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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/08/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Venditto ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281-sexies, terzo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 333 R.G. Cont. dell'anno 2022
TRA
- C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in via Del Lido n. 104 - Latina presso lo studio dell'avv. Sara Teresa
MARIANI, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C. F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in via Tibullo n. 10 - Roma, presso lo studio dell'avv. Agnese CASILLO, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 07/07/2025): “In via principale, nel merito, accertare i fatti di cui in narrativa;
in particolare, 1) accertato e dichiarato il diritto della sig.ra per i motivi di cui in narrativa, di Parte_1 acquisire, in base e per effetto dell'accordo patrimoniale raggiunto in sede di separazione consensuale con il sig. di cui al ricorso per Controparte_1 separazione del 01/03/2019 ed al verbale udienza presidenziale del 04/07/2019, omologato dal Tribunale di Latina con decreto n. cron. 4501/2019 del 23/07/2019,
R.G. 1149/2019, la quota indivisa di 1/2 (un mezzo) della piena proprietà dell'immobile di seguito meglio specificato e catastalmente individuato: - porzione di fabbricato urbano sita in Fondi (LT) via del Conclave n. 18, e precisamente appartamento posto al secondo piano, composto da ingresso, soggiorno, pranzo, cucina, due camere da letto, studio, due ripostigli, disimpegno, due bagni, per complessivi metri quadri novantanove circa, confinante con detta via, scala condominiale, proprietà salvo altri;
censito nel Comune di Fondi come segue: CP_2 foglio 94 (ex M.U.), particella 618/10 (ex foglio 94 particella 617/12 e 618/7 graffata), via del Conclave 18, piano 2, categ. A/3, cl. 4, vani 7.5, R.C. Euro 600,38”;
2) accertato e dichiarato che nessun corrispettivo/prezzo di compravendita è dovuto dalla sig.ra al sig. per il trasferimento in favore Parte_1 Controparte_1 della stessa della quota indivisa di 1/2 (un mezzo) della piena proprietà dell'immobile meglio specificato e catastalmente individuato al precedente punto 1), per i motivi di cui in narrativa;
3) accertato e dichiarato altresì il grave inadempimento del sig. rispetto agli obblighi assunti nei confronti Controparte_1 della sig.ra con l'accordo di patrimoniale di cui ai precedenti punti (ricorso Pt_1 per separazione del 01/03/2019 - verbale udienza presidenziale del 04/07/2019, omologato dal Tribunale di Latina con decreto n. cron. 4501/2019 del 23/07/2019,
R.G. 1149/2019), così come documentato e riferito in atti;
per l'effetto, 4) pronunciare, giusta il disposto di cui all'art. 2932 c.c., una sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento facente capo al sig. Controparte_1 che tenga luogo dell'inadempimento del medesimo quale parte promittente e che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso, così trasferendo dal sig. alla sig.ra con oneri e spese a carico del Controparte_1 Parte_1 convenuto, la proprietà della quota indivisa di 1/2 (un mezzo) della piena proprietà dell'immobile meglio specificato e catastalmente individuato al precedente punto 1) delle presenti conclusioni, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, parti comuni, accessioni, pertinenze;
5) dichiarare che la pronuncianda sentenza ex art.
2932 c.c. gode dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 19 della legge 74/1987”; per parte convenuta (note scritte depositate il 3/07/2025): “Si insiste affinché
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accolga le conclusioni formulate dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui per ripetute e trascritte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha evocato in Parte_1 giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare, in via principale, il Controparte_1 diritto dell'attrice di acquisire, per effetto di accordo patrimoniale raggiunto in sede di separazione consensuale con il convenuto, la quota indivisa di un mezzo della piena proprietà dell'immobile così individuato: “porzione di fabbricato urbano sita in
Fondi (LT) via del Conclave n. 18, e precisamente appartamento posto al secondo piano, composto da ingresso, soggiorno, pranzo, cucina, due camere da letto, studio, due ripostigli, disimpegno, due bagni, per complessivi metri quadri novantanove circa, confinante con detta via, scala condominiale, proprietà salvo altri;
CP_2 censito nel Comune di Fondi come segue: foglio 94 (ex M.U.), particella 618/10 (ex foglio 94 particella 617/12 e 618/7 graffata, via del Conclave 18, piano 2, categ. A/3, cl. 4, vani 7.5, R.C. Euro 600,38”; di accertare che nessun corrispettivo è dovuto dall'attrice per detto trasferimento di proprietà; di pronunciare, ai sensi dell'art. 2932
c.c., sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento dell'immobile in capo al convenuto che tenga luogo dell'inadempimento del medesimo quale parte promittente e che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto che, con atto redatto ai rogiti del notaio in data 28/07/2010 (rep. n. 51699 - racc. n. 12333), ha acquistato, Per_1 insieme con il convenuto, al tempo suo coniuge in regime di separazione dei beni, il
50% ciascuno pro indiviso della piena proprietà dell'immobile suindicato.
Nell'anno 2019 le parti hanno introdotto, dinanzi al Tribunale di Latina, il giudizio per la separazione consensuale, concluso con decreto di omologa dell'accordo intervenuto tra le parti per la separazione, emesso dall'intestato Tribunale n. cron. 4501/2019 del 23/07/2019, reso nel giudizio rubricato al n.
1149/2019 R.G., nell'ambito del quale accordo le medesime parti hanno concordato che l'immobile per cui è causa, adibito a casa coniugale in corso di matrimonio, sarebbe stato assegnato a quale genitore collocatario prevalente dei Parte_1 tre figli minori dei coniugi e che il convenuto si sarebbe impegnato a Controparte_1 trasferire alla moglie, senza corrispettivo, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, il 50% pro indiviso dell'immobile de quo.
Nell'accordo di separazione le parti avrebbero altresì previsto che il si CP_1 sarebbe obbligato ad estinguere il mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale, intestato a entrambi i coniugi, “nel più breve tempo possibile, anche successivamente alla cessione dei diritti relativi al 50% della proprietà in favore della moglie, ma comunque entro e non oltre due anni dall'udienza di comparizione avanti al
Presidente, utilizzando il danaro di un bene ereditato”.
Rispetto alle previsioni concordate, tuttavia, il convenuto è risultato inadempiente.
Parte convenuta avrebbe poi confermato la volontà di non adempiere a quanto concordato anche attraverso l'introduzione di un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell'art. 710 c.p.c., con il quale ha contestato le condizioni economiche pattuite chiedendone la sostanziale modifica.
Ciò considerato, parte attrice ha concluso chiedendo la pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. per ottenere l'adempimento di quanto stabilito negli accordi conclusi in sede di separazione consensuale.
1.1 Con comparsa depositata il 2/05/2022, si è costituito in giudizio CP_1
contestando quanto dedotto dalla controparte.
[...]
Il convenuto ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito sostenendo che l'azione diretta all'esecuzione specifica dell'obbligo di trasferire la proprietà dell'immobile ha natura personale, il che radicherebbe la competenza nel foro generale delle persone fisiche ai sensi dell'art. 18 c.p.c., quale foro di residenza del convenuto: e quindi in Roma.
Inoltre, il Tribunale di Roma risulterebbe altresì competente in applicazione dell'art. 20 c.p.c., secondo cui, per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, atteso che il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi sarebbe stato sottoscritto a Roma, presso lo studio dell'avv. Saracino sito in via Appia Nuova
n. 251.
Nel merito, il convenuto ha rilevato la nullità della parte dell'accordo di separazione consensuale tra i coniugi in cui è previsto il trasferimento della metà della quota di proprietà dell'immobile per cui è causa, poiché sarebbe venuto meno il presupposto per cui l'accordo stesso è stato sottoscritto, ossia le ridotte possibilità economiche dell'attrice.
Risulterebbe, infatti, provato, secondo quanto rilevato da parte convenuta, dalle risultanze processuali del giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Latina, pendente tra le medesime parti, rubricato al n. R.G. 1162 del 2020, che l'attrice non avrebbe alcun diritto ad un assegno di mantenimento in virtù Parte_1 della sua autosufficienza economica, di conseguenza ciò comporterebbe il venir meno del presupposto per cui era stato concesso il trasferimento della proprietà dell'immobile in sede di separazione.
Il convenuto sarebbe stato poi il solo a provvedere al pagamento delle rate di mutuo per l'acquisto della casa coniugale e avrebbe continuato ad eseguire i pagamenti anche dopo la separazione, con conseguente diritto dello stesso a chiedere il rimborso del 50% della rata corrisposta dalla separazione all'attualità e fino all'estinzione del mutuo.
Sulla scorta delle motivazioni illustrate, sarebbero venuti meno i presupposti delle concordate condizioni contrattuali assunte in sede di separazione, rendendo l'accordo privo di causa, pertanto nullo ai sensi dell'art. 1418, secondo comma, c.c..
