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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/05/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 88/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 88/2023 promossa da:
in proprio e quale titolare della ditta GIFRA DI SALITURO Parte_1
GIAMPIERO, con il patrocinio dell'avv. SCARPELLI FERNANDO
ATTORI contro
, con il patrocinio dell'avv. ARCUCCI GENNARO Controparte_1
CONVENUTA
OGGETTO: invalidità contrattuale- risoluzione ex art. 1453 cc- strumenti azionari -risarcimento
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. , in proprio e nella qualità di Parte_1
titolare della ditta Gifra con sede in Rende alla c. da citava in giudizio la Per_1 Controparte_1
al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità o la risoluzione delle operazioni di investimento
[...]
in strumenti azionari emesse dalla con conseguente condanna alla restituzione, Controparte_1 in favore dell'istante, del capitale investito maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo;
con condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito da intendersi quale danno emergente, quantificabile nella somma investita di euro 286.860,95, nonché lucro cessante. Vinte le spese di lite.
Con comparsa del 24.03.2023, si costituiva la eccependo in via Controparte_1 preliminare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti e delle domande formulate da parte pagina 1 di 9 attrice;
nel merito, in via principale, chiedeva di rigettare le domande attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto;
sempre in via subordinata, nel caso di riconoscimento di una responsabilità in capo alla quantificare le somme nel loro esatto ammontare e ridurre l'importo risarcitorio in ragione del CP_1
concorso colposo degli investitori ex art. 1227 cc e delle somme percepite a titolo di cedole e dividendi;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Assegnati i termini ex art. 183 co. VI cpc la causa, sulla documentazione in atti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 06.02.2024 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Successivamente il GI, con ordinanza del 24.05.2024 disponeva la rimessione della causa sul ruolo al fine di disporre CTU con cui ricostruire le operazioni eseguite dall'attore nell'anno 2014 tramite la
Banca convenuta e quantificare l'ammontare degli investimenti in titoli azionari di Controparte_1
e dei dividendi riscossi, nominando a tal fine la dott.ssa
[...] Persona_2
All'esito del deposito di ctu, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.02.2025 assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è fondata.
Parte attrice lamenta la violazione di specifici obblighi informativi e comportamentali gravanti sulla
Banca sanciti dall'art. 21 comma 1 bis , 23 d.lgs. 58/1998, degli artt. 1418 c.c. co. 2 e 1325 c.c. 1343
c.c. , art. 31, 39 e 40 Delibera Consob n. 16190/2007, e comunicazione Consob 9019104/2009, art. 2358 c.c. e per l'effetto chiede di dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità
e/o la risoluzione di tutte le operazioni di investimento in prodotti azionari in Controparte_1
assenza di valido contratto quadro e la condanna alla restituzione del capitale investito maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria. Oltre al risarcimento del danno patrimoniale subito quale conseguenza immediata e diretta del comportamento della banca, sia sotto il profilo del danno emergente pari alla somma investita di € 286.860,95 oltre rivalutazione ed interessi dalla data di effettuazione del primo acquisto, sia del lucro cessante.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione.
Parte convenuta ritiene applicabile sia per la domanda di nullità relativa c.d. di protezione sia le domande di annullamento per vizio del consenso, la prescrizione quinquennale ed eccepisce che gli acquisti oggetto di contestazione sono avvenuti nel 2014 e che controparte ha formulato reclamo in data 27.10.2020 ed il presente giudizio è stato avviato con atto di citazione notificato in data 9.1.2023.
pagina 2 di 9 Va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione, formulata dalla banca, di prescrizione dell'azione di nullità ex art. 23 T.U. F., ai sensi del quale in favore dell'investitore sarebbe prevista una forma particolare di nullità di protezione che gli consentirebbe, in deroga alla nullità assoluta di cui all'art 1421 c.c., di essere il solo legittimato a far valere il difetto di forma scritto sancito per i contratti aventi ad oggetto servizi di investimento;
segnatamente tale circostanza determinerebbe l'estensione della disciplina prevista in tema di annullabilità e pertanto l'applicazione del termine prescrizionale quinquennale, ex art 1442 c.c. in luogo della imprescrittibilità propria dell'azione di nullità.
