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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2025, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 5504/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5504 R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: risarcimento danni da lesione personale;
TRA
e nella qualità di genitori esercenti la potestà Parte_1 CP_1 genitoriale sulla minore , elettivamente domiciliati in Sorrento alla via Persona_1
Fuorimura n. 20 presso lo studio dell'avv. NI Ruggiero e dell'Avv. Parte_1 che li rapp. e dif. in forza di procura in calce all'atto di citazione;
-attori-
E
in persona del suo Procuratore pro tempore Dott. CP_2 Persona_2 elettivamente domiciliata in Napoli alla via dei Mille n. 40, presso lo studio dell'avv. Rosaria
Ortiero dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata agli atti;
-convenuta-
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza del 15.07.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori in epigrafe indicati, quali genitori della minore , citavano in Persona_1 giudizio dinanzi a codesto Tribunale la compagnia assicurativa al fine di CP_2 ottenere il risarcimento delle lesioni patite dalla figlia minore in occasione del sinistro verificatosi in data 28.01.2022 alle ore 20.45 circa, presso la struttura “Palazzetto dello sport" nel Comune di Sant'Agnello (Na) alla via dei Pini, mentre svolgeva un allenamento di
1 R.G.A.C. n. 5504/2022
pallavolo nella qualità di tesserata della soc. ; esponeva parte Controparte_3 attrice che in tale occasione di tempo e luogo, la minore all'epoca dei fatti veniva trasportata presso il P.O. Santa Maria della Misericordia di Sorrento, ove le veniva diagnosticato inizialmente "trauma distorsivo contusivo della caviglia sx" con prognosi di 10 giorni, (cfr. come da verbale n. 31638 del 28.01.2022 allegato agli atti di produzione attorea) e in data
03.02.2022 veniva eseguita l'indicata risonanza che confermava la "lesione completa del terzo medio del tendine di Achille sx"; successivamente la minore veniva sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del tendine presso la clinica “ Karol Wojtyla Hospital” di Roma in data 2.02.2022.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa eccependo CP_2 preliminarmente l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5 D. Lgs. 28/10, la violazione della convenzione di arbitrato di cui all'art. 15 delle Condizioni Contrattuali, la nullità dell'atto introduttivo e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Assegnato alle parti il termine di 15 giorni per l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, all'udienza del 14.11.2023 venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Mutata la persona del giudice istruttore, pervenuta la causa allo scrivente, la causa veniva rinviata per le conclusioni ed all'udienza del 15.7.2025 assegnata a sentenza, con i termini per comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
__________________________________________________________________________
_____
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta per mancata realizzazione della condizione di procedibilità di cui CP_2 all'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 (mediazione obbligatoria), avendo parte attrice assolto a tale onere con istanza depositata presso l'organismo di mediazione Fosviter in data 24.02.2023 e conclusosi con esito negativo in data 22.03.2023 data l'assenza dell' CP_2
Va altresì rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione. Invero, l'atto introduttivo contiene tutti gli elementi, ex art. 163 c.p.c., idonei ad individuare i fatti rilevanti nonché il contenuto delle pretese fatte valere in giudizio, ponendo, pertanto, la controparte nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese.
2 R.G.A.C. n. 5504/2022
Fatta questa premessa, occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità della domanda, in presenza di una clausola compromissoria. Premesso che le condizioni generali di contratto non hanno previsto una forma di arbitrato, ma una perizia contrattuale, l'eccezione è infondata.
Come ribadito anche di recente dalla S.C. (n. 2996/2016): “Da oltre quarant'anni (per
l'esattezza, a partire da Sez. 1, Sentenza n. 4840 del 25/10/1978, Rv. 394538), questa Corte viene ripetendo che il patto contenuto nel contratto di assicurazione, in virtù del quale le parti demandino a terzi la composizione di eventuali contrasti, può essere di due tipi.