Ha allegato parte convenuta che sarebbe stata all'oscuro delle reali condizioni economiche della controparte al momento della conclusione dell'accordo, così da comportare una nullità strutturale dell'atto per mancanza, ab origine, dello scopo pratico dello stesso, inteso come sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare.
In via subordinata, il convenuto ha chiesto l'annullamento del contratto per errore determinante, rilevando di essere stato tratto in errore al momento della sottoscrizione dell'accordo di separazione, in cui avrebbe presupposto che vi fosse la necessità di definire i reciproci rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi sulla scorta delle informazioni all'epoca in suo possesso, consistite solo dalle notizie sulle disponibilità economiche dell'attrice che derivavano dalla sua attività lavorativa.
In via ulteriormente subordinata al mancato accoglimento delle eccezioni sollevate, parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda di pagamento delle spese e gli oneri per il trasferimento, che la parte attrice pone a carico del solo convenuto, mentre nell'accordo di separazione sarebbero state previste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
Per le ragioni esposte ha concluso chiedendo l'accertamento, in via preliminare, dell'incompetenza territoriale del giudice adito;
in via subordinata e nel merito, la nullità dell'accordo per mancanza di causa;
in via ulteriormente subordinata, l'annullamento dell'accordo per vizio dovuto a errore determinante del consenso;
in caso di mancato accoglimento delle eccezioni, il rigetto della domanda di condanna al pagamento per intero degli oneri e spese relative al trasferimento immobiliare.
Assegnati su istanza di parte i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., viste le note depositate dalle parti nei detti termini e ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore istruttoria, è stata da ultimo fissata l'udienza dell'8/07/2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c..
All'esito dell'udienza dell'8/07/2025 il g.i. si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 8/7/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito, sul presupposto che si sarebbe radicata, ai sensi dell'art. 18, c.p.c., presso il foro generale delle persone fisiche, per il quale: “salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora”; così sarebbe competente il Tribunale di Roma, ove è ubicata la sua residenza.
Il convenuto ha ritenuto, inoltre, sussistente la competenza territoriale del
Tribunale di Roma anche ai sensi dell'art. 20, c.p.c.; norma che individua il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione e ammette che, in alternativa al foro generale delle persone fisiche (art. 18, c.p.c.) o delle persone giuridiche (art. 19, c.p.c.) l'attore possa introdurre il giudizio dinnanzi al giudice del luogo ove è sorta l'obbligazione o deve eseguirsi.
Nel caso in esame, l'obbligazione di cui trattasi nasce da un accordo di separazione stipulato tra le parti e alla base dell'introduzione di un ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 711 c.p.c., iscritto al numero di Ruolo Generale 1149 del 2019, presso il Tribunale di Latina, che ha omologato l'accordo di separazione con decreto di omologazione n. cronologico
4501/2019, del 23/07/2019.
Non può ritenersi fondata, in proposito, l'eccezione del convenuto che sostiene radicarsi la competenza presso il Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 20
c.p.c., in ragione del fatto che l'obbligazione di cui si chiede l'adempimento forzoso in questa sede, sarebbe sorta a Roma poiché l'accordo sarebbe stato concluso presso lo studio del difensore che ha curato l'introduzione del ricorso per la separazione tra i coniugi, al momento della sottoscrizione dell'accordo; studio ubicato in Roma.
Invero, non può ricondursi l'origine del rapporto obbligatorio al momento di sottoscrizione degli accordi di separazione e ciò in primo luogo è dovuto alla mancanza di sottoscrizione degli stessi come allegati al ricorso per la separazione;
ne consegue che la circostanza non conferisce agli accordi alcuna validità prima della loro omologazione in sede giudiziale.
Inoltre, va notato in proposito che la Corte di legittimità si è recentemente espressa ribadendo un principio ormai cristallizzato in un risalente orientamento in base al quale “le pattuizioni intervenute tra coniugi, che abbiano in corso una separazione consensuale, con cui si obblighino a trasferire determinati beni facenti parte della comunione legale, successivamente od in vista dell'omologazione della loro separazione personale consensuale ed al dichiarato fine della integrativa regolamentazione del relativo regime patrimoniale, non configura una convenzione matrimoniale ex art. 162 c.c., postulante il normale svolgimento della convivenza coniugale ed avente riferimento ad una generalità di beni anche di futura acquisizione, né un contratto di donazione, avente come causa tipici ed esclusivi scopi di liberalità (e non l'esigenza di assetto dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi separati), bensì un diverso contratto atipico, con propri presupposti e finalità. Invero in base all'impianto complessivo dell'art. 711 c.p.c., (in combinato disposto con l'art. 158 c.c., comma 1), il procedimento in detta norma descritto dà vita ad una fattispecie complessa nella quale il contenuto del regolamento concordato tra i coniugi, se trova la sua fonte nel relativo accordo, acquista però efficacia giuridica soltanto in seguito al provvedimento di omologazione, cui compete
l'essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti tra i coniugi siano conformi agli interessi superiori della famiglia” (Cass. civ., sez. II, 23/09/2013, n. 21736).
In merito, inoltre, alla natura giuridica degli accordi di separazione che dispongono il trasferimento di beni immobili, senza corrispettivo, nell'ambito della gestione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, è stato osservato che sono da ritenersi pienamente valide le clausole dell'accordo di separazione che riconoscano ad uno, o ad entrambi i coniugi, la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, ovvero che ne operino il trasferimento a favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento.
Il suddetto accordo di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato), assume - per vero - forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2699
c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo l'omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell'articolo
2657 c.c., senza che la validità di trasferimenti siffatti sia esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione legale tra coniugi. (cfr. Cass. civ., sez. un.,
29/07/2021, n. 21761).
La pronuncia contiene poi l'affermazione di rilievo secondo cui la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare, espressamente previsto dagli articoli
150 e 158 c.c. e disciplinato nei suoi aspetti formali dall'articolo 711 c.p.c., il quale ne prevede la documentazione nel verbale di udienza - redatto da un ausiliario del giudice ai sensi dell'articolo 126 c.p.c. - e ne subordina l'efficacia all'omologazione, attribuita alla competenza del tribunale (cfr. Cass. civ., 15/05/1997, n. 4306).
La circostanza per cui è il decreto di omologa a conferire efficacia giuridica vincolante al contenuto degli accordi raggiunti in sede di separazione personale dei coniugi fa sì che si debba ritenere che le obbligazioni contenute nell'accordo sorgano dalla sua (del decreto) adozione e non possa avere rilevanza anteriormente ad esso, a meno che l'accordo non abbia una rilevanza esterna e riguardi interessi che esulano dal regolamento delle condizioni patrimoniali della separazione personale;
pertanto la competenza a decidere sulla conclusione forzosa dell'accordo è da individuare nell'ufficio giudiziario che ha disposto l'omologazione e, nel caso in esame, presso nell'intestato Tribunale che deve dichiararsi correttamente adito in ordine alla competenza territoriale, sulla base della previsione di cui all'art. 20 del codice di rito.
Deve essere rigettata, pertanto, l'eccezione di incompetenza territoriale.
3. Parte convenuta ha eccepito, nel merito, la nullità dell'accordo per mancanza di causa ai sensi dell'art. 1418, secondo comma, c.c., ciò sul presupposto che la ragione giustificatrice dell'accordo in ordine al trasferimento del 50% della quota di proprietà dell'immobile oggetto di causa si sarebbe sostanziata nella necessità di definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi separandi.
Per quanto attiene al concetto di causa del negozio - utile a comprendere se possa dirsi assente tale elemento essenziale del contratto e dichiararsi la conseguente nullità ai sensi dell'art. 1418, secondo comma, c.c. - occorre chiarire che la Corte di legittimità è intervenuta nel dibattito sul predetto concetto per affermare che la causa del contratto è lo scopo pratico del negozio o funzione economico individuale, ossia la sintesi degli interessi reali che esso è diretto a realizzare, c.d. causa in concreto, al di là del modello negoziale adoperato. Questo perché, le parti, nell'avvalersi di un certo schema contrattuale, perseguono interessi di varia natura, più o meno meritevoli di tutela, che incidono sulla causa astratta del contratto e ne diventano parte integrante.
La causa in concreto, è rappresentata, dunque, dall'assetto di interessi che i contraenti perseguono attraverso la materiale stipulazione di un determinato negozio, la ragione pratica che, nella realtà, induce le parti a concludere quel contratto: si parla, con riguardo alla causa in concreto, di funzione economico-individuale del negozio giuridico;
è quindi, la ragione pratica che ha indotto entrambe le parti a stipulare il contratto.
Si distingue la causa in concreto, intesa nei termini sopraindicati dalla c.d.
