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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11039/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11039/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CALAPRISTI SARA presso cui ha eletto domicilio Parte_1
come da procura in atti
Parte ricorrente contro
CP_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da note scritte sostitutive della trattazione orale ex art. 127 ter c.p.c. del 18/03/2025:
- Previa dichiarazione della contumacia del Sig. ; CP_1
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sigg. e in Parte_1 CP_1
data 27/02/2020 in Caselle Torinese, ATTO 443, Parte I, Serie A;
- Ordinare all'Ufficiale di Anagrafe di Torino di trascrivere la predetta sentenza a margine del registro atti matrimoniali;
pagina 1 di 3 - Con vittoria delle spese di giudizio
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in CASELLE Parte_1 CP_1
TORINESE il 27/02/2020.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Caselle Torinese (atto n. 14 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
27/04/2022 e pubblicata il 26/05/2022.
Con ricorso depositato il 18/06/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. . CP_1
All'udienza del 20/01/2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il
Giudice Relatore, rilevata la mancata allegazione del certificato di residenza o di irreperibilità di controparte, assegnava a parte ricorrente un termine per il deposito di tale documentazione riservandosi ogni successiva determinazione all'esito di tale produzione.
Parte attrice provvedeva nei termini assegnati al deposito della documentazione richiesta ed il
Giudice, con decreto del 18/02/2025, assegnava a parte attrice termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale contenenti le conclusioni della parte.
Parte ricorrente provvedeva al deposito delle note scritte sostitutive della trattazione orale contenenti le conclusioni della sua assistita ed il Giudice, con decreto del 22/03/2025, rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
pagina 2 di 3 È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono pertanto essere interamente poste a carico della parte convenuta contumace.
L'importo viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022, (valori minimi delle fasi studio, introduttiva e decisionale di cui alla Tabella 2 scaglione di riferimento da 5.200.01 a 26.000,00), tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, dell'oggetto della causa e dell'assenza di attività di assunzione probatoria: fase di studio: 459,5 fase introduttiva: 388,5
fase decisionale: 850,5
totale: 1.698,5
Somma da corrispondersi in favore dell'Erario, essendo parte ricorrente ammessa al PSS.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASELLE TORINESE di provvedere alle incombenze di legge.
CONDANNA a rifondere a le spese di lite che liquida in complessivi € CP_1 Parte_1
1.698,5, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, somma da pagarsi in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2022.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11.4.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11039/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CALAPRISTI SARA presso cui ha eletto domicilio Parte_1
come da procura in atti
Parte ricorrente contro
CP_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da note scritte sostitutive della trattazione orale ex art. 127 ter c.p.c. del 18/03/2025:
- Previa dichiarazione della contumacia del Sig. ; CP_1
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sigg. e in Parte_1 CP_1
data 27/02/2020 in Caselle Torinese, ATTO 443, Parte I, Serie A;
- Ordinare all'Ufficiale di Anagrafe di Torino di trascrivere la predetta sentenza a margine del registro atti matrimoniali;
pagina 1 di 3 - Con vittoria delle spese di giudizio
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in CASELLE Parte_1 CP_1
TORINESE il 27/02/2020.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Caselle Torinese (atto n. 14 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
27/04/2022 e pubblicata il 26/05/2022.
Con ricorso depositato il 18/06/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. . CP_1
All'udienza del 20/01/2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il
Giudice Relatore, rilevata la mancata allegazione del certificato di residenza o di irreperibilità di controparte, assegnava a parte ricorrente un termine per il deposito di tale documentazione riservandosi ogni successiva determinazione all'esito di tale produzione.
Parte attrice provvedeva nei termini assegnati al deposito della documentazione richiesta ed il
Giudice, con decreto del 18/02/2025, assegnava a parte attrice termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale contenenti le conclusioni della parte.
Parte ricorrente provvedeva al deposito delle note scritte sostitutive della trattazione orale contenenti le conclusioni della sua assistita ed il Giudice, con decreto del 22/03/2025, rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
pagina 2 di 3 È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono pertanto essere interamente poste a carico della parte convenuta contumace.
L'importo viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022, (valori minimi delle fasi studio, introduttiva e decisionale di cui alla Tabella 2 scaglione di riferimento da 5.200.01 a 26.000,00), tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, dell'oggetto della causa e dell'assenza di attività di assunzione probatoria: fase di studio: 459,5 fase introduttiva: 388,5
fase decisionale: 850,5
totale: 1.698,5
Somma da corrispondersi in favore dell'Erario, essendo parte ricorrente ammessa al PSS.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASELLE TORINESE di provvedere alle incombenze di legge.
CONDANNA a rifondere a le spese di lite che liquida in complessivi € CP_1 Parte_1
1.698,5, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, somma da pagarsi in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2022.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11.4.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3