19.04.2024, in atti) e che il ha confermato tale circostanza. CP_1
Analogamente vale a dirsi per la determinazione dell'importo ingiunto a titolo di retribuzione del mese di aprile 2024, dal quale il lavoratore aveva già correttamente decurtato, nella richiesta monitoria, la somma di € 150,00 percepita a titolo di acconto (cfr. ricorso della fase monitoria).
Quanto all'erroneità dell'ingiunzione del TFR in quanto avente a oggetto la somma al lordo anziché al netto, vanno ribaditi i principi espressi sul punto dalla costante giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali.
La Cassazione ha ripetutamente affermato che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (cfr, Cass. SU, n. 3105/1985; Cass. nn.
6806/1987; 816/1988; 1486/1989; 13735/1992; 9198/2000; 6337/2003), mentre i problemi connessi alla detrazione di somme ai titoli sopra indicati riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi, atteso che il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive
3 e si ricollega al distinto rapporto d'imposta, in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale (Cfr. Cass. Sez. L., 5.10.09
n.2121; Cass. 07/07/2008 n. 18584).
Né, del resto, la società opponente ha provato di aver versato le predette ritenute fiscali e previdenziali.
Non può, inoltre, accogliersi l'istanza di acquisizione documentale formulata dalla difesa della società opponente all'odierna udienza, in quanto del tutto tardiva, né sopperire a tale tardività tramite l'esercizio dei poteri d'ufficio di cui all'art. 421
c.p.c.
Ed infatti, rappresenta principio consolidato nel tempo quello secondo cui nella disciplina processuale del rito del lavoro, introdotto dalla L. n. 533 del 1973, il
Legislatore ha inteso contemperare il principio dispositivo con il principio di speditezza del processo e, altresì, con la esigenza di accertamento della verità materiale.
Tanto in funzione e della particolare rilevanza sociale delle controversie, e della necessità di apprestare strumenti idonei a garantire la piena effettività della tutela giudiziaria in una materia caratterizzata dalla sensibile asimmetria delle posizioni rivestite dalle parti del rapporto.
Le censure di illegittimità costituzionale immediatamente formulate alla normativa processuale, in relazione all'asserita violazione del principio di eguale trattamento delle parti del processo e del diritto di difesa con sbilanciamento a favore del lavoratore, sono state dichiarate infondate dal Giudice delle Leggi che, nella disamina delle varie fasi processuali, ha osservato come "la retta interpretazione delle norme consente, invero, di pervenire alla conclusione che si realizza, invece, nella concreta dialettica del nuovo processo del lavoro, una perfetta simmetria di posizione tra le parti. Tale simmetria già sottolineata nella Relazione alle
Commissioni riunite della Camera nel corso della V legislatura (ove, con suggestione di immagine, si contrappone all'obbligo del convenuto di "vuotare il sacco" fin dal principio, quello analogo dell'attore di "dire, senza riserva alcuna, fin dall'atto introduttivo tutto ciò che attiene alla sua difesa e fornire il materiale su cui si basa la pretesa") - è ancora, tra l'altro, ribadita nella Relazione alla Commissione
Giustizia e Lavoro del Senato nella VI legislatura, venendo additata come una componente essenziale di quella reciproca collaborazione che, nello spirito della
4 buona fede processuale informativo del codice del 1942 (alla cui formulazione originaria si è inteso riportarsi), condiziona, in pratica, lo svolgimento del nuovo rito, nei suoi caratteri di concentrazione, immediatezza ed oralità. La lettura sistematica del dato normativo conferma, del resto, senza margine alcuno di dubbio, il carattere paritario della disciplina dell'attività defensionale delle parti” (cfr. Corte
Cost., sentenza n. 13 del 1977 e Corte Cost., sentenza n. 10 del 1979, che conferma la precedente).
