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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. RT CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NA CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5012/2023 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: Ricorso per violenza domestica o di genere ex artt. 473 bis.40, 473 bis.
41, 73 bis.42,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PALUMBO CATERINA, Parte_1 come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti LUPO GINA e Controparte_1
CH CA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 14/10/2023, ha adito questo Parte_1
Tribunale per sentir regolamentare il regime di affidamento, collocazione,
frequentazione con il genitore non collocatario e stabilire il contributo al mantenimento della figlia minore , nata dalla relazione sentimentale Per_1
intrattenuta con - riconosciuta da entrambi i genitori -, Controparte_1
deducendo che la convivenza era da sempre stata caratterizzata dai comportamenti gravemente disturbanti, triviali e minacciosi posti in essere dal resistente nei propri confronti, tanto da sfociare, in data 2 giugno 2023, in violenza fisica,
allorchè la ricorrente veniva strattonata e colpita a calci;
aggiungeva la ricorrente che, dopo l'interruzione della convivenza more uxorio, Controparte_1
continuava ad assumere nei propri confronti comportamenti minatori, aggressivi ed impositori con riferimento alle modalità di intrattenimento con la minore, tanto da essere stata costretta a sporgere formale querela in data 8 giugno 2023, cui seguivano gli innumerevoli messaggi minatori inoltrati dall'ex convivente alla propria utenza telefonica;
chiedeva, pertanto, l'affidamento esclusivo della minore, con assegnazione a sé della casa familiare, la sospensione degli incontri padre-figlia sino alla verifica di condizioni idonee a salvaguardare l'equilibrio della minore, e la determinazione di un assegno di mantenimento per la figlia di €
400,00 mensili, oltre rivalutazione Istat e la rifusione del 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente, nonché la percezione per l'intero dell'assegno unico.
Il padre , costituitosi in giudizio, favorevole riguardo alla Controparte_1
collocazione della minore presso la madre, nonché all'assegnazione alla stessa della casa familiare, contestava, invece, le modalità d'incontro indicate in ricorso,
chiedendo incontri liberi;
domandava altresì che fosse fissato in € 150,00 il contributo al mantenimento della minore, adducendo di svolgere lavori saltuari e di condurre una casa in locazione.
Le parti comparivano dinanzi al Giudice Delegato all'udienza del 14/02/2024 e con successiva ordinanza del 29/02/2024 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473 bis.22, comma I, c.p.c. con i quali, in particolare, si onerava il Servizio Sociale di Pulsano di attivare incontri padre- figlia in spazio neutro, con onere di relazionare sull'andamento degli incontri e sul livello di adesione dei genitori della minore.
All'udienza del 17/06/2024, il Giudice Delegato confermava la prosecuzione degli incontri in spazio neutro, disponendo altresì l'avvio di un percorso di supporto alla genitorialità in favore dei genitori ed a cura Parte_1 Controparte_1
del Consultorio Familiare di Pulsano.
Con ordinanza resa a verbale il 28/10/2024, preso atto degli accordi in tal senso raggiunti dalle parti, veniva disposta la prosecuzione degli incontri in spazio neutro presso il Servizio Sociale di Pulsano, prevedendo in via sperimentale che una volta a settimana il padre prelevasse la minore dal Servizio Sociale di Pulsano
e la tenesse con sé per due ore, provvedendo al termine del periodo di visita a riaccompagnare la stessa presso il medesimo servizio;
Tale modalità veniva confermata, successivamente, all'udienza del 03/03/2025,
con la prescrizione ad di garantire l'accompagnamento della Controparte_1
minore unitamente ad un parente idoneo al fine di agevolare le attività di prelievo e di riaccompagnamento della figlia durante il tragitto in auto o, in mancanza, di effettuare l'incontro libero in Pulsano, autorizzando altresì l'estensione di un'ora degli incontri liberi, compatibilmente con le esigenze del servizio sociale.
