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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/07/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
In persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.6932, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 27.06.2025, vertente
TRA
, nata il giorno 4.2.1979 in SORRENTO e Parte_1 residente in [...]di STABIA, C.F.: C.F._1
, elettivamente domiciliata in MARCIANISE alla via MASSIMO
[...]
GAGLIONE n.30 bis con dell'avv. Raffaele DELLE CURTI che la rappresenta e difende giusta procura in atti versata RICORRENTE
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
1 MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 02.12.2024 la sig.ra adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Parte_1
Tribunale allegando e deducendo di essersi vista notificare dall il 23 maggio 2024 una nota di indebito con cui si CP_1 prospettava il recupero di somme -asseritamente- non dovutele, siccome riferite alla prestazione assistenziale cat. INVCIV n. 07 396 803, erogatele dal marzo 2022 al 30 giugno 2024 (compresi), per un importo complessivo di euro 14.758,08. Sulla base di detta premessa in fatto l'istante sollecitava l'accertamento della non debenza, evidentemente in restituzione, delle somme appena indicate per illegittimità dell'iniziativa recuperatoria avversa. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del decreto del Giudice si costituiva l' che resisteva nel “merito” alla domanda CP_1 attorea chiedendone il er asserita infondatezza. Conseguentemente, l'ente previdenziale sollecitava la condanna dell'istante al pagamento della somma portata dal provvedimento di indebito.
Avuto riguardo alla natura giuridica delle questioni poste e dando seguito alle sollecitazioni in tal senso delle parti, la causa veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini previsti dall'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 27 giugno 2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
§ § § (2)
Il ricorso deve essere disatteso sulla base delle seguenti considerazioni.
La vicenda di causa può essere così ricostruita alla luce delle documentate allegazioni delle parti.
Beneficiaria del trattamento assistenziale cat. INVCIV n.07 396 803, inerente l'indennità di accompagnamento, la sig.ra
[...] veniva sottoposta a visita di revisione il 17 f Parte_1
2022. All'esito del controllo, riscontrato il venir meno del requisito sanitario legittimante la citata prestazione, l' nella incontestata CP_1 prospettazione del resistente , inoltrava il verbale della visita di CP_1 revisione con iter notificatorio conclusosi, rectius perfezionatosi a norma di Legge, il 19 febbraio 2022.
2 La nota di trasmissione del plico, per documentazione del resistente non contrastata dalla sig.ra conteneva la CP_1 Parte_1 seguente testuale esplicitazione: in allegato a questa lettera troverà il verbale sanitario relativo agli accertamenti effettuati per la verifica della permanenza dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap o disabilità; nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico: i nostri uffici provvederanno automaticamente al calcolo della prestazione a cui ha diritto;
nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia variata - originando una prestazione economica diversa da quella già in godimento - se intende usufruire di tale prestazione, dovrà inviare telematicamente (utilizzando il suo codice PIN) le informazioni socio-economiche e i dati per il pagamento. In allegato troverà uno schema informativo che la aiuterà nell'invio; se preferisce, può anche rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che le fornirà assistenza gratuita;
in ogni caso i dati dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dalla data di ricevimento di questa comunicazione;
i nostri uffici provvederanno ad inviarle il provvedimento di concessione
o rigetto della prestazione solo al termine delle operazioni di accertamento dei requisiti socio-economici>.
Se non che, l'ente previdenziale continuava ad erogare alla sig.ra l'originaria prestazione anche all'indomani Parte_1 della vi e della notifica del relativo verbale.
Seguiva ulteriore visita di revisione in data 14 giugno 2023 all'esito della quale l'interessata veniva dichiarata invalida al 75% con decorrenza dalla visita. Anche il relativo verbale veniva comunicato alla odierna ricorrente.
Nuovamente, tuttavia, a fronte dell'esito della visita, l'ente previdenziale continuava ad erogare, come da documentate allegazioni del resistente , non contrastate, l'originario trattamento CP_1 assistenziale.
Con missiva del 23 maggio 2024 l formalizzava CP_1
l'indebito relativo all'indennità di accompagnamento erogata dall'1 marzo 2022, primo giorno del mese successivo alla visita di revisione e alla notifica del verbale di Commissione Medica, al 30 giugno 2024. La somma in recupero veniva calcolata in euro 14.758,08. (3)
Dunque.
