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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/01/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 4983/2024 del R.G.
Tra
, nato il [...] a Giugliano in [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
Nicola Annunziata;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1
resistente contumace
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
Il ricorrente allegava che l' con comunicazione datata 20.9.2023 aveva chiesto la restituzione delle CP_1 somme percepite a titolo di disoccupazione nell'anno 2007 (cfr. comunicazione in atti).
Deduceva l'illegittimità del provvedimento ed inoltre rilevava che era matura la prescrizione del diritto a chiedere la ripetizione delle somme erogate.
L' , ritualmente convenuto, non si è costituito. CP_1
Il ricorso è fondato.
Nel caso che ci occupa emerge che l' con la suddetta comunicazione datata 20.09.2023, prodotta in atti, CP_1 chiedeva al ricorrente la restituzione di somme percepite a titolo di disoccupazione agricola nell'anno 2007
(cfr. comunicazione dell' in atti). CP_1
L' non ha provato di aver esercitato il diritto di ripetere le somme entro il termine di prescrizione CP_1
decennale.
Pertanto il diritto di chiedere la ripetizione delle somme erogate è prescritto.
1 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo in considerazione l'assenza di attività istruttoria e la limitata difficoltà della questione giuridica affrontata, seguono la soccombenza e devono essere pertanto poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara che il ricorrente non è tenuto alla restituzione delle somme indicate nella comunicazione dell' CP_1
datata 20.09.2023 prodotta in atti;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in €303,20 oltre rimborso spese forfettarie nella CP_1
misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Così deciso il 22.01.2025 Il Giudice
dr. Giovanni Andrea Rippa
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