Ordinanza collegiale 20 gennaio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 19/05/2025, n. 9508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9508 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09508/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12771/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12771 del 2024, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determina Dirigenziale di Roma Capitale, numero repertorio -OMISSIS- del -OMISSIS-, numero protocollo -OMISSIS- del -OMISSIS- avente ad oggetto l’intervento d’ufficio per la rimozione, il recupero/smaltimento rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi in danno ex art. 192 d.lgs. 152/2006 dell’area sita in Roma (…);
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi e comunque depositati in atti;
- di ogni altro atto e/o comportamento e/o provvedimento comunque, presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Annamaria Gigli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 28/11/2024 (notificato il 04/11/2024), con istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., parte ricorrente ha agito per l’annullamento della determina dirigenziale del 3.9.2024 con cui Roma Capitale determinava di procedere all’esecuzione d’ufficio in danno, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006, al fine di provvedere alla rimozione dei rifiuti siti sull’area ivi indicata, stante l’inadempimento della stessa parte ricorrente agli obblighi di rimozione dei rifiuti di cui all’ordinanza n. 5 del 12 settembre 2022.
2. A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
I . Violazione della legge 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 192, comma 3, del d. lgs. 152/2006. violazione del principio del contraddittorio; violazione del principio del giusto procedimento. violazione del principio di buona fede e leale collaborazione; violazione del principio di legalità. irragionevolezza manifesta. violazione del principio di buona amministrazione; violazione dell’art. 97 cost. difetto di istruttoria;
II. Errata rappresentazione dei fatti. difetto dei presupposti; violazione e falsa applicazione dell’art. 192, comma 3, del d. lgs. n. 152/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione; ingiustizia manifesta; violazione del principio di buona 9 fede e leale collaborazione; manifesta irragionevolezza dell’azione amministrativa ;
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 192, comma 3, del d. lgs. n. 152/2006. violazione del principio di certezza del diritto; errata rappresentazione dei fatti; carenza di motivazione; ingiustizia manifesta.
3. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio il 2/12/2024 chiedendo di respingere ogni domanda, come da memorie difensive in atti.
4. All’esito della camera di consiglio del 15/1/2025 la domanda ai sensi dell’art. 116 comma 2 c.p.a. è stata accolta nei termini e limiti di cui alla ordinanza n. 996 del 20/01/2025.
5. Alla udienza pubblica del 7/5/2025 il Collegio ha sottoposto alle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a. la questione rilevata d’ufficio in ordine alla possibile inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a ricorrere e la causa è stata all’esito trattenuta in decisione.
6. In via preliminare, si dà atto che Roma Capitale, con deposito documentale del 20/02/2025, ha dato attuazione alla ordinanza adottata ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
7. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile non essendo presente, fin dal momento del deposito del ricorso, l’interesse a ricorrere dell’interessato.
8. Parte ricorrente agisce avverso la determina di cui in oggetto con cui Roma Capitale decideva di procedere con l’esecuzione d’ufficio, in danno alla parte ricorrente, alla rimozione dei rifiuti siti sull’area ivi indicata, stante l’inadempimento del ricorrente agli obblighi di rimozione dei rifiuti di cui all’ordinanza n. 5 del 12 settembre 2022. Ai sensi dell’art. 192 comma 3 del d.lgs. 152/2006, in particolare, in caso di violazione degli obblighi alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, l’Amministrazione procede in tal senso all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al successivo recupero delle somme anticipate.
8.1 La ricorrente chiarisce, tuttavia, fin dal ricorso che i rifiuti sull’area interessata erano stati nel frattempo già tutti spontaneamente rimossi, come attestato da perizia di esperto biologo del 4.10.2024 e da documentazione fotografica allegata (v. all. 5 ricorrente).
8.2 Tale circostanza non risulta, peraltro, contestata dalla resistente.
9. Non sussiste, pertanto, alcun interesse a ricorrere atteso che alla data del deposito del ricorso, il 28/11/2024, i rifiuti erano stati già rimossi (v. perizia del 4.10.2024) e non vi sono più margini per Roma Capitale per procedere danno di parte ricorrente.
9.1 D’altronde si evidenzia che nel provvedimento impugnato:
- non vengono disposti gli obblighi di rimozione dei rifiuti, essendosi già provveduto in tal senso con l’ordinanza del 2022 sopra citata, non oggetto di gravame, ma si accerta esclusivamente il mancato adempimento di tali incombenti;
- l’Amministrazione stabilisce di procedere lei stessa all’adempimento, con spese a carico del ricorrente il quale, solo “ a seguito dell’atto di liquidazione dovrà versare nelle casse comunali, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate dalle strutture capitoline preposte al recupero dei crediti, la spesa sostenuta dall’Amministrazione ... ” (v. determina all.1).
9.2 L’avvenuta rimozione dei rifiuti rende, pertanto, del tutto privo di interesse il ricorrente non potendo più Roma Capitale dare seguito, nei termini prospettati, al provvedimento gravato.
9.3 Il ricorso è in conclusione inammissibile essendo carente l'interesse ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. b) c.p.a.
10. Le spese di lite sono compensate in considerazione dell’esito del giudizio e del deposito integrale, solo in corso di causa, degli atti istruttori da parte dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Annamaria Gigli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Gigli | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.