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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 14/08/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - ConSIliere relatore -
Dott. Annalisa Multari - ConSIliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 86 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 18/7/2024 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dalle Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Elena Feresin e Mariastefania Dal Pin in forza di mandato del 3/9/2024 trasmesso per via telematica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante - contro
(C.F. ), in persona del Di- Controparte_1 P.IVA_1
rettore Generale dott. rappresentata e difesa dall'Avv.Giovanni Controparte_2
Battista Pamio in forza di procura alle liti del 9/9/2024 sottoscritta digitalmente dal dott. e trasmessa per via telematica unitamente alla memoria difensiva e di CP_2
costituzione in appello
- appellata -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.165/2023 del Tribunale di Pordenone - illegittimità della sospensione dal lavoro ex art.4 d.l. 44/2021.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 10/7/2025.
Conclusioni
Per l'appellante: piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, accertata la fondatezza di tutti i motivi di appello riportati in fatto e diritto, riformare la sentenza n. 165/2023 (n. 492/2022 R.G.), pro- nunciata dal Tribunale di Pordenone, sezione lavoro, in data 09.03.2024, pubblicata il 11.03.2024 e per l'effetto accogliere le domande proposte in primo grado dalla
Sig.ra e di seguito riportate così come modificate e precisate nel corso del Pt_1
giudizio di primo grado per le ragioni di cui al punto C. del presente ricorso: “CON-
CLUSIONI Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, nel merito in via princi- pale: - accertare la nullità e/o illegittimità dei provvedimenti di accertamento in capo alla ricorrente dell'inottemperanza dell'obbligo vaccinale e di sospensione dal dirit- to di svolgere attività lavorativa con perdita del diritto a percepire retribuzione, con- tribuzione ed ogni altro emolumento e per l'effetto disapplicarli (prot. n. 0043076/ P del 18 maggio 2022 e così pure la nota, prot. n. 50485/P del 14 giugno 2022) sia in ragione della accertata nullità e/o illegittimità dei suddetti provvedimenti sia per le ulteriori ragioni indicate in narrativa;
- per l'effetto della disapplicazione dei prov- vedimenti di cui alla alinea che prece, condannare , in persona del legale rap- CP_1
presentante pro tempore, a reintegrare la lavoratrice e ad accogliere, con effetto re- troattivo, la domanda di prolungamento del congedo speciale già proposta in data
16.08.2022 e rimasta priva di valido riscontro;
a liquidare la retribuzione e qualsiasi altro emolumento o trattamento economico alla ricorrente per il periodo di illegitti- ma sospensione ovvero per il periodo intercorrente fra il giorno 18.05.2022 ed il
01.11.2022, oltre alla contribuzione, previo accertamento nel periodo di illegittima sospensione unitamente agli interessi legali su questa somma così rivalutata” Con condanna di , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione CP_1
delle spese di lite del primo e del secondo grado.
Pag.2 Per l'appellata: in via principale 1) per le esposte ragioni rigettarsi l'appello avversa- rio e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza n. 165/23 del Tribunale di
Pordenone, Giudice del lavoro 2) con vittoria delle spese del grado.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 20/9/2022 la SI.ra - premesso di essere Parte_1
dipendente dell' (in SIla ) dal 19/2/2021 - Controparte_1 CP_1
esponeva che, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 44/2021, l' aveva prima CP_1
accertato a suo carico, con nota di data 18/5/2022, l'inottemperanza all'obbligo vacci- nale e poi l'aveva sospesa dal lavoro a decorrere dal 27/5/2022; che l'atto di accerta- mento era nullo o illegittimo per violazione sia dei termini di differimento dell'obbli- go vaccinale previsti dalla normativa vigente per i soggetti guariti dal COVID, sia della procedura regolata dal d.l.44/2021 cono riferimento al mancato rispetto del pe- riodo di congedo speciale ai sensi dell'art.42 comma 5 del d.lgs. 151/2001 di cui ella usufruiva all'epoca; che in subordine era suo diritto percepire un assegno alimentare in analogia a quanto previsto da disposizioni vigenti sia nel settore privato che pubbli- co;
che l'obbligo vaccinale era in contrasto con la normativa comunitaria e internazio- nale per varie ragioni e in particolare perchè non si trattava di un vaccino ma piuttosto di una terapia genica, peraltro sperimentale, perchè il vaccino non aveva effetto im- munizzante, i suoi benefici erano molto inferiori alle reazioni avverse e comunque non proteggeva il singolo;
e che l'obbligatorietà del vaccino non poteva essere giusti- ficata neppure con la necessità di sgravare le strutture ospedaliere dal carico derivante dall'aumento dei ricoveri.