Conformemente, la Corte di Cassazione ha a più riprese ritenuto - pur se le norme che contemplano l'esercizio del potere istruttorio officioso del giudice del lavoro non aveva costituito espresso esame delle questioni incidentali di costituzionalità - manifestamente infondati analoghi dubbi di illegittimità costituzionale prospettabili in relazione alla fase istruttoria del rito del lavoro, osservando che se “l'esigenza di un accertamento pieno dell'esistenza o inesistenza dei fatti controversi in ragione del carattere indisponibile o semindisponibile delle situazioni soggettive coinvolte” giustifica l'introduzione di elementi inquisitori in un processo pur sempre prevalentemente informato al principio dispositivo (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza
n. 11353 del 17/06/2004), i poteri assegnati al Giudice ai sensi degli artt. 421 e 437
c.p.c. non sono lasciati all'“arbitrium merum”, ma sono funzionalmente conformati alla emersione della verità materiale al fine di conseguire la massima corrispondenza possibile tra la realtà giuridica e la realtà effettuale, rimanendo in ogni caso circoscritta la ricerca "officiosa" della verità nell'ambito dei fatti materiali allegati dalle parti e comunque emersi dalla istruttoria, anche se non esplicitamente valorizzati nelle difese delle stesse parti, rimanendo escluso un generale potere sostitutivo del Giudice volto a sopperire alle negligenze imputabili alla parte nella propria condotta difensiva (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 17102 del
22/07/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 15899 del 20/07/2011).
Pertanto, pure essendo il disposto dell'art. 421 c.p.c., comma 2, espressione del
“contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza del fatti costitutivi dei diritti in
5 contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti” (cfr. Sezioni Unite, Sentenza n. 761 del 23/01/2002), ciò tuttavia non può comportare in capo al Giudice un indiscriminato potere di estendere il thema probandum.
Nel dettaglio, non potrà darsi ingresso nel giudizio tramite tale strumento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale o a prove atipiche (in spregio al principio della legalità della prova). Non potrà, inoltre, disporsi l'acquisizione di un elemento istruttorio contro la volontà già espressa in modo chiaro dalle parti di non avvalersene.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, quindi, individuato il confine massimo di estensione del potere istruttorio del Giudice, “nell'accertamento, mediante disposizione di nuovi mezzi prova (anche oltre le preclusioni della fase istruttoria, come espressamente previsto dalla norma degli artt. 421 e 437 c.p.c.: Corte cass.
Sez. L, Sentenza n. 29006 del 10/12/2008), di tutti quegli elementi circostanziali allegati dalle parti (cfr. Corte cass. Sez. L -, Sentenza n. 28439 del 05/11/2019) od emersi dalla istruttoria - anche se allegati in modo impreciso o non valorizzati nelle proprie difese dalle parti in funzione probatoria dei fatti costitutivi od impeditivi, estintivi e modificativi della pretesa oggetto della controversia - che appaiano indispensabili a risolvere dubbi ed incertezze od integrare lacune nella corretta ricostruzione della fattispecie concreta. Ne segue che lacune o difetti nella strategia processuale delle parti, non impediscono al Giudice di verificare probatoriamente ex officio elementi fattuali da quelle introdotti od emersi dagli atti di causa, ove ritenuti rilevanti ai fini della decisione (cfr. Corte cass. Sez. L, Ordinanza n. 33393 del
17/12/2019), diversamente invece dalla ipotesi in cui emergano totali carenze allegatorie di fatti o dalla ipotesi in cui le parti siano incorse in eventuali decadenze
o preclusioni per condotta negligente ad esse esclusivamente imputabile” (come ad esempio nel caso in cui la parte sia decaduta dalla assunzione della prova ammessa;
o non abbia prodotto, incorrendo nella decadenza di cui all'art. 414 c.p.c., comma 1,
n. 5 e art. 416 c.p.c., comma 3, documenti precostituiti individuati come decisivi dalla stessa parte nei propri atti difensivi introduttivi” (Corte cass. Sez. L, Sentenza
n. 16781 del 29/07/2011; id. Sez. L, Sentenza n. 10102 del 18/05/2015 - che fa salva la facoltà della controparte di non opporsi alla ammissione dei documenti disposta
6 dal Giudice ex officio -; in generale: Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 17572 del
01/09/2004; id. Sez. L, Sentenza n. 154 del 10/01/2006).
Nel caso di specie, la documentazione in parola è risalente nel tempo, avendo a oggetto i prospetti paga dei mesi da gennaio a giugno 2020 e le relative distinte di bonifico, ed era, quindi, astrattamente nella piena disponibilità della società datrice, con la conseguenza che la stessa avrebbe potuto e dovuto allegarla al ricorso introduttivo.