“causa in astratto” che rappresenta la funzione tipica assegnata dal legislatore ad un determinato tipo negoziale, che, appunto, viene disciplinato nei suoi aspetti essenziali, si parla in tal caso di funzione economico-sociale del negozio giuridico.
In tal senso può ravvisarsi manca di causa quando il negozio non svolge la funzione che gli è propria.
In particolare, nei negozi tipici la causa non può mancare in senso astratto, perché prefigurata dal legislatore.
Detti contratti hanno una causa già individuata e riconosciuta dall'ordinamento come idonea a giustificarne la realizzazione, con riguardo ad essi non si pone, in astratto, il problema di valutare se siano supportati da una causa idonea a giustificarne la conclusione: questa valutazione è svolta ex ante dal legislatore che riconosce in astratto la sussistenza e la meritevolezza della funzione che caratterizza tali negozi.
Si pone semmai il diverso problema di valutare se il contratto materialmente concluso dalle parti (e riconducibile ad uno dei tipi regolati dall'ordinamento) possa, nella sua concreta individualità risultare idoneo a realizzare quel determinato assetto di interessi.
L'art. 1322 c.c. ammette però la conclusione di contratti non corrispondenti ai tipi previsti dal legislatore: nella pratica degli affari, grande importanza assumono infatti i c.d. contratti atipici che possono essere conclusi purché diretti a realizzare un assetto di interessi che risulti meritevole di tutela per l'ordinamento giuridico.
La dottrina prevalente ha ampliato la portata del giudizio di meritevolezza ammettendo che le parti possano perseguire qualsiasi scopo purché si tratti di uno scopo lecito, non contrastante con i principi inderogabili dell'ordinamento, né con le regole della morale sociale.
Ovviamente, nella prospettiva di un simile giudizio, la causa concreta del negozio assume una rilevanza centrale, dato che il medesimo giudizio non può che vertere sull'assetto di interessi materialmente perseguito dalle parti attraverso la stipulazione.
3.1 Nel caso di specie, il negozio giuridico è rappresentato da un accordo concluso tra coniugi in vista della regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, nel quale le parti hanno concordato nel voler operare un trasferimento immobiliare in favore di uno di essi, senza alcun corrispettivo e per ottemperare alla necessità di definire le condizioni patrimoniali del nuovo status di separati.
L'accordo di separazione consensuale non può identificarsi né come convenzione matrimoniale né come donazione, in quanto mancano rispettivamente il normale svolgimento della convivenza coniugale e lo spirito di liberalità ex art. 769
c.c., configurandosi piuttosto come un negozio atipico specificamente finalizzato all'esigenza di garantire l'assetto dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi.
Si tratta, dunque, di pattuizioni con cui i coniugi che abbiano in corso una separazione consensuale si obbligano a trasferire determinati beni facenti parte della comunione legale o convenzionale, successivamente od in vista dell'omologazione della loro separazione personale consensuale ed al dichiarato fine della integrale regolamentazione del relativo regime patrimoniale;
esse integrano un contratto atipico, con propri presupposti e finalità.
L'aticipità dei negozi presi in considerazione impone, nell'ottica dell'individuazione della causa in concreto, e alla luce delle suindicate elaborazioni sul concetto di causa, di ravvisare la sussistenza strutturale della causa del negozio considerato, inteso come volto a coniugare e regolare gli interessi patrimoniali dei coniugi, come tali e come singoli. Non può dunque rilevarsi l'assenza di causa nella supposta mancata previsione di un elemento, quale quello riguardante le effettive condizioni economiche personali della controparte, in quanto la funzione in sé del contratto è quella di realizzare l'interesse delle parti, ossia regolamentare i rapporti tra i coniugi, fine che risulta sicuramente meritevole di tutela.
Non attiene, quindi, ad un'indagine sulla causa del negozio, la prospettazione del convenuto in base alla quale l'accordo sarebbe privo di questo elemento essenziale perché stipulato al fine di realizzare un interesse compensativo/patrimoniale del coniuge con inferiori possibilità economiche, che poi la controparte avrebbe scoperto non essere corrispondenti ad una reale condizione patrimoniale effettiva della moglie, non conosciuta in sede di separazione, potendo inerire detta valutazione, tuttalpiù, al profilo, sempre eccepito da parte del convenuto, della sussistenza di un errore determinante del consenso, ma non intaccando il nucleo strutturale del negozio che risulta perfettamente idoneo alla realizzazione degli interessi delle parti sotto il profilo della causa concreta.
L'eccezione di nullità deve essere, pertanto, rigettata.
4. Per quanto attiene all'annullamento parziale dell'accordo ai sensi dell'art. 1427 c.c. (errore quale vizio del consenso), il convenuto ha chiesto l'accertamento dell'invalidità del negozio per errore determinante nell'attribuzione patrimoniale realizzata.
Ha chiarito, a tal proposito, di essere stato tratto in errore al momento della sottoscrizione dell'accordo di separazione, nella parte in cui è stato stabilito “il trasferimento della casa coniugale in favore dell'odierna attrice, presupponendo vi fosse la necessità di definire i reciproci rapporti economici e patrimoniali sulla scorta delle informazioni all'epoca in suo possesso, costituite principalmente dalle disponibilità economiche che derivavano la Signora dallo svolgimento della Pt_1 propria attività lavorativa”; ravvisando, quindi, l'errore nella falsa rappresentazione della realtà che ricade su circostanze di fatto, ignote al convenuto al momento della sottoscrizione dell'accordo.
In merito al dedotto errore che ha inciso sulla determinazione del consenso, e alla conseguente annullabilità parziale dell'accordo che si assume viziato occorre effettuare alcune osservazioni.
4.1 Errore in genere è una falsa rappresentazione o una ignoranza della realtà; se in grado di incidere sul processo formativo della volontà del risultato che le parti intendono raggiungere con la conclusione del contratto, per modo che il soggetto ha voluto, ma non avrebbe voluto se non fosse incorso in errore, si ha la figura dell'errore-vizio o errore-motivo.
L'art. 1428 c.c. prevede che l'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.
Ai sensi della previsione normativa di cui all'art. 1429 c.c. “l'errore è essenziale: 1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alla circostanze, deve ritenersi determinante del consenso, 3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso, 4) quando trattasi di errore di diritto, è stata la ragione unica o principale del contratto”.
L'errore, per essere rilevante, deve innanzitutto cadere sugli elementi costitutivi della fattispecie contrattuale o, meglio, sull'oggetto in senso ampio del contratto. Resta esclusa pertanto, a differenza di quanto avviene in materia testamentaria (art. 624, secondo comma, c.c.), la rilevanza dell'errore nel motivo, anche espresso (falsa causa non nocet).
In secondo luogo, l'errore deve essere determinante, cioè deve essere tale che senza di esso il contratto non sarebbe stato concluso, per lo meno con quel contenuto e con quelle modalità. Questo requisito, che è implicito nella nozione stessa di errore- vizio e che si può denominare, usando l'espressione nel suo significato tecnico e lessicale, “essenzialità dell'errore”, è richiamato espressamente nei nn. 3) e 4) dell'articolo 1429 c.c. e nell'art. 1430 c.c.; se il legislatore non ne fa cenno nei confronti di talune specie di errore (nn. 1 e 2, prima parte), ciò avviene perché in tali ipotesi il carattere essenziale dell'errore è implicito nell'oggetto stesso su cui cadono tali specie di errore.
Come visto, il codice non determina con una formula generale il concetto di errore essenziale, limitandosi ad elencare varie ipotesi in cui si configura.
Dall'elencazione però emerge che il requisito dell'essenzialità dell'errore spontaneo risulta dalla combinazione di due distinti requisiti, attinenti all'oggetto dell'errore e all'influenza dello stesso sulla determinazione volitiva del contraente.
Inoltre, considerando la posizione del contraente che non è in errore si prospetta la distinzione fondamentale tra errore non provocato dai raggiri dell'altro contraente o dai raggiri di un terzo, ma conosciuti o conoscibili dall'altro contraente (più brevemente errore spontaneo) ed errore provocato da detti raggiri.
Quest'ultimo tipo di errore costituisce quella fattispecie che viene tradizionalmente denominata dolo in senso ampio.
4.2 Nell'ipotesi in esame il convenuto prospetta l'essenzialità dell'errore fondandola sulla circostanza per cui lo stesso non si sarebbe mai determinato al trasferimento del 50% della proprietà del bene in favore dell'attrice se fosse stato reso edotto dalla stessa della realtà della di lei situazione economico-patrimoniale.
In particolare, il sostiene che la moglie, in sede di separazione, avrebbe CP_1 taciuto (e quindi nascosto strumentalmente) particolari circostanze inerenti la propria capacità economica per come delineatasi anche successivamente all'intervenuto accordo.