Infatti, “le cosiddette “nullità relative” sono nullità soggette a un particolare regime quanto alla legittimazione a farle valere, ma a parte ciò, conservano i connotati tipici della nullità” (C. D'Appello
Torino, sentenza 858/2017), e pertanto l'azione di nullità risponderà al regime di imprescrittibilità di cui all'art 1421 c.c.
Anche in ordine alla domanda risarcitoria, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione.
Precisato che, trattandosi di responsabilità da inadempimento contrattuale (la violazione dei doveri di comportamento gravanti sugli intermediari è infatti fonte di responsabilità contrattuale, qualora riguardi, come nel caso in esame, le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria;
cfr. Cass., Sez. Un., 26724/07), il termine di prescrizione è decennale e che, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza dello stesso, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c. (cfr., tra le altre, Cass. 16631/23), il dies a quo può essere nella specie collocato, nell'ipotesi più favorevole alla convenuta, alla data della prima sottoscrizione delle azioni.
Nel caso di specie, gli acquisti oggetto del presente giudizio risultano eseguiti nel 2014, e l'attore ha validamente interrotto dapprima con il procedimento di mediazione, poi con la proposizione del reclamo e, ancora successivamente, con il deposito del ricorso presso l'Arbitro per le Controversie
Finanziarie ( cfr all. 9.1; 9.2, 10 -15).
Ciò posto, la domanda di nullità/inesistenza si profila infondata e deve essere pertanto rigettata, atteso che, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei doveri di comportamento gravanti sui soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario non determina la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma
1, c.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 26725/07).
Merita invece accoglimento la domanda di risoluzione. Al riguardo va innanzitutto chiarito che le pagina 3 di 9 singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di quest'ultimo (cfr. Cass. 8394/16, 16861/17, nonché Cass. 8997/21).
Riguardo alla ripartizione degli oneri probatori, trova applicazione il principio secondo il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.
Il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. Un., 13533/01).
Nella specie, l'attore lamenta l'inadeguatezza delle operazioni di investimento nei titoli azionari.
Al riguardo, il referente normativo è rappresentato dall'art. 40 del già menzionato regolamento
16190/07, a mente del quale, sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.
A fronte della allegazione dell'inadempimento della convenuta sotto il profilo in esame, competeva alla stessa, in applicazione dei già richiamati principi generali che governano il riparto degli oneri probatori in materia contrattuale, la prova dell'adeguatezza delle operazioni contestate (cfr. Cass. 8212/20 in motivazione).
La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che, in tema di intermediazione finanziaria, dovendosi accertare se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria - l'investitore stesso deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la pagina 4 di 9 specifica diligenza richiesta (cfr. Cass. 810/2016).
Tale onere probatorio non può ritenersi assolto.
Dalla documentazione in atti emergono, invero, elementi che militano decisamente nel senso della inadeguatezza degli investimenti.
Nello specifico, l'intermediario aveva l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento (art. 39 del
Reg. Consob del 16190/2007).
Sulla scorta delle informazioni acquisite, doveva altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione, in modo da corrispondere agli obiettivi di investimento del cliente e tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e tale che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. Consob del 16190/2007).
Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzioni operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi).
Tutti i descritti obblighi, finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore” (Cass. n. 20617/2017).
Nel caso di specie, l'istante ha sottoscritto due contratti quadro per la prestazione di servizi di investimento.
Il primo, in data 25.2.2000, presso la , sul quale risultano Controparte_2
depositate n° 33.942 azioni ordinarie BpB.
Il secondo, stipulato il 14.3.2014 in qualità di titolare della ditta Gifra, presso la BpB di sul CP_2
pagina 5 di 9 quale risultano depositate n°31.094,00 azioni ordinarie, per un ammontare complessivo pari a euro
286.860,95, oltre a 159.000 obbligazioni subordinate, rimborsate alla scadenza del 31.12.2021.