I presupposti della prestazione assistenziale/indennità di accompagnamento, originariamente riconosciuta all'odierna ricorrente
3 sulla base della riscontrata sussistenza dei requisiti di Legge, ed in particolare di quello sanitario, erano venuti meno all'esito della visita di revisione del 17 febbraio 2022. Questo -evidentemente- perché l'apposita Commissione Medica aveva riscontrato un diverso quadro clinico non più riconducibile al requisito sanitario accertato in origine. Ciò nonostante -ripetesi-, l'ente previdenziale ha continuato ad erogare la prestazione fino al mese di giugno 2024, epoca successiva anche alla seconda visita di revisione che aveva accertato l'ulteriore modifica in melius delle condizioni psico-fisiche della sig.ra
Parte_1
Con la comunicazione di “indebito” del 23 maggio 2024 l' ha esternato l'esistenza di una posta a debito dell'istante. CP_1
Ora, assume prioritariamente la ricorrente in opposizione essere la comunicazione di indebito “impugnata” illegittima in quanto i ratei della prestazione sarebbero stati incamerati dalla beneficiaria in perfetta buona fede, in un contesto situazionale, cioè, idoneo ad ingenerare in capo alla percipiente il legittimo affidamento nella correttezza della corresponsione, e comunque in assenza di comportamenti dolosi.
Insomma, la prospettazione attorea è la seguente. Riconosciuti illo tempore i requisiti, fra cui quello sanitario, legittimanti l'indennità di accompagnamento ed erogate le relative prestazioni, la protrazione della corresponsione dei ratei, all'indomani delle negative visite di revisione, sarebbe non ripetibile al cospetto della buona fede della percipiente. Quindi, sulla base del legittimo affidamento l'istante nulla dovrebbe restituire al resistente . CP_1
Ex adverso, l' privilegia la notifica (già) del primo CP_1 verbale concernente l'esito della verifica medico-sanitaria ed allega l'esistenza di un certo orientamento giurisprudenziale che legittimerebbe il recupero delle somme corrisposte sulla sola base dell'esito negativo della visita di revisione. (4)
L'assunto dell correttamente perimetrato, coglie le CP_1 esatte coordinate giuridico-ermeneutiche di riferimento per la soluzione della questione posta dalla ricorrente.
Va prioritariamente segnalato che l'istante non ha mai messo in discussione la conoscenza dell'esito della visita di revisione dell'ottobre 2022, il cui verbale è stato allegato all'atto introduttivo di lite. Né la sig.ra ha mai ritenuto di contestare il valido Parte_1 esaurimento dell'iter notificatorio di detto verbale e la data del suo
4 perfezionamento. Che, documentati dal resistente , si stagliano CP_1 alla stregua di dati processuali “pacifici”. Consegue che il dato di partenza è costituito dalla circostanza che l'interessata era perfettamente al corrente, fin dal 19 febbraio 2022, delle mutate condizioni clinico-sanitarie rilevate dalla Commissione Medica. E' opportuno rammentare, inoltre, che l'indebito muove dall'1 marzo 2022. Ancora a margine va segnalato che le ragioni dell'indebito risultano esternate in modo obiettivamente criticabile, la missiva rimandando agli estremi delle due domande da cui si originano le prestazioni nel tempo assicurate alla sig.ra senza ulteriori Parte_1 specificazioni.
Se non che deve prendersi atto di due circostanze processualmente dirimenti. Da un lato, la ricorrente ha subito inquadrato la vicenda recuperatoria, seppure riferendola alla seconda visita di revisione, quella del giugno 2023. Dall'altro, l'istante non ha ritenuto di replicare alcunchè alla memoria dell alle allegazioni difensive dell e al supporto CP_1 CP_1 cartolare di esplicito riferimento, veicolando le proprie note sostitutive addirittura prima della costituzione di parte resistente senza null'altro aggiungere successivamente. (5)
Ciò premesso.