Ove le parti demandino a terzi la soluzione di questioni prettamente giuridiche (come
l'interpretazione del contratto, l'accertamento della sua validità, la valutazione della sua efficacia), tale patto va qualificato come arbitrato, salvo valutare caso per caso se le parti abbiano inteso stipulare un arbitrato libero o rituale. Ove, invece, le parti abbiano inteso demandare a terzi il mero accertamento e rilievo di dati tecnici (esistenza del danno, valore delle cose danneggiate, stima dell'indennizzo (come nel caso di specie)), tale patto va qualificato come "perizia contrattuale".
Con la previsione dell'arbitrato le parti demandano ai periti un atto di volizione;
con la previsione della perizia contrattuale le parti demandano ai periti una dichiarazione di scienza (ex per multis, Sez. 1, Sentenza n. 10705 del 10/05/2007, Rv. 596994; Sez. 1,
Sentenza n. 13436 del 22/06/2005, Rv. 583780; Sez. 3, Sentenza n. 9996 del 24/05/2004, Rv.
573091).
Da questa distinzione di tipo sostanziale discendono varie conseguenze di tipo processuale.
Tra le altre, la seguente: che la pattuizione d'una perizia contrattuale non impedisce alle parti di ricorrere al giudice per la risoluzione delle controversie che involgono la soluzione di questioni giuridiche: per la semplice ragione che tali controversie sono state escluse da quelle demandate ai periti.
Se così non fosse, le parti del contratto verrebbero a trovarsi in una autentica aporia zenoniana: ai periti non potrebbero rivolgersi perché la lite esula dai loro poteri, ed al giudice non potrebbero rivolgersi sinché non abbiano interpellato i periti.
I princìpi che precedono sono stati ripetutamente affermati da questa Corte: si è già stabilito, tra l'altro, che la previsione d'una perizia contrattuale avente ad oggetto la stima
3 R.G.A.C. n. 5504/2022
del danno non impedisce alle parti di investire il giudice delle questioni concernenti: (-)
l'accertamento dell'esistenza del diritto all'indennizzo (Sez. 3, Sentenza n. 3961 del
13/03/2012, Rv. 621405; Sez. 1, Sentenza n. 6162 del 17/11/1982, Rv. 423845).
--------------------
Nel merito, la domanda è fondata solo in minima parte.
Gli attori, sig. e sig.ra nella qualità di esercenti la Parte_1 CP_1 responsabilità genitoriale sulla minore hanno convenuto in giudizio Persona_1
l' per sentirla condannare al risarcimento dei danni da lesioni personali subite dalla CP_2 minore, nella qualità di tesserata della soc. , a seguito di un Controparte_3 infortunio sportivo verificatosi in , presso il Palazzetto dello Sport ivi ubicato. CP_3
Dalla citazione si evince chiaramente che gli istanti hanno inteso azionare la Polizza che garantisce gli “infortuni” accidentali (e che non siano esclusi ad es. da stato di alterazione psicofisica, mancanza di adozione delle necessarie cautele etc.) dei tesserati alla FIPAV
(Federazione Italiana Pallavolo) tramite le varie società affiliate e presenti sul territorio nazionale.
E' assolutamente pacifica fra le parti l'esistenza di tale Polizza e la sua operatività, come pure non è contestato che la (allora) minore era tesserata con la Associazione Persona_1
Sportiva “ ” di S. Agnello, nonché l'affiliazione di quest'ultima alla FIPAV CP_3
Infine è altresì non contestato (e quindi da ritenere pacifico) che la minore ebbe a subire incidente nel corso di un regolare allenamento ed a seguito dello stesso riportò la rottura del tendine di achille per la quale è stata operata per la relativa ricostruzione.
Premesso ciò è piuttosto evidente - e sostanzialmente non contestato dalle parti - che la minore (e per essa i suoi genitori) in quanto iscritta era beneficiaria della predetta polizza danni essendo chiaramente la stessa strutturata come un contratto a favore di terzi (id est tutti i tesserati facenti capo alla FI).