A ciò si aggiunga che l'istanza formulata dall'opponente, lungi dal risolversi in una mera acquisizione documentale volta a chiarire e/o integrare le allegazioni già offerte, muta la prospettazione offerta nel ricorso, laddove tende a dimostrare l'intervenuto pagamento dell'importo totale del TFR maturato durante il primo rapporto lavorativo con bonifico del mese di ottobre 2020, e giunge dunque a smentire quanto allegato nell'atto introduttivo circa il pagamento solo parziale con bonifico del 10.08.2020.
Tale ultimo bonifico, del resto, recando la dicitura “Saldo Giugno + Luglio 2020”, non può dirsi riferito al pagamento del TFR.
La domanda relativa al TFR maturato in entrambi i rapporti e alle retribuzioni di aprile e maggio 2024 va, pertanto, rigettata.
Venendo alla domanda riconvenzionale, rispetto alle quali la società opponente assume la veste di attrice anche in senso sostanziale, la stessa va rigettata alla luce delle insanabili carenze assertive riscontrate nell'atto di opposizione.
Ed infatti, pur avendo la società datrice allegato la condotta illecita attribuita al
[...]
, le modalità della stessa e i danni dalla stessa derivanti appaiono soltanto CP_2
vagamente ombreggiati e non supportati da alcuna documentazione.
Non vi è, infatti, alcun documento da cui risulti il costo effettivo del materiale presuntivamente sottratto, né sono dedotti elementi da cui lo stesso possa essere desunto. La stessa condotta contestata al lavoratore neppure è sufficientemente descritta e circostanziata nel tempo in modo preciso.
Quanto al dedotto danno all'immagine e alla reputazione commerciale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come “Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come danno conseguenza, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione
7 deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé” (Cassazione civile, sez. lav., 08/02/2021,
n. 2968).
Nel caso di specie, la parte datoriale non ha offerto alcuna allegazione circa le modalità di realizzazione di tale nocumento, limitandosi a dedurre lo stesso in via apodittica.
Le allegazioni, in definitiva, appaiono del tutto generiche e in quanto tali rendono inammissibile l'articolato istruttorio, non potendosi demandare ad un teste il compito di colmare le lacune descrittive del ricorso e muoversi su un terreno inesplorato al fine di delucidare i punti salienti del vincolo giuridico.
Dunque, la carente allegazione dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata si traduce nella inibizione di ogni possibilità di colmare tale lacuna mediante l'adozione di strumenti probatori rispetto ai quali, nella fattispecie concreta, le richieste di prove orali si presentano inammissibili in quanto esplorative o vertenti su circostanze generiche e valutative.
In proposito, non si possono non considerare i consolidati principi espressi al riguardo dal Supremo Collegio alla cui stregua “i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attestata dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416, 3^ comma, c.p.c.” (cfr. al riguardo Cass. SU
n.11353 del 17 giugno 2004, Cass. 17 aprile 2002 n. 5526).
Diversamente opinando si arrecherebbe un inaccettabile vulnus ai diritti di difesa del convenuto.
Ciò in quanto senza una completa esposizione dei fatti allegati come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere di contestare in modo specifico le domande e i fatti addotti a fondamento di esse, nonché di fornire in modo specifico la propria versione dei fatti.
8 Parimenti, la indeterminatezza delle allegazioni attoree osta all'esperimento dei poteri istruttori ufficiosi ex art. 421 c.p.c., i quali possono essere esercitati pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti (cfr. Cass. n. 23882 del
09/11/2006).
La domanda va, pertanto, rigettata.
In conclusione, dalla somma lorda di € 10.185,15 ingiunta alla società opponente va detratta la somma, parimenti lorda, di € 1.909,08 corrisposta al lavoratore a titolo di retribuzione di marzo 2024 prima della domanda monitoria.
Il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, revocato, e la società opponente condannata al pagamento della residua somma di € 8.276,07, oltre interessi e rivalutazione.
Le spese possono essere compensate nella misura di ½ in ragione della reciproca soccombenza e per la restante parte si liquidano come da dispositivo a carico della società opponente, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la società in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento in favore di della somma di € 8.276,07 Controparte_1
(di cui € 2.011,13 a titolo di T.F.R. maturato per il rapporto lavorativo intercorso dal 07.06.2018 al 03.07.2020; € 1.737,43 a titolo di saldo per la retribuzione mensile di aprile 2024; € 1.891,90 a titolo di retribuzione per maggio 2024 ed €
2.635,61 a titolo di T.F.R. maturato per il rapporto intercorso dal 22.07.2022 al
31.05.2024), oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole componenti del credito e fino al saldo;
b) Compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna la società opponente al pagamento in favore del resistente della restante parte, liquidata in € 1.200,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione.