Afferma la ricorrente essere in ogni caso l' l'unico CP_1
“responsabile” della indebita erogazione del trattamento assistenziale non dovuto. Tale dato, ritenuto di natura non esattamente “circostanziale” nella perimetrazione argomentativa attorea, andrebbe comunque ad interferire positivamente con il principio del legittimo affidamento e, quindi, con la buona fede della percipiente. Di qui la denunciata irripetibilità delle somme erogate a causale indennità di accompagnamento. L'assunto troverebbe la sua origine in un preciso orientamento dei Giudici di legittimità.
Trattasi di prospettazione non condivisibile.
Ed invero, al netto delle pronunzie evocate dall'istante in maniera distonica, per la loro riconducibilità a fattispecie diverse, va segnalato che in realtà la Corte Regolatrice, intervenendo, con sentenza (n.29419/2018) ormai risalente, sul problema specifico, aveva valorizzato i seguenti concetti riepilogativi.
5 ◼ In tema di indebito assistenziale è stato da tempo individuata, in relazione alle singole e diverse fattispecie esaminate, un'articolata disciplina che distingue vari casi.
◼ In linea di massima, il principio di settore affermatosi ruota intorno alla regola che esclude la ripetibilità dell'indebito <in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. … Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica … la stessa Corte Cost. n.448/2000 ha evidenziato che esiste pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' ; avendo CP_1 evidenziato come la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica “possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”.>>
Di qui l'emersione di una conclusione che resta(va) funzionale alla necessità di tenere nella debita considerazione la concreta situazione conoscitiva del percipiente, da analizzare anche alla luce dei tempi di adozione del provvedimento di revoca.
Se non che, le conclusioni raggiunte dalla Corte Regolatrice con la pronunzia in disamina non solo risultano oggetto di un ulteriore dibattito ermeneutico sviluppatosi nel tempo, anche sulla base di orientamenti pregressi non del tutto omologhi alla sentenza n.29419, quanto, a ben vedere, lasciano di per sè aperta la questione decisionale astratta. Ed invero, se da un lato non esiste una norma decadenziale che privi l' del potere di recuperare quanto erogato sine titulo, beninteso CP_1 in epoca successiva alla revisione, dall'altro non risulta esplicitata la ragione per la quale la perfetta, immediata conoscenza dell'esito negativo della visita di controllo non sia idonea ad interferire con la consapevolezza dell'interessato circa la non debenza di quanto l'ente continua(va) a corrispondere.
Nel caso di specie, la notifica del verbale è manifestamente idonea a porre la destinataria nelle condizioni di rendersi conto del mutato quadro clinico, atteso che all'originaria esplicitazione dell'esito delle prime verifiche (invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
-L. 18/80-) ne subentra, il 17 febbraio 2022, un'altra completamente
6 diversa (invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71).
Insomma, la questione non è formale ma sostanziale e, più correttamente, ruota intorno all'onere informativo che grava sull tenuto a non lasciare il beneficiario della prestazione nel - CP_1 legittimo- convincimento che il protrarsi dell'erogazione dei ratei dipenda dall'accertamento all'attualità del suo originario status invalidante. Nel che si compendia il nucleo del problema che non rimanda alla formalistica necessità dell'adozione di pre-individuate categorie di provvedimenti da cui muovere per cristallizzare una situazione di indebito oggettivo che, invece, è nei fatti, quanto piuttosto alla salvaguardia del reale e concreto “legittimo affidamento” del percipiente, riscontrabile solo attraverso la verifica della sua consapevolezza del mutato quadro clinico-menomativo da cui si origina la prestazione assistenziale. (6)
Questa conclusione sembra ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità successiva (e non solo) al 2018. Di cui si riportano le pronunzie maggiormente esplicative.
<Il primo motivo di ricorso è infondato, atteso che i giudici di appello si sono attenuti all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 16260/2003; Ord. n. 26096/10; n. 26162/2016), a cui si intende dare continuità, secondo cui "Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 ( art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art. 5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento
- deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta";
7 si è precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui all'art. 5, comma 5, d.p.r. 698/94) l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire – anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini" (così Cass. n. 16260/03);
… Neppure il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento. La ritenuta irrilevanza dei provvedimenti di sospensione e di revoca ai fini della perdita del diritto alla prestazione assistenziale e della relativa decorrenza, rende priva di rilievo la censura sulla efficacia dell'atto di sospensione della pensione emanato dall' il 10.7.14, e che la CP_1 ricorrente allega di aver impugnato ai sensi 'art. 3, comma 3, L. n. 241/90 (pur prescindendo dai profili di inammissibilità legati alla mancata trascrizione dell'atto nel ricorso in esame), nonché la dedotta violazione dell'art. 19, I. n. 118/71 …>> Così in termini, parte motiva di Cass. ordinanza n.34013/2019.
