Articolo 1 della Legge 4 febbraio 1958, n. 22
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2 marzo 1958
Art. 1. Articolo unico.

Alle classi 7ª bis e 8ª dell'allegato B alla legge 6 agosto 1954, n. 858 , riguardante l'approvazione delle tabelle nazionali di qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla classe 7ª bis, dopo le parole: "guidatore scelto", sono aggiunte le parole: "guidatore filoviario";
alla classe 8ª, sono soppresse le parole: "e filoviario".

Entrata in vigore il 2 marzo 1958
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