9 Aversa, 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Rosa
Pacelli, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 9 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 2971/2025 R.G.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 39/2025 (n. 345/2025 R.G.)
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Vincenzo Meles, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente in opposizione
E
, nato a [...] in data [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv.to Raffaele Ferrara, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente in opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2025 la società indicata in epigrafe ha chiesto a questo giudice l'accoglimento della opposizione e – conseguentemente - la revoca del decreto ingiuntivo nr. 39/2025, emesso da questo Tribunale in data 16.01.2025 all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 345/2025 R.G., con il quale le era ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 10.185,15, di cui €. 2.011,13 a titolo di T.F.R. maturato per il periodo dal 07.06.2018 al 03.07.2020, € 2.635,61 a titolo di T.F.R. maturato per il periodo dal 22.07.2022 al 31.05.2024 ed € 5.538,41 a
1 titolo di retribuzioni maturate per i mesi di marzo, aprile e maggio 2024, oltre interessi legali e rivalutazione.
Nello specifico, ha eccepito l'erroneità nel quantum della somma ingiunta in quanto determinata al lordo anziché al netto delle trattenute, nonché l'intervenuto pagamento parziale del TFR maturato nel primo rapporto di lavoro e della retribuzione del mese di marzo 2024, come da bonifici rispettivamente del 10.08.2020 e del 19.04.2024, in atti. Ha chiesto, poi, in via riconvenzionale la condanna del lavoratore al pagamento della somma di € 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno, di cui € 5.000,00 in quanto derivante dall'indebita appropriazione di materiale appartenente alla società datrice (300mt di cavo elettrico) ed € 10.000,00 in quanti derivante dalla lesione dell'immagine e reputazione commerciale subita.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese.
Si è costituito il lavoratore confermando la corresponsione dell'importo spettante a titolo di retribuzione per il mese di marzo 2024 e contestando nel resti tutto quanto ex adverso dedotto. Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione con conferma ed esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ovvero la condanna della società opponente al pagamento della somma lorda pari ad €. 8.276,07, risultante dallo scorporo della retribuzione del mese di marzo 2024 dall'importo ingiunto. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio il giudice provvede alla decisione della causa tramite lettura del dispositivo e della motivazione.
L'opposizione è solo in parte fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
Giova sottolineare come anche nel rito del lavoro il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, configurandosi come giudizio ordinario di cognizione, debba svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adìto e secondo i principi generali in tema di onere della prova, per cui spetta a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Per tale motivo l'opposto, che dal punto di vista sostanziale è parte attrice, ha l'onere di articolare la propria domanda secondo quanto previsto dall'art. 414 c.p.c., mentre l'opponente ingiunto, che resta convenuto sostanziale, ha l'onere di articolare le
2 proprie difese ai sensi dell'art. 416, co. 3, c.p.c., ossia di prendere specifica posizione in maniera precisa - e non limitata a una generica contestazione - circa i fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda e di indicare in modo specifico i mezzi di prova e in modo particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.
È chiaro, dunque, che l'opposizione a decreto ingiuntivo che non sia corredata da validi elementi probatori volti a smontare la pretesa creditoria, va rigettata (cfr.
Cassazione civile, sez. lav., n. 13467 del 2003; Cassazione civile, sez. lav., n. 8502 del 2002).
Nel caso di specie, la domanda monitoria risultava supportata dai CUD e dalle buste paga allegate al relativo ricorso, i quali devono ritenersi idonea prova documentale dell'esistenza del credito (Cfr. in tal senso Corte Appello Bari, sez. lav., n. 1581 del
2019).
Ciò posto, l'opposizione va accolta con riferimento alle somme ingiunte a titolo di retribuzione per il mese di marzo 2024, atteso che parte opponente ha eccepito e provato l'intervenuto pagamento delle stesse (cfr. bonifico del 19.04.2024, in atti) e che il ha confermato tale circostanza. CP_1
Analogamente vale a dirsi per la determinazione dell'importo ingiunto a titolo di retribuzione del mese di aprile 2024, dal quale il lavoratore aveva già correttamente decurtato, nella richiesta monitoria, la somma di € 150,00 percepita a titolo di acconto (cfr. ricorso della fase monitoria).
