Ordinanza collegiale 21 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 25 gennaio 2024
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00178/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00597/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 597 del 2023, proposto da
PE UP, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nucara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Falcomatà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, Via S Anna II Tronco - Palazzo Cedir;
Commissione Provinciale per l'Assegnazione di Alloggi, Commissione per l’Emergenza Abitativa presso il Comune di Reggio Calabria, non costituite in giudizio;
nei confronti
DA TT, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Nucara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Reggio Calabria prot. 15/08/2023.0195122.U notificato il 16/8/2023, in materia di assegnazione di un alloggio in via provvisoria ed urgente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria e di DA TT;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. EN IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1-Con atto notificato al Comune di Reggio Calabria il 30.10.2023 e depositato il 21.11.2023 UP PE ha esposto:
-) a seguito di contenzioso promosso dinanzi a questo T.A.R. (R.G. n.86/2022) in materia di assegnazione di alloggio in via provvisoria ed urgente, ai sensi dell’art. 31 della l.r. n. 32/1996, denegato dal Comune resistente e concluso con la sentenza di accoglimento n. 16 del 2021, cui aveva fatto seguito giudizio di ottemperanza (R.G. n. 86/2022) accolto con sentenza n. 834 del 2022, il Commissario ad acta insediatosi presso il Comune di Reggio Calabria emanava un provvedimento con il quale inseriva il ricorrente in posizione utile (con n. 8 punti) nella graduatoria per l'assegnazione di un alloggio;
-) al detto provvedimento faceva seguito ulteriore determinazione, notificata il 16.8.2023 e quivi gravata, con cui si comunicava che la Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. del Circondario del Tribunale di Reggio Calabria aveva effettuato una rielaborazione dei criteri di attribuzione del punteggio, all’esito della quale è stato deciso che " il predetto concorrente non ha diritto al maggior punteggio quale concorrente anziano poiché tale requisito risulta maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda, né tantomeno ha diritto al punteggio aggiuntivo per la sussistenza del requisito reddituale relativo al nucleo familiare, per cui gli verranno assegnato dalla CEA punti 3 in luogo degli originari punti 8 " per cui la predetta Commissione aveva prendeva atto di tale determinazione.
1.1- Il suddetto provvedimento prot. 15/08/2023.0195122.U notificato il 16.8.2023 viene avversato per i seguenti motivi:
I) VIOLAZIONE DELL’ART 14 DEL REGOLAMENTO COMUNALE. INAMMISSIBLITA' DELAL RIELABORAZIONE DEL PUNTEGGIO EFFETTUATO DALLA COMMISSIONE PRESSO IL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA. VIOLAZIONE DELL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE
II) IN VIA SUBORDINATA. VIOLAZIONE DELL'ART. 31 L.R. 32/96 COMMA 5.
III) ECCESSO DI POTERE, CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. I REQUISITI DOVEVANO ESSERE ACCERTATI AL MOMENTO DEL DEPOSITO DELLA NUOVA DOMANDA
2- In data 14.12.2023 si è costituita la controinteressata TT DA.
3- In data 15.12.2023 si è costituito il Comune di Reggio Calabria, il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di lesività, avendo l’atto impugnato natura meramente endoprocedimentale, e, nel merito, l’infondatezza delle censure.
4- Alla camera di consiglio del 20.12.2023, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, con ordinanza n. 910 del 20.12.2023 è stato disposto il deposito, da parte del Comune resistente, di copia non omissata della graduatoria approvata con determinazione del 16.5.2023 nonché dell’eventuale graduatoria predisposta successivamente alla verifica del possesso dei requisiti ed alla rideterminazione del punteggio attribuito al ricorrente, con rinvio della trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 24.1.2024.
5- In data 10.1.2024 il Comune di Reggio Calabria ha ottemperato al predetto incombente istruttorio.
6- Alla camera di consiglio del 24.1.2024, con ordinanza n. 15/2024, depositata il 25.1.2024 e non appellata, è stata rigettata l’istanza cautelare.
7- In vista della trattazione del merito, in data 26.1.2026 il Comune di Reggio ha depositato memoria, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della determina n. 5723 del 24.11.2023 con cui è stata riformulata la graduatoria cristallizzando posizioni di vantaggio in capo ad altri soggetti controinteressati successivi e ribadendo l’ulteriore eccezione di inammissibilità ed altresì l’infondatezza del ricorso per come già dedotto in sede di costituzione.
8- All’udienza pubblica del 25.2.2026 il Collegio ha rilevato che ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a. la mancata impugnazione della determina n. 5723 del 24.11.2023 comporta l’improcedibilità del ricorso e, dopo la discussione di rito, la controversia è stata spedita in decisione.
9- Il ricorso è improcedibile.
10- Richiamando quanto già osservato nella sommarietà della fase cautelare, dalla documentazione depositata in giudizio il 10.1.2024, a seguito della predetta ordinanza collegiale istruttoria n. 910 del 21.12.2023, è emerso che la graduatoria dei soggetti ammessi all’assegnazione di alloggi E.R.P. in situazioni di emergenza abitativa ai sensi dell’art. 31 della l.r. 32/96, approvata con determina n. 2217 del 16.5.2023, nella quale il ricorrente risultava inserito con punti 8, è stata sostituita, nelle more del giudizio, dalla graduatoria di cui alla determina n. 5723 del 24.11.2023, nella quale il ricorrente risulta inserito con punti 3, approvata dall’amministrazione comunale a valle della verifica circa la persistenza requisiti per l’ammissione al beneficio, previsti dalla vigente normativa.
Tale nuova graduatoria, che involge posizioni di contro-interesse differenti rispetto a quelle originarie, non risulta però ritualmente impugnata dal ricorrente.
11- L’omessa impugnazione della sopravvenuta graduatoria, recante ulteriori posizioni di controinteresse diverse da quelle dell’originaria graduatoria, integra una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso e rende certa e definitiva l'inutilità della sentenza, facendo venir meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice e concretando così un’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso.
12- Le spese vanno compensate in ragione della pronuncia di rito.
Va confermata in via definitiva l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già provvisoriamente disposta dalla Commissione competente con delibera n. 86 del 5.12.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Conferma in via definitiva l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già provvisoriamente disposta dalla Commissione competente con delibera n. 86 del 5.12.2023.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA TI, Presidente
EN IO, Primo Referendario, Estensore
PE Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN IO | NA TI |
IL SEGRETARIO