<… In particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento>> .
8 Così parte motiva di Cass. ordinanza n.24180/2022.
<< … Il motivo è infondato, valendo il consolidato principio per cui "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni" (… 34013/2019; … 26162/2016; … 26096/2010); basti qui aggiungere che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, ; Per_1 la manifesta infondatezza d … >> Così parte motiva di Cass. ordinanza n.248/23.
Pare evidente che detta trama ermeneutica muove da una premessa obiettivamente inconciliabile con l'assunto attoreo della non ripetibilità della prestazione assistenziale erogata per “errore” dell'ente previdenziale. La “regola” è esattamente contraria e poggia sul carattere ineludibilmente indebito di una prestazione corrisposta in assenza del requisito sanitario che la legittima. Su tale “regola” di partenza si innesta la problematica della tutela della buona fede dell'accipiens e dei suoi reali contenuti. L'orientamento valorizzato dal resistente non può dirsi ancora CP_1 del tutto sedimentato, come desumibile dalle pronunzie appena richiamate. Resta, invece, acquisito l'arresto interpretativo a termine del quale nessun principio di buona fede e di legittimo affidamento può essere evocato dal momento della comunicazione all'interessato dell'esito della visita eseguita dall'apposita Commissione Medica. Per ragioni addirittura solari.
Deve, pertanto, concludersi che, nella fattispecie de qua, non residuano margini “cognitivi” per sostenere la irripetibilità dell'indebito assistenziale a decorrere dal marzo 2022. Epoca di effettiva conoscenza, legale e sostanziale, del mutato quadro clinico- menomativo in capo alla beneficiaria della prestazione. Che non può da quel momento accampare alcun legittimo affidamento.
9 (7)
Con domanda veicolata in via subordinata la sig.ra denuncia che la quantificazione dell'importo in Parte_1 recupero sarebbe errata perchè la stessa deve effettuarsi al netto delle ritenute subite. Secondo la ricorrente l'articolo 150, decreto-legge19 maggio 2020, n. 34 …ha disciplinato le modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto e, per semplificare il quadro, ha stabilito che le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili. … Secondo la giurisprudenza maggioritaria … nei casi del recupero delle somme indebitamente erogate è ammissibile il diritto alla ripetizione di quanto il dipendente abbia effettivamente percepito (somma netta) e non anche le ritenute fiscali operate quale sostituto d'imposta e mai entrate nella sfera patrimoniale del lavoratore;
diversamente, si avrebbe un aggravio ingiustificato per il lavoratore medesimo …>
si manifesta il carattere esplorativo di tale domanda, Pt_2 nessun dato e nessuna informazione avendo l'istante fornito per individuare in concreto i termini della stessa e, di conseguenza, la perimetrazione effettiva della doglianza. Che, così come articolata, non consente alcun accertamento giudiziale, né “qualitativo”, né “quantitativo”. Tanto ciò è vero che tale capo di domanda nemmeno viene ripreso nelle richieste conclusive dell'atto introduttivo di lite. (8)
L'iniziativa giudiziale attorea deve, dunque, essere disattesa.
Come da esplicita sollecitazione del resistente la CP_1 sig.ra va condannata al pagamento dell'importo Parte_1 richiamato nella nota di indebito del 23 maggio 2024 (= euro 14.758,08), in pedissequa esecuzione della verificata legittimità della pretesa recuperatoria azionata dall'ente previdenziale. Interessi come per Legge dalla data di costituzione dell nel presente giudizio. CP_1
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, accedono al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
10 rappresentante p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna la ricorrente a versare al resistente l'importo CP_1 di cui all'indebito legittimamente formalizzato il 23 maggio 2024, oltre interessi di Legge a decorrere dal 16 giugno 2025;
3. condanna la ricorrente alle spese di lite in favore del resistente che si liquidano in euro 1.750,00, oltre accessori se CP_1 dovuti come per Legge.