E dal tenore della citazione si ricava agevolmente che gli istanti hanno agito per ottenere l'indennizzo spettante a seguito dell'incidente, anche se talora parlano impropriamente di
“risarcimento del danno subito” (gli attori infatti avanzano la loro pretesa proprio in applicazione della Polizza Danni di cui sopra e nelle conclusioni dell'atto di citazione specificano chiaramente
“accertato e dichiarato altresì l'immotivato rifiuto … di procedere all'indennizzo del danno patito…”
4 R.G.A.C. n. 5504/2022
------------------
Assodato quindi che si agisce per l'indennizzo dovuto a termini di polizza (e non di risarcimento del danno derivante da colpa altrui) occorre necessariamente verificare quale sia l'indennizzo previsto a termini di polizza (e si ribadisce sul punto che le condizioni di polizza sono assolutamente pacifiche fra le parti ed esibite sia dagli attori che dalla convenuta)
Orbene, indipendentemente dalla valutazione del danno fatta dalla CT di parte attrice (che valuta i postumi della lesione del tendine di achille nella misura del 9% di danno biologico permanente) la polizza prevede che:
Ed il Decreto in questione (cui bisogna fare necessario riferimento, trattandosi appunto di indennizzo e non anche di risarcimento) prevede che alla rottura del tendine di achille corrisponda una percentuale di invalidità indennizzabile pari al 4%
Orbene, sempre le condizioni di polizza prevedono che il danno da invalidità permanente sia indennizzabile solo ove esso sia superiore all'8%.
Per tale motivo non può essere riconosciuto nessun indennizzo per invalidità permanente. Anche
a voler considerare il danno estetico (costituito dalla cicatrice sulla gamba, in corrispondenza del tendine) appare evidente che non si potrà giammai giungere a postumi superiori all'8%
E sul punto di cui sopra non può seguirsi il ragionamento degli attori che lamentano l'eccessività della franchigia dell'8%. Si deve infatti ribadire che non si verte in tema di risarcimento del danno bensì di semplice indennizzo e che per lo stesso le parti sono del tutto libere di convenirne la misura ed i limiti (e fra l'altro ciò è stato negoziato con la FI e non con i singoli tesserati).
Nella fattispecie astratta in esame, infatti, non esiste norma alcuna che imponga di riconoscere una garanzia al di fuori di quanto pattuito
---------------------------
Per quel che concerne le spese mediche sostenute, la polizza innanzitutto prevede che:
5 R.G.A.C. n. 5504/2022
In proposito gli istanti hanno chiesto a titolo di pernottamento la somma di € 425,00 così come si legge in citazione:
Siccome però l'alloggio in questione (come dichiarato dagli stessi attori in citazione) riguardava sia i genitori che la minore, va da sé che la somma di cui sopra spetta (per la sola minore e quindi) nei limiti di 1/3 per complessivi € 142,00
Le residue spese sono così indicate dagli attori
- R.M. del 03.02.2022 € -46,15
- sotto-piede -25,00 Parte_2
- Ticket ricovero -30,00
- Acquisto tutore 09.02.2022 160,00
- Visita dr. 25.02.2022 152,00 Per_3
In totale le spese chieste e riconoscibili ammontano quindi ad € 555,15.
Tale somma non può però essere riconosciuta per intero dal momento che le (più volte citate) condizioni di polizza prevedono uno scoperto del 10% con una franchigia minima di € 250,00.
In definitiva a carico della Compagnia può essere riconosciuto il solo importo di (555,15 meno
250,00) € 305,15.
Trattandosi di debito di valuta (inidennizzo) competeranno altresì gli itneressi legali dalla data del sinistroi al saldo.
L'accoglimento solo in minima parte della domanda impone la compensazione delle spese per la giusta metà, nel mentre la restante metà segue la soccombenza e si liquida in dispositivo (tenuto conto dell'effettivo valore della controversia) con attribuzione ai Difensori distrattari
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore CP_1 Persona_1
, nei confronti dell' così provvede:
[...] CP_2
6 R.G.A.C. n. 5504/2022
Co
- Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna la
[...]