La convenuta nel costituirsi ha prodotto copia del contratto di deposito titoli n. 103/2483 dal quale risulta un diverso profilo rispetto al questionario di profilatura del 12/05/2009 (all.16 ) ove risulta a
“basso”
Con riguardo alle operazioni di acquisto dei prodotti azionari compiute nel periodo 1.1.2014-
31.12.2014 non risultano assolti gli obblighi informativi relativi al profilo del cliente e al rischio di investimento.
Non risultano idonei allo scopo le clausole di stile utilizzate e le indicazioni dei rischi negli ordini di acquisto in quanto in parte generiche ed estremamente tecniche.
In particolare, con riferimento alla profilatura, l'esame dei questionari versati in atti (all. 16,17, 18 e
19), evidenziano una modifica verso l'alto del profilo di rischio ( che nei questionari 2009 e 2010 non viene valorizzato) senza giustificazione e corrispondenza nell'”esperienza finanziaria“ maturata dal cliente e nel portafoglio posseduto nel periodo, prevalentemente costituito da BOT, BTP (si v.
Documento di sintesi del 12.4.2009 intestato a con allegato questionario di Parte_1
profilatura).
Mentre nei questionari del 2009 e del 2010 risulta un profilo “ basso “ dell'istante (che dichiara di investire “ in titoli di stato, obbligazioni o fondi obbligazionari”; di non essere disposto a accettare
“nessuna perdita”; di voler “ proteggere nel tempo il capitale investito e di volere ricevere flussi di cassa periodici anche contenuti, costanti e prevedibili).
Nel 2010 si evidenzia un percorso di studi dell'istante - in possesso del solo diploma di scuola superiore - che gli avrebbe consentito di “ acquisire specifiche competenze in ambito finanziario”.
Il questionario sottoscritto il 1.6.2010, evidenzia un percorso di studi dell'istante - in possesso del solo diploma di scuola superiore (all.22)
Medesime considerazioni per i questionari sottoposti il 17.3.2014 in occasione delle operazioni di investimento, peraltro allo stesso vengono sottoposti due questionari: il primo destinato a raccogliere il profilo di rischio di ed il secondo destinato alla ditta Gifra di Parte_1 Parte_1
con doppia profilatura ma riferita alla stessa persona e quindi con risposte ai due moduli difformi.
La doppia profilatura - persona fisica ( profilo Medio – Alto) e ditta ( Medio) - evidenzia risposte tra loro inconciliabili e risulta effettuata alla stessa persona e lo stesso giorno, precompilati e predisposti pagina 6 di 9 senza una reale correlazione e partecipazione del cliente
Si tratta di obblighi di informazione c.d. attiva , non assolti e non provati, espressione del dovere di correttezza e aventi a oggetto le informazioni che l'intermediario è tenuto a fornire al cliente.
Nel caso di specie tali obblighi non sembrano assolti in via automatica dalla scheda del Prospetto
d'Offerta il quale non è idoneo in sé solo al rispetto degli articoli 31 e 32 del Regolamento Intermediari ma al più indici presuntivi assieme alla prova di un'attività specifica per servire al meglio gli interessi del singolo cliente, adattando la prestazione erogata in ragione delle specifiche caratteristiche
(esperienza, conoscenza, obiettivi di investimento, situazione patrimoniale) del contraente in modo da rendere il cliente correttamente informato in relazione ai rischi degli investimenti.
Ci troviamo di fronte a un caso in cui dagli estratti conto versati in atti del periodo 1.1.2014 -
31.12.2018 la rischiosità degli strumenti finanziari azionari oggetto della presente domanda è qualificata dalla Banca convenuta, di livello "medio" fino al 30 giugno 2015, senza nessun tipo di indicazione in termini di liquidità.
A partire dall'estratto conto del 31 dicembre 2015, la rischiosità è passata di grado "medio-alto" ed è comparsa relativamente alle azioni la definizione di "titolo illiquido”.
Nella rendicontazione del 30 giugno 2016 alla caratteristica di liquidità è stata aggiunta la dicitura
"strumenti finanziari soggetti a Bail in" e la rischiosità passa a livello "alto" nell'estratto conto del 30 giugno 2017 e quinti tali da esporre il risparmiatore al rischio di una possibile perdita prospettica dell'intero capitale investito e di non poter liquidare l'investimento in tempi ragionevoli come è avvenuto nel caso di specie, anche in ragione dell' eccesso di concentrazione di strumenti finanziari, qualitativa e quantitativa, emessi dalla banca nei dossier titoli dei prodotti nel portafoglio del cliente – investitore.
