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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 4332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4332 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3789/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall' Avv.to Nicola Pignatiello, ( , in virtù di C.F._2
procura in atti, preso il cui studio elettivamente domicilia
APPELLANTE
e
( ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
, ( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Ciro
[...] C.F._4 Nappi ( ), in virtù di procura in atti, presso il cui C.F._5
studio elettivamente domicilia
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Nola, n. 1338/2021
del 2.7.2021
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, ha Parte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Nola n.1338/2021, pubblicata il
02.07.2021, con la quale il giudice di primo grado, nella contumacia dei convenuti, aveva rigettato la domanda con cui aveva chiesto che venisse dichiarato legittimo il suo recesso ex art. 1385 2 comma c.c. dal preliminare stipulato il 24.05.2010 con i convenuti Controparte_1
ed per la compravendita dell'immobile in Pomigliano Controparte_2
d'Arco alla Masseria Tavolone, 3, con la condanna degli stessi alla restituzione del doppio dell'acconto di € 10.000,00 versato al momento della sottoscrizione del preliminare quale caparra confirmatoria.
Si sono costituiti in questo grado gli appellati e Controparte_1
, resistendo all'impugnazione e chiedendone l'integrale Controparte_2
rigetto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.09.2025 nessuno è
comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 17.09.2025, ai sensi dell'art.309 c.p.c.
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
2 A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2017, è
applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art.50 del d.l. 25 giugno 2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6
agosto 2008, n.133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338
c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c.,
le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 18 /09/2025
Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3789/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall' Avv.to Nicola Pignatiello, ( , in virtù di C.F._2
procura in atti, preso il cui studio elettivamente domicilia
APPELLANTE
e
( ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
, ( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Ciro
[...] C.F._4 Nappi ( ), in virtù di procura in atti, presso il cui C.F._5
studio elettivamente domicilia
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Nola, n. 1338/2021
del 2.7.2021
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, ha Parte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Nola n.1338/2021, pubblicata il
02.07.2021, con la quale il giudice di primo grado, nella contumacia dei convenuti, aveva rigettato la domanda con cui aveva chiesto che venisse dichiarato legittimo il suo recesso ex art. 1385 2 comma c.c. dal preliminare stipulato il 24.05.2010 con i convenuti Controparte_1
ed per la compravendita dell'immobile in Pomigliano Controparte_2
d'Arco alla Masseria Tavolone, 3, con la condanna degli stessi alla restituzione del doppio dell'acconto di € 10.000,00 versato al momento della sottoscrizione del preliminare quale caparra confirmatoria.
Si sono costituiti in questo grado gli appellati e Controparte_1
, resistendo all'impugnazione e chiedendone l'integrale Controparte_2
rigetto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.09.2025 nessuno è
comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 17.09.2025, ai sensi dell'art.309 c.p.c.
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
2 A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2017, è
applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art.50 del d.l. 25 giugno 2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6
agosto 2008, n.133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338
c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c.,
le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 18 /09/2025
Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
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