All'udienza del 23/06/2025 le parti, attesa la distensione dei rapporti intercorrenti tra le stesse, concordavano che prelevasse la minore o dal nido o Controparte_1
dall'abitazione della genitrice per due volte alla settimana dalle ore 13:00 alle ore
17:00, salvo diversi accordi tra le parti;
con provvedimento adottato a verbale nella medesima udienza, il Giudice Delegato rinviava la causa all'udienza del
20/10/2025, onerando il Servizio Sociale di rendere relazione di aggiornamento sul conto del nucleo familiare . Parte_2 All'udienza del 28/10/2025 i procuratori delle parti dichiaravano di essere addivenuti ad una soluzione conciliativa della controversia e chiedevano definirsi il procedimento mediante l'emanazione di un provvedimento conforme agli accordi riportati a verbale.
Sulla scorta di tali premesse, considerato che con relazione prot. n. 21931 del
25/09/2025 il Servizio Sociale di Pulsano, pur non evidenziando criticità nel rapporto padre-figlia ed evidenziando la positività dell'evoluzione del percorso predisposto in favore del nucleo familiare, auspicava la prosecuzione del monitoraggio mensile, salvo valutare, a medio termine, la possibilità di un progressivo affrancamento da parte della coppia genitoriale, laddove risulti confermata la stabilità del percorso intrapreso.
Rilevato, pertanto, che, sebbene le condizioni di cui al verbale d'udienza del
28/10/2025 risultino confacenti all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative, appaia comunque opportuno prevedere la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale di Pulsano per attività di monitoraggio, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
a) dichiara disciplinate le condizioni di affidamento, collocazione,
regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento della figlia minore nata a [...] Persona_2
l'11/01/2023, in conformità alle condizioni di cui all'ordinanza del 29/02/2024,
come integrate e modificate a verbale di udienza del 28/10/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
b) dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare della minore da parte del Servizio Sociale di Pulsano per attività di monitoraggio;
Persona_2
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente
RT VO
Il Giudice est.
NA BO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. RT CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NA CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5012/2023 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: Ricorso per violenza domestica o di genere ex artt. 473 bis.40, 473 bis.
41, 73 bis.42,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PALUMBO CATERINA, Parte_1 come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti LUPO GINA e Controparte_1
CH CA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 14/10/2023, ha adito questo Parte_1
Tribunale per sentir regolamentare il regime di affidamento, collocazione,
frequentazione con il genitore non collocatario e stabilire il contributo al mantenimento della figlia minore , nata dalla relazione sentimentale Per_1
intrattenuta con - riconosciuta da entrambi i genitori -, Controparte_1
deducendo che la convivenza era da sempre stata caratterizzata dai comportamenti gravemente disturbanti, triviali e minacciosi posti in essere dal resistente nei propri confronti, tanto da sfociare, in data 2 giugno 2023, in violenza fisica,
allorchè la ricorrente veniva strattonata e colpita a calci;
aggiungeva la ricorrente che, dopo l'interruzione della convivenza more uxorio, Controparte_1
continuava ad assumere nei propri confronti comportamenti minatori, aggressivi ed impositori con riferimento alle modalità di intrattenimento con la minore, tanto da essere stata costretta a sporgere formale querela in data 8 giugno 2023, cui seguivano gli innumerevoli messaggi minatori inoltrati dall'ex convivente alla propria utenza telefonica;
chiedeva, pertanto, l'affidamento esclusivo della minore, con assegnazione a sé della casa familiare, la sospensione degli incontri padre-figlia sino alla verifica di condizioni idonee a salvaguardare l'equilibrio della minore, e la determinazione di un assegno di mantenimento per la figlia di €
400,00 mensili, oltre rivalutazione Istat e la rifusione del 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente, nonché la percezione per l'intero dell'assegno unico.