Quindi si passa da un dossier titoli allegato prima composto dal BOT, BTP, Gestioni Patrimoniali e
Pronti contro termine e poi esclusivamente da titoli azionari e obbligazionari emessi dall'intermediario stesso, un dossier titoli composto per la sua interezza di titoli illiquidi.
L'intermediario avrebbe dovuto diligentemente valutare l'adeguatezza non solo delle singole operazioni, ma anche dell'investimento complessivamente effettuato dall'istante, orientandone le scelte al fine di riservare tale investimento a clienti con profilo altamente speculativo o clienti professionali e non a clienti c.d. retail.
Si tratta della comunicazione di tutte le notizie conoscibili comprendenti anche quelle attinenti al rischio di default dell'emittente con conseguente perdita del capitale investito, in quanto necessarie e pagina 7 di 9 tali da rendere l'investitore consapevole.
Costituisce un dato di comune esperienza, che i titoli di capitale, tra i quali rientrano quelli azionari, presentino generalmente profili di rischio più accentuato rispetto ai titoli di debito, “in quanto la remunerazione spettante … è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente”.
Nella specie, trattasi di azioni emesse dalla stessa convenuta, connotate da un grado di rischio maggiore rispetto a quello proprio dei titoli azionari in genere, quanto meno sotto il profilo della liquidità, intesa come l'attitudine di uno strumento finanziario “a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore”.
Deve ritenersi il grave inadempimento della convenuta, la quale, non segnalando l'inadeguatezza delle operazioni finanziarie in oggetto, ha esposto l'attore ad un rischio di perdita patrimoniale non compatibile con gli obiettivi enunciati.
Il consulente nominato ha accertato che, nel corso dell'anno 2014, il Sig. , in qualità Parte_1 di titolare della ditta “Gifra di Salituro Giampiero”, ha acquistato n. 2.641,00 azioni della
[...] per un investimento complessivo di € 23.694,95. Controparte_1
Considerando tutte le operazioni di investimento in azioni della concluse Controparte_1 nell'anno 2014 dal Sig. nella duplice veste sopra indicata, si perviene ad un Parte_1 investimento complessivo in n. 31.721,00 azioni per un controvalore di € 286.860,95 (€ 263.166,00 + €
23.694,95).
Mentre i dividendi incassati da parte attrice dalle azioni della sono stati CP_1 Controparte_1 complessivi per € 449,92, di cui € 435,95 afferenti al deposito n. 103/2483 ed € 13,97 al deposito n.
103/20020988 e non il diverso importo di euro 54.229,66 richiesto dalla convenuta a titolo restitutorio.
In quanto riferito a cedole e dividendi incassate nel corso del pluriennale rapporto intercorso con la convenuta e riferito a tutte le tipologie di strumenti finanziari oggetto di investimento.
Le risultanze peritali appaiono sorrette da adeguata motivazione e non specificamente contestate in sede conclusiva.
Pertanto, assorbite le ulteriori doglianze attoree, va pronunciata la risoluzione alla quale conseguono gli obblighi restitutori, aventi ad oggetto la somma investita (€ 286,860,95) dall'attore maggiorata degli interessi legali con decorrenza, dalla domanda giudiziale. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 147/22 sul valore della controversia per la fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ai valori medi e senza distrazione ex art. 93 cpc per come richiesto da procuratore di parte attrice all'udienza di p.c. e in comparsa conclusionale del 19.4.2025. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, risolve i contratti di investimento aventi ad oggetto le azioni di contratte da parte attrice;
Controparte_1
-condanna in persona del l.r.p.t., a restituire la somma di € 286,860,95 oltre Controparte_1
interessi legali dalla domanda al soddisfo;
-condanna la convenuta al rimborso delle spese che liquida in € 1214 per esborsi ed € 22.457 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, cpa e iva come per legge.
-pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di liquidazione ctu di cui al decreto del
20.11.2024.