, data del deposito. Controparte_2
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
11
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
In persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.6932, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 27.06.2025, vertente
TRA
, nata il giorno 4.2.1979 in SORRENTO e Parte_1 residente in [...]di STABIA, C.F.: C.F._1
, elettivamente domiciliata in MARCIANISE alla via MASSIMO
[...]
GAGLIONE n.30 bis con dell'avv. Raffaele DELLE CURTI che la rappresenta e difende giusta procura in atti versata RICORRENTE
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
1 MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 02.12.2024 la sig.ra adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Parte_1
Tribunale allegando e deducendo di essersi vista notificare dall il 23 maggio 2024 una nota di indebito con cui si CP_1 prospettava il recupero di somme -asseritamente- non dovutele, siccome riferite alla prestazione assistenziale cat. INVCIV n. 07 396 803, erogatele dal marzo 2022 al 30 giugno 2024 (compresi), per un importo complessivo di euro 14.758,08. Sulla base di detta premessa in fatto l'istante sollecitava l'accertamento della non debenza, evidentemente in restituzione, delle somme appena indicate per illegittimità dell'iniziativa recuperatoria avversa. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del decreto del Giudice si costituiva l' che resisteva nel “merito” alla domanda CP_1 attorea chiedendone il er asserita infondatezza. Conseguentemente, l'ente previdenziale sollecitava la condanna dell'istante al pagamento della somma portata dal provvedimento di indebito.
Avuto riguardo alla natura giuridica delle questioni poste e dando seguito alle sollecitazioni in tal senso delle parti, la causa veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini previsti dall'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 27 giugno 2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
§ § § (2)
Il ricorso deve essere disatteso sulla base delle seguenti considerazioni.
La vicenda di causa può essere così ricostruita alla luce delle documentate allegazioni delle parti.
Beneficiaria del trattamento assistenziale cat. INVCIV n.07 396 803, inerente l'indennità di accompagnamento, la sig.ra
[...] veniva sottoposta a visita di revisione il 17 f Parte_1
2022. All'esito del controllo, riscontrato il venir meno del requisito sanitario legittimante la citata prestazione, l' nella incontestata CP_1 prospettazione del resistente , inoltrava il verbale della visita di CP_1 revisione con iter notificatorio conclusosi, rectius perfezionatosi a norma di Legge, il 19 febbraio 2022.
2 La nota di trasmissione del plico, per documentazione del resistente non contrastata dalla sig.ra conteneva la CP_1 Parte_1 seguente testuale esplicitazione: in allegato a questa lettera troverà il verbale sanitario relativo agli accertamenti effettuati per la verifica della permanenza dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap o disabilità; nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico: i nostri uffici provvederanno automaticamente al calcolo della prestazione a cui ha diritto;
nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia variata - originando una prestazione economica diversa da quella già in godimento - se intende usufruire di tale prestazione, dovrà inviare telematicamente (utilizzando il suo codice PIN) le informazioni socio-economiche e i dati per il pagamento. In allegato troverà uno schema informativo che la aiuterà nell'invio; se preferisce, può anche rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che le fornirà assistenza gratuita;
in ogni caso i dati dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dalla data di ricevimento di questa comunicazione;
i nostri uffici provvederanno ad inviarle il provvedimento di concessione
o rigetto della prestazione solo al termine delle operazioni di accertamento dei requisiti socio-economici>.
Se non che, l'ente previdenziale continuava ad erogare alla sig.ra l'originaria prestazione anche all'indomani Parte_1 della vi e della notifica del relativo verbale.
Seguiva ulteriore visita di revisione in data 14 giugno 2023 all'esito della quale l'interessata veniva dichiarata invalida al 75% con decorrenza dalla visita. Anche il relativo verbale veniva comunicato alla odierna ricorrente.
Nuovamente, tuttavia, a fronte dell'esito della visita, l'ente previdenziale continuava ad erogare, come da documentate allegazioni del resistente , non contrastate, l'originario trattamento CP_1 assistenziale.
Con missiva del 23 maggio 2024 l formalizzava CP_1
l'indebito relativo all'indennità di accompagnamento erogata dall'1 marzo 2022, primo giorno del mese successivo alla visita di revisione e alla notifica del verbale di Commissione Medica, al 30 giugno 2024. La somma in recupero veniva calcolata in euro 14.758,08. (3)
Dunque.