Tale prospettazione esclude la possibilità che sia integratala fattispecie dell'errore evocata dal convenuto, ravvisandosi piuttosto un'ipotesi che, se fosse suffragata dagli elementi richiesti dalla legge, sarebbe da inquadrare nel diverso istituto, sempre concernente l'ambito della patologia del consenso in ambito negoziale, del dolo determinante.
In merito all'annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 1439 c.c. si osserva quanto segue.
A norma dell'art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c..
Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima (Cassazione civile sez. III, 23/06/2015, n.12892; Cass. Civ., sez. 03, del
25/05/2006, n. 12424). L'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione. Compete al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze probatorie, se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di dolo determinante e tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cassazione civile sez. II, 27/02/2019, n.5734; Cassazione civile sez. II, 25/10/2019, n.27406) (cfr. parte motiva, Cass. civ., 04/11/2021, (ord.) n. 31731; Cass. civ., 24/09/2021, (ord.) n.
25968).
Ed ancora: Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del 'deceptor' - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto 'ictu oculi' dell'inganno perpetrato nei suoi confronti. (Cass. civ.,
Sez. I, 23/06/2022, n. 20231).
Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, occorre, dunque, la presenza di artifizi, raggiri o anche semplici menzogne che abbiano avuto un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte, o meglio sul consenso di quest'ultima.
Tali condotte devono essere valutate in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza (così, Cass. 20 gennaio
2017, n. 1585; Cass. 27 ottobre 2004, n. 20792) (cfr. parte motiva, Cass. civ., sez. I,
30/01/2023, ord. n. 30505).
Nel caso in esame, il convenuto sostiene che la controparte abbia agito dolosamente occultando informazioni, che, se ne avesse avuto conoscenza, lo avrebbero indotto a non concludere l'accordo, configurando una ipotetica fattispecie di dolo omissivo.
Afferma la giurisprudenza: “Il dolo omissivo, pur potendo viziare la volontà, è causa di annullamento, ai sensi dell'art. 1439 c.c., solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del
'deceptus'. Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto
l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto” (Cass. civ., sez. II, 11/04/2022, n. 11605).
Considerando, dunque, che il convenuto ha introdotto un'eccezione incongrua sotto il profilo della qualificazione del vizio della volontà e pertanto la stessa risulta inammissibile, neppure qualificando la proposta eccezione come erronea percezione della realtà dovuta a dolo determinante risulterebbe la stessa fondata, atteso che nel caso in esame il convenuto fa riferimento a circostanze, inerenti le migliori condizioni economiche della moglie al momento della separazione, rispetto a quelle da lei effettivamente mostrate e che egli stesso avrebbe dovuto, o facilmente avrebbe potuto, conoscere in virtù del rapporto di strettissima vicinanza con la controparte.
fa inoltre riferimento ad una condizione di maggior benessere Controparte_1 che sarebbe sopravvenuta per l'attrice per aver stretto un nuovo rapporto personale con altro uomo e che le avrebbe consentito di godere di un più alto tenore di vita;
circostanza che in alcun modo rileva al fine di viziare la volontà formata in capo al convenuto al momento della conclusione dell'accordo in sede di separazione. La più elevata condizione economico-patrimoniale del nuovo compagno della stessa attrice non è in grado di incidere sulla valutazione in ordine alla condizione economica specifica e personale della moglie al momento della conclusione dell'accordo.
Ciò, soprattutto, in considerazione del fatto che la come allegato Pt_1 negli atti attinenti al ricorso congiunto dinanzi a questo tribunale per il giudizio di separazione, risulta collocataria prevalente dei tre figli minori, il che costituisce fattore causale determinante nella decisione in ordine al trasferimento della proprietà dell'immobile in favore della madre, che potrà utilizzarlo in ragione delle proprie necessità e di quelle dei minori, come specificato peraltro nell'accordo congiunto.
Non sussistono per le ragioni esposte i presupposti per l'annullabilità del contratto per errore essenziale.
5. Deve ritenersi invece fondata la deduzione di parte convenuta per cui non potrebbe essere accolta la richiesta attorea di imputare gli oneri del trasferimento interamente a carico dello stesso convenuto;
ciò in virtù del fatto che le parti, nell'ambito dell'accordo per la separazione, hanno convenuto di ripartire dette spese al 50% tra di loro.
D'altra parte, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, con specifico riferimento al preliminare, si legge nella giurisprudenza di legittimità: La sentenza prevista dall'articolo 2932 del Cc presuppone la corrispondenza tra il bene oggetto di preliminare e quello effettivamente esistente.
L'esecuzione per via giudiziaria del contratto preliminare, che tiene luogo al contratto non concluso, deve necessariamente riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza alcuna possibilità di apportarvi modifiche (così di recente Cass. civ., sez. II, 06/11/2024, n.
28613).
Pertanto, va disposto il trasferimento della quota dell'immobile di proprietà del convenuto, ferma la concordata ripartizione delle spese al 50% tra le parti del presente giudizio.
6. In ordine, infine, all'ammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 2932 c.c., per ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di adempiere alle previsioni insite nell'accordo per la separazione consensuale dei coniugi occorre chiarire la natura dell'azione e i profili di applicabilità al caso di specie.
Il presupposto per l'applicazione del dispositivo di cui all'art. 2932 c.c. risiede nella sussistenza di un obbligo inadempiuto di concludere un contratto, in tal senso la tutela dell'art. 2932 c.c. è invocabile dalla parte non inadempiente a fronte di un inadempimento della controparte. L'inadempimento tipico (pur se non esclusivo) che dà luogo all'azione ex art. 2932 è il rifiuto di una delle parti di stipulare il contratto definitivo e l'avvio dell'azione non è condizionato ad una preventiva costituzione in mora dell'obbligato a concludere il contratto, dovendosi l'interesse alla sua proposizione stabilire solo in base ad una situazione obiettiva di inadempimento.
Si richiede, dunque, l'emissione di una sentenza costitutiva, che produce quindi i medesimi effetti che sarebbero discesi dalla normale conclusione del contratto: in tal modo, il creditore otterrà il soddisfacimento delle sue pretese per effetto della stessa sentenza che dovrà pertanto essere regolarmente trascritta.
Chiarisce la giurisprudenza di legittimità, in un recentissimo arresto, che “il rimedio previsto, ex art. 2932 c.c., al fine di ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, è applicabile non solo nei casi di contratto preliminare non seguito dal definitivo, ma anche in ogni altra ipotesi da cui sorga
l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto” (Cass. civ., ord. 12/04/2024, n. 10010).
In questo senso, il rimedio de qua risulta, dunque, estensibile a tutti i casi in cui è necessario ottenere una sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto non adempiuto.
Nello specifico “in tema di separazione consensuale, l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede solo il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno dell'accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni”
(Cass. civ., sez. II, 26/07/2023, n. 22559).
Ne consegue che, a fronte dell'accertamento dell'esistenza di una comune volontà negoziale, la disciplina dell'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c. può coerentemente riguardare l'accordo di separazione consensuale in questione;
pertanto, deve accogliersi la domanda introdotta da parte attrice, salvo per quanto attiene alla ripartizione degli oneri del trasferimento, come sopra osservato. Alla luce delle argomentazioni che precedono, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dall'attore nell'atto introduttivo e la conseguente pronuncia di sentenza costitutiva, ai sensi dell'art. 2932 c.c., di trasferimento della quota di 1/2 di proprietà dell'immobile indicato nell'atto di citazione.
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile;
scaglione ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del carattere documentale della stessa;
esclusa la fase istruttoria, non espletata) seguono i seguenti criteri: attesa la soccombenza parziale di parte convenuta compensa le spese di lite nella misura di 1/3, la restante parte va posta a carico del convenuto . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda proposta dall'attrice e, ai sensi dell'art. 2932 c.c., trasferisce a , per la quota di 1/2, la proprietà dell'immobile sito in Parte_1
Fondi, via del Conclave n. 18, censito al NCEU del Comune di Fondi come segue: foglio 94 (ex M.U.), particella 618/10 (ex foglio 94 particella 617/12 e 618/7 graffata
[piano 2, categ. A/3, cl. 4, vani 7.5, R.C. Euro 600,38];
- ordina la trascrizione della presente sentenza a cura della parte interessata e al suo passaggio in giudicato;
- rigetta la domanda di condanna del convenuto al pagamento per intero degli oneri e delle spese per il trasferimento del bene, che restano a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
- compensa parzialmente le spese di lite nella misura di 1/3, e condanna il convenuto a rifondere la restante parte in favore dell'attrice che liquida in € 363,33 per esborsi ed € 1.936,66 per compenso al difensore, oltre rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa nella misura di legge.