Cosenza, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Erminia Ceci
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 88/2023 promossa da:
in proprio e quale titolare della ditta GIFRA DI SALITURO Parte_1
GIAMPIERO, con il patrocinio dell'avv. SCARPELLI FERNANDO
ATTORI contro
, con il patrocinio dell'avv. ARCUCCI GENNARO Controparte_1
CONVENUTA
OGGETTO: invalidità contrattuale- risoluzione ex art. 1453 cc- strumenti azionari -risarcimento
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. , in proprio e nella qualità di Parte_1
titolare della ditta Gifra con sede in Rende alla c. da citava in giudizio la Per_1 Controparte_1
al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità o la risoluzione delle operazioni di investimento
[...]
in strumenti azionari emesse dalla con conseguente condanna alla restituzione, Controparte_1 in favore dell'istante, del capitale investito maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo;
con condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito da intendersi quale danno emergente, quantificabile nella somma investita di euro 286.860,95, nonché lucro cessante. Vinte le spese di lite.
Con comparsa del 24.03.2023, si costituiva la eccependo in via Controparte_1 preliminare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti e delle domande formulate da parte pagina 1 di 9 attrice;
nel merito, in via principale, chiedeva di rigettare le domande attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto;
sempre in via subordinata, nel caso di riconoscimento di una responsabilità in capo alla quantificare le somme nel loro esatto ammontare e ridurre l'importo risarcitorio in ragione del CP_1
concorso colposo degli investitori ex art. 1227 cc e delle somme percepite a titolo di cedole e dividendi;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Assegnati i termini ex art. 183 co. VI cpc la causa, sulla documentazione in atti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 06.02.2024 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Successivamente il GI, con ordinanza del 24.05.2024 disponeva la rimessione della causa sul ruolo al fine di disporre CTU con cui ricostruire le operazioni eseguite dall'attore nell'anno 2014 tramite la
Banca convenuta e quantificare l'ammontare degli investimenti in titoli azionari di Controparte_1
e dei dividendi riscossi, nominando a tal fine la dott.ssa
[...] Persona_2
All'esito del deposito di ctu, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.02.2025 assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è fondata.
Parte attrice lamenta la violazione di specifici obblighi informativi e comportamentali gravanti sulla
Banca sanciti dall'art. 21 comma 1 bis , 23 d.lgs. 58/1998, degli artt. 1418 c.c. co. 2 e 1325 c.c. 1343
c.c. , art. 31, 39 e 40 Delibera Consob n. 16190/2007, e comunicazione Consob 9019104/2009, art. 2358 c.c. e per l'effetto chiede di dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità
e/o la risoluzione di tutte le operazioni di investimento in prodotti azionari in Controparte_1
assenza di valido contratto quadro e la condanna alla restituzione del capitale investito maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria. Oltre al risarcimento del danno patrimoniale subito quale conseguenza immediata e diretta del comportamento della banca, sia sotto il profilo del danno emergente pari alla somma investita di € 286.860,95 oltre rivalutazione ed interessi dalla data di effettuazione del primo acquisto, sia del lucro cessante.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione.
Parte convenuta ritiene applicabile sia per la domanda di nullità relativa c.d. di protezione sia le domande di annullamento per vizio del consenso, la prescrizione quinquennale ed eccepisce che gli acquisti oggetto di contestazione sono avvenuti nel 2014 e che controparte ha formulato reclamo in data 27.10.2020 ed il presente giudizio è stato avviato con atto di citazione notificato in data 9.1.2023.
pagina 2 di 9 Va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione, formulata dalla banca, di prescrizione dell'azione di nullità ex art. 23 T.U. F., ai sensi del quale in favore dell'investitore sarebbe prevista una forma particolare di nullità di protezione che gli consentirebbe, in deroga alla nullità assoluta di cui all'art 1421 c.c., di essere il solo legittimato a far valere il difetto di forma scritto sancito per i contratti aventi ad oggetto servizi di investimento;
segnatamente tale circostanza determinerebbe l'estensione della disciplina prevista in tema di annullabilità e pertanto l'applicazione del termine prescrizionale quinquennale, ex art 1442 c.c. in luogo della imprescrittibilità propria dell'azione di nullità.