in persona del legale rapp. pro-tempore, al pagamento, in favore degli CP_4 attore, della somma di € 305,15 oltre interessi come in parte motiva---
- Condanna la convenuta al pagamento in favore degli avv.ti Controparte_4
e NI (difensori distrattari) della giusta metà delle spese di Parte_1 lite che liquida (essa metà), a titolo di spese nel 50% di quanto pagato per CU e bollo ed a titolo di compensi in € 1.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 6.12.2025
IL GIUDICE
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5504 R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: risarcimento danni da lesione personale;
TRA
e nella qualità di genitori esercenti la potestà Parte_1 CP_1 genitoriale sulla minore , elettivamente domiciliati in Sorrento alla via Persona_1
Fuorimura n. 20 presso lo studio dell'avv. NI Ruggiero e dell'Avv. Parte_1 che li rapp. e dif. in forza di procura in calce all'atto di citazione;
-attori-
E
in persona del suo Procuratore pro tempore Dott. CP_2 Persona_2 elettivamente domiciliata in Napoli alla via dei Mille n. 40, presso lo studio dell'avv. Rosaria
Ortiero dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata agli atti;
-convenuta-
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza del 15.07.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori in epigrafe indicati, quali genitori della minore , citavano in Persona_1 giudizio dinanzi a codesto Tribunale la compagnia assicurativa al fine di CP_2 ottenere il risarcimento delle lesioni patite dalla figlia minore in occasione del sinistro verificatosi in data 28.01.2022 alle ore 20.45 circa, presso la struttura “Palazzetto dello sport" nel Comune di Sant'Agnello (Na) alla via dei Pini, mentre svolgeva un allenamento di
1 R.G.A.C. n. 5504/2022
pallavolo nella qualità di tesserata della soc. ; esponeva parte Controparte_3 attrice che in tale occasione di tempo e luogo, la minore all'epoca dei fatti veniva trasportata presso il P.O. Santa Maria della Misericordia di Sorrento, ove le veniva diagnosticato inizialmente "trauma distorsivo contusivo della caviglia sx" con prognosi di 10 giorni, (cfr. come da verbale n. 31638 del 28.01.2022 allegato agli atti di produzione attorea) e in data
03.02.2022 veniva eseguita l'indicata risonanza che confermava la "lesione completa del terzo medio del tendine di Achille sx"; successivamente la minore veniva sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del tendine presso la clinica “ Karol Wojtyla Hospital” di Roma in data 2.02.2022.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa eccependo CP_2 preliminarmente l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5 D. Lgs. 28/10, la violazione della convenzione di arbitrato di cui all'art. 15 delle Condizioni Contrattuali, la nullità dell'atto introduttivo e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Assegnato alle parti il termine di 15 giorni per l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, all'udienza del 14.11.2023 venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Mutata la persona del giudice istruttore, pervenuta la causa allo scrivente, la causa veniva rinviata per le conclusioni ed all'udienza del 15.7.2025 assegnata a sentenza, con i termini per comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
__________________________________________________________________________
_____
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta per mancata realizzazione della condizione di procedibilità di cui CP_2 all'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 (mediazione obbligatoria), avendo parte attrice assolto a tale onere con istanza depositata presso l'organismo di mediazione Fosviter in data 24.02.2023 e conclusosi con esito negativo in data 22.03.2023 data l'assenza dell' CP_2
Va altresì rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione. Invero, l'atto introduttivo contiene tutti gli elementi, ex art. 163 c.p.c., idonei ad individuare i fatti rilevanti nonché il contenuto delle pretese fatte valere in giudizio, ponendo, pertanto, la controparte nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese.
2 R.G.A.C. n. 5504/2022
Fatta questa premessa, occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità della domanda, in presenza di una clausola compromissoria. Premesso che le condizioni generali di contratto non hanno previsto una forma di arbitrato, ma una perizia contrattuale, l'eccezione è infondata.
Come ribadito anche di recente dalla S.C. (n. 2996/2016): “Da oltre quarant'anni (per
l'esattezza, a partire da Sez. 1, Sentenza n. 4840 del 25/10/1978, Rv. 394538), questa Corte viene ripetendo che il patto contenuto nel contratto di assicurazione, in virtù del quale le parti demandino a terzi la composizione di eventuali contrasti, può essere di due tipi.