Latina, lì 7/8/2025 Il giudice
Luca Venditto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Venditto ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281-sexies, terzo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 333 R.G. Cont. dell'anno 2022
TRA
- C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in via Del Lido n. 104 - Latina presso lo studio dell'avv. Sara Teresa
MARIANI, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C. F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in via Tibullo n. 10 - Roma, presso lo studio dell'avv. Agnese CASILLO, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 07/07/2025): “In via principale, nel merito, accertare i fatti di cui in narrativa;
in particolare, 1) accertato e dichiarato il diritto della sig.ra per i motivi di cui in narrativa, di Parte_1 acquisire, in base e per effetto dell'accordo patrimoniale raggiunto in sede di separazione consensuale con il sig. di cui al ricorso per Controparte_1 separazione del 01/03/2019 ed al verbale udienza presidenziale del 04/07/2019, omologato dal Tribunale di Latina con decreto n. cron. 4501/2019 del 23/07/2019,
R.G. 1149/2019, la quota indivisa di 1/2 (un mezzo) della piena proprietà dell'immobile di seguito meglio specificato e catastalmente individuato: - porzione di fabbricato urbano sita in Fondi (LT) via del Conclave n. 18, e precisamente appartamento posto al secondo piano, composto da ingresso, soggiorno, pranzo, cucina, due camere da letto, studio, due ripostigli, disimpegno, due bagni, per complessivi metri quadri novantanove circa, confinante con detta via, scala condominiale, proprietà salvo altri;
censito nel Comune di Fondi come segue: CP_2 foglio 94 (ex M.U.), particella 618/10 (ex foglio 94 particella 617/12 e 618/7 graffata), via del Conclave 18, piano 2, categ. A/3, cl. 4, vani 7.5, R.C. Euro 600,38”;
2) accertato e dichiarato che nessun corrispettivo/prezzo di compravendita è dovuto dalla sig.ra al sig. per il trasferimento in favore Parte_1 Controparte_1 della stessa della quota indivisa di 1/2 (un mezzo) della piena proprietà dell'immobile meglio specificato e catastalmente individuato al precedente punto 1), per i motivi di cui in narrativa;
3) accertato e dichiarato altresì il grave inadempimento del sig. rispetto agli obblighi assunti nei confronti Controparte_1 della sig.ra con l'accordo di patrimoniale di cui ai precedenti punti (ricorso Pt_1 per separazione del 01/03/2019 - verbale udienza presidenziale del 04/07/2019, omologato dal Tribunale di Latina con decreto n. cron. 4501/2019 del 23/07/2019,
R.G. 1149/2019), così come documentato e riferito in atti;
per l'effetto, 4) pronunciare, giusta il disposto di cui all'art. 2932 c.c., una sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento facente capo al sig. Controparte_1 che tenga luogo dell'inadempimento del medesimo quale parte promittente e che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso, così trasferendo dal sig. alla sig.ra con oneri e spese a carico del Controparte_1 Parte_1 convenuto, la proprietà della quota indivisa di 1/2 (un mezzo) della piena proprietà dell'immobile meglio specificato e catastalmente individuato al precedente punto 1) delle presenti conclusioni, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, parti comuni, accessioni, pertinenze;
5) dichiarare che la pronuncianda sentenza ex art.
2932 c.c. gode dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 19 della legge 74/1987”; per parte convenuta (note scritte depositate il 3/07/2025): “Si insiste affinché
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accolga le conclusioni formulate dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui per ripetute e trascritte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha evocato in Parte_1 giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare, in via principale, il Controparte_1 diritto dell'attrice di acquisire, per effetto di accordo patrimoniale raggiunto in sede di separazione consensuale con il convenuto, la quota indivisa di un mezzo della piena proprietà dell'immobile così individuato: “porzione di fabbricato urbano sita in
Fondi (LT) via del Conclave n. 18, e precisamente appartamento posto al secondo piano, composto da ingresso, soggiorno, pranzo, cucina, due camere da letto, studio, due ripostigli, disimpegno, due bagni, per complessivi metri quadri novantanove circa, confinante con detta via, scala condominiale, proprietà salvo altri;
CP_2 censito nel Comune di Fondi come segue: foglio 94 (ex M.U.), particella 618/10 (ex foglio 94 particella 617/12 e 618/7 graffata, via del Conclave 18, piano 2, categ. A/3, cl. 4, vani 7.5, R.C. Euro 600,38”; di accertare che nessun corrispettivo è dovuto dall'attrice per detto trasferimento di proprietà; di pronunciare, ai sensi dell'art. 2932
c.c., sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento dell'immobile in capo al convenuto che tenga luogo dell'inadempimento del medesimo quale parte promittente e che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto che, con atto redatto ai rogiti del notaio in data 28/07/2010 (rep. n. 51699 - racc. n. 12333), ha acquistato, Per_1 insieme con il convenuto, al tempo suo coniuge in regime di separazione dei beni, il
50% ciascuno pro indiviso della piena proprietà dell'immobile suindicato.
Nell'anno 2019 le parti hanno introdotto, dinanzi al Tribunale di Latina, il giudizio per la separazione consensuale, concluso con decreto di omologa dell'accordo intervenuto tra le parti per la separazione, emesso dall'intestato Tribunale n. cron. 4501/2019 del 23/07/2019, reso nel giudizio rubricato al n.
1149/2019 R.G., nell'ambito del quale accordo le medesime parti hanno concordato che l'immobile per cui è causa, adibito a casa coniugale in corso di matrimonio, sarebbe stato assegnato a quale genitore collocatario prevalente dei Parte_1 tre figli minori dei coniugi e che il convenuto si sarebbe impegnato a Controparte_1 trasferire alla moglie, senza corrispettivo, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, il 50% pro indiviso dell'immobile de quo.
Nell'accordo di separazione le parti avrebbero altresì previsto che il si CP_1 sarebbe obbligato ad estinguere il mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale, intestato a entrambi i coniugi, “nel più breve tempo possibile, anche successivamente alla cessione dei diritti relativi al 50% della proprietà in favore della moglie, ma comunque entro e non oltre due anni dall'udienza di comparizione avanti al
Presidente, utilizzando il danaro di un bene ereditato”.
Rispetto alle previsioni concordate, tuttavia, il convenuto è risultato inadempiente.
Parte convenuta avrebbe poi confermato la volontà di non adempiere a quanto concordato anche attraverso l'introduzione di un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell'art. 710 c.p.c., con il quale ha contestato le condizioni economiche pattuite chiedendone la sostanziale modifica.
Ciò considerato, parte attrice ha concluso chiedendo la pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. per ottenere l'adempimento di quanto stabilito negli accordi conclusi in sede di separazione consensuale.
1.1 Con comparsa depositata il 2/05/2022, si è costituito in giudizio CP_1
contestando quanto dedotto dalla controparte.
[...]
Il convenuto ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito sostenendo che l'azione diretta all'esecuzione specifica dell'obbligo di trasferire la proprietà dell'immobile ha natura personale, il che radicherebbe la competenza nel foro generale delle persone fisiche ai sensi dell'art. 18 c.p.c., quale foro di residenza del convenuto: e quindi in Roma.
Inoltre, il Tribunale di Roma risulterebbe altresì competente in applicazione dell'art. 20 c.p.c., secondo cui, per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, atteso che il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi sarebbe stato sottoscritto a Roma, presso lo studio dell'avv. Saracino sito in via Appia Nuova
n. 251.
Nel merito, il convenuto ha rilevato la nullità della parte dell'accordo di separazione consensuale tra i coniugi in cui è previsto il trasferimento della metà della quota di proprietà dell'immobile per cui è causa, poiché sarebbe venuto meno il presupposto per cui l'accordo stesso è stato sottoscritto, ossia le ridotte possibilità economiche dell'attrice.
Risulterebbe, infatti, provato, secondo quanto rilevato da parte convenuta, dalle risultanze processuali del giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Latina, pendente tra le medesime parti, rubricato al n. R.G. 1162 del 2020, che l'attrice non avrebbe alcun diritto ad un assegno di mantenimento in virtù Parte_1 della sua autosufficienza economica, di conseguenza ciò comporterebbe il venir meno del presupposto per cui era stato concesso il trasferimento della proprietà dell'immobile in sede di separazione.
Il convenuto sarebbe stato poi il solo a provvedere al pagamento delle rate di mutuo per l'acquisto della casa coniugale e avrebbe continuato ad eseguire i pagamenti anche dopo la separazione, con conseguente diritto dello stesso a chiedere il rimborso del 50% della rata corrisposta dalla separazione all'attualità e fino all'estinzione del mutuo.
Sulla scorta delle motivazioni illustrate, sarebbero venuti meno i presupposti delle concordate condizioni contrattuali assunte in sede di separazione, rendendo l'accordo privo di causa, pertanto nullo ai sensi dell'art. 1418, secondo comma, c.c..