Infatti, “le cosiddette “nullità relative” sono nullità soggette a un particolare regime quanto alla legittimazione a farle valere, ma a parte ciò, conservano i connotati tipici della nullità” (C. D'Appello
Torino, sentenza 858/2017), e pertanto l'azione di nullità risponderà al regime di imprescrittibilità di cui all'art 1421 c.c.
Anche in ordine alla domanda risarcitoria, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione.
Precisato che, trattandosi di responsabilità da inadempimento contrattuale (la violazione dei doveri di comportamento gravanti sugli intermediari è infatti fonte di responsabilità contrattuale, qualora riguardi, come nel caso in esame, le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria;
cfr. Cass., Sez. Un., 26724/07), il termine di prescrizione è decennale e che, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza dello stesso, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c. (cfr., tra le altre, Cass. 16631/23), il dies a quo può essere nella specie collocato, nell'ipotesi più favorevole alla convenuta, alla data della prima sottoscrizione delle azioni.
Nel caso di specie, gli acquisti oggetto del presente giudizio risultano eseguiti nel 2014, e l'attore ha validamente interrotto dapprima con il procedimento di mediazione, poi con la proposizione del reclamo e, ancora successivamente, con il deposito del ricorso presso l'Arbitro per le Controversie
Finanziarie ( cfr all. 9.1; 9.2, 10 -15).
Ciò posto, la domanda di nullità/inesistenza si profila infondata e deve essere pertanto rigettata, atteso che, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei doveri di comportamento gravanti sui soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario non determina la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma
1, c.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 26725/07).
Merita invece accoglimento la domanda di risoluzione. Al riguardo va innanzitutto chiarito che le pagina 3 di 9 singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di quest'ultimo (cfr. Cass. 8394/16, 16861/17, nonché Cass. 8997/21).
Riguardo alla ripartizione degli oneri probatori, trova applicazione il principio secondo il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.
Il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. Un., 13533/01).
Nella specie, l'attore lamenta l'inadeguatezza delle operazioni di investimento nei titoli azionari.
Al riguardo, il referente normativo è rappresentato dall'art. 40 del già menzionato regolamento
16190/07, a mente del quale, sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.
A fronte della allegazione dell'inadempimento della convenuta sotto il profilo in esame, competeva alla stessa, in applicazione dei già richiamati principi generali che governano il riparto degli oneri probatori in materia contrattuale, la prova dell'adeguatezza delle operazioni contestate (cfr. Cass. 8212/20 in motivazione).
La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che, in tema di intermediazione finanziaria, dovendosi accertare se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria - l'investitore stesso deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la pagina 4 di 9 specifica diligenza richiesta (cfr. Cass. 810/2016).
Tale onere probatorio non può ritenersi assolto.
Dalla documentazione in atti emergono, invero, elementi che militano decisamente nel senso della inadeguatezza degli investimenti.
Nello specifico, l'intermediario aveva l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento (art. 39 del
Reg. Consob del 16190/2007).
Sulla scorta delle informazioni acquisite, doveva altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione, in modo da corrispondere agli obiettivi di investimento del cliente e tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e tale che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. Consob del 16190/2007).
Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzioni operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi).
Tutti i descritti obblighi, finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore” (Cass. n. 20617/2017).
Nel caso di specie, l'istante ha sottoscritto due contratti quadro per la prestazione di servizi di investimento.
Il primo, in data 25.2.2000, presso la , sul quale risultano Controparte_2
depositate n° 33.942 azioni ordinarie BpB.
Il secondo, stipulato il 14.3.2014 in qualità di titolare della ditta Gifra, presso la BpB di sul CP_2
pagina 5 di 9 quale risultano depositate n°31.094,00 azioni ordinarie, per un ammontare complessivo pari a euro
286.860,95, oltre a 159.000 obbligazioni subordinate, rimborsate alla scadenza del 31.12.2021.