Quanto all'erroneità dell'ingiunzione del TFR in quanto avente a oggetto la somma al lordo anziché al netto, vanno ribaditi i principi espressi sul punto dalla costante giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali.
La Cassazione ha ripetutamente affermato che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (cfr, Cass. SU, n. 3105/1985; Cass. nn.
6806/1987; 816/1988; 1486/1989; 13735/1992; 9198/2000; 6337/2003), mentre i problemi connessi alla detrazione di somme ai titoli sopra indicati riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi, atteso che il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive
3 e si ricollega al distinto rapporto d'imposta, in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale (Cfr. Cass. Sez. L., 5.10.09
n.2121; Cass. 07/07/2008 n. 18584).
Né, del resto, la società opponente ha provato di aver versato le predette ritenute fiscali e previdenziali.
Non può, inoltre, accogliersi l'istanza di acquisizione documentale formulata dalla difesa della società opponente all'odierna udienza, in quanto del tutto tardiva, né sopperire a tale tardività tramite l'esercizio dei poteri d'ufficio di cui all'art. 421
c.p.c.
Ed infatti, rappresenta principio consolidato nel tempo quello secondo cui nella disciplina processuale del rito del lavoro, introdotto dalla L. n. 533 del 1973, il
Legislatore ha inteso contemperare il principio dispositivo con il principio di speditezza del processo e, altresì, con la esigenza di accertamento della verità materiale.
Tanto in funzione e della particolare rilevanza sociale delle controversie, e della necessità di apprestare strumenti idonei a garantire la piena effettività della tutela giudiziaria in una materia caratterizzata dalla sensibile asimmetria delle posizioni rivestite dalle parti del rapporto.
Le censure di illegittimità costituzionale immediatamente formulate alla normativa processuale, in relazione all'asserita violazione del principio di eguale trattamento delle parti del processo e del diritto di difesa con sbilanciamento a favore del lavoratore, sono state dichiarate infondate dal Giudice delle Leggi che, nella disamina delle varie fasi processuali, ha osservato come "la retta interpretazione delle norme consente, invero, di pervenire alla conclusione che si realizza, invece, nella concreta dialettica del nuovo processo del lavoro, una perfetta simmetria di posizione tra le parti. Tale simmetria già sottolineata nella Relazione alle
Commissioni riunite della Camera nel corso della V legislatura (ove, con suggestione di immagine, si contrappone all'obbligo del convenuto di "vuotare il sacco" fin dal principio, quello analogo dell'attore di "dire, senza riserva alcuna, fin dall'atto introduttivo tutto ciò che attiene alla sua difesa e fornire il materiale su cui si basa la pretesa") - è ancora, tra l'altro, ribadita nella Relazione alla Commissione
Giustizia e Lavoro del Senato nella VI legislatura, venendo additata come una componente essenziale di quella reciproca collaborazione che, nello spirito della
4 buona fede processuale informativo del codice del 1942 (alla cui formulazione originaria si è inteso riportarsi), condiziona, in pratica, lo svolgimento del nuovo rito, nei suoi caratteri di concentrazione, immediatezza ed oralità. La lettura sistematica del dato normativo conferma, del resto, senza margine alcuno di dubbio, il carattere paritario della disciplina dell'attività defensionale delle parti” (cfr. Corte
Cost., sentenza n. 13 del 1977 e Corte Cost., sentenza n. 10 del 1979, che conferma la precedente).
Conformemente, la Corte di Cassazione ha a più riprese ritenuto - pur se le norme che contemplano l'esercizio del potere istruttorio officioso del giudice del lavoro non aveva costituito espresso esame delle questioni incidentali di costituzionalità - manifestamente infondati analoghi dubbi di illegittimità costituzionale prospettabili in relazione alla fase istruttoria del rito del lavoro, osservando che se “l'esigenza di un accertamento pieno dell'esistenza o inesistenza dei fatti controversi in ragione del carattere indisponibile o semindisponibile delle situazioni soggettive coinvolte” giustifica l'introduzione di elementi inquisitori in un processo pur sempre prevalentemente informato al principio dispositivo (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza
n. 11353 del 17/06/2004), i poteri assegnati al Giudice ai sensi degli artt. 421 e 437
c.p.c. non sono lasciati all'“arbitrium merum”, ma sono funzionalmente conformati alla emersione della verità materiale al fine di conseguire la massima corrispondenza possibile tra la realtà giuridica e la realtà effettuale, rimanendo in ogni caso circoscritta la ricerca "officiosa" della verità nell'ambito dei fatti materiali allegati dalle parti e comunque emersi dalla istruttoria, anche se non esplicitamente valorizzati nelle difese delle stesse parti, rimanendo escluso un generale potere sostitutivo del Giudice volto a sopperire alle negligenze imputabili alla parte nella propria condotta difensiva (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 17102 del
22/07/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 15899 del 20/07/2011).