Si costituiva in giudizio l' convenuta esponendo che la vaccinazione, CP_1
come già affermato dal Giudice adito, costituiva un requisito essenziale per l'esercizio della professione e lo svolgimento delle prestazioni lavorativa da parte dei soggetti obbligati;
che l'Istituto Superiore della Sanità aveva più volte ribadito l'efficacia pro- tettiva dei vaccini contro la malattia severa e l'ospedalizzazione; che il termine entro
Pag.3 cui i soggetti guariti dal COVID dovevano vaccinarsi era previsto dalla circolare del
Ministero della Salute n.8284 del 3/3/2021; che l'obbligo vaccinale riguardava tutti gli esercenti le professioni sanitarie, indipendentemente dallo svolgimento dell'attivi- tà lavorativa, risultando perciò irrilevante che la SI.ra si trovasse in congedo Pt_1
per assistere la madre malata;
che la sospensione dal servizio comportava per legge la sospensione dalla retribuzione ed altri emolumenti e non consentiva l'erogazione di un assegno alimentare;
che tale disciplina era stata ritenuta legittima dalla Corte
Costituzionale; e che pertanto gli atti da essa compiuti erano pienamente legittimi.
Con sentenza emessa il 9/11/2023 il Tribunale di Pordenone respingeva le domande proposte dalla ricorrente osservando che l'obbligo vaccinale doveva ritener- si legittimo in base a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn.14
e 15 del 2023; che l'omessa vaccinazione costituiva una causa pregiudiziale, inevita- bilmente ostativa allo svolgimento di qualsiasi prestazione sanitaria anche in presen- za di altra legittima causa di sospensione dal lavoro;
e che questa interpretazione era confermata, oltre che dalle citate pronunce della Corte Costituzionale, anche dalle ul- teriori sentenze 185 e 186 del 2023.
1. Contro questa decisione ha proposto appello la SI.ra deducendo - con Pt_1
il secondo motivo di impugnazione, da esaminare però per primo in quanto relativo all'esistenza stessa dell'obbligo il cui inadempimento ha portato alla sospensione oggetto di controversia - che il Tribunale di Pordenone ha omesso di pronunciarsi sulla questione del termine entro cui dovevano vaccinarsi i soggetti guariti dal COVID.
1.1. Sul punto si deve osservare che la normativa emergenziale ha scelto di non fissare direttamente il termine di adempimento dell'obbligo di vaccinazione e di delegare al Ministero della Salute il compito di individuarlo;
così stabiliva infatti l'art.3 ter comma 1 del d.l. 44/2021 introdotto dal d.l. 172/2021: "1.
L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infe-
Pag.4 zione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal
15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute".
Ciò valeva anche per i soggetti guariti dal Covid, i quali dovevano anch'essi vaccinarsi entro il termine stabilito dalla normativa secondaria, come confer- mato anche dall'art.9 comma 3 del d.l. 52/2021 ("La certificazione verde CO-
VID-19 di cui al primo periodo" - e cioè quella emessa a seguito di vaccina- zione - "è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute, e ha validità dal- la medesima somministrazione").
1.2. In materia sono state emanate tre circolari, che è opportuno ricordare sinteti- camente.
1. la n.8284 del 3/3/2021, in cui è stato previsto che "è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS CoV-2/COVID-
19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad alme- no 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa";
2. la n.32884 del 21/7/2021, in cui è stato previsto che "è possibile considera- re la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-
19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferi- bilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guari- gione";
3. la n.59207 del 24/12/2021, in cui è stato previsto che "la somministrazione della dose di richiamo (booster) a favore dei soggetti per i quali la stessa è
Pag.5 raccomandata, con i vaccini e relativi dosaggi autorizzati, sarà possibile do- po un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dal completa- mento del ciclo primario o dall'ultimo evento (da intendersi come sommini- strazione dell'unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un'infezione da SARS-CoV-2, in base alle relative indicazioni)".
1.3. La normativa secondaria appena citata non conteneva quindi la fissazione di un termine di adempimento per i soggetti guariti;
per costoro essa prevedeva, in modo esplicito, un periodo di moratoria e cioè un tempo minimo entro cui non erano tenuti a vaccinarsi (quantificato in 3 mesi, o 120 giorni ma solo per la dose booster da somministrare a chi aveva già effettuato almeno il ciclo pri- mario, situazione questa non verificatasi per l'appellante) e un tempo massimo entro cui era possibile eseguire la vaccinazione in dose unica (quantificato prima in 6 mesi dall'infezione e poi in 12 mesi dalla guarigione).