Ove le parti demandino a terzi la soluzione di questioni prettamente giuridiche (come
l'interpretazione del contratto, l'accertamento della sua validità, la valutazione della sua efficacia), tale patto va qualificato come arbitrato, salvo valutare caso per caso se le parti abbiano inteso stipulare un arbitrato libero o rituale. Ove, invece, le parti abbiano inteso demandare a terzi il mero accertamento e rilievo di dati tecnici (esistenza del danno, valore delle cose danneggiate, stima dell'indennizzo (come nel caso di specie)), tale patto va qualificato come "perizia contrattuale".
Con la previsione dell'arbitrato le parti demandano ai periti un atto di volizione;
con la previsione della perizia contrattuale le parti demandano ai periti una dichiarazione di scienza (ex per multis, Sez. 1, Sentenza n. 10705 del 10/05/2007, Rv. 596994; Sez. 1,
Sentenza n. 13436 del 22/06/2005, Rv. 583780; Sez. 3, Sentenza n. 9996 del 24/05/2004, Rv.
573091).
Da questa distinzione di tipo sostanziale discendono varie conseguenze di tipo processuale.
Tra le altre, la seguente: che la pattuizione d'una perizia contrattuale non impedisce alle parti di ricorrere al giudice per la risoluzione delle controversie che involgono la soluzione di questioni giuridiche: per la semplice ragione che tali controversie sono state escluse da quelle demandate ai periti.
Se così non fosse, le parti del contratto verrebbero a trovarsi in una autentica aporia zenoniana: ai periti non potrebbero rivolgersi perché la lite esula dai loro poteri, ed al giudice non potrebbero rivolgersi sinché non abbiano interpellato i periti.
I princìpi che precedono sono stati ripetutamente affermati da questa Corte: si è già stabilito, tra l'altro, che la previsione d'una perizia contrattuale avente ad oggetto la stima
3 R.G.A.C. n. 5504/2022
del danno non impedisce alle parti di investire il giudice delle questioni concernenti: (-)
l'accertamento dell'esistenza del diritto all'indennizzo (Sez. 3, Sentenza n. 3961 del
13/03/2012, Rv. 621405; Sez. 1, Sentenza n. 6162 del 17/11/1982, Rv. 423845).
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Nel merito, la domanda è fondata solo in minima parte.
Gli attori, sig. e sig.ra nella qualità di esercenti la Parte_1 CP_1 responsabilità genitoriale sulla minore hanno convenuto in giudizio Persona_1
l' per sentirla condannare al risarcimento dei danni da lesioni personali subite dalla CP_2 minore, nella qualità di tesserata della soc. , a seguito di un Controparte_3 infortunio sportivo verificatosi in , presso il Palazzetto dello Sport ivi ubicato. CP_3
Dalla citazione si evince chiaramente che gli istanti hanno inteso azionare la Polizza che garantisce gli “infortuni” accidentali (e che non siano esclusi ad es. da stato di alterazione psicofisica, mancanza di adozione delle necessarie cautele etc.) dei tesserati alla FIPAV
(Federazione Italiana Pallavolo) tramite le varie società affiliate e presenti sul territorio nazionale.
E' assolutamente pacifica fra le parti l'esistenza di tale Polizza e la sua operatività, come pure non è contestato che la (allora) minore era tesserata con la Associazione Persona_1
Sportiva “ ” di S. Agnello, nonché l'affiliazione di quest'ultima alla FIPAV CP_3
Infine è altresì non contestato (e quindi da ritenere pacifico) che la minore ebbe a subire incidente nel corso di un regolare allenamento ed a seguito dello stesso riportò la rottura del tendine di achille per la quale è stata operata per la relativa ricostruzione.
Premesso ciò è piuttosto evidente - e sostanzialmente non contestato dalle parti - che la minore (e per essa i suoi genitori) in quanto iscritta era beneficiaria della predetta polizza danni essendo chiaramente la stessa strutturata come un contratto a favore di terzi (id est tutti i tesserati facenti capo alla FI).
E dal tenore della citazione si ricava agevolmente che gli istanti hanno agito per ottenere l'indennizzo spettante a seguito dell'incidente, anche se talora parlano impropriamente di
“risarcimento del danno subito” (gli attori infatti avanzano la loro pretesa proprio in applicazione della Polizza Danni di cui sopra e nelle conclusioni dell'atto di citazione specificano chiaramente
“accertato e dichiarato altresì l'immotivato rifiuto … di procedere all'indennizzo del danno patito…”
4 R.G.A.C. n. 5504/2022
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Assodato quindi che si agisce per l'indennizzo dovuto a termini di polizza (e non di risarcimento del danno derivante da colpa altrui) occorre necessariamente verificare quale sia l'indennizzo previsto a termini di polizza (e si ribadisce sul punto che le condizioni di polizza sono assolutamente pacifiche fra le parti ed esibite sia dagli attori che dalla convenuta)
Orbene, indipendentemente dalla valutazione del danno fatta dalla CT di parte attrice (che valuta i postumi della lesione del tendine di achille nella misura del 9% di danno biologico permanente) la polizza prevede che:
Ed il Decreto in questione (cui bisogna fare necessario riferimento, trattandosi appunto di indennizzo e non anche di risarcimento) prevede che alla rottura del tendine di achille corrisponda una percentuale di invalidità indennizzabile pari al 4%
Orbene, sempre le condizioni di polizza prevedono che il danno da invalidità permanente sia indennizzabile solo ove esso sia superiore all'8%.
Per tale motivo non può essere riconosciuto nessun indennizzo per invalidità permanente. Anche
a voler considerare il danno estetico (costituito dalla cicatrice sulla gamba, in corrispondenza del tendine) appare evidente che non si potrà giammai giungere a postumi superiori all'8%
E sul punto di cui sopra non può seguirsi il ragionamento degli attori che lamentano l'eccessività della franchigia dell'8%. Si deve infatti ribadire che non si verte in tema di risarcimento del danno bensì di semplice indennizzo e che per lo stesso le parti sono del tutto libere di convenirne la misura ed i limiti (e fra l'altro ciò è stato negoziato con la FI e non con i singoli tesserati).
Nella fattispecie astratta in esame, infatti, non esiste norma alcuna che imponga di riconoscere una garanzia al di fuori di quanto pattuito
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Per quel che concerne le spese mediche sostenute, la polizza innanzitutto prevede che:
5 R.G.A.C. n. 5504/2022
In proposito gli istanti hanno chiesto a titolo di pernottamento la somma di € 425,00 così come si legge in citazione:
Siccome però l'alloggio in questione (come dichiarato dagli stessi attori in citazione) riguardava sia i genitori che la minore, va da sé che la somma di cui sopra spetta (per la sola minore e quindi) nei limiti di 1/3 per complessivi € 142,00
Le residue spese sono così indicate dagli attori
- R.M. del 03.02.2022 € -46,15
- sotto-piede -25,00 Parte_2
- Ticket ricovero -30,00
- Acquisto tutore 09.02.2022 160,00
- Visita dr. 25.02.2022 152,00 Per_3
In totale le spese chieste e riconoscibili ammontano quindi ad € 555,15.
Tale somma non può però essere riconosciuta per intero dal momento che le (più volte citate) condizioni di polizza prevedono uno scoperto del 10% con una franchigia minima di € 250,00.
In definitiva a carico della Compagnia può essere riconosciuto il solo importo di (555,15 meno
250,00) € 305,15.
Trattandosi di debito di valuta (inidennizzo) competeranno altresì gli itneressi legali dalla data del sinistroi al saldo.
L'accoglimento solo in minima parte della domanda impone la compensazione delle spese per la giusta metà, nel mentre la restante metà segue la soccombenza e si liquida in dispositivo (tenuto conto dell'effettivo valore della controversia) con attribuzione ai Difensori distrattari
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore CP_1 Persona_1
, nei confronti dell' così provvede:
[...] CP_2
6 R.G.A.C. n. 5504/2022
Co
- Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna la
[...]
in persona del legale rapp. pro-tempore, al pagamento, in favore degli CP_4 attore, della somma di € 305,15 oltre interessi come in parte motiva---
- Condanna la convenuta al pagamento in favore degli avv.ti Controparte_4
e NI (difensori distrattari) della giusta metà delle spese di Parte_1 lite che liquida (essa metà), a titolo di spese nel 50% di quanto pagato per CU e bollo ed a titolo di compensi in € 1.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 6.12.2025
IL GIUDICE
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