Pertanto, pure essendo il disposto dell'art. 421 c.p.c., comma 2, espressione del
“contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza del fatti costitutivi dei diritti in
5 contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti” (cfr. Sezioni Unite, Sentenza n. 761 del 23/01/2002), ciò tuttavia non può comportare in capo al Giudice un indiscriminato potere di estendere il thema probandum.
Nel dettaglio, non potrà darsi ingresso nel giudizio tramite tale strumento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale o a prove atipiche (in spregio al principio della legalità della prova). Non potrà, inoltre, disporsi l'acquisizione di un elemento istruttorio contro la volontà già espressa in modo chiaro dalle parti di non avvalersene.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, quindi, individuato il confine massimo di estensione del potere istruttorio del Giudice, “nell'accertamento, mediante disposizione di nuovi mezzi prova (anche oltre le preclusioni della fase istruttoria, come espressamente previsto dalla norma degli artt. 421 e 437 c.p.c.: Corte cass.
Sez. L, Sentenza n. 29006 del 10/12/2008), di tutti quegli elementi circostanziali allegati dalle parti (cfr. Corte cass. Sez. L -, Sentenza n. 28439 del 05/11/2019) od emersi dalla istruttoria - anche se allegati in modo impreciso o non valorizzati nelle proprie difese dalle parti in funzione probatoria dei fatti costitutivi od impeditivi, estintivi e modificativi della pretesa oggetto della controversia - che appaiano indispensabili a risolvere dubbi ed incertezze od integrare lacune nella corretta ricostruzione della fattispecie concreta. Ne segue che lacune o difetti nella strategia processuale delle parti, non impediscono al Giudice di verificare probatoriamente ex officio elementi fattuali da quelle introdotti od emersi dagli atti di causa, ove ritenuti rilevanti ai fini della decisione (cfr. Corte cass. Sez. L, Ordinanza n. 33393 del
17/12/2019), diversamente invece dalla ipotesi in cui emergano totali carenze allegatorie di fatti o dalla ipotesi in cui le parti siano incorse in eventuali decadenze
o preclusioni per condotta negligente ad esse esclusivamente imputabile” (come ad esempio nel caso in cui la parte sia decaduta dalla assunzione della prova ammessa;
o non abbia prodotto, incorrendo nella decadenza di cui all'art. 414 c.p.c., comma 1,
n. 5 e art. 416 c.p.c., comma 3, documenti precostituiti individuati come decisivi dalla stessa parte nei propri atti difensivi introduttivi” (Corte cass. Sez. L, Sentenza
n. 16781 del 29/07/2011; id. Sez. L, Sentenza n. 10102 del 18/05/2015 - che fa salva la facoltà della controparte di non opporsi alla ammissione dei documenti disposta
6 dal Giudice ex officio -; in generale: Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 17572 del
01/09/2004; id. Sez. L, Sentenza n. 154 del 10/01/2006).
Nel caso di specie, la documentazione in parola è risalente nel tempo, avendo a oggetto i prospetti paga dei mesi da gennaio a giugno 2020 e le relative distinte di bonifico, ed era, quindi, astrattamente nella piena disponibilità della società datrice, con la conseguenza che la stessa avrebbe potuto e dovuto allegarla al ricorso introduttivo.
A ciò si aggiunga che l'istanza formulata dall'opponente, lungi dal risolversi in una mera acquisizione documentale volta a chiarire e/o integrare le allegazioni già offerte, muta la prospettazione offerta nel ricorso, laddove tende a dimostrare l'intervenuto pagamento dell'importo totale del TFR maturato durante il primo rapporto lavorativo con bonifico del mese di ottobre 2020, e giunge dunque a smentire quanto allegato nell'atto introduttivo circa il pagamento solo parziale con bonifico del 10.08.2020.