Ha allegato parte convenuta che sarebbe stata all'oscuro delle reali condizioni economiche della controparte al momento della conclusione dell'accordo, così da comportare una nullità strutturale dell'atto per mancanza, ab origine, dello scopo pratico dello stesso, inteso come sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare.
In via subordinata, il convenuto ha chiesto l'annullamento del contratto per errore determinante, rilevando di essere stato tratto in errore al momento della sottoscrizione dell'accordo di separazione, in cui avrebbe presupposto che vi fosse la necessità di definire i reciproci rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi sulla scorta delle informazioni all'epoca in suo possesso, consistite solo dalle notizie sulle disponibilità economiche dell'attrice che derivavano dalla sua attività lavorativa.
In via ulteriormente subordinata al mancato accoglimento delle eccezioni sollevate, parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda di pagamento delle spese e gli oneri per il trasferimento, che la parte attrice pone a carico del solo convenuto, mentre nell'accordo di separazione sarebbero state previste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
Per le ragioni esposte ha concluso chiedendo l'accertamento, in via preliminare, dell'incompetenza territoriale del giudice adito;
in via subordinata e nel merito, la nullità dell'accordo per mancanza di causa;
in via ulteriormente subordinata, l'annullamento dell'accordo per vizio dovuto a errore determinante del consenso;
in caso di mancato accoglimento delle eccezioni, il rigetto della domanda di condanna al pagamento per intero degli oneri e spese relative al trasferimento immobiliare.
Assegnati su istanza di parte i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., viste le note depositate dalle parti nei detti termini e ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore istruttoria, è stata da ultimo fissata l'udienza dell'8/07/2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c..
All'esito dell'udienza dell'8/07/2025 il g.i. si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 8/7/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito, sul presupposto che si sarebbe radicata, ai sensi dell'art. 18, c.p.c., presso il foro generale delle persone fisiche, per il quale: “salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora”; così sarebbe competente il Tribunale di Roma, ove è ubicata la sua residenza.
Il convenuto ha ritenuto, inoltre, sussistente la competenza territoriale del
Tribunale di Roma anche ai sensi dell'art. 20, c.p.c.; norma che individua il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione e ammette che, in alternativa al foro generale delle persone fisiche (art. 18, c.p.c.) o delle persone giuridiche (art. 19, c.p.c.) l'attore possa introdurre il giudizio dinnanzi al giudice del luogo ove è sorta l'obbligazione o deve eseguirsi.
Nel caso in esame, l'obbligazione di cui trattasi nasce da un accordo di separazione stipulato tra le parti e alla base dell'introduzione di un ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 711 c.p.c., iscritto al numero di Ruolo Generale 1149 del 2019, presso il Tribunale di Latina, che ha omologato l'accordo di separazione con decreto di omologazione n. cronologico
4501/2019, del 23/07/2019.
Non può ritenersi fondata, in proposito, l'eccezione del convenuto che sostiene radicarsi la competenza presso il Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 20
c.p.c., in ragione del fatto che l'obbligazione di cui si chiede l'adempimento forzoso in questa sede, sarebbe sorta a Roma poiché l'accordo sarebbe stato concluso presso lo studio del difensore che ha curato l'introduzione del ricorso per la separazione tra i coniugi, al momento della sottoscrizione dell'accordo; studio ubicato in Roma.
Invero, non può ricondursi l'origine del rapporto obbligatorio al momento di sottoscrizione degli accordi di separazione e ciò in primo luogo è dovuto alla mancanza di sottoscrizione degli stessi come allegati al ricorso per la separazione;
ne consegue che la circostanza non conferisce agli accordi alcuna validità prima della loro omologazione in sede giudiziale.
Inoltre, va notato in proposito che la Corte di legittimità si è recentemente espressa ribadendo un principio ormai cristallizzato in un risalente orientamento in base al quale “le pattuizioni intervenute tra coniugi, che abbiano in corso una separazione consensuale, con cui si obblighino a trasferire determinati beni facenti parte della comunione legale, successivamente od in vista dell'omologazione della loro separazione personale consensuale ed al dichiarato fine della integrativa regolamentazione del relativo regime patrimoniale, non configura una convenzione matrimoniale ex art. 162 c.c., postulante il normale svolgimento della convivenza coniugale ed avente riferimento ad una generalità di beni anche di futura acquisizione, né un contratto di donazione, avente come causa tipici ed esclusivi scopi di liberalità (e non l'esigenza di assetto dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi separati), bensì un diverso contratto atipico, con propri presupposti e finalità. Invero in base all'impianto complessivo dell'art. 711 c.p.c., (in combinato disposto con l'art. 158 c.c., comma 1), il procedimento in detta norma descritto dà vita ad una fattispecie complessa nella quale il contenuto del regolamento concordato tra i coniugi, se trova la sua fonte nel relativo accordo, acquista però efficacia giuridica soltanto in seguito al provvedimento di omologazione, cui compete
l'essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti tra i coniugi siano conformi agli interessi superiori della famiglia” (Cass. civ., sez. II, 23/09/2013, n. 21736).
In merito, inoltre, alla natura giuridica degli accordi di separazione che dispongono il trasferimento di beni immobili, senza corrispettivo, nell'ambito della gestione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, è stato osservato che sono da ritenersi pienamente valide le clausole dell'accordo di separazione che riconoscano ad uno, o ad entrambi i coniugi, la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, ovvero che ne operino il trasferimento a favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento.
Il suddetto accordo di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato), assume - per vero - forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2699
c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo l'omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell'articolo
2657 c.c., senza che la validità di trasferimenti siffatti sia esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione legale tra coniugi. (cfr. Cass. civ., sez. un.,
29/07/2021, n. 21761).
La pronuncia contiene poi l'affermazione di rilievo secondo cui la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare, espressamente previsto dagli articoli
150 e 158 c.c. e disciplinato nei suoi aspetti formali dall'articolo 711 c.p.c., il quale ne prevede la documentazione nel verbale di udienza - redatto da un ausiliario del giudice ai sensi dell'articolo 126 c.p.c. - e ne subordina l'efficacia all'omologazione, attribuita alla competenza del tribunale (cfr. Cass. civ., 15/05/1997, n. 4306).
La circostanza per cui è il decreto di omologa a conferire efficacia giuridica vincolante al contenuto degli accordi raggiunti in sede di separazione personale dei coniugi fa sì che si debba ritenere che le obbligazioni contenute nell'accordo sorgano dalla sua (del decreto) adozione e non possa avere rilevanza anteriormente ad esso, a meno che l'accordo non abbia una rilevanza esterna e riguardi interessi che esulano dal regolamento delle condizioni patrimoniali della separazione personale;
pertanto la competenza a decidere sulla conclusione forzosa dell'accordo è da individuare nell'ufficio giudiziario che ha disposto l'omologazione e, nel caso in esame, presso nell'intestato Tribunale che deve dichiararsi correttamente adito in ordine alla competenza territoriale, sulla base della previsione di cui all'art. 20 del codice di rito.
Deve essere rigettata, pertanto, l'eccezione di incompetenza territoriale.
3. Parte convenuta ha eccepito, nel merito, la nullità dell'accordo per mancanza di causa ai sensi dell'art. 1418, secondo comma, c.c., ciò sul presupposto che la ragione giustificatrice dell'accordo in ordine al trasferimento del 50% della quota di proprietà dell'immobile oggetto di causa si sarebbe sostanziata nella necessità di definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi separandi.
Per quanto attiene al concetto di causa del negozio - utile a comprendere se possa dirsi assente tale elemento essenziale del contratto e dichiararsi la conseguente nullità ai sensi dell'art. 1418, secondo comma, c.c. - occorre chiarire che la Corte di legittimità è intervenuta nel dibattito sul predetto concetto per affermare che la causa del contratto è lo scopo pratico del negozio o funzione economico individuale, ossia la sintesi degli interessi reali che esso è diretto a realizzare, c.d. causa in concreto, al di là del modello negoziale adoperato. Questo perché, le parti, nell'avvalersi di un certo schema contrattuale, perseguono interessi di varia natura, più o meno meritevoli di tutela, che incidono sulla causa astratta del contratto e ne diventano parte integrante.
La causa in concreto, è rappresentata, dunque, dall'assetto di interessi che i contraenti perseguono attraverso la materiale stipulazione di un determinato negozio, la ragione pratica che, nella realtà, induce le parti a concludere quel contratto: si parla, con riguardo alla causa in concreto, di funzione economico-individuale del negozio giuridico;
è quindi, la ragione pratica che ha indotto entrambe le parti a stipulare il contratto.
Si distingue la causa in concreto, intesa nei termini sopraindicati dalla c.d.