La convenuta nel costituirsi ha prodotto copia del contratto di deposito titoli n. 103/2483 dal quale risulta un diverso profilo rispetto al questionario di profilatura del 12/05/2009 (all.16 ) ove risulta a
“basso”
Con riguardo alle operazioni di acquisto dei prodotti azionari compiute nel periodo 1.1.2014-
31.12.2014 non risultano assolti gli obblighi informativi relativi al profilo del cliente e al rischio di investimento.
Non risultano idonei allo scopo le clausole di stile utilizzate e le indicazioni dei rischi negli ordini di acquisto in quanto in parte generiche ed estremamente tecniche.
In particolare, con riferimento alla profilatura, l'esame dei questionari versati in atti (all. 16,17, 18 e
19), evidenziano una modifica verso l'alto del profilo di rischio ( che nei questionari 2009 e 2010 non viene valorizzato) senza giustificazione e corrispondenza nell'”esperienza finanziaria“ maturata dal cliente e nel portafoglio posseduto nel periodo, prevalentemente costituito da BOT, BTP (si v.
Documento di sintesi del 12.4.2009 intestato a con allegato questionario di Parte_1
profilatura).
Mentre nei questionari del 2009 e del 2010 risulta un profilo “ basso “ dell'istante (che dichiara di investire “ in titoli di stato, obbligazioni o fondi obbligazionari”; di non essere disposto a accettare
“nessuna perdita”; di voler “ proteggere nel tempo il capitale investito e di volere ricevere flussi di cassa periodici anche contenuti, costanti e prevedibili).
Nel 2010 si evidenzia un percorso di studi dell'istante - in possesso del solo diploma di scuola superiore - che gli avrebbe consentito di “ acquisire specifiche competenze in ambito finanziario”.
Il questionario sottoscritto il 1.6.2010, evidenzia un percorso di studi dell'istante - in possesso del solo diploma di scuola superiore (all.22)
Medesime considerazioni per i questionari sottoposti il 17.3.2014 in occasione delle operazioni di investimento, peraltro allo stesso vengono sottoposti due questionari: il primo destinato a raccogliere il profilo di rischio di ed il secondo destinato alla ditta Gifra di Parte_1 Parte_1
con doppia profilatura ma riferita alla stessa persona e quindi con risposte ai due moduli difformi.
La doppia profilatura - persona fisica ( profilo Medio – Alto) e ditta ( Medio) - evidenzia risposte tra loro inconciliabili e risulta effettuata alla stessa persona e lo stesso giorno, precompilati e predisposti pagina 6 di 9 senza una reale correlazione e partecipazione del cliente
Si tratta di obblighi di informazione c.d. attiva , non assolti e non provati, espressione del dovere di correttezza e aventi a oggetto le informazioni che l'intermediario è tenuto a fornire al cliente.
Nel caso di specie tali obblighi non sembrano assolti in via automatica dalla scheda del Prospetto
d'Offerta il quale non è idoneo in sé solo al rispetto degli articoli 31 e 32 del Regolamento Intermediari ma al più indici presuntivi assieme alla prova di un'attività specifica per servire al meglio gli interessi del singolo cliente, adattando la prestazione erogata in ragione delle specifiche caratteristiche
(esperienza, conoscenza, obiettivi di investimento, situazione patrimoniale) del contraente in modo da rendere il cliente correttamente informato in relazione ai rischi degli investimenti.
Ci troviamo di fronte a un caso in cui dagli estratti conto versati in atti del periodo 1.1.2014 -
31.12.2018 la rischiosità degli strumenti finanziari azionari oggetto della presente domanda è qualificata dalla Banca convenuta, di livello "medio" fino al 30 giugno 2015, senza nessun tipo di indicazione in termini di liquidità.
A partire dall'estratto conto del 31 dicembre 2015, la rischiosità è passata di grado "medio-alto" ed è comparsa relativamente alle azioni la definizione di "titolo illiquido”.
Nella rendicontazione del 30 giugno 2016 alla caratteristica di liquidità è stata aggiunta la dicitura
"strumenti finanziari soggetti a Bail in" e la rischiosità passa a livello "alto" nell'estratto conto del 30 giugno 2017 e quinti tali da esporre il risparmiatore al rischio di una possibile perdita prospettica dell'intero capitale investito e di non poter liquidare l'investimento in tempi ragionevoli come è avvenuto nel caso di specie, anche in ragione dell' eccesso di concentrazione di strumenti finanziari, qualitativa e quantitativa, emessi dalla banca nei dossier titoli dei prodotti nel portafoglio del cliente – investitore.