Il padre , costituitosi in giudizio, favorevole riguardo alla Controparte_1
collocazione della minore presso la madre, nonché all'assegnazione alla stessa della casa familiare, contestava, invece, le modalità d'incontro indicate in ricorso,
chiedendo incontri liberi;
domandava altresì che fosse fissato in € 150,00 il contributo al mantenimento della minore, adducendo di svolgere lavori saltuari e di condurre una casa in locazione.
Le parti comparivano dinanzi al Giudice Delegato all'udienza del 14/02/2024 e con successiva ordinanza del 29/02/2024 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473 bis.22, comma I, c.p.c. con i quali, in particolare, si onerava il Servizio Sociale di Pulsano di attivare incontri padre- figlia in spazio neutro, con onere di relazionare sull'andamento degli incontri e sul livello di adesione dei genitori della minore.
All'udienza del 17/06/2024, il Giudice Delegato confermava la prosecuzione degli incontri in spazio neutro, disponendo altresì l'avvio di un percorso di supporto alla genitorialità in favore dei genitori ed a cura Parte_1 Controparte_1
del Consultorio Familiare di Pulsano.
Con ordinanza resa a verbale il 28/10/2024, preso atto degli accordi in tal senso raggiunti dalle parti, veniva disposta la prosecuzione degli incontri in spazio neutro presso il Servizio Sociale di Pulsano, prevedendo in via sperimentale che una volta a settimana il padre prelevasse la minore dal Servizio Sociale di Pulsano
e la tenesse con sé per due ore, provvedendo al termine del periodo di visita a riaccompagnare la stessa presso il medesimo servizio;
Tale modalità veniva confermata, successivamente, all'udienza del 03/03/2025,
con la prescrizione ad di garantire l'accompagnamento della Controparte_1
minore unitamente ad un parente idoneo al fine di agevolare le attività di prelievo e di riaccompagnamento della figlia durante il tragitto in auto o, in mancanza, di effettuare l'incontro libero in Pulsano, autorizzando altresì l'estensione di un'ora degli incontri liberi, compatibilmente con le esigenze del servizio sociale.
All'udienza del 23/06/2025 le parti, attesa la distensione dei rapporti intercorrenti tra le stesse, concordavano che prelevasse la minore o dal nido o Controparte_1
dall'abitazione della genitrice per due volte alla settimana dalle ore 13:00 alle ore
17:00, salvo diversi accordi tra le parti;
con provvedimento adottato a verbale nella medesima udienza, il Giudice Delegato rinviava la causa all'udienza del
20/10/2025, onerando il Servizio Sociale di rendere relazione di aggiornamento sul conto del nucleo familiare . Parte_2 All'udienza del 28/10/2025 i procuratori delle parti dichiaravano di essere addivenuti ad una soluzione conciliativa della controversia e chiedevano definirsi il procedimento mediante l'emanazione di un provvedimento conforme agli accordi riportati a verbale.
Sulla scorta di tali premesse, considerato che con relazione prot. n. 21931 del
25/09/2025 il Servizio Sociale di Pulsano, pur non evidenziando criticità nel rapporto padre-figlia ed evidenziando la positività dell'evoluzione del percorso predisposto in favore del nucleo familiare, auspicava la prosecuzione del monitoraggio mensile, salvo valutare, a medio termine, la possibilità di un progressivo affrancamento da parte della coppia genitoriale, laddove risulti confermata la stabilità del percorso intrapreso.
Rilevato, pertanto, che, sebbene le condizioni di cui al verbale d'udienza del
28/10/2025 risultino confacenti all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative, appaia comunque opportuno prevedere la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale di Pulsano per attività di monitoraggio, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
a) dichiara disciplinate le condizioni di affidamento, collocazione,
regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento della figlia minore nata a [...] Persona_2
l'11/01/2023, in conformità alle condizioni di cui all'ordinanza del 29/02/2024,
come integrate e modificate a verbale di udienza del 28/10/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
b) dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare della minore da parte del Servizio Sociale di Pulsano per attività di monitoraggio;
Persona_2
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente
RT VO
Il Giudice est.
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