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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/08/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 3571/2025, promossa da
(c.f. , nato/a RT C.F._1
con l'avv. VETTOR LAURA
e
(c.f. ), nato/a a SAN VITO AL CP C.F._2 TAGLIAMENTO (PN), il 29/01/1969
entrambi con l'avv. LAURA VETTOR
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
È fondata l'istanza congiunta per la modifica delle vigenti condizioni di mantenimento di nato dalla relazione more uxorio tra i Parte_2 ricorrenti il 20.03.2000.
Infatti, per pacifica allegazione, riscontrata dai documenti prodotti in atti,
– ormai maggiorenne – ha raggiunto l'autosufficienza economica, Pt_2 essendo stato assunto, con contratto a tempo indeterminato, da Chef Express Spa.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va revocato – con decorrenza dal mese di giugno 2025 – l'obbligo di di corrispondere mensilmente, CP in favore di , a titolo di mantenimento per il RT RT figlio, la somma di € 300,00, rivalutabile Istat, come disposto da questo Tribunale con decreto ex art. 337bis cc. del 19.03.2021.
Allo stesso modo va revocato l'obbligo per entrambi i genitori di contribuire al pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di cui al decreto ex art. 337bis cc. del 19.03.2021, così provvede:
- con decorrenza dal mese di giugno 2025, REVOCA dell'obbligo posto a carico di di versare mensilmente a CP [...]
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio RT
, la somma di € 300,00, rivalutabile Istat;
Pt_2
- con decorrenza dal mese di giugno 2025, REVOCA l'obbligo per entrambi i genitori di contribuire al pagamento delle spese straordinarie per il figlio , nella misura del 50% ciascuno;
Pt_2
- SPESE integralmente compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 1 agosto 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 3571/2025, promossa da
(c.f. , nato/a RT C.F._1
con l'avv. VETTOR LAURA
e
(c.f. ), nato/a a SAN VITO AL CP C.F._2 TAGLIAMENTO (PN), il 29/01/1969
entrambi con l'avv. LAURA VETTOR
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
È fondata l'istanza congiunta per la modifica delle vigenti condizioni di mantenimento di nato dalla relazione more uxorio tra i Parte_2 ricorrenti il 20.03.2000.
Infatti, per pacifica allegazione, riscontrata dai documenti prodotti in atti,
– ormai maggiorenne – ha raggiunto l'autosufficienza economica, Pt_2 essendo stato assunto, con contratto a tempo indeterminato, da Chef Express Spa.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va revocato – con decorrenza dal mese di giugno 2025 – l'obbligo di di corrispondere mensilmente, CP in favore di , a titolo di mantenimento per il RT RT figlio, la somma di € 300,00, rivalutabile Istat, come disposto da questo Tribunale con decreto ex art. 337bis cc. del 19.03.2021.
Allo stesso modo va revocato l'obbligo per entrambi i genitori di contribuire al pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di cui al decreto ex art. 337bis cc. del 19.03.2021, così provvede:
- con decorrenza dal mese di giugno 2025, REVOCA dell'obbligo posto a carico di di versare mensilmente a CP [...]
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio RT
, la somma di € 300,00, rivalutabile Istat;
Pt_2
- con decorrenza dal mese di giugno 2025, REVOCA l'obbligo per entrambi i genitori di contribuire al pagamento delle spese straordinarie per il figlio , nella misura del 50% ciascuno;
Pt_2
- SPESE integralmente compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 1 agosto 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci