Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 174/2023
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 174/2023 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Gianluca Pignataro Parte_1
- Appellante -
nei confronti di rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Pasquale Fiorentino CP_1
- Appellata -
*******
OGGETTO: “Opposizione a precetto (art. 615 I° comma c.p.c.)”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza del 5.11.2024 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
1. – Tra gli ex coniugi e è intervenuta la sentenza n. Parte_1 CP_1
1163/2024, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
pronunciata il 23.4.2024 dal Tribunale di Foggia
2. – Nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, con ordinanza ex art. 708 cpc del 17-23.3.2010, il Presidente del Tribunale di Foggia ha disposto a carico di
UA l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento “muliebre” nella misura di €
500,00 al mese e di € 350.00 in favore di ciascuna delle due figlie non economicamente autosufficienti.
2.1. – Dette statuizioni provvisorie sono state modificate con ordinanza del 15-16.12.2010, la quale ha disposto la riduzione ad € 400,00 dell'assegno per la moglie e ad € 190,00 del contributo di mantenimento per ciascuna delle due figlie. Infine, l'obbligo paterno di versamento dell'assegno in favore della prole è stato eliminato con ordinanza del 22-25.2.2013.
3. – Con atto di precetto notificato il 16.12.2013 ha intimato a CP_1 Parte_1
il pagamento della somma complessiva di € 27.880,00 in forza dell'originario titolo
[...]
esecutivo, costituito dall'ordinanza presidenziale ex art. 708 cpc, così come modificata,
relativamente alle somme dovute dall'obbligato alle aventi diritto, nel corso del giudizio separativo.
4. – Avverso l'atto di precetto il debitore ha proposto opposizione ex artt. 615 co. 1 e 617 co.
1 cpc, eccependo la parziale inefficacia del precetto per mancata spedizione in forma esecutiva di tutti i “titoli” successivi all'ordinanza presidenziale;
la compensazione delle somme dovute a titolo di mantenimento con altri esborsi da lui sostenuti;
la non debenza del credito preteso da per CP_1
avere versato direttamente ad entrambe le figlie, fin dal 17.3.2010, come dalle stesse riconosciuto con dichiarazioni scritte, le somme per il loro mantenimento. Pertanto, l'opponente ha chiesto di sospendere l'efficacia del titolo e di dichiarare la nullità del precetto, con la condanna
2 dell'intimante al risarcimento del danno ex art. 96 cpc;
in subordine, di rideterminare il debito effettivo nell'importo di € 11.436,00.
5. – La domanda dell'attore è stata contrastata dall'opposta, che ha chiesto di dichiararla inammissibile o di rigettarla.
6. – Con ordinanza del 15.5.2014 il giudice ha accolto parzialmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per la parte eccedente l'importo di € 15.000,00. In seguito, la causa è stata istruita con la prova testimoniale.
7. – Il processo è stato definito dal giudice subentrato a quello della fase cautelare con sentenza n. 3181/2022, pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies cpc il 20.12.2022, con la quale ha rigettato l'opposizione al precetto ed ha condannato l'attore al pagamento delle spese del giudizio.
7.1. – A fondamento del “decisum” il giudicante ha posto i seguenti argomenti: a) l'unico titolo legittimante la preannunciata esecuzione forzata è costituito dall'ordinanza presidenziale ex art. 708 cpc, mentre i successivi provvedimenti l'hanno semplicemente modificata senza revocarla e senza far venir meno la sua funzione di titolo esecutivo, sicché non occorreva la spedizione in forma esecutiva delle ordinanze modificative (tale censura, peraltro, integra un motivo di opposizione agli atti esecutivi); b) non rileva in sede esecutiva che l'onerato abbia versato l'assegno di mantenimento (anziché alla genitrice, come disposto dal giudice, invece) nelle mani delle figlie maggiorenni, difettando un provvedimento giudiziario che abbia autorizzato detto pagamento diretto, potendo l'opponente eventualmente proporre domanda restitutoria in sede di cognizione;
c) l'assegno di mantenimento dovuto alla moglie, quale destinataria del beneficio economico, è insuscettibile di compensazione con gli esborsi che sarebbero stati sostenuti dal coniuge/genitore obbligato per il pagamento delle utenze domestiche, stante la finalità anche alimentare del suddetto emolumento assistenziale;
d) analogamente, le somme corrisposte direttamente alle figlie si risolvono in meri atti di liberalità non compensabili con i debiti aventi titolo negli obblighi di mantenimento imposti dal giudice in attuazione della legge.
