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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/02/2024, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1865/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE di udienza del 14/02/2024
Letto l'art. 127ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione alle parti già costituite del decreto che dispone la trattazione dell'udienza in forma scritta;
lette le note di trattazione inoltrate dalle parti nelle quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo la decisione,
Il Giudice
trattiene la causa in decisione e decide come da sentenza depositata telematicamente in allegato.
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1865/2021 promossa da:
pagina 1 di 6 (C.F. ), , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (C.F. ) rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'avv. Angela Imbriani (C.F. ), elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._4
in Castelnuovo di Conza (SA), Via Madonna della Petrara, (fax 082758381;
; Email_1
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bartolomeo (C.F.: , elettivamente C.F._5
domiciliata presso l'Ufficio Postale di Avellino in Piazza d'Armi, 1 – Avellino, (fax al n. 0892572085;
; Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta di cui all'udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, al fine di ottenere la Controparte_1
comunicazione di eventuali rapporti in capo al de cuius . Persona_1
Parte attrice sosteneva che la richiesta inoltrata all'Istituto postale fosse corredata dai pagamenti necessari, segnatamente dai bollettini di conto corrente 1)-nr. 666024 di importo pari ad E. 5,00 intestato a ”, con causale ricerca prodotti assicurativi 2)-nr. 666024, di CP_2 Persona_1 importo pari ad E. 5,00 intestato a , con causale ricerca fondi investimento Org_1 [...]
, 3)-nr. 666024 di importo pari ad E. 5,00 intestato a ”, causale ricerca titoli Per_1 CP_2
con copia intestati al sig. anche congiuntamente a terze persone”; 4)-nr. 666024 di Persona_1 importo pari ad E. 5,00 intestato a ”, causale ricerca per libretto e BFP intestati a CP_2
. Persona_1
Tali richieste, che non trovavano riscontro, venivano seguite da due lettere di messe in mora del
28.5.2019 e del 17.7.2020.
Parte attrice chiedeva quindi di accertare l'inadempienza di la quale nonostante la Controparte_1
richiesta ed il previo pagamento, non procedeva alla consegna della documentazione né al blocco del c/c del de cuius; chiedeva, altresì, di accertare che a causa del mancato adempimento da parte delle non fosse stato possibile porre in essere una congrua difesa in relazione ai due Controparte_1
giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Avellino (giudizio civile di divisione ereditaria e giudizio pagina 2 di 6 penale di maltrattamenti a carico di ) e conseguentemente di condannare le Persona_1 [...]
al risarcimento di tutti i danni derivanti. Controparte_1
Si costituiva, a mezzo di procuratore, la quale così concludeva: “Voglia Codesto Controparte_1
On.le Giudice di Pace, rejectis adversis, così provvedere: in via pregiudiziale ed assorbente: - dichiarare la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 164 c.p.c.; nel merito
- accertare e dichiarare infondata la richiesta di risarcimento dei danni formulata da controparte e per
l'effetto, rigettare la richiesta di condanna di questa Società al risarcimento del danno;
- condannare parte attrice alla rifusione di spese e compenso.”.
Istruito il giudizio solo documentalmente, senza ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, con termine per note.
***
§ Occorre esaminare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dal convenuto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 163, numeri 3 e 4, e 164, quarto comma, c.p.c.
In materia, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la nullità della citazione, comminata dall'art.
164, quarto comma, c.p.c., si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, prescritta dal n. 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cassazione
Civile, sentenza n. 11751/2013).
Inoltre, la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. può essere dichiarata soltanto quando l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre allorché sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di formulazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (cfr.
Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 8077/2012, Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 8077/2012; in senso conforme, ordinanza n. 18144/2018).
Non appare configurabile, alla luce dei suddetti principi, alcuna nullità dell'atto introduttivo, in quanto, dalla lettura del contenuto dell'atto di citazione, non può non rilevarsi la completezza dello stesso, emergendo la dettagliata descrizione dei fatti posti a fondamento della domanda, oltre che del petitum e della causa petendi.
pagina 3 di 6 Pertanto, l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo può essere disattesa.
§ Parte attrice, nel merito, richiede di accertare la responsabilità del convenuto istituto postale per non aver ottemperato alle richieste, inoltrategli, al fine di conoscere la posizione di natura economica in capo al de cuis, . Persona_1
Al riguardo, la normativa, di derivazione bancaria, prevede come solo l'intestatario di un conto corrente postale abbia diritto ad ottenere copia degli estratti conto e la copia della documentazione inerente ai relativi contratti.