Tale ultimo bonifico, del resto, recando la dicitura “Saldo Giugno + Luglio 2020”, non può dirsi riferito al pagamento del TFR.
La domanda relativa al TFR maturato in entrambi i rapporti e alle retribuzioni di aprile e maggio 2024 va, pertanto, rigettata.
Venendo alla domanda riconvenzionale, rispetto alle quali la società opponente assume la veste di attrice anche in senso sostanziale, la stessa va rigettata alla luce delle insanabili carenze assertive riscontrate nell'atto di opposizione.
Ed infatti, pur avendo la società datrice allegato la condotta illecita attribuita al
[...]
, le modalità della stessa e i danni dalla stessa derivanti appaiono soltanto CP_2
vagamente ombreggiati e non supportati da alcuna documentazione.
Non vi è, infatti, alcun documento da cui risulti il costo effettivo del materiale presuntivamente sottratto, né sono dedotti elementi da cui lo stesso possa essere desunto. La stessa condotta contestata al lavoratore neppure è sufficientemente descritta e circostanziata nel tempo in modo preciso.
Quanto al dedotto danno all'immagine e alla reputazione commerciale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come “Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come danno conseguenza, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione
7 deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé” (Cassazione civile, sez. lav., 08/02/2021,
n. 2968).
Nel caso di specie, la parte datoriale non ha offerto alcuna allegazione circa le modalità di realizzazione di tale nocumento, limitandosi a dedurre lo stesso in via apodittica.
Le allegazioni, in definitiva, appaiono del tutto generiche e in quanto tali rendono inammissibile l'articolato istruttorio, non potendosi demandare ad un teste il compito di colmare le lacune descrittive del ricorso e muoversi su un terreno inesplorato al fine di delucidare i punti salienti del vincolo giuridico.
Dunque, la carente allegazione dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata si traduce nella inibizione di ogni possibilità di colmare tale lacuna mediante l'adozione di strumenti probatori rispetto ai quali, nella fattispecie concreta, le richieste di prove orali si presentano inammissibili in quanto esplorative o vertenti su circostanze generiche e valutative.
In proposito, non si possono non considerare i consolidati principi espressi al riguardo dal Supremo Collegio alla cui stregua “i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attestata dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416, 3^ comma, c.p.c.” (cfr. al riguardo Cass. SU
n.11353 del 17 giugno 2004, Cass. 17 aprile 2002 n. 5526).
Diversamente opinando si arrecherebbe un inaccettabile vulnus ai diritti di difesa del convenuto.
Ciò in quanto senza una completa esposizione dei fatti allegati come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere di contestare in modo specifico le domande e i fatti addotti a fondamento di esse, nonché di fornire in modo specifico la propria versione dei fatti.
8 Parimenti, la indeterminatezza delle allegazioni attoree osta all'esperimento dei poteri istruttori ufficiosi ex art. 421 c.p.c., i quali possono essere esercitati pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti (cfr. Cass. n. 23882 del
09/11/2006).
La domanda va, pertanto, rigettata.
In conclusione, dalla somma lorda di € 10.185,15 ingiunta alla società opponente va detratta la somma, parimenti lorda, di € 1.909,08 corrisposta al lavoratore a titolo di retribuzione di marzo 2024 prima della domanda monitoria.
Il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, revocato, e la società opponente condannata al pagamento della residua somma di € 8.276,07, oltre interessi e rivalutazione.
Le spese possono essere compensate nella misura di ½ in ragione della reciproca soccombenza e per la restante parte si liquidano come da dispositivo a carico della società opponente, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la società in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento in favore di della somma di € 8.276,07 Controparte_1
(di cui € 2.011,13 a titolo di T.F.R. maturato per il rapporto lavorativo intercorso dal 07.06.2018 al 03.07.2020; € 1.737,43 a titolo di saldo per la retribuzione mensile di aprile 2024; € 1.891,90 a titolo di retribuzione per maggio 2024 ed €
2.635,61 a titolo di T.F.R. maturato per il rapporto intercorso dal 22.07.2022 al
31.05.2024), oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole componenti del credito e fino al saldo;
b) Compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna la società opponente al pagamento in favore del resistente della restante parte, liquidata in € 1.200,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione.
9 Aversa, 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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