“causa in astratto” che rappresenta la funzione tipica assegnata dal legislatore ad un determinato tipo negoziale, che, appunto, viene disciplinato nei suoi aspetti essenziali, si parla in tal caso di funzione economico-sociale del negozio giuridico.
In tal senso può ravvisarsi manca di causa quando il negozio non svolge la funzione che gli è propria.
In particolare, nei negozi tipici la causa non può mancare in senso astratto, perché prefigurata dal legislatore.
Detti contratti hanno una causa già individuata e riconosciuta dall'ordinamento come idonea a giustificarne la realizzazione, con riguardo ad essi non si pone, in astratto, il problema di valutare se siano supportati da una causa idonea a giustificarne la conclusione: questa valutazione è svolta ex ante dal legislatore che riconosce in astratto la sussistenza e la meritevolezza della funzione che caratterizza tali negozi.
Si pone semmai il diverso problema di valutare se il contratto materialmente concluso dalle parti (e riconducibile ad uno dei tipi regolati dall'ordinamento) possa, nella sua concreta individualità risultare idoneo a realizzare quel determinato assetto di interessi.
L'art. 1322 c.c. ammette però la conclusione di contratti non corrispondenti ai tipi previsti dal legislatore: nella pratica degli affari, grande importanza assumono infatti i c.d. contratti atipici che possono essere conclusi purché diretti a realizzare un assetto di interessi che risulti meritevole di tutela per l'ordinamento giuridico.
La dottrina prevalente ha ampliato la portata del giudizio di meritevolezza ammettendo che le parti possano perseguire qualsiasi scopo purché si tratti di uno scopo lecito, non contrastante con i principi inderogabili dell'ordinamento, né con le regole della morale sociale.
Ovviamente, nella prospettiva di un simile giudizio, la causa concreta del negozio assume una rilevanza centrale, dato che il medesimo giudizio non può che vertere sull'assetto di interessi materialmente perseguito dalle parti attraverso la stipulazione.
3.1 Nel caso di specie, il negozio giuridico è rappresentato da un accordo concluso tra coniugi in vista della regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, nel quale le parti hanno concordato nel voler operare un trasferimento immobiliare in favore di uno di essi, senza alcun corrispettivo e per ottemperare alla necessità di definire le condizioni patrimoniali del nuovo status di separati.
L'accordo di separazione consensuale non può identificarsi né come convenzione matrimoniale né come donazione, in quanto mancano rispettivamente il normale svolgimento della convivenza coniugale e lo spirito di liberalità ex art. 769
c.c., configurandosi piuttosto come un negozio atipico specificamente finalizzato all'esigenza di garantire l'assetto dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi.
Si tratta, dunque, di pattuizioni con cui i coniugi che abbiano in corso una separazione consensuale si obbligano a trasferire determinati beni facenti parte della comunione legale o convenzionale, successivamente od in vista dell'omologazione della loro separazione personale consensuale ed al dichiarato fine della integrale regolamentazione del relativo regime patrimoniale;
esse integrano un contratto atipico, con propri presupposti e finalità.
L'aticipità dei negozi presi in considerazione impone, nell'ottica dell'individuazione della causa in concreto, e alla luce delle suindicate elaborazioni sul concetto di causa, di ravvisare la sussistenza strutturale della causa del negozio considerato, inteso come volto a coniugare e regolare gli interessi patrimoniali dei coniugi, come tali e come singoli. Non può dunque rilevarsi l'assenza di causa nella supposta mancata previsione di un elemento, quale quello riguardante le effettive condizioni economiche personali della controparte, in quanto la funzione in sé del contratto è quella di realizzare l'interesse delle parti, ossia regolamentare i rapporti tra i coniugi, fine che risulta sicuramente meritevole di tutela.
Non attiene, quindi, ad un'indagine sulla causa del negozio, la prospettazione del convenuto in base alla quale l'accordo sarebbe privo di questo elemento essenziale perché stipulato al fine di realizzare un interesse compensativo/patrimoniale del coniuge con inferiori possibilità economiche, che poi la controparte avrebbe scoperto non essere corrispondenti ad una reale condizione patrimoniale effettiva della moglie, non conosciuta in sede di separazione, potendo inerire detta valutazione, tuttalpiù, al profilo, sempre eccepito da parte del convenuto, della sussistenza di un errore determinante del consenso, ma non intaccando il nucleo strutturale del negozio che risulta perfettamente idoneo alla realizzazione degli interessi delle parti sotto il profilo della causa concreta.
L'eccezione di nullità deve essere, pertanto, rigettata.
4. Per quanto attiene all'annullamento parziale dell'accordo ai sensi dell'art. 1427 c.c. (errore quale vizio del consenso), il convenuto ha chiesto l'accertamento dell'invalidità del negozio per errore determinante nell'attribuzione patrimoniale realizzata.
Ha chiarito, a tal proposito, di essere stato tratto in errore al momento della sottoscrizione dell'accordo di separazione, nella parte in cui è stato stabilito “il trasferimento della casa coniugale in favore dell'odierna attrice, presupponendo vi fosse la necessità di definire i reciproci rapporti economici e patrimoniali sulla scorta delle informazioni all'epoca in suo possesso, costituite principalmente dalle disponibilità economiche che derivavano la Signora dallo svolgimento della Pt_1 propria attività lavorativa”; ravvisando, quindi, l'errore nella falsa rappresentazione della realtà che ricade su circostanze di fatto, ignote al convenuto al momento della sottoscrizione dell'accordo.
In merito al dedotto errore che ha inciso sulla determinazione del consenso, e alla conseguente annullabilità parziale dell'accordo che si assume viziato occorre effettuare alcune osservazioni.
4.1 Errore in genere è una falsa rappresentazione o una ignoranza della realtà; se in grado di incidere sul processo formativo della volontà del risultato che le parti intendono raggiungere con la conclusione del contratto, per modo che il soggetto ha voluto, ma non avrebbe voluto se non fosse incorso in errore, si ha la figura dell'errore-vizio o errore-motivo.
L'art. 1428 c.c. prevede che l'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.
Ai sensi della previsione normativa di cui all'art. 1429 c.c. “l'errore è essenziale: 1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alla circostanze, deve ritenersi determinante del consenso, 3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso, 4) quando trattasi di errore di diritto, è stata la ragione unica o principale del contratto”.
L'errore, per essere rilevante, deve innanzitutto cadere sugli elementi costitutivi della fattispecie contrattuale o, meglio, sull'oggetto in senso ampio del contratto. Resta esclusa pertanto, a differenza di quanto avviene in materia testamentaria (art. 624, secondo comma, c.c.), la rilevanza dell'errore nel motivo, anche espresso (falsa causa non nocet).
In secondo luogo, l'errore deve essere determinante, cioè deve essere tale che senza di esso il contratto non sarebbe stato concluso, per lo meno con quel contenuto e con quelle modalità. Questo requisito, che è implicito nella nozione stessa di errore- vizio e che si può denominare, usando l'espressione nel suo significato tecnico e lessicale, “essenzialità dell'errore”, è richiamato espressamente nei nn. 3) e 4) dell'articolo 1429 c.c. e nell'art. 1430 c.c.; se il legislatore non ne fa cenno nei confronti di talune specie di errore (nn. 1 e 2, prima parte), ciò avviene perché in tali ipotesi il carattere essenziale dell'errore è implicito nell'oggetto stesso su cui cadono tali specie di errore.
Come visto, il codice non determina con una formula generale il concetto di errore essenziale, limitandosi ad elencare varie ipotesi in cui si configura.
Dall'elencazione però emerge che il requisito dell'essenzialità dell'errore spontaneo risulta dalla combinazione di due distinti requisiti, attinenti all'oggetto dell'errore e all'influenza dello stesso sulla determinazione volitiva del contraente.
Inoltre, considerando la posizione del contraente che non è in errore si prospetta la distinzione fondamentale tra errore non provocato dai raggiri dell'altro contraente o dai raggiri di un terzo, ma conosciuti o conoscibili dall'altro contraente (più brevemente errore spontaneo) ed errore provocato da detti raggiri.
Quest'ultimo tipo di errore costituisce quella fattispecie che viene tradizionalmente denominata dolo in senso ampio.
4.2 Nell'ipotesi in esame il convenuto prospetta l'essenzialità dell'errore fondandola sulla circostanza per cui lo stesso non si sarebbe mai determinato al trasferimento del 50% della proprietà del bene in favore dell'attrice se fosse stato reso edotto dalla stessa della realtà della di lei situazione economico-patrimoniale.
In particolare, il sostiene che la moglie, in sede di separazione, avrebbe CP_1 taciuto (e quindi nascosto strumentalmente) particolari circostanze inerenti la propria capacità economica per come delineatasi anche successivamente all'intervenuto accordo.