I presupposti della prestazione assistenziale/indennità di accompagnamento, originariamente riconosciuta all'odierna ricorrente
3 sulla base della riscontrata sussistenza dei requisiti di Legge, ed in particolare di quello sanitario, erano venuti meno all'esito della visita di revisione del 17 febbraio 2022. Questo -evidentemente- perché l'apposita Commissione Medica aveva riscontrato un diverso quadro clinico non più riconducibile al requisito sanitario accertato in origine. Ciò nonostante -ripetesi-, l'ente previdenziale ha continuato ad erogare la prestazione fino al mese di giugno 2024, epoca successiva anche alla seconda visita di revisione che aveva accertato l'ulteriore modifica in melius delle condizioni psico-fisiche della sig.ra
Parte_1
Con la comunicazione di “indebito” del 23 maggio 2024 l' ha esternato l'esistenza di una posta a debito dell'istante. CP_1
Ora, assume prioritariamente la ricorrente in opposizione essere la comunicazione di indebito “impugnata” illegittima in quanto i ratei della prestazione sarebbero stati incamerati dalla beneficiaria in perfetta buona fede, in un contesto situazionale, cioè, idoneo ad ingenerare in capo alla percipiente il legittimo affidamento nella correttezza della corresponsione, e comunque in assenza di comportamenti dolosi.
Insomma, la prospettazione attorea è la seguente. Riconosciuti illo tempore i requisiti, fra cui quello sanitario, legittimanti l'indennità di accompagnamento ed erogate le relative prestazioni, la protrazione della corresponsione dei ratei, all'indomani delle negative visite di revisione, sarebbe non ripetibile al cospetto della buona fede della percipiente. Quindi, sulla base del legittimo affidamento l'istante nulla dovrebbe restituire al resistente . CP_1
Ex adverso, l' privilegia la notifica (già) del primo CP_1 verbale concernente l'esito della verifica medico-sanitaria ed allega l'esistenza di un certo orientamento giurisprudenziale che legittimerebbe il recupero delle somme corrisposte sulla sola base dell'esito negativo della visita di revisione. (4)
L'assunto dell correttamente perimetrato, coglie le CP_1 esatte coordinate giuridico-ermeneutiche di riferimento per la soluzione della questione posta dalla ricorrente.
Va prioritariamente segnalato che l'istante non ha mai messo in discussione la conoscenza dell'esito della visita di revisione dell'ottobre 2022, il cui verbale è stato allegato all'atto introduttivo di lite. Né la sig.ra ha mai ritenuto di contestare il valido Parte_1 esaurimento dell'iter notificatorio di detto verbale e la data del suo
4 perfezionamento. Che, documentati dal resistente , si stagliano CP_1 alla stregua di dati processuali “pacifici”. Consegue che il dato di partenza è costituito dalla circostanza che l'interessata era perfettamente al corrente, fin dal 19 febbraio 2022, delle mutate condizioni clinico-sanitarie rilevate dalla Commissione Medica. E' opportuno rammentare, inoltre, che l'indebito muove dall'1 marzo 2022. Ancora a margine va segnalato che le ragioni dell'indebito risultano esternate in modo obiettivamente criticabile, la missiva rimandando agli estremi delle due domande da cui si originano le prestazioni nel tempo assicurate alla sig.ra senza ulteriori Parte_1 specificazioni.
Se non che deve prendersi atto di due circostanze processualmente dirimenti. Da un lato, la ricorrente ha subito inquadrato la vicenda recuperatoria, seppure riferendola alla seconda visita di revisione, quella del giugno 2023. Dall'altro, l'istante non ha ritenuto di replicare alcunchè alla memoria dell alle allegazioni difensive dell e al supporto CP_1 CP_1 cartolare di esplicito riferimento, veicolando le proprie note sostitutive addirittura prima della costituzione di parte resistente senza null'altro aggiungere successivamente. (5)
Ciò premesso.