1.4. Ciò non SInifica che un termine di adempimento non vi fosse.
1.4.1. Non si devono infatti dimenticare le regole generali: quella dettata dall'art.10 delle disposizioni sulla legge in generale e dall'art.73 della Costituzione, se- condo cui le leggi entrano in vigore e divengono obbligatorie (e vanno perciò osservate) dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione;
e quella dell'art.1183
c.c. secondo cui, in mancanza di un termine, la prestazione dovuta è immedia- tamente eSIibile dal creditore.
1.4.2. Ne deriva che, non essendo previsto nell'art.4 ter del d.l. 44/2021 alcun termi- ne iniziale, i soggetti tenuti a vaccinarsi dovevano subito adempiere all'obbli- go, a meno di non esserne esonerati o a titolo individuale ex art.4 comma 2 (e cioè "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche con- dizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medici- na generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del
Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-
Pag.6 CoV-2") oppure in forza di una disposizione generale emanata ai sensi dell'art. 3 ter (ovvero da una circolare contenente la fissazione di un termine, iniziale o finale).
1.4.3. In concreto la circolare n.8284 del 3/3/2021 prevedeva che ai soggetti che avessero contratto l'infezione da Covid il vaccino poteva essere somministrato non prima di tre mesi dall'infezione; e quindi, trascorso questo periodo di non eSIibilità, anche per costoro tornava immediatamente operativo - in forza della regola generale secondo cui "quod sine die debetur, statim debetur" -
l'obbligo valido per tutti senza limiti temporali (mentre il termine di sei mesi non aveva funzione dilatoria dell'obbligo, ma individuava solo il periodo en- tro cui era possibile effettuare la vaccinazione in un'unica dose).
1.5. In concreto la SI.ra ha contratto l'infezione il 20/1/2022 ed è guarita Pt_1
(come risulta dal documento n.5 allegato al fascicolo di parte) il 2/2/2022: di conseguenza avrebbe potuto e dovuto vaccinarsi a partire dal compimento del terzo mese successivo a tale data e cioè a partire da (e subito dopo il) 2 maggio
2022; l' ne ha accertato l'inadempimento all'obbligo vaccinale con atto CP_1
prot.n.0043076/Pdel 18/5/2022 e perciò correttamente, essendo a quel punto scaduto il suddetto termine;
ne deriva che anche la sospensione - fatta decorre- re dall'Azienda a partire dal 27 maggio - va considerata legittima, poichè a quella data la lavoratrice era soggetta, e inadempiente, all'obbligo vaccinale.
2. La conclusione cui si è giunti impone di esaminare il primo motivo di appello proposto dalla SI.ra , relativo all'unica questione esaminata dal Tribu- Pt_1
nale nell'impugnata sentenza, e cioè il tema della prevalenza o meno della so- spensione del rapporto di lavoro per effetto del congedo di cui la lavoratrice usufruiva all'epoca ai sensi dell'art.42 c.5 del d.lgs. 151/2001 su quella dispo- sta dall'Azienda ai sensi dell'art.4 del d.l. 44/2001 sulla base del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale.
Pag.7 Afferma in sintesi l'appellante che la ratio di quest'ultima causa di sospen- sione consisteva nella finalità, espressamente dichiarata nella norma, di tute- lare la salute pubblica in fase di erogazione delle prestazioni di cura ed assi- stenza e quindi che essa non operava quando il rapporto di lavoro fosse già sospeso per effetto di un'altra e preesistente causa (come la malattia o il conge- do per qualsiasi motivo), risultando perciò inesistente il rischio di contagio.
2.1. L'evoluzione storica del testo normativo depone in senso nettamente contrario alla tesi dell'appellante.
In origine infatti l'obbligo vaccinale previsto dall'art.4 c.1 del d.l. 44/2021 ri- guardava non tutti "gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di inte- resse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006,
n. 43" ma solo coloro "che svolg[evano] la loro attività nelle strutture sanita- rie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali"; l'art.1 comma 1 lettera b) del d.l. 172/2021 ha però eliminato quest'ultimo inciso, dimostrando così la vo- lontà del legislatore di ricollegare l'obbligo alla professione in sè e non al suo effettivo svolgimento.
Fin dall'inizio, del resto, l'art.4 comma 1 del d.l. 44/2021 ha sempre sancito la regola che "la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio del- la professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati"; ed è altresì SInificativo il fatto che, in un primo tempo, l'inadem- pimento all'obbligo vaccinale produceva "la sospensione dal diritto di svol- gere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o compor- tano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-
CoV-2" (art.4 comma 6), mentre a partire dal 27/11/2021 determinava "l'im- mediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie" (art.4 comma
4 del d.l. 44/2021 nel testo introdotto dall'art.1 comma 1 lettera b del d.l.
172/2021).