3 8. – Avverso la pronunzia ha proposto appello, articolato in tre motivi: 1) Parte_1
inesatta interpretazione ed errata applicazione della legge (art. 337-septies co. 1 cod. civ.) in relazione all'assegno di mantenimento versato direttamente alle figlie;
l'impugnante lamenta sostanzialmente che la decisione di merito è in stridente contraddizione con l'ordinanza del
19.4.2014 con la quale il precedente giudice, valutando le dichiarazioni sottoscritte dalle figlie, ha sospeso parzialmente l'efficacia esecutiva del titolo, ritenendo che le somme versate dal padre nelle loro mani dovessero essere decurtate da quelle precettate;
2) errata interpretazione ed applicazione della legge, per aver il giudice escluso la compensabilità del controcredito da lui vantato con l'assegno di mantenimento in favore della moglie, il quale non dà vita ad un credito alimentare, come statuito in numerose pronunce dalla Corte di legittimità, nonché per aver ritenuto che gli esborsi effettuati per il pagamento delle utenze domestiche integrino semplici elargizioni effettuate per spirito di liberalità, ciò che non trova riscontro nella disciplina codicistica;
3)
violazione dell'art. 91 cpc, per non avere il Tribunale di Foggia tratto le giuste conclusioni dal rigetto della “domanda” d'inammissibilità (proposta dalla precettante) dell'opposizione ex art. 617
cpc, avendola invece ritenuta tempestiva, tanto concretando una situazione di soccombenza reciproca.
9. – Il gravame è stato contrastato da , che ne ha dedotto l'infondatezza, CP_1
concludendo per il suo integrale rigetto.
10. – Il PG in sede è intervenuto per chiedere l'accoglimento dell'appello “ove dimostrato il
pagamento diretto alle figlie”.
11. – In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 5.11.2024 il Collegio ha riservato la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
12. – L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
13. – Il primo motivo è privo di consistenza giuridica alla luce dei principi statuiti da Cass.
13.4.2021 n. 9700 (cfr. pagg. 4 e segg.). In primo luogo, nella specie, non risulta provato che tra il genitore obbligato e le due figlie sia intervenuto un accordo in ordine al pagamento diretto
4 dell'assegno di mantenimento. Inoltre, attesa l'esigenza di tutelare gli interessi non privatistici riferibili alla prole, “una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore, e
chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel
nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati” (così, testualmente, la suddetta pronuncia di legittimità). Peraltro, stante l'avvenuta individuazione giudiziale della genitrice quale soggetto titolare del diritto di riscuotere il contributo economico paterno, l'appellante non ha dimostrato che l'ex moglie, percettrice dell'assegno di mantenimento e, quindi, legittimata “iure
proprio” a riceverlo nell'interesse delle figlie, abbia indicato le stesse come destinatarie del pagamento ai sensi dell'art. 1188 cod. civ. D'altra parte, la corretta esegesi dell'art. 337-septies co.
1 cod. civ. conduce a ritenere “che il pagamento dell'assegno di mantenimento direttamente al
figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell'obbligato, ma può
essere solo il frutto di una decisione giudiziaria” (così testualmente la ridetta pronunzia del
Supremo Collegio). Infine, la puntuale applicazione di tali principi di diritto da parte del giudice che ha deciso l'opposizione ex art. 615 co. 1 cpc rende irrilevante la circostanza che il precedente giudice della fase “cautelare”, opinando diversamente, abbia sospeso parzialmente l'efficacia del titolo esecutivo.