Tuttavia, in caso di decesso del titolare del rapporto, secondo quanto previsto dall'art. 119 co. 4 TUB, gli eredi sono equiparati al cliente, e si riconosce loro un uguale diritto di accesso alla documentazione.
Parimenti, l'art. 9, 3° comma, del Codice sulla Privacy riconosce a chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione, quindi, anche agli eredi, il diritto di accesso ai dati personali riferiti a persone decedute.
Pertanto, in applicazione della richiamata normativa, può affermarsi che gli eredi possono richiedere informazioni su ogni contratto sottoscritto dal de cuius, anche ove questo sia intercorso con
[...]
inclusi quelli di cui essi non hanno conoscenza precisa e quelli che si sono già estinti. Controparte_1
Gli eredi hanno pertanto diritto ad ottenere, a proprie spese, la documentazione inerente alle singole operazioni postali poste in essere dal de cuius negli ultimi 10 anni, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla richiesta.
Per il rilascio della documentazione postale predetta, agli eredi può essere richiesto un contributo spese che non può comunque eccedere i costi effettivamente sostenuti e documentabili per la riproduzione della documentazione (stampa, fotocopie, spedizione).
Dai documenti prodotti in atti, emerge che parte attrice abbia formulato rituale richiesta di consegna della documentazione, al fine di conoscere le posizioni economiche e patrimoniali in capo al de cuis, come dimostrato anche dai bollettini di pagamento allegati con la memoria 183, II co, c.p.c. e come peraltro non contestato dalla stessa parte convenuta, la quale ha eccepito la irritualità della richiesta per non essere corredata dalla documentazione necessaria e dal pagamento del dovuto, senza tuttavia meglio precisare la propria eccezione.
Alle richieste inoltrate dalla parte attrice, non è seguita alcuna riposta da parte dell'istituto postale, il quale si è limitato a rappresentare, solo in sede di comparsa di costituzione e dunque dopo l'instaurazione della lite, come la somma pagata nei bollettini richiamati non corrispondesse a quella necessaria per tali operazioni.
pagina 4 di 6 Non vi è traccia, agli atti, di allegazioni, da parte di di prontuari o di modulistica Controparte_1
che attestino l'esatto ammontare del contributo monetario asseritamente dovuto, né vi è prova della richiesta di integrazione della suddetta somma comunicata alle attrici.
Può pertanto ritenersi sussistente una responsabilità della parte convenuta relativamente alla omessa consegna di documentazione e per non aver posto in essere idonei riscontri alla richiesta di esibizione avanzata nei suoi confronti dagli aventi causa di un proprio cliente.
Ne deriva la astratta possibilità d'invocare il regime di responsabilità ex artt. 1218 e ss. c.c., in assenza di prova, da parte dell'istituto postale, circa l'impossibilità di eseguire la prestazione richiesta o della sussistenza di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del rapporto obbligatorio.
Tuttavia, in assenza di una sufficiente prova dei danni asseritamente subiti, nonché del nesso tra l'evento materiale e le conseguenze pregiudizievoli ex art.2697 comma 2, non può essere disposto l'invocato risarcimento.
Sul punto, si richiama il dictum della Corte di Cassazione, la quale ha affermato in materia bancaria con la sentenza n. 24641/2021 il seguente principio: “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, quarto comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato.” (cfr. Cass.
n. 7874/2022).
Parte attrice si è infatti limitata a richiedere il risarcimento per il pregiudizio subito in seguito al mancato adempimento contrattuale ed all'impossibilità di approntare una compiuta difesa in due giudizi paralleli, pendenti innanzi al Tribunale di Avellino, senza tuttavia provare in cosa consistesse in concreto il pregiudizio asseritamente subito.
La prova documentale (atto di citazione di divisione ereditaria e richiesta di rinvio a giudizio) fornita sul punto risulta inidonea, essendosi la parte attrice limitata ad allegare gli atti introduttivi dei giudizi menzionati, senza allegare e documentare quali limitazioni istruttorie e concreti pregiudizi abbia subito in corso di causa. Né la prova orale articolata sul punto è risultata ammissibile, avendo ad oggetto circostanze valutative e documentali.
Nemmeno possono essere a tal fine valutate le lettere di messa in mora presentate dal procuratore di parte attrice, in quanto non è allegato il pregiudizio conseguente alla omessa attuazione della richiesta pagina 5 di 6 di blocco delle operazioni di conto, peraltro formulata in assenza della preventiva comunicazione del certificato di morte.
Ne discende che la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento e può ritenersi assorbita la domanda di accertamento del profilo di inadempimento, per difetto di interesse, non essendo stata richiesta giudizialmente la consegna della documentazione né articolate ulteriori richieste.
§ Sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE di udienza del 14/02/2024
Letto l'art. 127ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione alle parti già costituite del decreto che dispone la trattazione dell'udienza in forma scritta;
lette le note di trattazione inoltrate dalle parti nelle quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo la decisione,
Il Giudice
trattiene la causa in decisione e decide come da sentenza depositata telematicamente in allegato.
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1865/2021 promossa da:
pagina 1 di 6 (C.F. ), , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (C.F. ) rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'avv. Angela Imbriani (C.F. ), elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._4
in Castelnuovo di Conza (SA), Via Madonna della Petrara, (fax 082758381;
; Email_1
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bartolomeo (C.F.: , elettivamente C.F._5
domiciliata presso l'Ufficio Postale di Avellino in Piazza d'Armi, 1 – Avellino, (fax al n. 0892572085;
; Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta di cui all'udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, al fine di ottenere la Controparte_1
comunicazione di eventuali rapporti in capo al de cuius . Persona_1
Parte attrice sosteneva che la richiesta inoltrata all'Istituto postale fosse corredata dai pagamenti necessari, segnatamente dai bollettini di conto corrente 1)-nr. 666024 di importo pari ad E. 5,00 intestato a ”, con causale ricerca prodotti assicurativi 2)-nr. 666024, di CP_2 Persona_1 importo pari ad E. 5,00 intestato a , con causale ricerca fondi investimento Org_1 [...]
, 3)-nr. 666024 di importo pari ad E. 5,00 intestato a ”, causale ricerca titoli Per_1 CP_2
con copia intestati al sig. anche congiuntamente a terze persone”; 4)-nr. 666024 di Persona_1 importo pari ad E. 5,00 intestato a ”, causale ricerca per libretto e BFP intestati a CP_2
. Persona_1
Tali richieste, che non trovavano riscontro, venivano seguite da due lettere di messe in mora del
28.5.2019 e del 17.7.2020.
Parte attrice chiedeva quindi di accertare l'inadempienza di la quale nonostante la Controparte_1
richiesta ed il previo pagamento, non procedeva alla consegna della documentazione né al blocco del c/c del de cuius; chiedeva, altresì, di accertare che a causa del mancato adempimento da parte delle non fosse stato possibile porre in essere una congrua difesa in relazione ai due Controparte_1
giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Avellino (giudizio civile di divisione ereditaria e giudizio pagina 2 di 6 penale di maltrattamenti a carico di ) e conseguentemente di condannare le Persona_1 [...]
al risarcimento di tutti i danni derivanti. Controparte_1
Si costituiva, a mezzo di procuratore, la quale così concludeva: “Voglia Codesto Controparte_1
On.le Giudice di Pace, rejectis adversis, così provvedere: in via pregiudiziale ed assorbente: - dichiarare la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 164 c.p.c.; nel merito
- accertare e dichiarare infondata la richiesta di risarcimento dei danni formulata da controparte e per
l'effetto, rigettare la richiesta di condanna di questa Società al risarcimento del danno;
- condannare parte attrice alla rifusione di spese e compenso.”.
Istruito il giudizio solo documentalmente, senza ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, con termine per note.
***
§ Occorre esaminare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dal convenuto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 163, numeri 3 e 4, e 164, quarto comma, c.p.c.
In materia, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la nullità della citazione, comminata dall'art.
164, quarto comma, c.p.c., si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, prescritta dal n. 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cassazione
Civile, sentenza n. 11751/2013).
Inoltre, la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. può essere dichiarata soltanto quando l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre allorché sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di formulazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (cfr.
Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 8077/2012, Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 8077/2012; in senso conforme, ordinanza n. 18144/2018).
Non appare configurabile, alla luce dei suddetti principi, alcuna nullità dell'atto introduttivo, in quanto, dalla lettura del contenuto dell'atto di citazione, non può non rilevarsi la completezza dello stesso, emergendo la dettagliata descrizione dei fatti posti a fondamento della domanda, oltre che del petitum e della causa petendi.
pagina 3 di 6 Pertanto, l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo può essere disattesa.
§ Parte attrice, nel merito, richiede di accertare la responsabilità del convenuto istituto postale per non aver ottemperato alle richieste, inoltrategli, al fine di conoscere la posizione di natura economica in capo al de cuis, . Persona_1
Al riguardo, la normativa, di derivazione bancaria, prevede come solo l'intestatario di un conto corrente postale abbia diritto ad ottenere copia degli estratti conto e la copia della documentazione inerente ai relativi contratti.