Afferma la ricorrente essere in ogni caso l' l'unico CP_1
“responsabile” della indebita erogazione del trattamento assistenziale non dovuto. Tale dato, ritenuto di natura non esattamente “circostanziale” nella perimetrazione argomentativa attorea, andrebbe comunque ad interferire positivamente con il principio del legittimo affidamento e, quindi, con la buona fede della percipiente. Di qui la denunciata irripetibilità delle somme erogate a causale indennità di accompagnamento. L'assunto troverebbe la sua origine in un preciso orientamento dei Giudici di legittimità.
Trattasi di prospettazione non condivisibile.
Ed invero, al netto delle pronunzie evocate dall'istante in maniera distonica, per la loro riconducibilità a fattispecie diverse, va segnalato che in realtà la Corte Regolatrice, intervenendo, con sentenza (n.29419/2018) ormai risalente, sul problema specifico, aveva valorizzato i seguenti concetti riepilogativi.
5 ◼ In tema di indebito assistenziale è stato da tempo individuata, in relazione alle singole e diverse fattispecie esaminate, un'articolata disciplina che distingue vari casi.
◼ In linea di massima, il principio di settore affermatosi ruota intorno alla regola che esclude la ripetibilità dell'indebito <in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. … Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica … la stessa Corte Cost. n.448/2000 ha evidenziato che esiste pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' ; avendo CP_1 evidenziato come la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica “possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”.>>
Di qui l'emersione di una conclusione che resta(va) funzionale alla necessità di tenere nella debita considerazione la concreta situazione conoscitiva del percipiente, da analizzare anche alla luce dei tempi di adozione del provvedimento di revoca.
Se non che, le conclusioni raggiunte dalla Corte Regolatrice con la pronunzia in disamina non solo risultano oggetto di un ulteriore dibattito ermeneutico sviluppatosi nel tempo, anche sulla base di orientamenti pregressi non del tutto omologhi alla sentenza n.29419, quanto, a ben vedere, lasciano di per sè aperta la questione decisionale astratta. Ed invero, se da un lato non esiste una norma decadenziale che privi l' del potere di recuperare quanto erogato sine titulo, beninteso CP_1 in epoca successiva alla revisione, dall'altro non risulta esplicitata la ragione per la quale la perfetta, immediata conoscenza dell'esito negativo della visita di controllo non sia idonea ad interferire con la consapevolezza dell'interessato circa la non debenza di quanto l'ente continua(va) a corrispondere.
Nel caso di specie, la notifica del verbale è manifestamente idonea a porre la destinataria nelle condizioni di rendersi conto del mutato quadro clinico, atteso che all'originaria esplicitazione dell'esito delle prime verifiche (invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
-L. 18/80-) ne subentra, il 17 febbraio 2022, un'altra completamente
6 diversa (invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71).
Insomma, la questione non è formale ma sostanziale e, più correttamente, ruota intorno all'onere informativo che grava sull tenuto a non lasciare il beneficiario della prestazione nel - CP_1 legittimo- convincimento che il protrarsi dell'erogazione dei ratei dipenda dall'accertamento all'attualità del suo originario status invalidante. Nel che si compendia il nucleo del problema che non rimanda alla formalistica necessità dell'adozione di pre-individuate categorie di provvedimenti da cui muovere per cristallizzare una situazione di indebito oggettivo che, invece, è nei fatti, quanto piuttosto alla salvaguardia del reale e concreto “legittimo affidamento” del percipiente, riscontrabile solo attraverso la verifica della sua consapevolezza del mutato quadro clinico-menomativo da cui si origina la prestazione assistenziale. (6)
Questa conclusione sembra ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità successiva (e non solo) al 2018. Di cui si riportano le pronunzie maggiormente esplicative.
<Il primo motivo di ricorso è infondato, atteso che i giudici di appello si sono attenuti all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 16260/2003; Ord. n. 26096/10; n. 26162/2016), a cui si intende dare continuità, secondo cui "Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 ( art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art. 5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento
- deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta";
7 si è precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui all'art. 5, comma 5, d.p.r. 698/94) l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire – anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini" (così Cass. n. 16260/03);
… Neppure il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento. La ritenuta irrilevanza dei provvedimenti di sospensione e di revoca ai fini della perdita del diritto alla prestazione assistenziale e della relativa decorrenza, rende priva di rilievo la censura sulla efficacia dell'atto di sospensione della pensione emanato dall' il 10.7.14, e che la CP_1 ricorrente allega di aver impugnato ai sensi 'art. 3, comma 3, L. n. 241/90 (pur prescindendo dai profili di inammissibilità legati alla mancata trascrizione dell'atto nel ricorso in esame), nonché la dedotta violazione dell'art. 19, I. n. 118/71 …>> Così in termini, parte motiva di Cass. ordinanza n.34013/2019.