14. – Il secondo motivo di impugnazione non ha pregio giacché, anche tenendo a mente quanto affermato da Cass. 26.10.2020 n. 9686 in tema di possibile compensabilità dell'assegno di mantenimento versato alla moglie con il controcredito del marito derivante dall'adempimento di un mutuo fondiario stipulato da entrambi i coniugi, le censure appellatorie, comunque, non valgono a superare le contrapposte deduzioni formulate dall'appellata, le quali, nel loro complesso,
si risolvono in circostanze ostative all'operazione di compensazione fra le rispettive poste creditorie per insussistenza quantomeno del presupposto della certezza, ferma restando la pacifica non compensabilità del credito del genitore obbligato con l'assegno di mantenimento per la prole,
in ragione della sua natura di credito alimentare: 1) le ricevute di pagamento delle utenze domestiche afferiscono dichiaratamente ad un debito gravante in via esclusiva sull'assegnataria
5 dell'ex casa familiare, senza che avesse, dunque, alcun obbligo, di fonte legale o Pt_1
contrattuale, che gli imponesse necessariamente di far fronte alle relative spese;
2) comunque, non risulta fornita la prova che detti esborsi siano esclusivamente riferibili ai costi dell'appartamento goduto dall'ex moglie (peraltro convivente con le figlie) e non anche, sia pure in parte, allo stesso impugnante, tenuto conto che non risulta contestata l'allegazione dell'appellata (cfr. pagg. 7 e 8
della comparsa di costituzione e risposta del 20.6.2023) secondo cui tutti i componenti della famiglia risiedono in un unico complesso abitativo, servito dalle medesime utenze (in ordine a tale eccezione l'appellante nulla ha controdedotto nell'unico scritto difensivo successivo, costituito dalla memoria di replica ex art. 190 cpc); 3) conseguentemente, non è stato indicato alcun criterio di suddivisione quotale delle spese sostenute da idoneo a consentire di “sceverare” Pt_1
quelle riferibili ai consumi dell'immobile occupato dall'ex consorte;
4) non risulta fornita la prova che il pagamento delle utenze sia stato eseguito dall'appellante poiché nelle ricevute da lui prodotte compare nominativamente come “solvens” (cfr. fascicolo cartaceo CP_1
dell'originaria parte opponente).
15. – Infine, anche il terzo motivo di appello non è meritevole di accoglimento in quanto il rigetto dell'eccezione d'inammissibilità per tardività dell'opposizione, proposta dalla parte totalmente vittoriosa nel merito, non dà luogo ad un'ipotesi di reciproca soccombenza fra le parti,
bensì al più di soccombenza meramente teorica, posto che il giudizio si è chiuso con la declaratoria d'integrale infondatezza dell'opposizione esperita dall'originario attore, da intendersi in tal modo come parte sconfitta agli effetti previsti dall'art. 91 cpc (cfr., in tal senso Cass. 29.7.2021 n. 21776,
pag. 3 della motivazione;
inoltre, la medesima conclusione può essere sostenuta sulla scorta dell'ordito argomentativo di Cass. S.U., 20.10.2016 n. 21260).
16. – La regolamentazione delle spese del giudizio non può che soggiacere al criterio codificato dall'art. 91 cpc. Trattandosi di causa relativa all'esecuzione forzata, il valore della controversia dev'essere determinato nel rispetto della previsione di cui all'art. 17 co. 1 cpc,
facendosi, pertanto, applicazione dello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 della vigente
6 disciplina parametrica forense. I compensi professionali sono liquidatati secondo gli importi minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni dibattute dalle parti nonché dei divergenti orientamenti interpretativi in punto di compensabilità del credito vantato dal coniuge obbligato con l'assegno di mantenimento disposto in favore dell'altro coniuge, di cui si è fatta espressa menzione nella sentenza appellata e che hanno costituito ragione giustificatrice della proposizione dell'impugnazione.
17. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di Parte_1
citazione del 4.2.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 3181/2022, pubblicata il
20.12.2022, nei confronti di così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.906,00, a titolo di compenso professionale, nonché Rsf, Cpa ed Iva
come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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