Quindi si passa da un dossier titoli allegato prima composto dal BOT, BTP, Gestioni Patrimoniali e
Pronti contro termine e poi esclusivamente da titoli azionari e obbligazionari emessi dall'intermediario stesso, un dossier titoli composto per la sua interezza di titoli illiquidi.
L'intermediario avrebbe dovuto diligentemente valutare l'adeguatezza non solo delle singole operazioni, ma anche dell'investimento complessivamente effettuato dall'istante, orientandone le scelte al fine di riservare tale investimento a clienti con profilo altamente speculativo o clienti professionali e non a clienti c.d. retail.
Si tratta della comunicazione di tutte le notizie conoscibili comprendenti anche quelle attinenti al rischio di default dell'emittente con conseguente perdita del capitale investito, in quanto necessarie e pagina 7 di 9 tali da rendere l'investitore consapevole.
Costituisce un dato di comune esperienza, che i titoli di capitale, tra i quali rientrano quelli azionari, presentino generalmente profili di rischio più accentuato rispetto ai titoli di debito, “in quanto la remunerazione spettante … è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente”.
Nella specie, trattasi di azioni emesse dalla stessa convenuta, connotate da un grado di rischio maggiore rispetto a quello proprio dei titoli azionari in genere, quanto meno sotto il profilo della liquidità, intesa come l'attitudine di uno strumento finanziario “a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore”.
Deve ritenersi il grave inadempimento della convenuta, la quale, non segnalando l'inadeguatezza delle operazioni finanziarie in oggetto, ha esposto l'attore ad un rischio di perdita patrimoniale non compatibile con gli obiettivi enunciati.
Il consulente nominato ha accertato che, nel corso dell'anno 2014, il Sig. , in qualità Parte_1 di titolare della ditta “Gifra di Salituro Giampiero”, ha acquistato n. 2.641,00 azioni della
[...] per un investimento complessivo di € 23.694,95. Controparte_1
Considerando tutte le operazioni di investimento in azioni della concluse Controparte_1 nell'anno 2014 dal Sig. nella duplice veste sopra indicata, si perviene ad un Parte_1 investimento complessivo in n. 31.721,00 azioni per un controvalore di € 286.860,95 (€ 263.166,00 + €
23.694,95).
Mentre i dividendi incassati da parte attrice dalle azioni della sono stati CP_1 Controparte_1 complessivi per € 449,92, di cui € 435,95 afferenti al deposito n. 103/2483 ed € 13,97 al deposito n.
103/20020988 e non il diverso importo di euro 54.229,66 richiesto dalla convenuta a titolo restitutorio.
In quanto riferito a cedole e dividendi incassate nel corso del pluriennale rapporto intercorso con la convenuta e riferito a tutte le tipologie di strumenti finanziari oggetto di investimento.
Le risultanze peritali appaiono sorrette da adeguata motivazione e non specificamente contestate in sede conclusiva.
Pertanto, assorbite le ulteriori doglianze attoree, va pronunciata la risoluzione alla quale conseguono gli obblighi restitutori, aventi ad oggetto la somma investita (€ 286,860,95) dall'attore maggiorata degli interessi legali con decorrenza, dalla domanda giudiziale. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 147/22 sul valore della controversia per la fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ai valori medi e senza distrazione ex art. 93 cpc per come richiesto da procuratore di parte attrice all'udienza di p.c. e in comparsa conclusionale del 19.4.2025. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, risolve i contratti di investimento aventi ad oggetto le azioni di contratte da parte attrice;
Controparte_1
-condanna in persona del l.r.p.t., a restituire la somma di € 286,860,95 oltre Controparte_1
interessi legali dalla domanda al soddisfo;
-condanna la convenuta al rimborso delle spese che liquida in € 1214 per esborsi ed € 22.457 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, cpa e iva come per legge.
-pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di liquidazione ctu di cui al decreto del
20.11.2024.
Cosenza, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Erminia Ceci
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