Tale prospettazione esclude la possibilità che sia integratala fattispecie dell'errore evocata dal convenuto, ravvisandosi piuttosto un'ipotesi che, se fosse suffragata dagli elementi richiesti dalla legge, sarebbe da inquadrare nel diverso istituto, sempre concernente l'ambito della patologia del consenso in ambito negoziale, del dolo determinante.
In merito all'annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 1439 c.c. si osserva quanto segue.
A norma dell'art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c..
Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima (Cassazione civile sez. III, 23/06/2015, n.12892; Cass. Civ., sez. 03, del
25/05/2006, n. 12424). L'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione. Compete al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze probatorie, se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di dolo determinante e tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cassazione civile sez. II, 27/02/2019, n.5734; Cassazione civile sez. II, 25/10/2019, n.27406) (cfr. parte motiva, Cass. civ., 04/11/2021, (ord.) n. 31731; Cass. civ., 24/09/2021, (ord.) n.
25968).
Ed ancora: Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del 'deceptor' - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto 'ictu oculi' dell'inganno perpetrato nei suoi confronti. (Cass. civ.,
Sez. I, 23/06/2022, n. 20231).
Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, occorre, dunque, la presenza di artifizi, raggiri o anche semplici menzogne che abbiano avuto un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte, o meglio sul consenso di quest'ultima.
Tali condotte devono essere valutate in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza (così, Cass. 20 gennaio
2017, n. 1585; Cass. 27 ottobre 2004, n. 20792) (cfr. parte motiva, Cass. civ., sez. I,
30/01/2023, ord. n. 30505).
Nel caso in esame, il convenuto sostiene che la controparte abbia agito dolosamente occultando informazioni, che, se ne avesse avuto conoscenza, lo avrebbero indotto a non concludere l'accordo, configurando una ipotetica fattispecie di dolo omissivo.
Afferma la giurisprudenza: “Il dolo omissivo, pur potendo viziare la volontà, è causa di annullamento, ai sensi dell'art. 1439 c.c., solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del
'deceptus'. Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto
l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto” (Cass. civ., sez. II, 11/04/2022, n. 11605).
Considerando, dunque, che il convenuto ha introdotto un'eccezione incongrua sotto il profilo della qualificazione del vizio della volontà e pertanto la stessa risulta inammissibile, neppure qualificando la proposta eccezione come erronea percezione della realtà dovuta a dolo determinante risulterebbe la stessa fondata, atteso che nel caso in esame il convenuto fa riferimento a circostanze, inerenti le migliori condizioni economiche della moglie al momento della separazione, rispetto a quelle da lei effettivamente mostrate e che egli stesso avrebbe dovuto, o facilmente avrebbe potuto, conoscere in virtù del rapporto di strettissima vicinanza con la controparte.
fa inoltre riferimento ad una condizione di maggior benessere Controparte_1 che sarebbe sopravvenuta per l'attrice per aver stretto un nuovo rapporto personale con altro uomo e che le avrebbe consentito di godere di un più alto tenore di vita;
circostanza che in alcun modo rileva al fine di viziare la volontà formata in capo al convenuto al momento della conclusione dell'accordo in sede di separazione. La più elevata condizione economico-patrimoniale del nuovo compagno della stessa attrice non è in grado di incidere sulla valutazione in ordine alla condizione economica specifica e personale della moglie al momento della conclusione dell'accordo.
Ciò, soprattutto, in considerazione del fatto che la come allegato Pt_1 negli atti attinenti al ricorso congiunto dinanzi a questo tribunale per il giudizio di separazione, risulta collocataria prevalente dei tre figli minori, il che costituisce fattore causale determinante nella decisione in ordine al trasferimento della proprietà dell'immobile in favore della madre, che potrà utilizzarlo in ragione delle proprie necessità e di quelle dei minori, come specificato peraltro nell'accordo congiunto.
Non sussistono per le ragioni esposte i presupposti per l'annullabilità del contratto per errore essenziale.
5. Deve ritenersi invece fondata la deduzione di parte convenuta per cui non potrebbe essere accolta la richiesta attorea di imputare gli oneri del trasferimento interamente a carico dello stesso convenuto;
ciò in virtù del fatto che le parti, nell'ambito dell'accordo per la separazione, hanno convenuto di ripartire dette spese al 50% tra di loro.
D'altra parte, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, con specifico riferimento al preliminare, si legge nella giurisprudenza di legittimità: La sentenza prevista dall'articolo 2932 del Cc presuppone la corrispondenza tra il bene oggetto di preliminare e quello effettivamente esistente.
L'esecuzione per via giudiziaria del contratto preliminare, che tiene luogo al contratto non concluso, deve necessariamente riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza alcuna possibilità di apportarvi modifiche (così di recente Cass. civ., sez. II, 06/11/2024, n.
28613).
Pertanto, va disposto il trasferimento della quota dell'immobile di proprietà del convenuto, ferma la concordata ripartizione delle spese al 50% tra le parti del presente giudizio.
6. In ordine, infine, all'ammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 2932 c.c., per ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di adempiere alle previsioni insite nell'accordo per la separazione consensuale dei coniugi occorre chiarire la natura dell'azione e i profili di applicabilità al caso di specie.
Il presupposto per l'applicazione del dispositivo di cui all'art. 2932 c.c. risiede nella sussistenza di un obbligo inadempiuto di concludere un contratto, in tal senso la tutela dell'art. 2932 c.c. è invocabile dalla parte non inadempiente a fronte di un inadempimento della controparte. L'inadempimento tipico (pur se non esclusivo) che dà luogo all'azione ex art. 2932 è il rifiuto di una delle parti di stipulare il contratto definitivo e l'avvio dell'azione non è condizionato ad una preventiva costituzione in mora dell'obbligato a concludere il contratto, dovendosi l'interesse alla sua proposizione stabilire solo in base ad una situazione obiettiva di inadempimento.
Si richiede, dunque, l'emissione di una sentenza costitutiva, che produce quindi i medesimi effetti che sarebbero discesi dalla normale conclusione del contratto: in tal modo, il creditore otterrà il soddisfacimento delle sue pretese per effetto della stessa sentenza che dovrà pertanto essere regolarmente trascritta.
Chiarisce la giurisprudenza di legittimità, in un recentissimo arresto, che “il rimedio previsto, ex art. 2932 c.c., al fine di ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, è applicabile non solo nei casi di contratto preliminare non seguito dal definitivo, ma anche in ogni altra ipotesi da cui sorga
l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto” (Cass. civ., ord. 12/04/2024, n. 10010).
In questo senso, il rimedio de qua risulta, dunque, estensibile a tutti i casi in cui è necessario ottenere una sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto non adempiuto.
Nello specifico “in tema di separazione consensuale, l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede solo il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno dell'accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni”
(Cass. civ., sez. II, 26/07/2023, n. 22559).
Ne consegue che, a fronte dell'accertamento dell'esistenza di una comune volontà negoziale, la disciplina dell'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c. può coerentemente riguardare l'accordo di separazione consensuale in questione;
pertanto, deve accogliersi la domanda introdotta da parte attrice, salvo per quanto attiene alla ripartizione degli oneri del trasferimento, come sopra osservato. Alla luce delle argomentazioni che precedono, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dall'attore nell'atto introduttivo e la conseguente pronuncia di sentenza costitutiva, ai sensi dell'art. 2932 c.c., di trasferimento della quota di 1/2 di proprietà dell'immobile indicato nell'atto di citazione.
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile;
scaglione ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del carattere documentale della stessa;
esclusa la fase istruttoria, non espletata) seguono i seguenti criteri: attesa la soccombenza parziale di parte convenuta compensa le spese di lite nella misura di 1/3, la restante parte va posta a carico del convenuto . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda proposta dall'attrice e, ai sensi dell'art. 2932 c.c., trasferisce a , per la quota di 1/2, la proprietà dell'immobile sito in Parte_1
Fondi, via del Conclave n. 18, censito al NCEU del Comune di Fondi come segue: foglio 94 (ex M.U.), particella 618/10 (ex foglio 94 particella 617/12 e 618/7 graffata
[piano 2, categ. A/3, cl. 4, vani 7.5, R.C. Euro 600,38];
- ordina la trascrizione della presente sentenza a cura della parte interessata e al suo passaggio in giudicato;
- rigetta la domanda di condanna del convenuto al pagamento per intero degli oneri e delle spese per il trasferimento del bene, che restano a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
- compensa parzialmente le spese di lite nella misura di 1/3, e condanna il convenuto a rifondere la restante parte in favore dell'attrice che liquida in € 363,33 per esborsi ed € 1.936,66 per compenso al difensore, oltre rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa nella misura di legge.
Latina, lì 7/8/2025 Il giudice
Luca Venditto