<… In particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento>> .
8 Così parte motiva di Cass. ordinanza n.24180/2022.
<< … Il motivo è infondato, valendo il consolidato principio per cui "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni" (… 34013/2019; … 26162/2016; … 26096/2010); basti qui aggiungere che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, ; Per_1 la manifesta infondatezza d … >> Così parte motiva di Cass. ordinanza n.248/23.
Pare evidente che detta trama ermeneutica muove da una premessa obiettivamente inconciliabile con l'assunto attoreo della non ripetibilità della prestazione assistenziale erogata per “errore” dell'ente previdenziale. La “regola” è esattamente contraria e poggia sul carattere ineludibilmente indebito di una prestazione corrisposta in assenza del requisito sanitario che la legittima. Su tale “regola” di partenza si innesta la problematica della tutela della buona fede dell'accipiens e dei suoi reali contenuti. L'orientamento valorizzato dal resistente non può dirsi ancora CP_1 del tutto sedimentato, come desumibile dalle pronunzie appena richiamate. Resta, invece, acquisito l'arresto interpretativo a termine del quale nessun principio di buona fede e di legittimo affidamento può essere evocato dal momento della comunicazione all'interessato dell'esito della visita eseguita dall'apposita Commissione Medica. Per ragioni addirittura solari.
Deve, pertanto, concludersi che, nella fattispecie de qua, non residuano margini “cognitivi” per sostenere la irripetibilità dell'indebito assistenziale a decorrere dal marzo 2022. Epoca di effettiva conoscenza, legale e sostanziale, del mutato quadro clinico- menomativo in capo alla beneficiaria della prestazione. Che non può da quel momento accampare alcun legittimo affidamento.
9 (7)
Con domanda veicolata in via subordinata la sig.ra denuncia che la quantificazione dell'importo in Parte_1 recupero sarebbe errata perchè la stessa deve effettuarsi al netto delle ritenute subite. Secondo la ricorrente l'articolo 150, decreto-legge19 maggio 2020, n. 34 …ha disciplinato le modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto e, per semplificare il quadro, ha stabilito che le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili. … Secondo la giurisprudenza maggioritaria … nei casi del recupero delle somme indebitamente erogate è ammissibile il diritto alla ripetizione di quanto il dipendente abbia effettivamente percepito (somma netta) e non anche le ritenute fiscali operate quale sostituto d'imposta e mai entrate nella sfera patrimoniale del lavoratore;
diversamente, si avrebbe un aggravio ingiustificato per il lavoratore medesimo …>
si manifesta il carattere esplorativo di tale domanda, Pt_2 nessun dato e nessuna informazione avendo l'istante fornito per individuare in concreto i termini della stessa e, di conseguenza, la perimetrazione effettiva della doglianza. Che, così come articolata, non consente alcun accertamento giudiziale, né “qualitativo”, né “quantitativo”. Tanto ciò è vero che tale capo di domanda nemmeno viene ripreso nelle richieste conclusive dell'atto introduttivo di lite. (8)
L'iniziativa giudiziale attorea deve, dunque, essere disattesa.
Come da esplicita sollecitazione del resistente la CP_1 sig.ra va condannata al pagamento dell'importo Parte_1 richiamato nella nota di indebito del 23 maggio 2024 (= euro 14.758,08), in pedissequa esecuzione della verificata legittimità della pretesa recuperatoria azionata dall'ente previdenziale. Interessi come per Legge dalla data di costituzione dell nel presente giudizio. CP_1
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, accedono al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
10 rappresentante p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna la ricorrente a versare al resistente l'importo CP_1 di cui all'indebito legittimamente formalizzato il 23 maggio 2024, oltre interessi di Legge a decorrere dal 16 giugno 2025;
3. condanna la ricorrente alle spese di lite in favore del resistente che si liquidano in euro 1.750,00, oltre accessori se CP_1 dovuti come per Legge.
, data del deposito. Controparte_2
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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