Pag.8 Tutto ciò conferma che - nell'ottica del legislatore - la vaccinazione costituiva una precondizione, senza la quale erano in radice impossibili (temporanea- mente) le professioni sanitarie in sè e non solo il loro concreto espletamento;
di conseguenza si deve ritenere irrilevante - ai fini dell'esistenza dell'obbligo vaccinale, del suo inadempimento e dei conseguenti effetti - che il rapporto di lavoro fosse già sospeso per una diversa e precedente causa.
2.1.1. Che fosse questa l'interpretazione da attribuire alla disciplina emergenziale è stato confermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.185/2023, che ha ritenuto legittima l'imposizione dell'obbligo vaccinale "per categorie" (ovvero sulla base della professione di appartenenza), evidenziando come questa co- stituisse "una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute" quale "risposta alla emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale"; e ancora nella sentenza n.186/2023, che ha confermato la legittimità del sistema
"per categorie" anche in relazione ai lavoratori che operavano con la modalità del lavoro agile.
Nello stesso senso - e cioè nel senso che l'obbligo vaccinale dipende dalla sola categoria professionale di appartenenza e prescinde dal luogo e dalle modalità individuali di svolgimento dell'attività - si è poi pronunciata anche la Corte di
Cassazione (Sez.L, Sentenza n.12211 del 06/05/2024; Sez.L, Ordinanza n.
1881 del 22/01/2025; Sez.L, Sentenza n.1888 del 22/01/2025; Sez.L, Senten- za n.2412 del 01/02/2025; Sez.L, Sentenza n.4245 del 18/02/2025).
2.1.2. Nelle pronunce più recenti la Corte di Cassazione ha affrontato anche il tema della compatibilità di questa disciplina - nella misura in cui produceva la so- spensione dal lavoro e dalla retribuzione anche a carico del lavoratore inadem- piente all'obbligo vaccinale che fosse malato o in congedo familiare - con i
Pag.9 principi costituzionali e in particolare con l'art.38 della Costituzione.
Il dubbio è stato risolto dalla Corte nel senso della legittimità della scelta del legislatore, con motivazione che qui si riproduce anche ai sensi dell'art.118 disp.att. c.p.c.:
"Né si può fondatamente sostenere che, così interpretata, la disciplina emergen- ziale si porrebbe in contrasto con l'art. 38 Cost., perché neutralizzerebbe le tutele previste dall'ordinamento in favore del lavoratore malato o in congedo familiare.
Si è già richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha posto l'accento sul- l'adeguato bilanciamento, realizzato dal legislatore, dei diritti individuali con il diritto alla salute collettiva, che trova il suo punto di equilibrio anche nel carattere temporaneo della misura, la quale non assume connotazioni disciplinari, garanti- sce la conservazione del posto di lavoro e non compromette le specifiche ragioni della tutela in esame. Infatti, la sospensione determinata dalla violazione dell'ob- bligo vaccinale non incide sulla possibilità di proseguire lo stato di malattia ovvero di continuare a prestare assistenza al proprio familiare, nel caso del congedo, e la mancata percezione dell'indennità prevista anche in tali evenienze non discrimina il lavoratore in malattia o in congedo che viene ad essere destinatario del medesimo trattamento riservato agli altri appartenenti alla categoria, sottrattisi volontaria- mente all'obbligo vaccinale, in assenza di particolari condizioni di salute idonee a giustificare il rifiuto.
7. Nel caso di specie la sospensione è stata adottata in data 28 aprile 2022, nella vigenza delle modifiche apportate all'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 con il citato d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gen- naio 2022 n. 3.
Ne consegue, per quanto sinora osservato, che la sospensione è legittima in ragione della violazione dell'obbligo vaccinale, a prescindere dalla circostanza che la dipen- dente si trovasse in congedo familiare." (così Cass.4245/2025).
L'orientamento seguito dalla Corte di Cassazione appare ormai consolidato e deve essere pienamente condiviso, non essendovi ragioni per discostarsene
(interpretando in modo diverso la disciplina vigente o rimettendone la valuta- zione alla Corte Costituzionale).
3. L'appello proposto da deve essere perciò respinto. Parte_1
3.1. Considerata la novità delle questioni trattate (risolte dalla Corte di Cassazione con pronunce sopravvenute nel corso del giudizio di appello), le spese di lite di questo grado vanno interamente compensate fra le parti;
riguardo a quelle di primo grado rimane invece ferma la statuizione del Tribunale, in mancanza di una espressa censura avente ad oggetto quello specifico capo di sentenza.
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P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: respinge l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Parte_1
Pordenone n.165/2023 di data 9/11/2023; compensa interamente fra le parti le spese di lite del grado;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Trieste, 10/7/2025.
Il Giudice Estensore
La Presidente
(dott.Lucio Benvegnù) (dott.ssa Marina Caparelli)
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