Tuttavia, in caso di decesso del titolare del rapporto, secondo quanto previsto dall'art. 119 co. 4 TUB, gli eredi sono equiparati al cliente, e si riconosce loro un uguale diritto di accesso alla documentazione.
Parimenti, l'art. 9, 3° comma, del Codice sulla Privacy riconosce a chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione, quindi, anche agli eredi, il diritto di accesso ai dati personali riferiti a persone decedute.
Pertanto, in applicazione della richiamata normativa, può affermarsi che gli eredi possono richiedere informazioni su ogni contratto sottoscritto dal de cuius, anche ove questo sia intercorso con
[...]
inclusi quelli di cui essi non hanno conoscenza precisa e quelli che si sono già estinti. Controparte_1
Gli eredi hanno pertanto diritto ad ottenere, a proprie spese, la documentazione inerente alle singole operazioni postali poste in essere dal de cuius negli ultimi 10 anni, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla richiesta.
Per il rilascio della documentazione postale predetta, agli eredi può essere richiesto un contributo spese che non può comunque eccedere i costi effettivamente sostenuti e documentabili per la riproduzione della documentazione (stampa, fotocopie, spedizione).
Dai documenti prodotti in atti, emerge che parte attrice abbia formulato rituale richiesta di consegna della documentazione, al fine di conoscere le posizioni economiche e patrimoniali in capo al de cuis, come dimostrato anche dai bollettini di pagamento allegati con la memoria 183, II co, c.p.c. e come peraltro non contestato dalla stessa parte convenuta, la quale ha eccepito la irritualità della richiesta per non essere corredata dalla documentazione necessaria e dal pagamento del dovuto, senza tuttavia meglio precisare la propria eccezione.
Alle richieste inoltrate dalla parte attrice, non è seguita alcuna riposta da parte dell'istituto postale, il quale si è limitato a rappresentare, solo in sede di comparsa di costituzione e dunque dopo l'instaurazione della lite, come la somma pagata nei bollettini richiamati non corrispondesse a quella necessaria per tali operazioni.
pagina 4 di 6 Non vi è traccia, agli atti, di allegazioni, da parte di di prontuari o di modulistica Controparte_1
che attestino l'esatto ammontare del contributo monetario asseritamente dovuto, né vi è prova della richiesta di integrazione della suddetta somma comunicata alle attrici.
Può pertanto ritenersi sussistente una responsabilità della parte convenuta relativamente alla omessa consegna di documentazione e per non aver posto in essere idonei riscontri alla richiesta di esibizione avanzata nei suoi confronti dagli aventi causa di un proprio cliente.
Ne deriva la astratta possibilità d'invocare il regime di responsabilità ex artt. 1218 e ss. c.c., in assenza di prova, da parte dell'istituto postale, circa l'impossibilità di eseguire la prestazione richiesta o della sussistenza di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del rapporto obbligatorio.
Tuttavia, in assenza di una sufficiente prova dei danni asseritamente subiti, nonché del nesso tra l'evento materiale e le conseguenze pregiudizievoli ex art.2697 comma 2, non può essere disposto l'invocato risarcimento.
Sul punto, si richiama il dictum della Corte di Cassazione, la quale ha affermato in materia bancaria con la sentenza n. 24641/2021 il seguente principio: “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, quarto comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato.” (cfr. Cass.
n. 7874/2022).
Parte attrice si è infatti limitata a richiedere il risarcimento per il pregiudizio subito in seguito al mancato adempimento contrattuale ed all'impossibilità di approntare una compiuta difesa in due giudizi paralleli, pendenti innanzi al Tribunale di Avellino, senza tuttavia provare in cosa consistesse in concreto il pregiudizio asseritamente subito.
La prova documentale (atto di citazione di divisione ereditaria e richiesta di rinvio a giudizio) fornita sul punto risulta inidonea, essendosi la parte attrice limitata ad allegare gli atti introduttivi dei giudizi menzionati, senza allegare e documentare quali limitazioni istruttorie e concreti pregiudizi abbia subito in corso di causa. Né la prova orale articolata sul punto è risultata ammissibile, avendo ad oggetto circostanze valutative e documentali.
Nemmeno possono essere a tal fine valutate le lettere di messa in mora presentate dal procuratore di parte attrice, in quanto non è allegato il pregiudizio conseguente alla omessa attuazione della richiesta pagina 5 di 6 di blocco delle operazioni di conto, peraltro formulata in assenza della preventiva comunicazione del certificato di morte.
Ne discende che la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento e può ritenersi assorbita la domanda di accertamento del profilo di inadempimento, per difetto di interesse, non essendo stata richiesta giudizialmente la consegna della documentazione né articolate ulteriori richieste.
§ Sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
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